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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 29/07/2025, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 1287/2024 R.G., vertente tra
(C.F.: ), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Scalzotto
e
(P.Iva ), opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Florio CP_1 P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3219/2023, notificatole il 9 Parte_1 gennaio 2024, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Verona su richiesta di per il CP_1 pagamento della somma di € 77.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà. si è ritualmente costituita ed ha contrastato l'opposizione avversaria chiedendone la reiezione. CP_2
Negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
18 giugno 2025.
pagina 1 di 4 Per l'esecuzione dei lavori appaltati ad era stato da questa redatto un primo preventivo del 7 CP_3 marzo 2019, che quantificava le opere in € 69.397,00, ed un secondo preventivo del 15 aprile 2019, con una quantificazione pari ad € 80.803,00; a consuntivo, il corrispettivo delle opere è stato invece quantificato da in € 139.028,03, e dal direttore dei lavori in € 132.895,42, e la somma oggetto di CP_1 ingiunzione (€ 70.000,00 oltre Iva) costituisce la differenza tra l'importo complessivo delle fatture emesse da pari ad € 132.000,00 oltre Iva, e la somma corrisposta dalla (€ 62.000,00 CP_3 Pt_1 oltre Iva).
Per contrastare la pretesa avversaria, parte opponente afferma che essa “si attendeva, sin dall'inizio del rapporto, che il prezzo di 80.803,00 euro concordato, fosse quanto avrebbe versato alla fine per le opere della ditta nessun documento o altro riporta una realtà diversa”. CP_1
Sennonché, il contratto d'appalto stipulato inter partes è un appalto a misura e non a corpo e, inoltre, al progetto iniziale, di semplice modifica prospettica e cambio di destinazione d'uso riguardante il piano terra, vennero apportate, a partire dal giugno 2019, ben quattro varianti, relative, rispettivamente, ad interventi di demolizione e/o ricostruzione ai piani, compreso il tetto, a demolizioni e ricostruzioni al piano terzo, alla modifica dell'ingresso a piano terra, e ad interventi di demolizione e/o ricostruzione ai piani, compresa la realizzazione di un soppalco non abitabile (cfr. pagg. 7 e segg. della C.t.u).
Nel corso delle operazioni peritali, le quantità delle lavorazioni esposte nella contabilità finale di cantiere sono state ritenute sostanzialmente corrette dallo stesso C.T. di parte opponente, e, del resto, esse erano state già verificate dal direttore dei lavori (cfr. doc. n. 25 di parte opponente).
Al riguardo va ricordato che, quando il contratto di appalto prevede, come nella specie, il diritto dell'imprenditore al pagamento di acconti sul corrispettivo sulla base di stati di avanzamento lavori formati in contraddittorio con la direzione dei lavori, i SAL approvati, pur non sostituendo la verifica dell'opera che il committente ha diritto di eseguire una volta che essa sia ultimata, né costituendo prova legale in favore dell'appaltatore, possono tuttavia essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, laddove il committente non li contesti ovvero non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (cfr. Cass., 21 maggio 1999, n. 4955 e Cass., 4 gennaio 2011, n. 106).
Nella specie, le contestazioni avanzate dall'opponente, con la sola eccezione di quelle riguardanti gli oneri di occupazione di suolo pubblico, sono state del tutto generiche e sfornite di prova;
esse si sono pagina 2 di 4 del resto incentrate sulla negazione di un'autorizzazione all'esecuzione da parte dell'appaltatore di opere extracapitolato, espressamente richiesta dall'art. 4 del contratto.
Sennonché, se è vero che nel consuntivo dei lavori risultano opere non comprese nel computo metrico iniziale, tuttavia esse sono almeno in parte rappresentate nelle tavole allegate alle diverse varianti presentate dalla committenza per il tramite del professionista all'uopo incaricato (così il C.t.u.), e l'autorizzazione del direttore dei lavori, richiesta dal citato art. 4 del contratto stipulato inter partes, è del resto desumibile dall'approvazione del SAL finale, nei limiti dell'importo di € 132.895,42.
La determinazione del corrispettivo spettante a LI deve, quindi, essere operata sulla base di quanto calcolato dal C.t.u., che, assunte correttamente le quantità delle lavorazioni risultanti dal SAL finale approvato, confermate anche dal C.t. di parte opponente, ha poi provveduto a quantificare il relativo costo applicando i prezzi pattuiti o, per le opere non previste contrattualmente, quelli del prezziario regionale. L'importo complessivo indicato dal C.t.u. è pari ad € 120.887,17 oltre Iva, e ad € 118.469,43 oltre Iva al netto dello sconto del 2% previsto contrattualmente. Va tuttavia osservato che nel preventivo dell'aprile 2019 gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico erano stati inclusi nei costi di impianto del cantiere, quantificati globalmente in misura pari ad € 6.000,00; nel SAL finale per la stessa voce è stata esposta la minor somma di € 5.000,00 ed essa è stata mantenuta dal C.t.u.; è però pacifico e documentalmente provato che i predetti oneri sono stati pagati al dalla CP_4 committenza, per un importo di complessivi € 3.452,00, somma che deve essere pertanto detratta da quella di € 6.000,00 preventivata anche a tale titolo, sì che il costo dell'impianto di cantiere deve essere quantificato nel diverso importo di € 2.548,00, con un risultato finale di complessivi € 118.435,17, oltre
Iva, e di € 116.066,46, oltre Iva, con lo sconto del 2%.
La somma ancora dovuta dall'opponente è quindi pari ad € 54.066,46, oltre Iva, con conseguente condanna della stessa al pagamento della predetta somma, con gli interessi così come richiesti, e quindi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza della fattura al saldo, e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'esito della lite giustifica una parziale compensazione delle spese di lite, liquidate secondo valori intermedi tra i minimi e medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, in quest'ultima assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, nella causa portante il n. 1287/2024 R.G. promossa da avverso Parte_1 CP_5
definitivamente decidendo:
[...]
In parziale accoglimento dell'opposizione, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_5 della somma di € 54.066,46, oltre Iva, con gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.
[...] dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, così revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla rifusione di ¾ delle spese processuali in favore della controparte, liquidati (i
¾) in € 5.532,37, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, compensata la parte residua.
Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico di parte opponente nella misura di ¾, compensata la parte residua.
Verona, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa n. 1287/2024 R.G., vertente tra
(C.F.: ), opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Enrico Scalzotto
e
(P.Iva ), opposta, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Florio CP_1 P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3219/2023, notificatole il 9 Parte_1 gennaio 2024, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Verona su richiesta di per il CP_1 pagamento della somma di € 77.000,00, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del corrispettivo per lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà. si è ritualmente costituita ed ha contrastato l'opposizione avversaria chiedendone la reiezione. CP_2
Negata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, per essere quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
18 giugno 2025.
pagina 1 di 4 Per l'esecuzione dei lavori appaltati ad era stato da questa redatto un primo preventivo del 7 CP_3 marzo 2019, che quantificava le opere in € 69.397,00, ed un secondo preventivo del 15 aprile 2019, con una quantificazione pari ad € 80.803,00; a consuntivo, il corrispettivo delle opere è stato invece quantificato da in € 139.028,03, e dal direttore dei lavori in € 132.895,42, e la somma oggetto di CP_1 ingiunzione (€ 70.000,00 oltre Iva) costituisce la differenza tra l'importo complessivo delle fatture emesse da pari ad € 132.000,00 oltre Iva, e la somma corrisposta dalla (€ 62.000,00 CP_3 Pt_1 oltre Iva).
Per contrastare la pretesa avversaria, parte opponente afferma che essa “si attendeva, sin dall'inizio del rapporto, che il prezzo di 80.803,00 euro concordato, fosse quanto avrebbe versato alla fine per le opere della ditta nessun documento o altro riporta una realtà diversa”. CP_1
Sennonché, il contratto d'appalto stipulato inter partes è un appalto a misura e non a corpo e, inoltre, al progetto iniziale, di semplice modifica prospettica e cambio di destinazione d'uso riguardante il piano terra, vennero apportate, a partire dal giugno 2019, ben quattro varianti, relative, rispettivamente, ad interventi di demolizione e/o ricostruzione ai piani, compreso il tetto, a demolizioni e ricostruzioni al piano terzo, alla modifica dell'ingresso a piano terra, e ad interventi di demolizione e/o ricostruzione ai piani, compresa la realizzazione di un soppalco non abitabile (cfr. pagg. 7 e segg. della C.t.u).
Nel corso delle operazioni peritali, le quantità delle lavorazioni esposte nella contabilità finale di cantiere sono state ritenute sostanzialmente corrette dallo stesso C.T. di parte opponente, e, del resto, esse erano state già verificate dal direttore dei lavori (cfr. doc. n. 25 di parte opponente).
Al riguardo va ricordato che, quando il contratto di appalto prevede, come nella specie, il diritto dell'imprenditore al pagamento di acconti sul corrispettivo sulla base di stati di avanzamento lavori formati in contraddittorio con la direzione dei lavori, i SAL approvati, pur non sostituendo la verifica dell'opera che il committente ha diritto di eseguire una volta che essa sia ultimata, né costituendo prova legale in favore dell'appaltatore, possono tuttavia essere considerati prova del diritto dell'appaltatore, laddove il committente non li contesti ovvero non dimostri che nei fatti, per quantità dei lavori eseguiti e prezzi applicati, l'opera è difforme da quella che da tali atti complessivamente risulta (cfr. Cass., 21 maggio 1999, n. 4955 e Cass., 4 gennaio 2011, n. 106).
Nella specie, le contestazioni avanzate dall'opponente, con la sola eccezione di quelle riguardanti gli oneri di occupazione di suolo pubblico, sono state del tutto generiche e sfornite di prova;
esse si sono pagina 2 di 4 del resto incentrate sulla negazione di un'autorizzazione all'esecuzione da parte dell'appaltatore di opere extracapitolato, espressamente richiesta dall'art. 4 del contratto.
Sennonché, se è vero che nel consuntivo dei lavori risultano opere non comprese nel computo metrico iniziale, tuttavia esse sono almeno in parte rappresentate nelle tavole allegate alle diverse varianti presentate dalla committenza per il tramite del professionista all'uopo incaricato (così il C.t.u.), e l'autorizzazione del direttore dei lavori, richiesta dal citato art. 4 del contratto stipulato inter partes, è del resto desumibile dall'approvazione del SAL finale, nei limiti dell'importo di € 132.895,42.
La determinazione del corrispettivo spettante a LI deve, quindi, essere operata sulla base di quanto calcolato dal C.t.u., che, assunte correttamente le quantità delle lavorazioni risultanti dal SAL finale approvato, confermate anche dal C.t. di parte opponente, ha poi provveduto a quantificare il relativo costo applicando i prezzi pattuiti o, per le opere non previste contrattualmente, quelli del prezziario regionale. L'importo complessivo indicato dal C.t.u. è pari ad € 120.887,17 oltre Iva, e ad € 118.469,43 oltre Iva al netto dello sconto del 2% previsto contrattualmente. Va tuttavia osservato che nel preventivo dell'aprile 2019 gli oneri per l'occupazione di suolo pubblico erano stati inclusi nei costi di impianto del cantiere, quantificati globalmente in misura pari ad € 6.000,00; nel SAL finale per la stessa voce è stata esposta la minor somma di € 5.000,00 ed essa è stata mantenuta dal C.t.u.; è però pacifico e documentalmente provato che i predetti oneri sono stati pagati al dalla CP_4 committenza, per un importo di complessivi € 3.452,00, somma che deve essere pertanto detratta da quella di € 6.000,00 preventivata anche a tale titolo, sì che il costo dell'impianto di cantiere deve essere quantificato nel diverso importo di € 2.548,00, con un risultato finale di complessivi € 118.435,17, oltre
Iva, e di € 116.066,46, oltre Iva, con lo sconto del 2%.
La somma ancora dovuta dall'opponente è quindi pari ad € 54.066,46, oltre Iva, con conseguente condanna della stessa al pagamento della predetta somma, con gli interessi così come richiesti, e quindi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla scadenza della fattura al saldo, e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'esito della lite giustifica una parziale compensazione delle spese di lite, liquidate secondo valori intermedi tra i minimi e medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione, in quest'ultima assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, nella causa portante il n. 1287/2024 R.G. promossa da avverso Parte_1 CP_5
definitivamente decidendo:
[...]
In parziale accoglimento dell'opposizione, condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_5 della somma di € 54.066,46, oltre Iva, con gli interessi al tasso legale ex art. 1284, comma 1, c.c.
[...] dalla scadenza della fattura al saldo effettivo, così revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla rifusione di ¾ delle spese processuali in favore della controparte, liquidati (i
¾) in € 5.532,37, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, compensata la parte residua.
Pone le spese di C.t.u. definitivamente a carico di parte opponente nella misura di ¾, compensata la parte residua.
Verona, 29 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
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