Art. 11.
Gli azionisti della societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, cedere alla societa' Autostrade S.p.a. la proprieta' del pacchetto azionario da ciascuno di essi detenuto, contro pagamento di un prezzo pari al 50 per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte e versate, quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1980.
Quando, a seguito di tali operazioni, il pacchetto azionario della societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. risultera' almeno per il 70 per cento in possesso di enti pubblici, enti pubblici territoriali e societa' ad intero capitale pubblico, ivi compresa la societa' Autostrade S.p.a., l'ANAS e' autorizzata a stipulare con la societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. una nuova convenzione. Tale convenzione deve prevedere tra l'altro:
a) la predisposizione del progetto esecutivo delle opere per la realizzazione della seconda carreggiata nei tratti Carmagnola-Priero e Priero-Altare, con priorita' per il tratto Priero-Altare, nonche' per il miglioramento della sicurezza dell'autostrada;
b) l'aggiornamento del piano finanziario, con inclusione degli oneri conseguenti all'investimento previsto per le opere di cui alla precedente lettera a);
c) l'impegno della concessionaria a realizzare, anche gradualmente, in deroga agli articoli 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287 , e 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 , le opere di raddoppio e quelle di miglioramento della sicurezza, nei limiti di copertura consentiti dalle risultanze degli aggiornamenti del piano finanziario e dalla erogazione di contributi a carico dello Stato.
Per il rimborso alla societa' Autostrade S.p.a. dell'onere derivante da quanto disposto dal primo comma del presente articolo, nonche' per l'erogazione di un primo contributo alla societa' concessionaria dell'autostrada Torino-Savona per la progettazione e l'avvio della realizzazione delle opere previste alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per l'anno 1983 da iscrivere a carico del capitolo 505 del bilancio dell'ANAS, autorizzando l'Azienda stessa a impegnare la somma sin dal 1982.
Gli azionisti della societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. possono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, cedere alla societa' Autostrade S.p.a. la proprieta' del pacchetto azionario da ciascuno di essi detenuto, contro pagamento di un prezzo pari al 50 per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte e versate, quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 1980.
Quando, a seguito di tali operazioni, il pacchetto azionario della societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. risultera' almeno per il 70 per cento in possesso di enti pubblici, enti pubblici territoriali e societa' ad intero capitale pubblico, ivi compresa la societa' Autostrade S.p.a., l'ANAS e' autorizzata a stipulare con la societa' Autostrada Torino-Savona S.p.a. una nuova convenzione. Tale convenzione deve prevedere tra l'altro:
a) la predisposizione del progetto esecutivo delle opere per la realizzazione della seconda carreggiata nei tratti Carmagnola-Priero e Priero-Altare, con priorita' per il tratto Priero-Altare, nonche' per il miglioramento della sicurezza dell'autostrada;
b) l'aggiornamento del piano finanziario, con inclusione degli oneri conseguenti all'investimento previsto per le opere di cui alla precedente lettera a);
c) l'impegno della concessionaria a realizzare, anche gradualmente, in deroga agli articoli 11 della legge 28 aprile 1971, n. 287 , e 18-bis del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 , le opere di raddoppio e quelle di miglioramento della sicurezza, nei limiti di copertura consentiti dalle risultanze degli aggiornamenti del piano finanziario e dalla erogazione di contributi a carico dello Stato.
Per il rimborso alla societa' Autostrade S.p.a. dell'onere derivante da quanto disposto dal primo comma del presente articolo, nonche' per l'erogazione di un primo contributo alla societa' concessionaria dell'autostrada Torino-Savona per la progettazione e l'avvio della realizzazione delle opere previste alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, e' autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire per l'anno 1983 da iscrivere a carico del capitolo 505 del bilancio dell'ANAS, autorizzando l'Azienda stessa a impegnare la somma sin dal 1982.