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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/04/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 676/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 676/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO) in via IX Giugno n. 103 presso lo studio dell'avv. GREGOLET
ROSSANNA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Trieste in Parte_2 C.F._2
via Roma n. 22 presso lo studio dell'avv. PERSOGLIA GIORGIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1 “Nel merito:
-autorizzare i coniugi a vivere separati
-pronunciare la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
-dare atto che avrà facoltà di restare nella casa già coniugale di Grado, Parte_2
viale del Turismo n. 16, casa di esclusiva proprietà di fino al ma non Parte_1
oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Nel caso di inadempimento a quanto sopra, sarà legittimata a promuovere la causa di rilascio per Parte_1 occupazione senza titolo ed a richiedere a carico di una penale pari a € Parte_2
100,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'appartamento rispetto alla scadenza sopra concordata
-dare atto che la predetta detenzione da parte di ha fonte negli accordi di Parte_2
separazione, senza versamento di alcun corrispettivo. Saranno a carico di Parte_2
tutte le utenze (e ciò dal momento in cui è rimasto a vivere da solo, ossia dal 14 dicembre
2024) oltrechè, dal momento della firma del ricorso, gli oneri condominiali ordinariamente previsti a carico dell'inquilino, le imposte e tasse del periodo di occupazione (ad es. raccolta e smaltimento dei rifiuti) e le spese per eventuali danneggiamenti a lui ascrivibili. Le imposte e tasse relative alla proprietà (i.e. Ilia e assicurazione) resteranno a carico di Parte_1
-dare atto che è fatto divieto a di concedere a terzi l'uso e la detenzione Parte_2
della casa, anche parzialmente. Gli è fatto inoltre divieto, stante la natura personale della detenzione di stabilirvi un'unione coniugale o more uxorio
-le parti si danno atto della loro rispettiva autonomia economica e nulla hanno da pretendere reciprocamente (salvo quanto previsto in sede di divorzio e in prosieguo previsto)
-spese di lite compensate”.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 07/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 24/02/2025, , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 18/02/1984 a Monfalcone (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, atto n.6) nel corso del quale è nato il figlio
2 a Monfalcone il 13/12/1993, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 07/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Monfalcone (reg. Atti di Matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, atto n.6) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 676/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO) in via IX Giugno n. 103 presso lo studio dell'avv. GREGOLET
ROSSANNA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Trieste in Parte_2 C.F._2
via Roma n. 22 presso lo studio dell'avv. PERSOGLIA GIORGIA, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1 “Nel merito:
-autorizzare i coniugi a vivere separati
-pronunciare la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
-dare atto che avrà facoltà di restare nella casa già coniugale di Grado, Parte_2
viale del Turismo n. 16, casa di esclusiva proprietà di fino al ma non Parte_1
oltre sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Nel caso di inadempimento a quanto sopra, sarà legittimata a promuovere la causa di rilascio per Parte_1 occupazione senza titolo ed a richiedere a carico di una penale pari a € Parte_2
100,00 per ogni giorno di ritardo nel rilascio dell'appartamento rispetto alla scadenza sopra concordata
-dare atto che la predetta detenzione da parte di ha fonte negli accordi di Parte_2
separazione, senza versamento di alcun corrispettivo. Saranno a carico di Parte_2
tutte le utenze (e ciò dal momento in cui è rimasto a vivere da solo, ossia dal 14 dicembre
2024) oltrechè, dal momento della firma del ricorso, gli oneri condominiali ordinariamente previsti a carico dell'inquilino, le imposte e tasse del periodo di occupazione (ad es. raccolta e smaltimento dei rifiuti) e le spese per eventuali danneggiamenti a lui ascrivibili. Le imposte e tasse relative alla proprietà (i.e. Ilia e assicurazione) resteranno a carico di Parte_1
-dare atto che è fatto divieto a di concedere a terzi l'uso e la detenzione Parte_2
della casa, anche parzialmente. Gli è fatto inoltre divieto, stante la natura personale della detenzione di stabilirvi un'unione coniugale o more uxorio
-le parti si danno atto della loro rispettiva autonomia economica e nulla hanno da pretendere reciprocamente (salvo quanto previsto in sede di divorzio e in prosieguo previsto)
-spese di lite compensate”.
Conclusioni del P.M.:
(Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 07/03/2025)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 24/02/2025, , Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 18/02/1984 a Monfalcone (Reg. Atti di
Matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, atto n.6) nel corso del quale è nato il figlio
2 a Monfalcone il 13/12/1993, maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 07/04/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Monfalcone (reg. Atti di Matrimonio, anno 1984, parte II, serie A, atto n.6) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
- nulla per le spese.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 10/04/2025.
Il Presidente est.
dott. Riccardo Merluzzi
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