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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 16/12/2025, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3829/2021 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Marcuccio Parte_1
ATTORE
CONTRO
e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese la prima dall'avv. Antonello Bruno e la seconda dall'avv. Fabio Giuseppe Lucchesi
CONVENUTE
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti.
******* Sulla scorta del criterio della ragione più liquida le domande attoree vanno rigettate nel merito,
in quanto manifestamente infondate.
Nell'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio il ha Pt_1
testualmente lamentato di aver rilevato, dall'“esame telematico del prospetto PAC 2015-2020”, “che
“la domanda unica di pagamento” relativa all'anno 2015 predisposta dalla di Controparte_1
e dalla stessa inoltrata all' non poteva essere accolta perché la superficie in essa CP_1 CP_3
indicata di soli Ha 0.08 non era attributiva del diritto al contributo”, ha soggiunto che “a causa
dell'asserita anomalia riscontrata nella “domanda unica di pagamento”, che ne avrebbe
determinato il rigetto la società attrice ha diritto ad essere risarcita di tutti i danni subiti e subendi”
ed ha concluso che “per la tutela dei propri diritti, la società “Azienda Agricola ET CE”, in
persona del suo legale rappresentante si vede costretta ad adire le vie legali”.
A pag. 6 dell'atto di citazione, l'attore ha, poi, affermato che, “poiché per la richiamata colpa
della l'azienda rimarrà priva di titoli, il danno relativo subito dall'azienda va Controparte_1
risarcito equitativamente rapportandolo all'aiuto comunitario che l'azienda avrebbe avito diritto
sulla base dei titoli degli anni precedenti”, precisando che detto danno consisterebbe nella “mancata
erogazione aiuto comunitario” per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché in un “danno
da responsabilità extacontrattuale”, “essendo la società attrice rimasta priva, per colpa del patronato
- dei nuovi titoli”, da parametrare “al contributo annuo degli anni precedenti per il periodo successivo
al 2020 e sino alla data di effettiva assegnazione dei nuovi titoli”.
Ebbene, la circostanza dell'avvenuta errata compilazione, da parte della C.A.A. della della domanda unica di pagamento, che costituisce la causa petendi delle Controparte_4
domande attoree, risulta smentita già sulla scorta della stessa documentazione prodotta in giudizio dal Pt_1
Nella nota del 20.9.2019 inoltrata alle convenute da , Controparte_5
e e depositata in atti dalL'attore è dato leggere, infatti: “dal Parte_1 Controparte_6
Registro Titoli PAC 2015-2020 si rileva che essa Azienda Agricola ET CE è titolare dello stesso importo di € 35.430,94 percepito nel 2014 dalla defunta e che però la superficie Persona_1
ammissibile 2015 è indicata in soli Ha 0.08, a fronte della superficie ammissibile di Ha 97,90
dichiarata nella Domanda Unica di Pagamento Anno 2015 n. 50265905575; nella quale, da pag.
8 a pag. 12 compresa, sono indicate tutte le particelle dei fondi di proprietà di essi eredi di
[...]
e condotte dalla società istante” (l'enfasi è del Tribunale). Con detta nota, quindi, i predetti, Per_1
lamentando che il suddetto “errore materiale ha comportata la mancata assegnazione dei “titoli” e
la conseguente mancata erogazione degli aiuti regolarmente richiesti con le Domande uniche di
Pagamento degli anni 2015, 2016 e 2017”, hanno invitato “a procedere immediatamente alla CP_3
dovuta rituale assegnazione dei “titoli” (…) eliminando il suddetto errore ed ogni altra eventuale
anomali e ad erogare la suddetta somma dovuta per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, con
relativi interessi”.
Nella nota de qua l'attore ha, quindi, dichiarato che la compilazione della Domanda Unica di
Pagamento relativa all'anno 2015 era stata correttamente compilata da e che Controparte_1
la mancata assegnazione dei titoli e la mancata erogazione delle somme dovute era dipesa da un errore materiale commesso da . CP_3
In secondo luogo, la predetta circostanza risulta smentita dalla stampa della schermata della
“CONSULTAZIONE DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 93129650755 - AZIENDA
AGRICOLA SETTIMA CEZZI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA Domanda 50265905575”
depositata con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. da dalla quale si Controparte_1
ricava la conferma che la superficie dalla stessa indicata in detta domanda è pari a Ha 97,54, e non
Ha 0,08.
Non sussiste, dunque, la lamentata condotta della suddetta convenuta in cui l'attrice ha ravvisato un inadempimento contrattuale ed anche un illecito extracontrattuale e che ha ritenuto foriera dei danni di cui ha chiesto il risarcimento.
Eventuali errori dalla stessa commessi nella compilazione di successive domande esulano dal
thema decidendum del presente giudizio, in quanto allegati quando erano già maturate le preclusioni assertive, a nulla rilevando che le convenute possano avere accettato il contraddittorio sul punto,
atteso che a seguito della riforma del codice di rito operata con la L. n. 353/1990 dette preclusioni non sono nella disponibilità delle parti e l'inammissibilità della modifica delle domande originariamente proposte è rilevabile d'ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione, per quanto concerne quelle sostenute nell'interesse di del procuratore Controparte_1
dichiaratosene antistario.
P.Q.M.
- rigetta le domande attoree;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 Controparte_2
che, liquida, per ciascuna di esse, in € 9.872,00 oltre accessori come per Controparte_1
legge, con distrazione in favore del procuratore del secondo delle predette convenute, dichiaratosene antistatario.
Brindisi, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3829/2021 R.G., avente ad oggetto azione di risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e
PROMOSSA DA
rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Marcuccio Parte_1
ATTORE
CONTRO
e , in persona dei Controparte_1 Controparte_2
rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese la prima dall'avv. Antonello Bruno e la seconda dall'avv. Fabio Giuseppe Lucchesi
CONVENUTE
NONCHE' CONTRO
Controparte_3
CONVENUTA CONTUMACE
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti.
******* Sulla scorta del criterio della ragione più liquida le domande attoree vanno rigettate nel merito,
in quanto manifestamente infondate.
Nell'esposizione in fatto contenuta nell'atto introduttivo del presente giudizio il ha Pt_1
testualmente lamentato di aver rilevato, dall'“esame telematico del prospetto PAC 2015-2020”, “che
“la domanda unica di pagamento” relativa all'anno 2015 predisposta dalla di Controparte_1
e dalla stessa inoltrata all' non poteva essere accolta perché la superficie in essa CP_1 CP_3
indicata di soli Ha 0.08 non era attributiva del diritto al contributo”, ha soggiunto che “a causa
dell'asserita anomalia riscontrata nella “domanda unica di pagamento”, che ne avrebbe
determinato il rigetto la società attrice ha diritto ad essere risarcita di tutti i danni subiti e subendi”
ed ha concluso che “per la tutela dei propri diritti, la società “Azienda Agricola ET CE”, in
persona del suo legale rappresentante si vede costretta ad adire le vie legali”.
A pag. 6 dell'atto di citazione, l'attore ha, poi, affermato che, “poiché per la richiamata colpa
della l'azienda rimarrà priva di titoli, il danno relativo subito dall'azienda va Controparte_1
risarcito equitativamente rapportandolo all'aiuto comunitario che l'azienda avrebbe avito diritto
sulla base dei titoli degli anni precedenti”, precisando che detto danno consisterebbe nella “mancata
erogazione aiuto comunitario” per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché in un “danno
da responsabilità extacontrattuale”, “essendo la società attrice rimasta priva, per colpa del patronato
- dei nuovi titoli”, da parametrare “al contributo annuo degli anni precedenti per il periodo successivo
al 2020 e sino alla data di effettiva assegnazione dei nuovi titoli”.
Ebbene, la circostanza dell'avvenuta errata compilazione, da parte della C.A.A. della della domanda unica di pagamento, che costituisce la causa petendi delle Controparte_4
domande attoree, risulta smentita già sulla scorta della stessa documentazione prodotta in giudizio dal Pt_1
Nella nota del 20.9.2019 inoltrata alle convenute da , Controparte_5
e e depositata in atti dalL'attore è dato leggere, infatti: “dal Parte_1 Controparte_6
Registro Titoli PAC 2015-2020 si rileva che essa Azienda Agricola ET CE è titolare dello stesso importo di € 35.430,94 percepito nel 2014 dalla defunta e che però la superficie Persona_1
ammissibile 2015 è indicata in soli Ha 0.08, a fronte della superficie ammissibile di Ha 97,90
dichiarata nella Domanda Unica di Pagamento Anno 2015 n. 50265905575; nella quale, da pag.
8 a pag. 12 compresa, sono indicate tutte le particelle dei fondi di proprietà di essi eredi di
[...]
e condotte dalla società istante” (l'enfasi è del Tribunale). Con detta nota, quindi, i predetti, Per_1
lamentando che il suddetto “errore materiale ha comportata la mancata assegnazione dei “titoli” e
la conseguente mancata erogazione degli aiuti regolarmente richiesti con le Domande uniche di
Pagamento degli anni 2015, 2016 e 2017”, hanno invitato “a procedere immediatamente alla CP_3
dovuta rituale assegnazione dei “titoli” (…) eliminando il suddetto errore ed ogni altra eventuale
anomali e ad erogare la suddetta somma dovuta per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, con
relativi interessi”.
Nella nota de qua l'attore ha, quindi, dichiarato che la compilazione della Domanda Unica di
Pagamento relativa all'anno 2015 era stata correttamente compilata da e che Controparte_1
la mancata assegnazione dei titoli e la mancata erogazione delle somme dovute era dipesa da un errore materiale commesso da . CP_3
In secondo luogo, la predetta circostanza risulta smentita dalla stampa della schermata della
“CONSULTAZIONE DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 93129650755 - AZIENDA
AGRICOLA SETTIMA CEZZI SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA Domanda 50265905575”
depositata con la seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. da dalla quale si Controparte_1
ricava la conferma che la superficie dalla stessa indicata in detta domanda è pari a Ha 97,54, e non
Ha 0,08.
Non sussiste, dunque, la lamentata condotta della suddetta convenuta in cui l'attrice ha ravvisato un inadempimento contrattuale ed anche un illecito extracontrattuale e che ha ritenuto foriera dei danni di cui ha chiesto il risarcimento.
Eventuali errori dalla stessa commessi nella compilazione di successive domande esulano dal
thema decidendum del presente giudizio, in quanto allegati quando erano già maturate le preclusioni assertive, a nulla rilevando che le convenute possano avere accettato il contraddittorio sul punto,
atteso che a seguito della riforma del codice di rito operata con la L. n. 353/1990 dette preclusioni non sono nella disponibilità delle parti e l'inammissibilità della modifica delle domande originariamente proposte è rilevabile d'ufficio.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione, per quanto concerne quelle sostenute nell'interesse di del procuratore Controparte_1
dichiaratosene antistario.
P.Q.M.
- rigetta le domande attoree;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 Controparte_2
che, liquida, per ciascuna di esse, in € 9.872,00 oltre accessori come per Controparte_1
legge, con distrazione in favore del procuratore del secondo delle predette convenute, dichiaratosene antistatario.
Brindisi, 16 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Maurizio Rubino