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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/04/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7461 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 03/04/2025 e vertente
TRA
TTI Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DE GIORGI PAOLO e dall'avv. IVAN RUSSO
ATTORE
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. MAGGIO MICHELE
CONVENUTO
Oggetto: lesione personale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 03/04/2025 e relative note ex art. 189 c.p.c.
1
ha esposto che il 17/04/2012 è stato aggredito con un corpo Parte_2 metallico contundente da riportando trauma cranico, e Controparte_1 ha rappresentato che è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale
Vito Fazzi di Lecce, dove è stato dapprima ricoverato presso il reparto di neurochirurgia e poi operato in urgenza con intervento di craniotomia temporo- parietale sinistra e drenaggio dell'ematoma intracranico.
A distanza di alcuni mesi dalle dimissioni, in data 16/11/2012, il si è Parte_2 recato nuovamente presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale Vito Fazzi di
Lecce, ove è stato ricoverato con diagnosi di lacuna ossea tempo-parietale sinistra e ha subito un secondo intervento chirurgico di cranioplastica e medpor in data
19/11/2012.
Il ricorrente ha lamentato che nei mesi successivi ha avvertito sintomatologia algica o disfunzionale in sede dell'intervento che lo ha portato a sottoporsi, il 02/10/2013, ad ulteriori accertamenti diagnostici, i quali hanno dimostrato il cedimento di alcune clips metalliche di sutura cranioplastica e il cedimento della protesi, con affossamento della stessa.
A seguito di denuncia querela, è stato avviato a carico del il procedimento CP_1 penale n. 4640/2012 RGNR, nel quale il convenuto è stato imputato dei reati di cui agli artt. 582 e 583 nn. 1 e 2 c.p., “per avere cagionato a , colpendolo Parte_2 con una sbarra di metallo al polso sinistro, al gomito destro, alla schiena, nonché alla regione parietale sinistra, lesioni personali gravissime consistite in frattura plurisgmentaria e in parte scomposta dell'osso temporale, dell'arco zigomatico, dell'osso parietale e della grande ala dello sfenoide di sinistra, estesa inferiormente sino a raggiungere la parete glenoidea temporo – mandibolare anteriore con formazione di vasto ematoma epidurale che rendeva necessario e urgente in intervento chirurgico di decompressione ed evacuazione della raccolta ematica e dal quale derivava una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni superiore a sessanta giorni ed un indebolimento permanente della funzione di protezione dello scheletro osseo del capo;
in Squinzano, il 17.04.2012”.
2 Con sentenza n. 2433/2018 del 28/09/2018, la prima sezione penale del Tribunale di Lecce ha dichiarato colpevole del reato e lo ha condannato alla Controparte_1 pena di anni quattro di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile, con provvisionale di euro 30.000.
Con sentenza n. 1147/2022 del 10/06/2022, depositata il 25/07/2022, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere il reato ascrittogli estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Il ELTT ha quindi chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, a titolo di danno estetico e danno psichico, oltre al danno biologico temporaneo e alle spese documentate.
Il i è costituito con propria memoria, ribadendo che l'attore ha riportato le CP_1 lesioni oggetto di causa per essere caduto sul corpo contundente presente sui luoghi e contestando le voci di danno invocate dalla controparte, con richiesta di rigetto dell'avversa domanda.
La causa è stata istruita con CTU ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c..
***
L'accertamento della responsabilità del convenuto per l'aggressione del 17.04.2012
è avvenuto con sentenza penale, passata in giudicato, pronunciata a seguito di procedimento nel quale l'attore si è costituito parte civile.
L'an della pretesa non è dunque più sindacabile nel presente giudizio, nel quale occorre determinare le conseguenze che l'attore patì per effetto del comportamento delittuoso.
Al fine di procedere a una corretta quantificazione, è stata espletata CTU a mezzo della dr.ssa la quale si è avvalsa della collaborazione di un Persona_1 ausiliario psichiatra forense, il dr. Persona_2
All'udienza del 03.04.2025, fissata per la decisione ex art. 189 c.p.c. , CP_2 parte attrice ha chiesto dichiararsi la nullità totale della perizia, sollevando contestazioni per la mancata trasmissione della relazione definitiva (indicata come
3 “seconda bozza”) e per la mancata quantificazione del danno da inabilità temporanea.
Nella presente sede occorre ribadire quanto già dedotto all'udienza del 3 aprile
2025, laddove si è ritenuta la causa matura per la decisione, ritenendo insussistente un vizio di nullità assoluta della consulenza.
Al riguardo va premesso che all'udienza del 04.04.2024 la dott.ssa Persona_1
a prestato il giuramento e fissato l'inizio delle operazioni peritali per il giorno
[...]
10.05.2024 presso il suo studio. In data 26.11.2024, la CTU ha depositato la propria relazione definitiva, previo invio della bozza alle parti. Ricevute le osservazioni – allegate alla consulenza – la dott.ssa a nominato un ausiliario Per_1 psichiatra, il dr. ha convocato nuovamente le parti per lo Persona_2 svolgimento di ulteriori attività peritali e ha poi depositato la consulenza definitiva, cui ha allegato tanto la relazione dello specialista quanto le osservazioni di entrambe le parti.
La prima udienza successiva al deposito della perizia, quella del 19.12.2024, si è svolta in modalità cartolare. Il difensore di parte attrice ha depositato, il
18.12.2024, le seguenti note:
“La scrivente difesa si riporta integralmente ai precedenti scritti e verbali di causa e prende atto dell'avvenuto deposito da parte della dott.ssa in data Controparte_3
26/11/2024, della consulenza tecnica d'ufficio. Precisa che il deposito dell'elaborato
è avvenuto irritualmente poiché la CTU non ha previamente inviato la seconda bozza alla difesa delle parti al fine di consentire ai CTP le opportune repliche. In effetti, in data 24/05/2024 si sono aperte le operazioni peritali presso lo studio della CTU;
in tale sede la dott.ssa non ha ritenuto di avvalersi di consulente psichiatrico, Per_1 basando la sua valutazione sul danno psichico esclusivamente sugli esiti della CTU effettuata dal prof. sull'attore nel procedimento civile R.G. 1067/2023 Trib. Per_3
Lecce. Inviata la prima bozza di CTU, a seguito delle osservazioni mosse da questa difesa e dal CTP dott. la dott.ssa è ritornata sui suoi passi ed ha Per_4 Per_1 deciso di avvalersi dell'ausilio del dott. (specialista in neurologia), Persona_2 convocando nuovamente le parti presso il suo studio in data 22/10/2024 dove
l'attore è stato sottoposto a valutazione neurologica-psichiatrica dal Parte_2 predetto medico. In data 16/11/2024 la dott.ssa ha chiesto al Giudice una Per_1 proroga di gg. 20 per il deposito della CTU, regolarmente accordata con rinvio
4 dell'udienza al 19/12/2024; in data 26/11/2024, come già precisato, ha depositato la CTU definitiva senza previo invio della seconda bozza. Ebbene, dalla lettura della stessa unitamente alle considerazioni del dott. (che non si condividono per i Per_2 motivi che si esporranno) si evince, in primis, che la dott.ssa a seguito delle Per_1 prime osservazioni mosse dal CTP dott. ha concluso che “L'occasione è Per_4 però utile per recuperare l'errore commesso relativo allo scorporo del danno differenziale da malpractice che è stato applicato tour cure sulla sola menomazione oggetto di malpractice e non sui postumi riscontrati nel loro complesso. Come infatti rilevato dal Dr. gli esiti di cranioplastica ricostruttiva pari al 7% quale maggior Per_5 danno accertato dal 5 al 7% a cui deve aggiungersi la valutazione del disturbo dell'adattamento non complicato che il consulente psichiatra, Dr. , ha Per_2 confermato essere di lieve entità e di tipo non specificato per assenza di tipici aspetti ansionso-depressivi; postumi permanenti quindi complessivamente pari al 11-12% del totale”. Avverso la CTU definitiva, non essendo stato possibile controdedurre prima, si riportano in questa sede, testualmente, le osservazioni del Dott. (che Per_4 si allegano anche in copia), e si confida nella saggia valutazione del Giudice in sede di decisione della causa: “Dalla lettura e valutazione della ampia ed articolata relazione peritale dei CCTTUU relativa alla causa in oggetto, si rileva che:
- la valutazione del danno biologico esitato può essere accettata alla luce dell'attuale quadro obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta. - permane il grave danno psicologico legato alla modalità dell'evento traumatico (aggressione da parte di persona conosciuta e vicina all'ambiente familiare), al lungo 2 percorso terapeutico intrapreso secondario alle gravissime lesioni riportate in seguito al grave trauma riportato. - non ultimo il danno estetico-relazionale derivato dalla grave deformità del cranio, determinante un disturbo di adattamento ed un quadro di reiterato ricordo del lungo e gravoso percorso terapeutico determinato dall'evento traumatico denunciato. - Pertanto, pur mancando un percorso terapeutico istituzionale
(arruolamento e controlli periodici presso il CIM territoriale di competenza), è indubbio che il danno esitato al in seguito all'aggressione di cui è causa, sicuramente Parte_2 al sono esitati postumi invalidanti complessivamente quantificabili in misura Parte_2 maggiore rispetto al grado definito dai CCTTUU”. *** Chiede, quindi, fissarsi udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. con assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., o, in caso di fissazione di udienza di discussione
5 orale ex art. 281 sexies c.p.c., concedere termine per note conclusive. Si allega: 1)
Note dott. del 16/12/2024”. Per_4
La parte, dunque, non ha né eccepito la nullità della perizia né chiesto che il CTU fosse chiamato a chiarimenti, essendosi limitata a chiedere un rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni con ordinanza del 20.12.2024, nessuna richiesta di revoca dell'ordinanza è pervenuta.
Nelle prime memorie ex art. 189 c.p.c., deputate alla precisazione delle conclusioni, la parte ha per la prima volta eccepito la nullità della perizia, ritenendola assoluta e chiedendo il rinnovo totale della perizia.
La richiesta di parte attrice non può essere accolta per plurime ragioni.
In primo luogo, in quanto la ritenuta nullità non è stata eccepita nella prima udienza utile, ma è stata proposta solo nella memoria di precisazione delle conclusioni.
In secondo luogo, in quanto non può ravvisarsi un caso di nullità assoluta.
La giurisprudenza ha infatti ritenuto sussistente la nullità assoluta solo nel caso in cui il contraddittorio sia interamente violato, non essendovi stata alcuna partecipazione delle parti e dei consulenti: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio,
l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia;
la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c.”
(Cass. Civ., ord. n. 16196 dell'08.06.2023).
Con ordinanza n. 26304 del 18.11.2020, la Corte di Cassazione ha precisato che
“In tema di consulenza tecnica d'ufficio, ai sensi degli artt. 194, comma 2, c.p.c. e 90, comma 1, disp. att. c.p.c., l'espletamento di tutte le attività dell'ausiliario senza alcun coinvolgimento delle parti, alle quali sia mancata qualunque comunicazione sia del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni del consulente, sia di quelli della relativa prosecuzione, implica una lesione autoevidente delle potenzialità di difesa, valutata
"ex ante" ed in via preventiva dal legislatore, dalla quale consegue la nullità della consulenza, che, se tempestivamente eccepita, non è sanata dalla
6 mera possibilità di riscontro o verifica "a posteriori" dell'elaborato del consulente.
(Nella specie, la S.C. - rilevando che tutte le operazioni erano state espletate dal consulente tecnico d'ufficio in assoluta solitudine, senza che alle parti fosse stata data la possibilità di presenziare neppure all'attività di presa d'atto e di studio preliminare della documentazione e di impostazione delle ulteriori attività - ha cassato la decisione di merito che, in ragione della possibilità di un controllo successivo sull'elaborato peritale, aveva respinto l'eccezione di nullità reiterata con
l'appello)”.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito, con riferimento a uno dei potenziali profili di nullità della consulenza, che “Lo svolgimento, da parte del consulente tecnico
d'ufficio, di considerazioni tecniche esulanti dall'ambito oggettivo del quesito non determina la nullità della consulenza, né quella derivata della sentenza, se è stata assicurata alle parti la possibilità di interloquire, sia dal punto di vista tecnico nel corso della c.t.u., sia dal punto di vista giuridico negli snodi processuali a ciò deputati, restando "assorbito" l'operato del consulente da quello del giudice” (Cass.
Civ., sez. 3, ord. n. 24695/24). Il medesimo principio è applicato anche in caso di nullità di diversa matrice, come l'omesso rispetto dei termini o l'omessa trasmissione della bozza.
Nel caso di specie, le parti e i CCTTPP hanno partecipato alle prime operazioni peritali, hanno ricevuto la bozza, hanno presentato osservazioni, sono state convocate per le operazioni peritali dinanzi all'ausiliario nominato in accoglimento delle osservazioni e hanno poi letto la bozza definitiva, presentando contestazioni all'udienza fissata per esame della perizia.
Nessuna integrale violazione del contraddittorio può dirsi dunque accertata, ricorrendo un caso di nullità relativa che comporterebbe non già l'integrale revisione della perizia con la nomina di un nuovo consulente, ma eventualmente la mera richiesta di chiarimenti al CTU.
Orbene, nel caso di specie sono state trascritte le osservazioni del CTP di parte attrice, che sono le seguenti: “Dalla lettura e valutazione della ampia ed articolata relazione peritale dei CCTTUU relativa alla causa in oggetto, si rileva che:
- la valutazione del danno biologico esitato può essere accettata alla luce dell'attuale quadro obiettivo e della documentazione sanitaria prodotta.
7 - permane il grave danno psicologico legato alla modalità dell'evento traumatico
(aggressione da parte di persona conosciuta e vicina all'ambiente familiare), al lungo percorso terapeutico intrapreso secondario alle gravissime lesioni riportate in seguito al grave trauma riportato.
- non ultimo il danno estetico-relazionale derivato dalla grave deformità del cranio, determinante un disturbo di adattamento ed un quadro di reiterato ricordo del lungo
e gravoso percorso terapeutico determinato dall'evento traumatico denunciato.
- Pertanto, pur mancando un percorso terapeutico istituzionale (arruolamento e controlli periodici presso il CIM territoriale di competenza), è indubbio che il danno esitato al in seguito all'aggressione di cui è causa, sicuramente al Parte_2 Parte_2 sono esitati postumi invalidanti complessivamente quantificabili in misura maggiore rispetto al grado definito dai CCTTUU”.
La genericità della contestazione del dr. – ortopedico traumatologo privo di Per_4 competenza psichiatrica – è disarmante: nessuna contestazione alla relazione del dr. (pur allegata e presente nel fascicolo telematico fin dal 26.11.2024), Per_2 nessun riferito a documentazione clinica non esaminata, nessuna motivazione con richiamo a tabelle di liquidazione del danno o a sintomi di PTDS, e, soprattutto, nessuna quantificazione percentuale del danno, ritenuto genericamente quantificabile “in misura maggiore”.
A fronte della genericità della contestazione e della circostanza che a relazione di specialista in psichiatria forense abbia risposto, in modo atecnico, l'ortopedico, si
è ritenuto di non dover chiamare ulteriormente il CTU a chiarimenti.
Il dr. è infatti stato nominato quale neurologo e psichiatra forense, Per_2 competente a pronunciarsi sulle contestazioni in tema di disturbo post-traumatico da stress, formulate dal dr. specialista in ortopedia e traumatologia! Per_4
Si ritiene che, avvenuta la nomina di un ausiliario specialista, compiuta visita al paziente, resa relazione psichiatrica, non sia possibile ritenere non corretta la risposta del CTU, per non avere lo stesso trasmesso alle parti la relazione definitiva, con la relazione dello specialista. Né si potrebbe ritenere non sanata qualsivoglia eventuale irregolarità, sol perché lo psichiatra non è chiamato a rispondere all'osservazione del dr, (ortopedico traumatologo), che lamenta un danno da Per_4 riconoscersi “in misura maggiore”, sic et simpliciter.
8 Non può dimenticarsi che il non ha seguito alcun percorso terapeutico, Parte_2 non ha assunto farmaci, non ha consultato psicologi o psichiatri, con l'eccezione di un'unica prescrizione di farmaci ad opera della dr.ssa dell'Ospedale di Per_6
Campi Salentina.
Il disturbo post traumatico da stress è stato dunque determinato sulla base della gravità dell'evento e dell'intervento sul cranio che ne è derivato ed è stato come tale pienamente valutato dalla dr.ssa e dal dr. non residuando elementi Per_1 Per_2 oggettivi non considerati dai consulenti, che possano portare a una loro chiamata a chiarimenti.
Incomprensibile, poi, la richiesta – tardiva – di parte attrice, di dichiarazione di nullità assoluta della perizia in ragione della mancata trasmissione alle parti della relazione definitiva (indicata erroneamente come seconda bozza). Si ribadisce che si sarebbe potuta al più chiedere la chiamata a chiarimenti del CTU, ma mai invocare un rifacimento totale della consulenza.
Gli ulteriori chiarimenti, come evidenziato, non sono stati ammessi per la genericità delle osservazioni, per la circostanza che la contestazione sia stata compiuta da un ortopedico traumatologo su consulenza di psichiatra forense e per l'assenza di elementi oggettivi e documenti medici non esaminati.
Parte attrice ha poi ritenuto che la CTU sia assolutamente nulla, in quanto la dr.ssa ha omesso di determinare la inabilità temporanea. Per_1
Anche in questo caso, la parte, anziché chiedere che il CTU sia chiamato a integrare la perizia, ha chiesto un rinnovo totale della consulenza, con ciò dimostrando unicamente di voler ottenere una valutazione ex nunc di tutto il danno, con nuovo medico legale.
In secondo luogo, non può non evidenziarsi che l'omesso calcolo dell'inabilità temporanea emergeva già dalla trasmissione della bozza, bozza a cui il dr. ha Per_4 mosso osservazioni di tipo diverso, omettendo di indicare l'omessa risposta a parte del quesito.
Dopo il deposito della relazione definitiva (erroneamente qualificata da parte attrice come seconda bozza), parte attrice ha omesso, nelle note del 18.12.2024, di far valere la parziale mancata risposta al quesito, integrando le difese solo nella prima memoria ex art. 189 c.p.c..
9 La questione è stata affrontata nella prima udienza successiva, quella del
03.04.2025, che – conformemente al rito Cartabia – aveva visto già l'integrale deposito di tutti gli scritti conclusivi. In tale fase processuale, chiamare a chiarimenti il CTU su parte residuale del danno avrebbe comportato un inutile aggravio di un processo chiamato solo alla determinazione del quantum.
Per tale ragione, la scrivente ritiene di poter valutare il danno da inabilità temporanea in via equitativa, in virtù della documentazione in atti, anche considerando che il dr. – CTP attoreo – ha compiuto la sua valutazione come Per_4 segue, senza alcuna motivazione: “da considerare infine un periodo di inabilità temporanea di almeno 300 giorni, di cui 150 al 100% e 150 al 50%”.
Anche in questo caso, la genericità della relazione di parte è disarmante.
Solo in memoria di replica parte attrice si è soffermata sulla quantificazione del danno da inabilità temporanea e sarà questa la valutazione su cui il giudice renderà motivazione in via equitativa, tenendo conto della circostanza che per la prima volta la giustificazione del danno da inabilità temporanea è avvenuta nell'ultimo degli scritti difensivi.
Prima di esaminare gli esiti dell'accertamento peritale, deve rilevarsi che nel corso del giudizio l'attore ha depositato la CTU a firma dei dr. e , redatta Per_7 Per_8 in sede di ATP, cui è seguito il giudizio N 1067/2023 RG introdotto dal ELTT contro la per un danno invocato in conseguenza del trattamento CP_4 chirurgico compiuto in seguito della lesione del 17.04.2012. La perizia dell'ATP è richiamata dal presente CTU e sarà in parte richiamata anche nel presente procedimento, in quanto ha accertato il danno patito dal EL per effetto Pt_2 dell'aggressione oggetto di causa, sia pure sotto il profilo del cedimento di una vite e della correttezza dell'attività medica.
Chiarito quanto sopra, si procede alla determinazione del quantum, condividendo pienamente le conclusioni della dr.ssa nella più volte richiamata relazione Per_1 depositata il 26.11.2024, che si trascrivono per quanto di interesse:
“Risulta dalla documentazione medica e dagli accertamenti specialistici esibiti nonché dai risultati del nostro esame clinico che a seguito dell'aggressione subita dalla parte convenuta in giudizio il Sig. riportò un trauma cranico con Parte_2 ematoma subdurale acuto in sede polare-temporale e temporale sinistro, diffuse segni di ESA temporo-parietale, ematoma esocranico parietale sinistro nonché
10 fratture craniche a sinistra: lievemente scomposta del temporale, composta della grande ala dello sfonoide e del parietale;
grave trauma cranico che fu tempestivamente e correttamente sottoposto ad intervento neurochirurgico decompressivo mediante craniectomia temporo-parietale sinistra non completata con il riposizionamento dell'opercolo osseo stante l'edema cerebrale sottostante.
Cranioplastica ricostruttiva con eseguita a distanza complicatasi, come CP_5 accertato mediante, ATP dal cedimento della placca in regione temporale che comunque ne assicura la funzione contenitivo-protettiva, gravando al contrario in minima misura su quella estetica. La obiettività neurologica specialistica riscontrata nei certificati prodotti in atti e confermata dal CTU neurochirurgo, Dr , in ambito Per_8 di ATP esclude sequele neurologiche. Al contrario è lo specialista psichiatra ausiliario,
Prof. che negata la ricorrenza di un disturbo da dismorfismo corporeo in Per_3 quanto non soddisfa i criteri di inquadramento nosografico così come richiesti dal
DSM, conferma la diagnosi di “Disturbo post-traumatico da stress” sulla scorta della sintomatologia clinica riferita poiché, come sottolinea, non vi è documentazione medica a sostegno/supporto della diagnosi. Ora, partendo da tali presupposti si è riesaminata la letteratura di riferimento relativa all'inquadramento diagnostico del
Disturbo Post-traumatico da Stress rilevando che il DMS -5 ha decisamente rimodulato le definizioni degli eventi psicotraumatizzanti fornite nelle precedenti edizioni, che ha articolato in termini descrittivi maggiormente dettagliati. I criteri 11 diagnostici attuali sono infatti i seguenti: A: esposizione a morte o minaccia di morte, grave lesione, oppure violenza sessuale;
B: presenza di uno o più sintomi intrusivi esorditi dopo l'evento psicotraumatico;
C: evitamento persistente di stimoli associati all'evento psico traumatico;
D: alterazioni negative di tipo cognitivo ed emotivo associato all'evento; E: marcate alterazioni della vigilanza e della reattività insorte o peggiorate dopo l'evento. Come quindi argomentato dal Prof. la Per_9 sintomatologia riferita dal EL potrebbe essere annoverata nell'ambito di un Pt_2
DPTS ma, come anche sottolineato e ribadito dallo stesso ausiliario, è vero che non ha mai assunto psicofarmaci come risulta dagli atti se non per un'unica prescrizione
a distanza di ben 8 anni dall'evento né tantomeno ha ricercato o intrapreso un percorso di sostegno psicologico;
considerazioni che tutte unitamente alla obiettività specialista riscontrata lo indussero a definire tale disturbo di forma lieve. Ciò posto
e senza voler contraddire lo stimato specialista di cui si ha fiducia, motivo per il quale
11 non si è ritenuto di doversi avvalere di altro ausiliario, non si può non osservare che il ha riportato un grave trauma cranico con fratture craniche ed ematoma Parte_2 subdurale che, sebbene trattato come da lege artis, comunque si correla a delle sequele che nel Ricorrente sono, come comprovato dalla documentazione prodotta e confermato dalla visita neurochirurgica del Dr , esclusivamente di natura Per_8 psichica;
postumi neuropsichici secondari al grave trauma cranio-encefalico oggetto di valutazione della prima relazione del Dr Questo a voler significare che nel Per_4 caso in specie, anche e soprattutto alla luce che il danno psichico si sviluppa secondo modalità causali di tipo “circolare” ed è fortemente influenzato dalla soggettività individuale. si debba ritenere che la sintomatologia così come riferita a distanza dallo stesso, che si ammette come veritiera, sia comunque da considerarsi un concatenarsi di tipo concausale di eventi correlati all'aggressione subita sia quali sequele dell'importante trauma cranico che reazione emotiva all'aggressione stessa ed alla malpractice medica, vissuta come tale sebbene sia stato dimostrato essere di minima entità a riprova della soggettività del danno psichico. Pertanto, la sintomatologia riferita meglio potrebbe annoverarsi oltre che nelle sequele psichiche proprie del trauma cranico, nell'ambito di un Disturbo dell'Adattamento che rappresenta la condizione patologica di gran lunga più frequente quale conseguenza all'esposizione
a stress che, dipendentemente dal substrato personologico su cui si innesta, può manifestarsi con sintomi prevalentemente ansioso e/o depressivi. Sintomi che comunque e come da obiettività specialistica, si sono notevolmente attenuati nel tempo. In conclusione il nostro accertamento clinico, effettuato in data 24.05.2024, ha consentito di rilevare la permanenza di postumi correlati all'aggressione nella specie rappresentati da: - - Esiti di cranioplastica ricostruttiva per trauma cranico commotivo con frattura temporo-parietale sinistra ed ematoma epidurale acuto in sede polare-temporale e temporale sinistra con diffusi segni di ESA temporo-parietali sottoposto a intervento decompressivo;
Disturbo dell'Adattamento non complicato A ciò si associa la sintomatologia lamentata dall'Istante nel suo complesso. In ragione del lasso di tempo trascorso fra la data dell'aggressione e quella del nostro controllo clinico riteniamo che i postumi riscontrati debbano essere considerati stabilizzati. Nel complesso riteniamo quindi che i postumi riscontrati, in considerazione di quanto riportato nella specifica letteratura di riferimento (Linee Guida per la Valutazione
Medico-Legale del danno alla Persona in ambito Civilistico SIMLA Giuffrè Editore
12 2016) e scorporato del danno differenziale da malpractice medica possano trovare corretta valutazione nella misura generica del 9% (nove) della totale. 1
RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI
Preso atto delle osservazioni pervenute dal consulente di parte attrice, Dr che Per_4 ribadisce la richiesta di postumi permanenti nella misura del 30% per, come dettaglia nelle percentuali secondo le Linee Guida SIMLA: - - - Disturbo da dismorfismo corporeo lieve 6-10%; Disturbo di ansia lieve 11-15%; Disturbo da stress post- traumatico 11-15% accompagnate da osservazioni a firma congiunta dei legali, Avv.ti
De Giorgi e Russo, che richiedevano un necessario approfondimento diagnostico finalizzato ad accertare la tipologia, natura ed entità del danno psichico subito dal rispetto all'oggetto del presente procedimento, lo stesso è stato sottoposto a Parte_2 visita specialistica in data 22.10.2024 dal Dr alla presenza dei legali di parte Per_2 attrice, accompagnati dalla ctp Dott.ssa e di parte convenuta in possesso di Per_10 brevi considerazioni a firma del ctp, Dr . Consulente che sulla scorta della Per_11 obiettività clinica come da relazione che si allega conclude per un buon compenso psichico in assenza di aspetti ansioso-depressivi tali da richiedere trattamento farmacologico o psicoterapeutico. Tanto, quindi, a conferma del giudizio medico legale già espresso circa la persistenza di un disturbo dell'adattamento potendosi ammettere esclusivamente una sorta di auto perpetuazione dell'esperienza stressogena attraverso la rielaborazione psichica da parte della vittima. Danno psichico così come specificato dai Ctp del ELTT oltretutto di per sé “viziato” dalla richiesta di una duplicazione dello stesso vedi disturbo di ansia lieve e disturbo da stress post-traumatico che non trova sostegno documentale e riscontro obiettivo come da risultanze della attuale consulenza psichiatrica. L'occasione è però utile per recuperare l'errore commesso relativo allo scorporo del danno differenziale da malpractice che è stato applicato tour cure sulla sola menomazione oggetto di malpractice e non sui postumi riscontrati nel loro complesso. Come infatti rilevato dal
Dr gli esiti di cranio plastica ricostruttiva pari al 7% quale maggior danno Per_4 accertato dal 5 al 7% a cui deve aggiungersi la valutazione del disturbo dell'adattamento non complicato che il consulente psichiatra, Dr , ha Per_2 confermato essere di lieve entità e di tipo non specificato per assenza di tipici aspetti ansioso-depressivi; postumi permanenti quindi complessivamente pari al 11-12% del totale.”
13 Il dr. nella sua consulenza del 07.11.2024, ha precisato: “In conclusione a Per_2 parere dello Scrivente, allo stato attuale, il signor risulta in buon compenso Parte_2 psichico e non presenta obiettivamente aspetti ansioso-depressivi tali da richiedere trattamento farmacologico o psicoterapico”.
Già in sede di ATP, del resto, i dr. e avevano dichiarato: “Danno Per_8 Per_7 psichico I CC.TT.UU non hanno omesso di valutare il danno psichico, ma semplicemente non ne hanno rilevato la presenza nel periziando all'atto della visita medica espletata, né sussiste documentazione probatoria agli atti. Nessun valore medico-legale, in tal senso, assume una isolata prescrizione di “Tavor al bisogno”, in data 11.11.2020, tra l'altro, senza precisazione di alcuna diagnosi. Alla luce di quanto sopra, si conferma, peraltro, tutto quanto nelle precedenti sezioni relazionato”.
Ed ancora, sempre in sede di ATP svolta in giudizio : “Considerazioni CP_6 psicopatologiche Si premette che il sig. ha un'anamnesi psichiatrica muta Parte_2 sino all'aggressione subita il 17 aprile 2012, che certamente si configura come evento traumatico con concreto rischio di morte e che ha determinato lesioni gravi. Il disagio che ne è derivato si è manifestato con sintomi rievocativi (incubi e flashback), condotte di evitamento di aspetti collegati al trauma, manifestazioni di elevato arousal e reattività. Il sig. ha presentato quindi un Disturbo post-traumatico Parte_2 da stress. Nel presente persiste un quadro attenuato nell'intensità clinica quale esito stabilizzato di Disturbo Post-traumatico da stress. È opportuno ricordare che il sig. non ha mai assunto psicofarmaci o seguito percorso di supporto psicologico. Parte_2
In atti risulta solo una prescrizione di “Tavor al bisogno” da parte del dr. CP_7 nel novembre 2020 e il recente consiglio di percorso psicoterapeutico da parte della dott.ssa nel febbraio 2023. Non è possibile invece considerare, come ha fatto Per_10 la dott.ssa nella succitata relazione, il “Disturbo da dismorfismo corporeo”. Il Per_10 criterio A di tale disturbo recita esattamente così: “Preoccupazione per uno o più difetti o imperfezioni percepiti nell'aspetto fisico, che non sono osservabili o appaiono agli altri in modo lieve” (Manuale diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, edizione 5, DSM 5, pag. 208, 2014). Il sig. alla luce della Parte_2 documentazione esaminata, dei dati anamnestici e della valutazione neuropsichiatrica, è risultato affetto da: Esiti stabilizzati di disturbo post-traumatico da stress da considerare come forma lieve. Si ritiene che il suddetto quadro
14 psicopatologico sia stato scatenato dall'aggressione subita il 17 aprile 2012 e dalle lesioni da esso derivate NON ESSENDO, INVECE, IN NESSO CAUSALE CON LA
MALPRATICE CHE HA CAUSATO IL DANNO ESTETICO DI CUI SI DIRÀ DI SEGUITO”.
Com'è evidente, non solo la CTU dr.ssa con l'ausilio dello specialista del dr. Per_1
ma anche i consulenti che hanno visitato lo stesso in altro giudizio Per_2 Parte_2 hanno concluso per un disturbo post-traumatico da stress lieve.
Del resto, la quantificazione, addirittura nella misura del 40%, proposta dal dr.
è assolutamente inverosimile, in quanto sarebbe di fatto invalidante per il Per_4
e verosimilmente lo avrebbe indotto a superare la ritrosia a sottoposti a Parte_2 terapia psichica e farmacologica. Al contrario, se il ha potuto gestire il Parte_2 in autonomia, senza l'aiuto di terapeuti e medici, è stato proprio perché lo Pt_3 ha vissuto in una forma lieve.
Che il dr. abbia quantificato il danno in misura eccessiva è confermato, Per_4 indirettamente, dalla circostanza che il danno estetico sia stato dal CTP valutato nel 15%, mentre i CCTTUU dell'ATP e la dr.ssa lo hanno indicato nel 7%, di Per_1 cui il 5% dipendente dall'evento e l'ulteriore 2% dipendente da errore medico. Del resto, con ulteriore errore procedurale, il dr. ha sommato il danno estetico e Per_4 il danno psichico, anziché offrire – come necessario – una valutazione globale complessiva degli esiti.
Si condividono dunque le conclusioni cui è giunta la dr.ssa del tutto Per_1 adeguate e pertinenti.
Il danno è calcolato secondo le Tabelle di Milano aggiornate ad oggi, nella misura del 12%, in ragione delle considerazioni svolte e della circostanza che la condotta del convenuto è stata di matrice dolosa, chiaramente volta a ferire la vittima:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 50 anni
Percentuale di invalidità permanente 12%
Punto danno biologico € 2.851,87
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 28%) € 798,52
Punto danno non patrimoniale € 3.650,39
15 Danno biologico risarcibile € 25.838,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 33.073,00
Totale generale: € 33.073,00
L'attore ha richiesto la personalizzazione massima, formulando la richiesta per la prima volta nella memoria di replica: né nell'atto di citazione né negli scritti successivi è stata richiesta tale personalizzazione né mai sono stati indicati gli elementi che la compongono.
Nel caso di specie, si ritiene che – in assenza piena di allegazione – la personalizzazione non possa essere riconosciuta. Del resto, tutti gli elementi rilevanti – natura dolosa, conoscenza dell'aggressore, danno psichico – sono stati già valutati nella liquidazione sopra indicata, da ritenersi satisfattiva.
Non sono emersi elementi ulteriori e diversi, non riconducibili in sé alle ordinarie conseguenze collegate al trauma cranico, all'aggressione, al danno estetico e al disturbo psichico, già riconosciuti nelle tabelle di Milano. Difatti, il punto del danno biologico è stato maggiorato in misura del 28% per includere le componenti morali del danno estetico e psichico;
ogni ulteriore elemento avrebbe dovuto essere in primo luogo allegato (in citazione) e in secondo luogo dimostrato.
Mancando la prova del danno ulteriore da personalizzazione, la liquidazione è confermata come da tabella.
L'importo di cui sopra è calcolato all'attualità. Su tali somme sono dovuti interessi legali, dalla data odierna al soddisfo. L'importo deve poi devalutarsi alla data dell'evento e maggiorarsi di interessi legali, calcolati sulla somma di anno in anno rivalutata secondo l'indice ISTAT, dalla data dell'evento a quella odierna.
Da tale importo deve essere detratto l'acconto di € 30.000,00 che, ove versato, dovrà essere rivalutato dalla data del pagamento a quella odierna, in modo da consentirne la sottrazione secondo poste omogenee. Ove l'acconto non sia stato versato, il danno deve ritenersi interamente liquidato come sopra, inclusa la provvisionale già concessa in sede penale.
16 Quanto al danno da inabilità temporanea, si ricorda che il dr. l'ha quantificata Per_4 in 300 giorni, di cui 150 al 100% e 150 al 50%, senza indicare in alcun modo i criteri utilizzati.
La lacuna è stata colmata dalla parte attrice solo in memoria di replica.
Al riguardo va evidenziato che dalla documentazione medica in atti è emerso che il
è stato ricoverato dal 17.04.2012 al 25.04.2012, con prescrizione di gg. 30 Parte_2 di riposo, ed è stato poi nuovamente ricoverato dal 16.11.2012 al 19.11.2012, con prognosi di 35 gg..
Il dr. , CT del PM nell'ambito del procedimento penale n. 4640/2012 Per_12
R.G.N.R, ha visitato il nel giugno 2012, evidenziando che lo stesso si Parte_2 trovava ancora in una fase di non intervenuta stabilizzazione, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni: “Ancora in atto il periodo di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni a cagione della lacuna ossea temporo—arietale che costringe il ad una vita particolarmente attenta per evitare traumi, anche Parte_2 di lieve entità, in quella regione del cranio che è priva del tavolato osseo asportato dai neurochirurghi. Per un periodo complessivo di malattia e di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che, fino alla data della nostra visita, ha superato i sessanta giorni…_ Il quadro clinico, dicevamo, non è ancora stabilizzato;
soprattutto per la persistenza della lacuna ossea che dovrà essere riparata mediante un nuovo intervento chirurgico di cranioplastica con apposizione di una protesi acrilica della porzione di tavolato osseo asportata…”.
Tenendo conto dell'entità dell'aggressione, della natura dell'intervento chirurgico, del grave trauma cranico riportato e dei continui controlli cui si è sottoposto il nonché dell'iniziale intensità delle conseguenze psichiche connesse alla Parte_2 violenta aggressione con rischio di morte, si ritiene di confermare l'inabilità temporanea dal 17.04.2012 al 19.11.2012, oltre alla prognosi di 35 gg. seguita al secondo intervento clinico, come da cartella clinica in atti.
Il totale, di 252 gg., è riconosciuto come inabilità totale per i primi 150 gg., come richiesto dal CTP, tenendo conto in particolar modo delle considerazioni del dr.
e della delicatezza della situazione ivi evidenziata, e in 102 gg. al 50%. Si Per_12 richiamano le considerazioni del dr. nonché le valutazioni dei CCTTUU Per_12 del presente giudizio e del giudizio di ATP, che ben hanno evidenziato come l'intervento cui è stato sottoposto il sia stato delicatissimo, con elevato Parte_2
17 rischio di morte, e come i tempi di recupero siano stati lunghi e accompagnati da ulteriori interventi.
Il danno da inabilità temporanea è dunque calcolato in € 115x150 = € 17.250 + €
115 x 105 x 50% = € 6.037,50.
Gli accessori sono calcolati come sopra, tenendo conto che il danno è stato liquidato all'attualità.
Infine, spettano le spese mediche, pari ad € 252,00, sostenute per la relazione psicologica depositata in atti. Tali somme vanno rivalutate dall'esborso alla data odierna e maggiorate di interessi secondo il criterio in precedenza indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo il valore del danno riconosciuto in sentenza e tenendo conto che il danno si pone in prossimità del minimo dello scaglione.
Non si ravvisano condotte ostative alla conciliazione da parte dell'attore, come indicato da parte convenuta, in quanto non vi è alcun obbligo di avviare il tentativo di conciliazione nella presente sede e perché nessuna offerta risulta proposta, neppure a seguito della CTU.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 7461/2023 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Condanna parte convenuta al risarcimento del danno in favore di parte attrice, liquidato in € 33.073,00 per danno non patrimoniale da invalidità permanente, € 23.287,50 per danno da inabilità temporanea ed € 252,00 per spese, oltre accessori come in parte motiva;
b) Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 1.241,00 per spese ed € 9.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti De Giorgi Paolo e Russo Ivan, che hanno reso la dichiarazione di rito;
c) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte convenuta.
Lecce, 04/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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