Sentenza 25 marzo 2002
Massime • 1
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 Cod. Civ., il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all'altra parte fuori del giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confitente, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2002, n. 4204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4204 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. GIOVANNI SILVIO COCO - Consigliere -
Dott. UGO FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MAGGINI SRL, in persona del liquidatore legale rappresentante Dott. Claudio Bonissoni, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, che la difende unitamente all'avvocato BERTOLI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DUOMO S.p.A., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore sig. Ugo Andreini giusta procura speciale per atto notar Luciano Severini di Milano in data 2.2.1999 - REP. N. 156390; (doc. 1);
LIMMAT COMPAGNI DI ASSICURAZIONI, in persona del Rappresentante Generale per l'Italia Dott. Giuseppe Forte giusta la procura speciale per atto notar Guido Bianchi di Milano in data 11/2/1999; REP. N. 54137; (doc. 2); NORWICH UNION S.p.A., in persona del Condirettore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Gianfranco Bennati giusta la procura speciale per atto notar Giuliano Salvini di Milano in data 18/2/1999, REP. N. 121977; (doc.3), elettivamente domiciliati in ROMA VIA PARIGI N. 11 presso l'Avvocato GIORGIO ROSSARI che li difende unitamente all'Avvocato GIOVANNI VOLPE;
- controricorrenti -
nonché contro
NUOVA ASSICURATRICE SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 480/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione seconda civile emessa il 3/6/1998,depositata il 20/08/98; RG. 435/1996;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato FRANCESCO CAFFARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 30.6.94 le compagnie il UO, MA, WI UN e OV RA convenivano dinanzi al Tribunale di Brescia la soc. GG al fine di ottenere sentenza di accertamento della perdita del diritto all'indennizzo. Esponevano le istanti di avere stipulato con la GG in data 18.1.81 una assicurazione contro i rischi da incendio e furto e che in data 16.4.94 si era verificato nei locali dell'assicurata un incendio a seguito del quale erano andati in svendita molti capi danneggiati dal fumo. Nel corso di tale svendita l'assicurato aveva tuttavia posto in essere comportamenti fraudolenti e tali da comportare la perdita dell'indennizzo, ex art. 4 condizioni di polizza.
Radicatosi il contraddittorio, la soc. GG contestava la pretesa avversaria assumendo di non avere tenuto un comportamento illecito. In via riconvenzionale, richiedeva il pagamento delle merci (lire 1.529.300.000).
All'esito della fase istruttoria, con sentenza del 20.3.96 il Tribunale di Brescia, ritenuta provata la dedotta attività fraudolenta, dichiarava la GG decaduta dal diritto all'indennizzo.
A seguito di impugnazione della GG, la corte di Appello di Brescia con sentenza del 20.8.98 rigettava il gravame condannando l'appellante al pagamento delle spese.
Motivava, tra l'altro, la Corte che doveva ritenersi accertata la esistenza del dolo nei comportamenti posti in essere dalla GG. Era rimasto, in effetti, provato che presso la ditta GG erano presenti numerosi capi di abbigliamento che non si trovavano nei locali della ditta assicurata nel momento del sinistro e che numerosi capi di abbigliamento interessati dal sinistro erano stati venduti senza autorizzazione del rappresentante della Compagnia. Ai fini della condotta illecita del legale rappresentante della GG era sufficiente provare che questi avesse posto volontariamente in essere una frode in danno dell'assicurazione e tanto emergeva dal fatto che questi aveva prima sottratto numerosi capi di abbigliamento coinvolti nell'incendio, di averli poi venduti tenendo per sè il ricavo, di avere asportato le loro etichette e di averle apposte su altri capi estranei all'incendio onde ricavare il maggiore utile derivante dalla differenza tra il prezzo di realizzo e il costo originario del capo. Tale comportamento costituiva violazione dell'art. 4 punto 5 delle condizioni di polizza, comportamento che era rimasto provato dalle stesse dichiarazioni dell'Agosti titolare della GG aventi carattere confessorio. Venivano, quindi, non ammessi i capi di prova, in quanto irrilevanti o generici. I secondi giudici, da ultimo, ritenevano che i comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso delle operazioni di liquidazione del danno importassero la perdita integrale dell'indennizzo e non la sua proporzionale riduzione attesa la chiara previsione contrattuale, specificamente sottoscritta ex art. 1341 CC. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la soc. GG affidandolo a due motivi.
Hanno resistito con controricorso la soc. Il UO, la MA, la Norvich UN.
Non ha svolto difese la soc. OV RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la soc. GG, denunziata la violazione dell'art. 116 cc, dell'art. 2697 cc, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimento, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc lamenta che la Corte di Appello di Brescia abbia erroneamente qualificato come confessione stragiudiziale il verbale del 27.5.94 ed abbia altrettanto erroneamente respinto la istanza di prove per testi e male valutato le dichiarazioni scritte rilasciate dai suoi dipendenti.
La censura non ha pregio.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 cc il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili anche se fatta all'altra parte fuori del giudizio costituiscono confessione con efficacia di piena prova a carico del confitente indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa (cfr. Cass. 2133/88). Nella motivazione della sentenza impugnata i giudici di appello hanno esaustivamente motivato in ordine alla dichiarazione resa dal legale rappresentante della GG evidenziando che aveva riconosciuto di avere volontariamente sottratto all'insaputa dell'assicurazione numerosi capi di abbigliamento interessati dall'incendio, di averli venduti e di avere tenuto per sè il ricavo senza dichiararne la entità asportandone le etichette con codice a barra che identificavano il capo stesso ed apponendole su altri capi di abbigliamento estranei all'incendio acquistati all'insaputa o contro la volontà dell'assicuratore onde ricavare il maggior utile costituito dalla differenza tra prezzo di realizzo e costo originario.
I giudici di seconde cure hanno con insindacabile valutazione di merito considerato di natura confessoria la dichiarazione dell'Agosti per avere consapevolmente dichiarato un fatto favorevole all'altra parte indipendentemente dalle conseguenze che ne potessero derivare. La ricorrente cercando, ora di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità sollecitata da parte di questa Corte una diversa valutazione delle prove, cioè un giudizio di merito precluso in questa sede.
Quanto alla mancata ammissione delle prove testimoniali ed alla non valutazione delle dichiarazioni scritte dei dipendenti, va rilevato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il ricorrete che lamenti la mancata ammissione di prova o l'omesso esame di esse ha l'onere di indicare analiticamente nella impugnazione le circostanze che formavano oggetto delle prove non ammesse o non esaminate (cfr. Cass. 5945/99). In concreto, tali circostanze sono state omesse nel ricorso onde la doglianza sfugge ad ogni possibilità di esame.
Con il secondo mezzo di annullamento la soc. GG, denunziata la violazione dell'art. 1915 cc in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, lamenta che la Corte del merito abbia erroneamente qualificato il dolo che costituisce il presupposto della decadenza prevista dalla detta norma ed abbia conseguentemente ritenuto la sussistenza del dolo in capo alla GG elencando gli atti fraudolenti prescindendo dalla loro specifica finalità. Deduce, ancora, la ricorrente che al più poteva ridursi l'indennizzo in relazione ai comportamenti tenuti ed al danno subito dall'assicuratore.
La doglianza non ha fondamento.
Si evince dalla sentenza impugnata che la soc. GG è stata dichiarata decaduta dal diritto all'indennizzo alla stregua di quanto previsto all'art. 4 e 5 delle condizioni di polizza avendo la Corte bresciana accertato nel comportamento della ricorrente la volontà di torre in essere una frode in danno della compagnia di assicurazione avendo essa GG proceduto alla vendita di capi che non erano nei locali al momento dell'incendio o senza autorizzazione per altri capi, ciò allo scopo di ricavare il maggior utile derivate dalla differenza tra il prezzo di realizzo ed il costo originario. Gli stessi giudici di seconde cure hanno, poi, affermato che ciò comportava una dolosa esagerazione del danno, in quanto il prezzo realizzato con la vendita scontata di capi di poco valore veniva sottratto dal costo originario di capi di maggior valore evidenziandosi così una perdita inesistente o, comunque, superiore a quella effettiva.
Da disattendere è anche la invocata applicazione della perdita parziale dell'indennità, in quanto, come esattamente posto in luce dalla sentenza di appello (pag. 13), trattasi di sanzione derivante da norma pattizia approvata specificamente ex art. 1341 cc e del tutto in linea con i principi in materia assicurativa. A fronte di tali argomentazioni integrante motivazione adeguata ed immune da vizi, la ricorrente si limita a riproporre gli stessi rilievi formulati in fase di merito prospettando una propria tesi che intenderebbe contrapporre a quella del giudice del merito ed in definitiva avanza una inammissibile istanza di riesame della decisione criticandola in fatto.
Va, quindi, disatteso anche il secondo mezzo e con esso l'intero ricorso.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 cpc).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2002