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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 22/12/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2291/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA NA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ID MB e AN NG GA RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA- contumace
Oggetto: contratti e obbligazioni varie- adempimento contratto di prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: • nel merito, accertare il puntuale adempimento del ricorrente alle obbligazioni previste dai contratti di cui in narrativa e la correttezza nella determinazione dei propri compensi nella misura prevista dai contratti e conseguentemente condannare
[...] al pagamento della somma di € 53.029,05.= o altra somma che risulterà di giustizia, Controparte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo al tasso previsto dal D.Lgs. 192/2012 e/o ai sensi del penultimo comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 , geometra, chiedeva la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 53.029,05, credito che assumeva di aver Controparte_1 maturato per prestazioni professionali.
Esponeva di aver puntualmente adempiuto alle obbligazioni a suo carico, nascenti da contratti di prestazione d'opera professionale e, segnatamente, dalla direzione dei lavori svolta nell'ambito di quattro contratti d'appalto stipulati da con diversi committenti che avevano Controparte_1 beneficiato del “bonus 110%” mediante sconto in fattura.
Aggiungeva di aver inutilmente messo in mora la società convenuta che gli aveva comunicato di essere disposta al pagamento del dovuto, ma solamente in seguito all'utile cessione del credito maturato e al pagina 1 di 3 netto dell'importo da detrarsi per la “perdita da cambio del credito”, detrazione che il ricorrente riteneva non dovuta siccome non contemplata nei relativi contratti di appalto che espressamente ponevano a carico dell'impresa i compensi di sua spettanza, quale direttore e responsabile dei lavori.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
La convenuta restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 18 settembre 2025 sulle riferite conclusioni del solo ricorrente.
***
La domanda dev'essere accolta.
I quattro contratti di appalto versati in atti (v. doc. da 2 a 5) prevedono che i costi dell'opera professionale commissionata al geometra , odierno esponente incaricato della direzione dei Pt_1 lavori appaltati alla sarebbero stati interamente sostenuti dalla stessa impresa Controparte_1 appaltatrice, clausola coerente col meccanismo previsto dalla normativa che aveva istituito il cd
“superbonus 110%” (art. 119 del DL 34/2020, convertito in L. 77/2020), in applicazione della quale il credito fiscale riconosciuto alla committente per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico poteva essere ceduto all'impresa quale compenso per l'esecuzione delle opere commissionate, come effettivamente avvenuto nella specie.
Il credito azionato dal professionista trova dunque titolo in detti rapporti contrattuali.
La compiuta esecuzione dei lavori programmati e oggetto degli appalti risulta specificamente documentata dalle relative asseverazioni, redatte alla conclusione degli interventi dal tecnico incaricato ai sensi dei commi 13 e 13 bis dell'art. 119, D.L. n. 34/2020, nonché ex art. 2, comma 7, lettera a), del Decreto “Asseverazioni” (DM 6 agosto 2020), tutte allegate dal ricorrente che ha dunque maturato il diritto al compenso.
Non appare, invece, giustificato il rilievo, contenuto nella missiva datata 1° agosto 2024 (doc. 17), sottoscritta digitalmente dal legale della società, redatta su carta intestata alla e ad Controparte_1 essa riconducibile, secondo cui dal compenso dovuto al professionista incaricato della direzione dei lavori avrebbe dovuto detrarsi la perdita subita dall'impresa, conseguente alla cessione del credito fiscale a un terzo, detrazione non prevista dal contratto né dovuta sulla base della richiamata normativa.
Detta missiva, sebbene non assurga propriamente a riconoscimento del debito, assume un forte valore indiziario e completa il richiamato quadro probatorio, anche in ordine alla determinazione del quantum, unitamente al contenuto delle fatture (e della nota “proforma”), in quanto proveniente dal legale di e conseguente a quella di costituzione in mora (doc. 16/A) inoltratale il 23 luglio Controparte_1
2024 dai legali dell'odierno esponente. Essa riporta, infatti, testualmente la dicitura “la mia assistita è in attesa del cambio del credito, non è possibile esaudire le richieste da voi avanzate nei tempi da voi indicati (…) a cambio avvenuto sarà premura di provvedere tempestivamente Controparte_1 al pagamento delle competenze dovute, al netto dell'importo di perdita da cambio del credito”. Anche l'ammontare del credito, tenuto conto del minor rigore con cui deve valutarsi l'assolvimento dell'onere probatorio nella contumacia della convenuta, ben può ritenersi dunque adeguatamente dimostrato,
pagina 2 di 3 considerata peraltro la congruità dell'importo oggetto della domanda in relazione al valore degli appalti quale risulta dai relativi contratti e dai quadri economici dei lavori appaltati.
Il professionista ha pertanto fornito prova adeguata dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 53.029,05, oltre
[...] Parte_1 interessi dal dovuto al saldo al tasso di cui al comma 4° dell'art. 1284, c.c., nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge. Sassari, 20 dicembre 2025 Il giudice
FA NA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI
II sezione CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FA NA, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2291/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
ID MB e AN NG GA RICORRENTE contro
Controparte_1
CONVENUTA- contumace
Oggetto: contratti e obbligazioni varie- adempimento contratto di prestazione d'opera professionale
CONCLUSIONI
PER IL RICORRENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni avversa contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare: • nel merito, accertare il puntuale adempimento del ricorrente alle obbligazioni previste dai contratti di cui in narrativa e la correttezza nella determinazione dei propri compensi nella misura prevista dai contratti e conseguentemente condannare
[...] al pagamento della somma di € 53.029,05.= o altra somma che risulterà di giustizia, Controparte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo al tasso previsto dal D.Lgs. 192/2012 e/o ai sensi del penultimo comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23 ottobre 2024 , geometra, chiedeva la condanna di Parte_1 al pagamento della somma di € 53.029,05, credito che assumeva di aver Controparte_1 maturato per prestazioni professionali.
Esponeva di aver puntualmente adempiuto alle obbligazioni a suo carico, nascenti da contratti di prestazione d'opera professionale e, segnatamente, dalla direzione dei lavori svolta nell'ambito di quattro contratti d'appalto stipulati da con diversi committenti che avevano Controparte_1 beneficiato del “bonus 110%” mediante sconto in fattura.
Aggiungeva di aver inutilmente messo in mora la società convenuta che gli aveva comunicato di essere disposta al pagamento del dovuto, ma solamente in seguito all'utile cessione del credito maturato e al pagina 1 di 3 netto dell'importo da detrarsi per la “perdita da cambio del credito”, detrazione che il ricorrente riteneva non dovuta siccome non contemplata nei relativi contratti di appalto che espressamente ponevano a carico dell'impresa i compensi di sua spettanza, quale direttore e responsabile dei lavori.
Sulla base di tali assunti, concludeva come riportato in epigrafe.
La convenuta restava contumace e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era assunta in decisione all'udienza cartolare del 18 settembre 2025 sulle riferite conclusioni del solo ricorrente.
***
La domanda dev'essere accolta.
I quattro contratti di appalto versati in atti (v. doc. da 2 a 5) prevedono che i costi dell'opera professionale commissionata al geometra , odierno esponente incaricato della direzione dei Pt_1 lavori appaltati alla sarebbero stati interamente sostenuti dalla stessa impresa Controparte_1 appaltatrice, clausola coerente col meccanismo previsto dalla normativa che aveva istituito il cd
“superbonus 110%” (art. 119 del DL 34/2020, convertito in L. 77/2020), in applicazione della quale il credito fiscale riconosciuto alla committente per l'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico poteva essere ceduto all'impresa quale compenso per l'esecuzione delle opere commissionate, come effettivamente avvenuto nella specie.
Il credito azionato dal professionista trova dunque titolo in detti rapporti contrattuali.
La compiuta esecuzione dei lavori programmati e oggetto degli appalti risulta specificamente documentata dalle relative asseverazioni, redatte alla conclusione degli interventi dal tecnico incaricato ai sensi dei commi 13 e 13 bis dell'art. 119, D.L. n. 34/2020, nonché ex art. 2, comma 7, lettera a), del Decreto “Asseverazioni” (DM 6 agosto 2020), tutte allegate dal ricorrente che ha dunque maturato il diritto al compenso.
Non appare, invece, giustificato il rilievo, contenuto nella missiva datata 1° agosto 2024 (doc. 17), sottoscritta digitalmente dal legale della società, redatta su carta intestata alla e ad Controparte_1 essa riconducibile, secondo cui dal compenso dovuto al professionista incaricato della direzione dei lavori avrebbe dovuto detrarsi la perdita subita dall'impresa, conseguente alla cessione del credito fiscale a un terzo, detrazione non prevista dal contratto né dovuta sulla base della richiamata normativa.
Detta missiva, sebbene non assurga propriamente a riconoscimento del debito, assume un forte valore indiziario e completa il richiamato quadro probatorio, anche in ordine alla determinazione del quantum, unitamente al contenuto delle fatture (e della nota “proforma”), in quanto proveniente dal legale di e conseguente a quella di costituzione in mora (doc. 16/A) inoltratale il 23 luglio Controparte_1
2024 dai legali dell'odierno esponente. Essa riporta, infatti, testualmente la dicitura “la mia assistita è in attesa del cambio del credito, non è possibile esaudire le richieste da voi avanzate nei tempi da voi indicati (…) a cambio avvenuto sarà premura di provvedere tempestivamente Controparte_1 al pagamento delle competenze dovute, al netto dell'importo di perdita da cambio del credito”. Anche l'ammontare del credito, tenuto conto del minor rigore con cui deve valutarsi l'assolvimento dell'onere probatorio nella contumacia della convenuta, ben può ritenersi dunque adeguatamente dimostrato,
pagina 2 di 3 considerata peraltro la congruità dell'importo oggetto della domanda in relazione al valore degli appalti quale risulta dai relativi contratti e dai quadri economici dei lavori appaltati.
Il professionista ha pertanto fornito prova adeguata dell'esistenza e dell'ammontare del credito azionato.
All'accoglimento della domanda consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra e contraria istanza, condanna Controparte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 53.029,05, oltre
[...] Parte_1 interessi dal dovuto al saldo al tasso di cui al comma 4° dell'art. 1284, c.c., nonché alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, iva e cpa come per legge. Sassari, 20 dicembre 2025 Il giudice
FA NA
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