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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 25/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
RG 4287/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DOMENICA NAPOLI, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Trebisacce, Via Guglielmo Oberdan n. 10, giusta procura allegata
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to ULISSE CP_1
ANTONIO PEDACE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Catanzaro, Via Carmine Lidonnici n. 33, giusta procura allegata alla memoria difensiva
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_2
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso gli uffici dell' CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 13/09/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione a comunicazione
[...] CP_1 CP_2 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200000034000, limitatamente ai crediti previdenziali dalla stessa riportati, con i rispettivi avvisi di addebito. Dedotta l'omessa notifica dei titoli esecutivi e la prescrizione dei crediti, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inefficacia della comunicazione e dell'insussistenza della pretesa creditoria, con sospensione, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. Preliminarmente occorre rilevare che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. Tuttavia, è in ogni caso ammissibile opporre il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella (o avviso di addebito), censura che va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 ed è volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si specifica che in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine di prescrizione è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995).
II. Ciò posto, in relazione ai crediti di cui è causa non è maturata alcuna prescrizione.
III. L'oggetto del presente giudizio è limitato ai crediti indicati nella comunicazione preventiva CP_2 di iscrizione ipotecaria, con riferimento ai seguenti avvisi di addebito: n. 33420180002476774000; n. 33420180005742084000; n. 33420180005744314000; n. 33420180005930617000; n. 33420190002620709000; n. 33420190005473680000 e n. 33420190006802974000.
IV. Dalla documentazione versata in atti da risulta che l'avviso di addebito n. CP_2
33420180002476774000 è stato notificato in data 11/08/2018; il n. 33420180005930617000 in data 21/02/2019; il n. 33420190005473680000 in data 5/02/2020. Posto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 4/08/2022 (cfr. doc. , la stessa è intervenuta nel CP_1 quinquennio dalla documentata notifica degli avvisi di addebito. Inoltre, non avendo il ricorrente contestato il ruolo nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi, la dedotta prescrizione relativa al periodo precedente non può essere esaminata nel presente giudizio.
V. Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 33420180005742084000 e n. 33420180005744314000, risultano indicati in una intimazione di pagamento (n. 03420199015356856000, cfr. doc. CP_1 notificata in data 13/02/2020. Quindi, anche con riferimento a tali avvisi di addebito la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 4/08/2022 è intervenuta nel quinquennio, essendo anche in questo caso precluso l'esame della dedotta prescrizione relativa al periodo precedente per mancato rispetto del termine di quaranta giorni (questa volta dalla documentata notifica dell'intimazione di pagamento).
VI. Per quanto riguarda infine gli avvisi di addebito n. 33420190002620709000 e n. 33420190006802974000, manca agli atti prova di notifica precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui è causa. Dunque, il richiamato termine dei quaranta giorni deve farsi decorrere proprio dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quindi dal 4/08/2022, ed è stato rispettato, posto il deposito tempestivo del ricorso in data 13/09/2022 (ultimo giorno disponibile). Considerato che dalla comunicazione preventiva si evince che il primo avviso di addebito è relativo a crediti per contributi IVS per l'anno 2018, mentre il secondo per l'anno 2017, la notifica dell'atto opposto è intervenuta nel 2022, ossia nel quinquennio, con la conseguenza che la prescrizione non è maturata.
VII. Da ultimo, si sottolinea che non assumono rilevanza i disconoscimenti delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento posti in essere dal ricorrente, in quanto il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019). Ciò anche quando, come in questo caso, l'avviso di ricevimento della notifica è stato prodotto in copia. Si specifica che la conformità delle fotocopie agli originali è stata solo genericamente contestata dal ricorrente.
VIII. Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso, considerando anche che le doglianze relative all'omessa notifica degli avvisi di addebito, da qualificarsi in questo caso come opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili perché proposte oltre il termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 4/08/2022 e il ricorso è stato depositato il 13/09/2022).
*** La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta la proposta opposizione.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to DOMENICA NAPOLI, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Trebisacce, Via Guglielmo Oberdan n. 10, giusta procura allegata
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to ULISSE CP_1
ANTONIO PEDACE, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Catanzaro, Via Carmine Lidonnici n. 33, giusta procura allegata alla memoria difensiva
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_2
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso gli uffici dell' CP_3
RESISTENTI
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria. Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente.
FATTI DI CAUSA Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 13/09/2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio e proponendo opposizione a comunicazione
[...] CP_1 CP_2 preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200000034000, limitatamente ai crediti previdenziali dalla stessa riportati, con i rispettivi avvisi di addebito. Dedotta l'omessa notifica dei titoli esecutivi e la prescrizione dei crediti, il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inefficacia della comunicazione e dell'insussistenza della pretesa creditoria, con sospensione, spese vinte e rifusione al procuratore antistatario.
Si sono costituite in giudizio le parti convenute, contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso e chiedendone il rigetto, spese vinte.
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato, in ragione delle seguenti motivazioni.
I. Preliminarmente occorre rilevare che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, previsto dal d.lgs. n. 46/1999, art. 24 comma 5, poiché in caso contrario il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile. Tuttavia, è in ogni caso ammissibile opporre il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella (o avviso di addebito), censura che va inquadrata nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 29 d.lgs. n. 46/1999 ed è volta a dedurre una causa estintiva sopravvenuta rispetto alla formazione e alla stabilizzazione del titolo esecutivo. Si specifica che in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria il termine di prescrizione è quello quinquennale (secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335/1995).
II. Ciò posto, in relazione ai crediti di cui è causa non è maturata alcuna prescrizione.
III. L'oggetto del presente giudizio è limitato ai crediti indicati nella comunicazione preventiva CP_2 di iscrizione ipotecaria, con riferimento ai seguenti avvisi di addebito: n. 33420180002476774000; n. 33420180005742084000; n. 33420180005744314000; n. 33420180005930617000; n. 33420190002620709000; n. 33420190005473680000 e n. 33420190006802974000.
IV. Dalla documentazione versata in atti da risulta che l'avviso di addebito n. CP_2
33420180002476774000 è stato notificato in data 11/08/2018; il n. 33420180005930617000 in data 21/02/2019; il n. 33420190005473680000 in data 5/02/2020. Posto che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 4/08/2022 (cfr. doc. , la stessa è intervenuta nel CP_1 quinquennio dalla documentata notifica degli avvisi di addebito. Inoltre, non avendo il ricorrente contestato il ruolo nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica degli avvisi, la dedotta prescrizione relativa al periodo precedente non può essere esaminata nel presente giudizio.
V. Per quanto riguarda gli avvisi di addebito n. 33420180005742084000 e n. 33420180005744314000, risultano indicati in una intimazione di pagamento (n. 03420199015356856000, cfr. doc. CP_1 notificata in data 13/02/2020. Quindi, anche con riferimento a tali avvisi di addebito la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 4/08/2022 è intervenuta nel quinquennio, essendo anche in questo caso precluso l'esame della dedotta prescrizione relativa al periodo precedente per mancato rispetto del termine di quaranta giorni (questa volta dalla documentata notifica dell'intimazione di pagamento).
VI. Per quanto riguarda infine gli avvisi di addebito n. 33420190002620709000 e n. 33420190006802974000, manca agli atti prova di notifica precedente alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria di cui è causa. Dunque, il richiamato termine dei quaranta giorni deve farsi decorrere proprio dalla notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, quindi dal 4/08/2022, ed è stato rispettato, posto il deposito tempestivo del ricorso in data 13/09/2022 (ultimo giorno disponibile). Considerato che dalla comunicazione preventiva si evince che il primo avviso di addebito è relativo a crediti per contributi IVS per l'anno 2018, mentre il secondo per l'anno 2017, la notifica dell'atto opposto è intervenuta nel 2022, ossia nel quinquennio, con la conseguenza che la prescrizione non è maturata.
VII. Da ultimo, si sottolinea che non assumono rilevanza i disconoscimenti delle sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento posti in essere dal ricorrente, in quanto il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo di querela di falso (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019). Ciò anche quando, come in questo caso, l'avviso di ricevimento della notifica è stato prodotto in copia. Si specifica che la conformità delle fotocopie agli originali è stata solo genericamente contestata dal ricorrente.
VIII. Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso, considerando anche che le doglianze relative all'omessa notifica degli avvisi di addebito, da qualificarsi in questo caso come opposizione agli atti esecutivi, sono inammissibili perché proposte oltre il termine di venti giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 617 c.p.c. (la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è stata notificata in data 4/08/2022 e il ricorso è stato depositato il 13/09/2022).
*** La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
*** Tutto ciò premesso in fatto e in diritto il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Rigetta la proposta opposizione.
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli