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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19742/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19742/2024
V.G. instaurato da c.f con l'avv. MARCO INTERNULLO Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. MARA ROMELE Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- Pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato il 04.07.2015 in
Cedegolo (BS) tra il Sig. e la Sig.ra e trascritto nel Registro dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile del medesimo Comune Atti di Matrimonio – Parte I – Numero 1 – anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza; Per_
- affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la residenza materna, fissata a Cedegolo (BS) alla Via Senida n. 8;
- impegno dei genitori ad esercitare la responsabilità genitoriale privi di indebiti condizionamenti da parte di parenti o soggetti comunque estranei agli stessi;
1 Per_
- assegno mensile di € 346,72 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore importo da versarsi entro il giorno 15 del mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente in base Per_ agli indici ISTAT, con la specificazione che fino a che frequenterà la scuola materna il padre verserà alla madre la propria quota della retta entro il giorno due di ogni mese, oltre alle Spese straordinarie al 50% tra i coniugi come da Protocollo del Tribunale di Brescia che ivi si riporta integralmente: Spese per la salute: a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia delle prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
- assegno unico universale (AUU) percepito dal padre, il quale si impegna a continuare a versarlo interamente alla madre;
- diritto di visita in favore del padre Sig. salvo diverso e miglior accordo tra Parte_2
genitori sarà il seguente:
Fine settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 9.00 (e, quando frequenterà la scuola elementare, dall'uscita da scuola) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
in deroga a tale regime, nelle settimane in cui il padre ha il turno di lavoro fissato dalle ore 6.00 alle ore 14.00, lo stesso terrà la figlia dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30.
2 Accompagnamento a scuola: nelle settimane in cui il padre ha il turno di lavoro dalle ore 14.00 alle ore 22.00, porterà ogni mattina, tutti i giorni, la figlia a scuola.
Restanti giorni della settimana: quando il padre avrà i turni dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 22.00 alle
Per_
6.00 vedrà tre pomeriggi alla settimana, precisamente il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola (oppure dalle ore 16.00) sino alle ore 20.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre.
Festività e vacanze natalizie e pasquali secondo l'ordinario regime di alternanza.
Vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di maggio ogni anno.
- spese di lite interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/07/2015, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Cedegolo (atto n. 1, parte I), e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 19742/2024
V.G. instaurato da c.f con l'avv. MARCO INTERNULLO Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. MARA ROMELE Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- Pronunciare la sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato il 04.07.2015 in
Cedegolo (BS) tra il Sig. e la Sig.ra e trascritto nel Registro dello Parte_2 Parte_1
Stato Civile del medesimo Comune Atti di Matrimonio – Parte I – Numero 1 – anno 2015, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza; Per_
- affidamento condiviso della figlia minore con collocamento prevalente della stessa presso la residenza materna, fissata a Cedegolo (BS) alla Via Senida n. 8;
- impegno dei genitori ad esercitare la responsabilità genitoriale privi di indebiti condizionamenti da parte di parenti o soggetti comunque estranei agli stessi;
1 Per_
- assegno mensile di € 346,72 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore importo da versarsi entro il giorno 15 del mese di riferimento e da rivalutarsi annualmente in base Per_ agli indici ISTAT, con la specificazione che fino a che frequenterà la scuola materna il padre verserà alla madre la propria quota della retta entro il giorno due di ogni mese, oltre alle Spese straordinarie al 50% tra i coniugi come da Protocollo del Tribunale di Brescia che ivi si riporta integralmente: Spese per la salute: a) Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
b) Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: a) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia delle prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento: Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze;
- assegno unico universale (AUU) percepito dal padre, il quale si impegna a continuare a versarlo interamente alla madre;
- diritto di visita in favore del padre Sig. salvo diverso e miglior accordo tra Parte_2
genitori sarà il seguente:
Fine settimana: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimana alterni, dal sabato mattina alle ore 9.00 (e, quando frequenterà la scuola elementare, dall'uscita da scuola) al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola;
in deroga a tale regime, nelle settimane in cui il padre ha il turno di lavoro fissato dalle ore 6.00 alle ore 14.00, lo stesso terrà la figlia dal venerdì pomeriggio alle ore 16.00 sino alla domenica sera alle ore 20.30.
2 Accompagnamento a scuola: nelle settimane in cui il padre ha il turno di lavoro dalle ore 14.00 alle ore 22.00, porterà ogni mattina, tutti i giorni, la figlia a scuola.
Restanti giorni della settimana: quando il padre avrà i turni dalle 6.00 alle 14.00 o dalle 22.00 alle
Per_
6.00 vedrà tre pomeriggi alla settimana, precisamente il lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita di scuola (oppure dalle ore 16.00) sino alle ore 20.30, quando la riaccompagnerà a casa della madre.
Festività e vacanze natalizie e pasquali secondo l'ordinario regime di alternanza.
Vacanze estive: il padre trascorrerà con la figlia due settimane, anche non consecutive, da concordare entro la fine del mese di maggio ogni anno.
- spese di lite interamente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 04/07/2015, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Cedegolo (atto n. 1, parte I), e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e corrispondenti all'interesse della figlia minore e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n.
898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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