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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13700/2022 avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051, 2043 c.c. promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Serenella Paur Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(p. iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Massimiliano Marche e Marco Capello
CONVENUTA
e
(p. iva ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2 Giancarlo Faletti e Maria Novella Faletti
TERZA CHIAMATA
***
Conclusioni: per parte attrice: “dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore al pagamento a favore del Sig. , a titolo di risarcimento per i danni Parte_1 subiti, della somma di € 3.887,99 ( Iva inclusa) come indicata dal CTU, oltre interessi legali a far tempo dal mese di ottobre 2019. Con il favore delle spese e degli onorari di patrocinio, I.V.A., Cpa e rimborso forfettario compresi, oltre spese di CTU e CTP”. per parte convenuta: “In via principale, respingere, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda attorea, assolvendo la Officine Meccaniche Di Somma Srl da ogni pregiudizievole conseguenza.
In via subordinata, In caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea:
- limitare la domanda risarcitoria attorea ai sensi degli artt. 1227, 1226 e 2058 c.c. a quanto di giustizia e rigorosamente accertato e provato, e
- previa applicazione della copertura assicurativa della polizza n. Controparte_2 035.058.0000900010 avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi con riferimento ai pagina 1 di 7 presunti danni per cui si procede, condannare la terza chiamata, a tenere manlevata e garantita la da ogni pregiudizievole conseguenza derivante alla conchiudente CP_3 dall'emananda sentenza, ivi comprese l'eventuale condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di causa, da distrarsi in favore del legale scrivente, antistatario.” per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale adito, impregiudicata la deduzione di eventuali istanze istruttorie da proporsi nei termini di rito rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'esponente per le ragioni esposte in narrativa. Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa”.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha domandato la condanna di Parte_1
OFFICINE MECCANICHE DI SOMMA S.R.L. (da ora in avanti, al risarcimento ex art. 2051 CP_3 c.c. dei danni patiti al veicolo di sua proprietà (Renault Captur tg. FX199HW) in conseguenza del deposito di materiale pulviscolare ferroso proveniente dai camini di lavorazione del fabbricato sito in Alpignano (TO), via Val della Torre 200/1 A, di proprietà della allegato, in particolare, che CP_4 detti danni al proprio autoveicolo sarebbero avvenuti mentre lo stesso si trovava parcheggiato nel piazzale della srl BCE ove egli attore svolge la propria attività lavorativa. Ha quantificato in € 8.923,12 i danni di cui ha domandato il ristoro, corrispondente al costo di riparazione del mezzo come da preventivo prodotto.
Si è costituita la in via preliminare eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato CP_3 esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda avversaria in mancanza di prova del danno e del nesso causale fra l'evento (spargimento di pulviscolo ferroso dai camini del fabbricato della e il danno allegato. In subordine, ha chiesto CP_3 riconoscersi il concorso colposo dell'attore nella causazione del danno per aver egli continuato a parcheggiare l'auto nel piazzale attiguo ai camini di essa convenuta pur essendo a conoscenza del deposito di pulviscolo ferroso. In via di ulteriore subordine, ha chiesto di essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa di quanto eventualmente dovuto Controparte_2 all'attore. Compagnia assicurativa di cui ha domandato l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Autorizzata detta chiamata, si è costituita anche la predetta Controparte_2 associandosi alle difese di merito del proprio assicurato. Ha contestato poi l'operatività della polizza poiché essa coprirebbe esclusivamente i danni di natura accidentale arrecati a terzi, tra i quali, in tesi, non possono essere ricompresi quelli oggetto di causa poiché riconducibili a colpa dell'assicurato ovvero al caso fortuito rappresentato dal comportamento del danneggiato rilevanteper i motivi allegati dalla difesa della società assicurata.
All'udienza 22.2.2023 è stata verificato l'assolvimento da parte dell'attore della condizione di procedibilità. Alla successiva udienza 12.4.2023 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 14.12.2023 è stata rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento a quelli iscritti al RG 7258/2022 e 8234/2022 tra loro già riuniti. Con ordinanza 16.2.2024 è stata disposta CTU tecnica, poi depositata il 28.10.2024. Con ordinanza 14.11.2024 è stata rigettata l'istanza di chiarimenti al CTU e formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata dall'attore e dalla convenuta, non dall'assicurazione. Con ordinanza 19.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda ex art. 2051 c.c. dell'attore è fondata. pagina 2 di 7 Detta azione richiede che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha provocato il danno nonché la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito. Solo dopo che l'attore abbia offerto una tale prova il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res e il danno. Fattore che, come noto, può consistere anche nel comportamento imprudente del danneggiato (Cass. 18518/2024; Cass. 11152/2023; SS.UU. 20943/2022).
Pacifico in causa è il rapporto di custodia fra la convenuta e i camini esistenti presso la propria sede operativa (in Alpignano, via Val Della Torre n. 200\1 A), attraverso i quali - nella prospettazione attorea - sarebbero state espulse le polveri ferrose di lavorazione che hanno determinato il danneggiamento del veicolo del . Pt_1
Pacifico in causa è anche che l'autoveicolo Renault Captur tg. FX199HW dell'attore sia stato danneggiato sulla carrozzeria a mezzo di una sorta di “puntinatura” chiaramente desumibile dalle foto prodotte dall'attore sub docc. 10-13.
Il nesso di causa tra detta res in custodia della convenuta e il predetto detto danno all'autoveicolo del risulta provato in forza dei seguenti elementi in atti: Pt_1
- i danni sulla carrozzeria sono stati riscontrati dal nell'ottobre 2019, allorquando egli Pt_1 ha provveduto a farne denuncia alla società convenuta affinché quest'ultima attivasse la sua assicurazione (cfr. mail 18.1.2019 inviata dall'attore alla convenuta, la cui ricezione mai è stata oggetto di contestazione). E' documentale che nel medesimo periodo la convenuta ricevette segnalazioni di analoghi sinistri da numerosi altri colleghi dell'attore (doc. 15 convenuta) oltre che da privati confinanti con la sede operativa della convenuta (doc. 14 convenuta);
- l'auto danneggiata dell'attore, dall'estate 2019 e fino all'ottobre dello stesso anno, veniva dallo stesso parcheggiata nella zona che la sua società datrice di lavoro (srl BCE) aveva adibito a tale scopo per i dipendenti;
zona che si trova attigua ai camini della società convenuta. Trattasi di circostanze che non possono dirsi contestate dalla convenuta (art. 115 c.p.c.), posto che ella, pur affermando di “contestare espressamente l'affermazione secondo cui la vettura fosse posteggiata nel parcheggio indicato nel periodo indicato”, poi, in verità, ha confermato la circostanza (“Nel 2019 la BCE srl, proprietaria dell'immobile confinante con il capannone di Contr proprietà della adibiva a parcheggio l'area individuata nella planimetria allegata, ovverossia l'area prossima alla presenza dei camini e consentiva ai propri dipendenti di collocare i propri veicoli in quella zona”: p. 4 comparsa) altresì utilizzandola per far valere un concorso di colpa dell'attore per aver continuato a parcheggiare l'auto nel medesimo luogo (sul punto, infra). E', peraltro, documentale che anche altri dipendenti della srl BCE (come l'attore) abbiano denunciato alla convenuta i danni subiti ai propri autoveicoli mentre erano posti nel parcheggio aziendale (doc. 7 attore e doc. 15 convenuta). Quanto alla posizione del parcheggio della BCE, esso risulta dalle fotografie dello stato dei luoghi prodotte in causa e riportate anche nella CTU, oltre ad essere circostanza rimasta incontestata ed in linea con la stessa Contro affermazione della difesa della convenuta (“i camini [della sono localizzati nella parete Contr esterna del capannone della confinante con una parte dei terreni di proprietà della BCE srl”: p. 3 comparsa di costituzione);
- la società convenuta, come dalla stessa indicato, esercita attività “consistente – fra le altre – nella trasformazione dei metalli, ivi compresi la fusione” ed è “dotata di un impianto di aspirazione e raccolta delle polveri emesse dai processi di lavorazione metallica composto – fra gli altri elementi – da una sabbiatrice, da tre camini per l'espulsione dei residui nell'atmosfera a loro volta contenente al proprio interno filtri di aspirazione”. Camini per pagina 3 di 7 l'espulsione dei residui nell'atmosfera che, come detto, la stessa convenuta colloca “nella Contr parete esterna del capannone della confinante con una parte dei terreni di proprietà della BCE srl”. Dalla foto dello stato dei luoghi prodotta dalla convenuta (doc. 10, seconda foto) risulta che detti camini sono attigui alla zona destinata a parcheggio dalla srl BCE;
- la CTU disposta in corso di causa ha riscontrato che vicino al parcheggio della srl BCE vi sono solo i camini della società convenuta (“lo stato dei luoghi mostra dei camini di emissione nelle vicinanze del parcheggio descritto solo da parte della ditta OMD”: p. 16 ctu);
- nel settembre 2019 il legale rappresentante della convenuta ricevette un'offerta (la n. 19263: doc. 12 convenuta) per apportare una modifica all'impianto di aspirazione, la pulizia e il ripristino dei filtri e face eseguire i relativi lavori tra l'ottobre e il novembre 2019, come risulta dalle fatture prodotte (doc. 13 convenuta), ossia in periodo del tutto compatibile con quello nel quale l'attore, e gli altri dipendenti, hanno contestato e lamentato il danneggiamento alle proprie auto a causa di polveri;
- nel 2021 l' a seguito dell'esposto presentato dai danneggiati (l'attore e altri: doc. 4 Pt_2 Contro
), fece controlli sulle emissioni della Nell'occasione il legale rapp.te della Pt_1 convenuta rese la seguente dichiarazione: “l'impianto di abbattimento della granigliatrice connessa al camino n. 4 era stato oggetto di manutenzione totale da qualche anno in occasione del danneggiamento di alcune cartucce filtranti. All'epoca, le polveri ferrose fuoriuscite dal camino si erano depositate sulle autovetture dei dipendenti della limitrofa ditta ed a causa di questo inconveniente era stato presentato l'esposto” (doc. 6 attore). Affermazione con cui la convenuta ha dunque riconosciuto “la fuoriuscita delle polveri ferrose dal camino” nonché le conseguenze che ciò provocò (“che si erano depositate sulle autovetture dei dipendenti della limitrofa ditta”). L rilevò che al momento del controllo - risalente al marzo 2021, dunque Pt_2 circa due anni dopo le emissioni contestate e il cambio dei filtri – “non si verificavano fenomeni di ricaduta di materiale polverulento di origine ferrosa” (doc. 6 cit.);
- la CTU disposta in corso di causa ha verificato la compatibilità tra il danneggiamento subito dall'auto dell'attore e l'emissione di polveri ferrose dai camini della società convenuta. Si legge: “Il danno è costituito da una sorta di “puntinatura” presente sulle parti verniciate del veicolo, non è possibile fare fotografie che ritraggano in modo fedele il difetto, che però è ben identificabile passando la mano sulla vernice in quanto si percepiscono chiaramente al tatto i minuscoli rilievi, cosa che non si rileva passando la mano su verniciature conformi. È possibile che tali fenomeni sia in nesso causale con la fuoriuscita di polveri dai camini in quanto il pulviscolo minuscolo che fuoriesce va a depositarsi sulle superficie, una volta depositatosi questo pulviscolo, di dimensioni molto piccole, entra in interazione con la superficie della vernice restando intrappolato in essa. Non sono rari casi verificatisi in passato di autovetture depositate sui piazzali prima di essere distribuite ai concessionari per la vendita, che trovandosi in prossimità di gradi impianti chimici con emissioni importanti, abbiano subito deterioramenti della vernice causati da fuoriuscite di sostanze chimiche aggressive” (pp. 7,8);
“Dalla analisi fatta, esclusivamente documentale, risulta che nel corso dell'anno 2109, causa mancata manutenzione agli impianti di filtrazione, dal camino interessato vi è stata fuoriuscita delle polveri. Sempre dalla documentazione in atti gli impianti risultano essere stati verificati e Contr le autorizzazioni regolarmente concesse alla ditta secondo le normative vigenti all'epoca. Contr La stessa dichiara di aver fatto gli interventi manutentivi a correzione della anomalia nel periodo posteriore a quello della fuoriuscita delle polveri” (p. 14);
Trattasi di elementi, complessivamente considerati, che portano a ritenere “più probabile che non” che il danneggiamento dell'auto dell'attore sia avvenuto a causa della fuoriuscita delle polveri ferrose dai pagina 4 di 7 camini della società convenuta. D'altronde, né la convenuta né la terza chiamata sono state in grado anche solo di ipotizzare una diversa eziologia del danno in questione.
A diversa conclusione non inducono i rilievi delle difese della convenuta e della terza chiamata.
Quanto all'argomento della convenuta sulla CTU dalle differenti conclusioni depositata in altro procedimento relativo a fatti analoghi a quello per cui si procede, valgono due considerazioni: 1) la perizia di quel procedimento (RG 7258/2022+8234/2022, assegnato ad altro Giudice) è irrilevante in questo, dove nemmeno è stata prodotta;
2) le conclusioni della CTU nel presente giudizio non hanno fatto altro che confermare quanto risultava già dal complesso degli elementi in atti, come sopra riportato.
Alcuna prova è poi emersa del caso fortuito che, in tesi della convenuta, le consentirebbe di andare esente da responsabilità. In particolare, la convenuta sostiene che tale caso fortuito consisterebbe nel comportamento del danneggiato che avrebbe parcheggiato in area che non poteva essere destinata a parcheggio e che avrebbe perseverato nel parcheggiare in detta zona aggravando il danno.
Sul punto occorre ricordare che il caso fortuito rilevante ex art. 2051 c.c. è il fatto che costituisca la causa esclusiva del danno.
Ora, quanto al rilievo che l'area non potesse essere adibita a parcheggio, è circostanza rimasta indimostrata, posto che dal doc. 11 prodotto dalla convenuta, illeggibile, ciò non risulta. Peraltro, la presenza di auto in prossimità della sede operativa della convenuta non può dirsi circostanza imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra l'emissione di particelle ferrose e il danno.
Quanto all'aver continuato a parcheggiare nella zona di deposito delle emissioni, trattasi di condotta che non ha influito sul verificarsi dell'evento (il danneggiamento dell'auto), ma che potrebbe al più rilevare quale condotta idonea ad aggravare il danno, dunque potenzialmente rilevante ex art. 1227 co. 2 c.c., e non nell'ambito del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
In definitiva, pertanto, sussistono tutti i presupposti per ritenere integrata la responsabilità della convenuta a norma dell'art. 2051 c.c.
Quanto ai danni riportati dal , riscontrati dal CTU come sopra riportato, è stato quantificato Pt_1 in € 3.887,99 (iva inclusa) il costo per la riparazione del veicolo (p. 15 ctu).
Non sussistono elementi per ritenere che la condotta attorea abbia concorso ad aggravare detto danno, in particolare per aver continuato a parcheggiare nella stessa zona pur a conoscenza delle polveri che si depositavano sull'autoveicolo ovvero per aver ritardato la riparazione (secondo la prospettazione del ctp di parte convenuta: cfr. osservazioni allegate alla ctu)
Per un verso, non v'è prova che l'attore, pur a conoscenza che le polveri danneggiavano la sua auto, abbia continuato a parcheggiare nello stesso luogo. Una simile prova doveva essere fornita dalle parti che hanno allegato la circostanza. Né tale prova può evincersi dalla dichiarazione che l'attore rilasciò all nel 2021 affermando di essersi accorto della caduta delle polveri “da luglio-agosto; fino ad Pt_2 ottobre 2019” (doc. 7 attore), posto che la consapevolezza delle polveri non coincide con la consapevolezza dei danni arrecati dalle polveri alla carrozzeria. Per un altro verso, l'affermazione del ctp di parte convenuta secondo cui una rapida riparazione del mezzo avrebbe consentito una spesa di riparazione molto inferiore perché “l'azione chimica del materiale inquinante continua la sua azione aggravando il danno riparabile nell'immediato dopo l'evento” (p. 4 osservazioni) non è supportata da alcun calcolo o dato tecnico atto ad avvalorarla ed anche il CTU, sul punto, ha osservato come non possa essere escluso che il danno come verificatosi sia esclusiva conseguenza delle condizioni termiche delle particelle emesse e delle condizioni climatiche (p. 16,17 ctu). Ne consegue che l'argomento del pagina 5 di 7 ctp di parte convenuta introduce un'evenienza del tutto ipotetica, inidonea, pertanto, a configurare un concorso nell'aggravamento del danno in capo all'attore.
Ne consegue che la convenuta è da ritenersi responsabile del danno patrimoniale subito dall'attore, come sopra quantificato in € 3.887,99, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
3. E' fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa Controparte_2
Infatti, la polizza n. 0350580000900010 (doc. 3 terza chiamata) comprende la copertura assicurativa per la “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” (p. 2) all'interno della quale sono ricompresi: “un'Assicurazione a tutela dell'Assicurato per danni cagionati a terze persone per fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente all'attività esercitata. La garanzia RCT offre copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ad un fatto accidentale accaduto nell'esercizio dell'attività” (p. 13 doc. 3 citato) e ancora “L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza” (p. 23 doc. 3 citato).
La terza chiamata argomenta l'assenza di copertura assicurativa vuoi perché le emissioni di materiale ferroso sono conseguenza della carente condotta manutentiva della società assicurata che, in tesi, non sarebbe dunque un “fatto accidentale”; vuoi perché ritenendo integrato il caso fortuito costituito dal comportamento del danneggiato non vi sarebbe responsabilità dell'assicurato.
Sotto quest'ultimo profilo è sufficiente osservare che il caso fortuito è stato escluso e la responsabilità dell'assicurata riconosciuta, per i motivi di cui sopra. Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha affermato che “L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. 20305/2019 e molte altre conformi).
Ne consegue che - premesso che ha costituito certamente comportamento colposo quello della convenuta di svolgere, nel 2019, la propria attività d'impresa pur in presenza di camini con filtri non più funzionanti (tanto che vennero sostituiti, come affermato all' dal legale rappresentante della Pt_2 convenuta), così causando l'emissione delle particelle ferrose danneggianti l'auto dell'attore – si verte in tema di “fatto accidentale” oggetto di copertura assicurativa.
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché la società convenuta è tenuta a rimborsare le spese di lite sostenute dell'attore.
Di detta spesa di soccombenza, come detto, il convenuto va tenuto indenne dall'assicuratore come da contratto di assicurazione.
Nel rapporto convenuto/terza chiamata, la seconda è soccombente essendo stata accolta la domanda di manleva, sicché l'assicurazione è tenuta a rimborsare all'assicurato le spese di chiamata (studio e introduttiva) sostenute dall'assicurato, così dovendosi intendere la domanda relative alle spese di lite contenuta nelle conclusioni della convenuta (cfr. Cass. Cass. n. 4275/2024). A tali spese occorre aggiungere anche quelle per la fase decisoria maturate dopo la proposta conciliativa del giudice con pagina 6 di 7 ordinanza 14.11.2024. Tale proposta, invero, con cui veniva proposta la definizione della causa col pagamento all'attore del medesimo importo stabilito nella presente sentenza, non è stata accettata dalla sola compagnia assicurativa, senza un giustificato motivo (cfr. note 11.12.2024 della terza chiamata), posto che tale non è né il rilievo che la proposta integrava “un'anticipazione della decisione” (posto che tale eventualità è proprio negata dall'art. 185-bis c.p.c. laddove esclude che la proposta possa costituire motivo di ricusazione o astensione,) né il rilievo che l'accettazione della proposta avrebbe comportato l'abbandono delle difese in giudizio (conseguenza insita nella stessa soluzione conciliativa della controversia).
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (€ 3.887,99), dell'attività difensiva svolta (negoziazione per il solo attore, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa, che giustifica l'applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento (€1.100,01- 5.200,00).
Nulla osta a che il pagamento delle spese di lite della convenuta avvenga a favore del difensore della stessa, dichiaratosi antistatario.
La spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, segue la regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
CONDANNA al pagamento a favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, di € 3.887,99, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CONDANNA a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in € 264 per esborsi e in € 2836 per compensi (€ 284 per fase di attivazione della negoziazione assistita, € 425 per fase studio, € 425 per fase introduttiva, € 851 per fase istruttoria, € 851 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU definitivamente a carico della parte convenuta;
CONDANNA a tenere indenne e manlevare Controparte_2 [...]
di quanto questa è tenuto a pagare in forza di tutti i capi che precedono, Controparte_1 nel rispetto delle condizioni di polizza;
CONDANNA a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 264 per esborsi e in € 1701 per
[...] compensi (€ 425 per fase di studio, € 425 per fase introduttiva, € 851 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, con pagamento da effettuarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino l'8.7.2025
Minuta redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Davide Bergo
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Quarta Civile in persona della dr.ssa Claudia Gemelli, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13700/2022 avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051, 2043 c.c. promossa da:
(c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Avv. Serenella Paur Parte_1 C.F._1
ATTORE contro
(p. iva , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dagli avv.ti Massimiliano Marche e Marco Capello
CONVENUTA
e
(p. iva ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2 Giancarlo Faletti e Maria Novella Faletti
TERZA CHIAMATA
***
Conclusioni: per parte attrice: “dichiarare tenuta e condannare la in persona del legale rappresentante CP_3 pro tempore al pagamento a favore del Sig. , a titolo di risarcimento per i danni Parte_1 subiti, della somma di € 3.887,99 ( Iva inclusa) come indicata dal CTU, oltre interessi legali a far tempo dal mese di ottobre 2019. Con il favore delle spese e degli onorari di patrocinio, I.V.A., Cpa e rimborso forfettario compresi, oltre spese di CTU e CTP”. per parte convenuta: “In via principale, respingere, per le ragioni di cui in narrativa, la domanda attorea, assolvendo la Officine Meccaniche Di Somma Srl da ogni pregiudizievole conseguenza.
In via subordinata, In caso di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea:
- limitare la domanda risarcitoria attorea ai sensi degli artt. 1227, 1226 e 2058 c.c. a quanto di giustizia e rigorosamente accertato e provato, e
- previa applicazione della copertura assicurativa della polizza n. Controparte_2 035.058.0000900010 avente ad oggetto la responsabilità civile verso terzi con riferimento ai pagina 1 di 7 presunti danni per cui si procede, condannare la terza chiamata, a tenere manlevata e garantita la da ogni pregiudizievole conseguenza derivante alla conchiudente CP_3 dall'emananda sentenza, ivi comprese l'eventuale condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di causa, da distrarsi in favore del legale scrivente, antistatario.” per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale adito, impregiudicata la deduzione di eventuali istanze istruttorie da proporsi nei termini di rito rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'esponente per le ragioni esposte in narrativa. Con il favore di spese e compensi professionali, rimborso 15% spese generali, iva e cpa”.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha domandato la condanna di Parte_1
OFFICINE MECCANICHE DI SOMMA S.R.L. (da ora in avanti, al risarcimento ex art. 2051 CP_3 c.c. dei danni patiti al veicolo di sua proprietà (Renault Captur tg. FX199HW) in conseguenza del deposito di materiale pulviscolare ferroso proveniente dai camini di lavorazione del fabbricato sito in Alpignano (TO), via Val della Torre 200/1 A, di proprietà della allegato, in particolare, che CP_4 detti danni al proprio autoveicolo sarebbero avvenuti mentre lo stesso si trovava parcheggiato nel piazzale della srl BCE ove egli attore svolge la propria attività lavorativa. Ha quantificato in € 8.923,12 i danni di cui ha domandato il ristoro, corrispondente al costo di riparazione del mezzo come da preventivo prodotto.
Si è costituita la in via preliminare eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato CP_3 esperimento della procedura di negoziazione assistita. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda avversaria in mancanza di prova del danno e del nesso causale fra l'evento (spargimento di pulviscolo ferroso dai camini del fabbricato della e il danno allegato. In subordine, ha chiesto CP_3 riconoscersi il concorso colposo dell'attore nella causazione del danno per aver egli continuato a parcheggiare l'auto nel piazzale attiguo ai camini di essa convenuta pur essendo a conoscenza del deposito di pulviscolo ferroso. In via di ulteriore subordine, ha chiesto di essere tenuto indenne dalla propria compagnia assicurativa di quanto eventualmente dovuto Controparte_2 all'attore. Compagnia assicurativa di cui ha domandato l'autorizzazione alla chiamata in causa.
Autorizzata detta chiamata, si è costituita anche la predetta Controparte_2 associandosi alle difese di merito del proprio assicurato. Ha contestato poi l'operatività della polizza poiché essa coprirebbe esclusivamente i danni di natura accidentale arrecati a terzi, tra i quali, in tesi, non possono essere ricompresi quelli oggetto di causa poiché riconducibili a colpa dell'assicurato ovvero al caso fortuito rappresentato dal comportamento del danneggiato rilevanteper i motivi allegati dalla difesa della società assicurata.
All'udienza 22.2.2023 è stata verificato l'assolvimento da parte dell'attore della condizione di procedibilità. Alla successiva udienza 12.4.2023 sono stati concessi i termini della trattazione. Con ordinanza 14.12.2023 è stata rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento a quelli iscritti al RG 7258/2022 e 8234/2022 tra loro già riuniti. Con ordinanza 16.2.2024 è stata disposta CTU tecnica, poi depositata il 28.10.2024. Con ordinanza 14.11.2024 è stata rigettata l'istanza di chiarimenti al CTU e formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., accettata dall'attore e dalla convenuta, non dall'assicurazione. Con ordinanza 19.3.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusivi di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda ex art. 2051 c.c. dell'attore è fondata. pagina 2 di 7 Detta azione richiede che il danneggiato fornisca la prova dell'esistenza del rapporto di custodia tra il convenuto e la cosa che ha provocato il danno nonché la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito. Solo dopo che l'attore abbia offerto una tale prova il convenuto, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale tra la res e il danno. Fattore che, come noto, può consistere anche nel comportamento imprudente del danneggiato (Cass. 18518/2024; Cass. 11152/2023; SS.UU. 20943/2022).
Pacifico in causa è il rapporto di custodia fra la convenuta e i camini esistenti presso la propria sede operativa (in Alpignano, via Val Della Torre n. 200\1 A), attraverso i quali - nella prospettazione attorea - sarebbero state espulse le polveri ferrose di lavorazione che hanno determinato il danneggiamento del veicolo del . Pt_1
Pacifico in causa è anche che l'autoveicolo Renault Captur tg. FX199HW dell'attore sia stato danneggiato sulla carrozzeria a mezzo di una sorta di “puntinatura” chiaramente desumibile dalle foto prodotte dall'attore sub docc. 10-13.
Il nesso di causa tra detta res in custodia della convenuta e il predetto detto danno all'autoveicolo del risulta provato in forza dei seguenti elementi in atti: Pt_1
- i danni sulla carrozzeria sono stati riscontrati dal nell'ottobre 2019, allorquando egli Pt_1 ha provveduto a farne denuncia alla società convenuta affinché quest'ultima attivasse la sua assicurazione (cfr. mail 18.1.2019 inviata dall'attore alla convenuta, la cui ricezione mai è stata oggetto di contestazione). E' documentale che nel medesimo periodo la convenuta ricevette segnalazioni di analoghi sinistri da numerosi altri colleghi dell'attore (doc. 15 convenuta) oltre che da privati confinanti con la sede operativa della convenuta (doc. 14 convenuta);
- l'auto danneggiata dell'attore, dall'estate 2019 e fino all'ottobre dello stesso anno, veniva dallo stesso parcheggiata nella zona che la sua società datrice di lavoro (srl BCE) aveva adibito a tale scopo per i dipendenti;
zona che si trova attigua ai camini della società convenuta. Trattasi di circostanze che non possono dirsi contestate dalla convenuta (art. 115 c.p.c.), posto che ella, pur affermando di “contestare espressamente l'affermazione secondo cui la vettura fosse posteggiata nel parcheggio indicato nel periodo indicato”, poi, in verità, ha confermato la circostanza (“Nel 2019 la BCE srl, proprietaria dell'immobile confinante con il capannone di Contr proprietà della adibiva a parcheggio l'area individuata nella planimetria allegata, ovverossia l'area prossima alla presenza dei camini e consentiva ai propri dipendenti di collocare i propri veicoli in quella zona”: p. 4 comparsa) altresì utilizzandola per far valere un concorso di colpa dell'attore per aver continuato a parcheggiare l'auto nel medesimo luogo (sul punto, infra). E', peraltro, documentale che anche altri dipendenti della srl BCE (come l'attore) abbiano denunciato alla convenuta i danni subiti ai propri autoveicoli mentre erano posti nel parcheggio aziendale (doc. 7 attore e doc. 15 convenuta). Quanto alla posizione del parcheggio della BCE, esso risulta dalle fotografie dello stato dei luoghi prodotte in causa e riportate anche nella CTU, oltre ad essere circostanza rimasta incontestata ed in linea con la stessa Contro affermazione della difesa della convenuta (“i camini [della sono localizzati nella parete Contr esterna del capannone della confinante con una parte dei terreni di proprietà della BCE srl”: p. 3 comparsa di costituzione);
- la società convenuta, come dalla stessa indicato, esercita attività “consistente – fra le altre – nella trasformazione dei metalli, ivi compresi la fusione” ed è “dotata di un impianto di aspirazione e raccolta delle polveri emesse dai processi di lavorazione metallica composto – fra gli altri elementi – da una sabbiatrice, da tre camini per l'espulsione dei residui nell'atmosfera a loro volta contenente al proprio interno filtri di aspirazione”. Camini per pagina 3 di 7 l'espulsione dei residui nell'atmosfera che, come detto, la stessa convenuta colloca “nella Contr parete esterna del capannone della confinante con una parte dei terreni di proprietà della BCE srl”. Dalla foto dello stato dei luoghi prodotta dalla convenuta (doc. 10, seconda foto) risulta che detti camini sono attigui alla zona destinata a parcheggio dalla srl BCE;
- la CTU disposta in corso di causa ha riscontrato che vicino al parcheggio della srl BCE vi sono solo i camini della società convenuta (“lo stato dei luoghi mostra dei camini di emissione nelle vicinanze del parcheggio descritto solo da parte della ditta OMD”: p. 16 ctu);
- nel settembre 2019 il legale rappresentante della convenuta ricevette un'offerta (la n. 19263: doc. 12 convenuta) per apportare una modifica all'impianto di aspirazione, la pulizia e il ripristino dei filtri e face eseguire i relativi lavori tra l'ottobre e il novembre 2019, come risulta dalle fatture prodotte (doc. 13 convenuta), ossia in periodo del tutto compatibile con quello nel quale l'attore, e gli altri dipendenti, hanno contestato e lamentato il danneggiamento alle proprie auto a causa di polveri;
- nel 2021 l' a seguito dell'esposto presentato dai danneggiati (l'attore e altri: doc. 4 Pt_2 Contro
), fece controlli sulle emissioni della Nell'occasione il legale rapp.te della Pt_1 convenuta rese la seguente dichiarazione: “l'impianto di abbattimento della granigliatrice connessa al camino n. 4 era stato oggetto di manutenzione totale da qualche anno in occasione del danneggiamento di alcune cartucce filtranti. All'epoca, le polveri ferrose fuoriuscite dal camino si erano depositate sulle autovetture dei dipendenti della limitrofa ditta ed a causa di questo inconveniente era stato presentato l'esposto” (doc. 6 attore). Affermazione con cui la convenuta ha dunque riconosciuto “la fuoriuscita delle polveri ferrose dal camino” nonché le conseguenze che ciò provocò (“che si erano depositate sulle autovetture dei dipendenti della limitrofa ditta”). L rilevò che al momento del controllo - risalente al marzo 2021, dunque Pt_2 circa due anni dopo le emissioni contestate e il cambio dei filtri – “non si verificavano fenomeni di ricaduta di materiale polverulento di origine ferrosa” (doc. 6 cit.);
- la CTU disposta in corso di causa ha verificato la compatibilità tra il danneggiamento subito dall'auto dell'attore e l'emissione di polveri ferrose dai camini della società convenuta. Si legge: “Il danno è costituito da una sorta di “puntinatura” presente sulle parti verniciate del veicolo, non è possibile fare fotografie che ritraggano in modo fedele il difetto, che però è ben identificabile passando la mano sulla vernice in quanto si percepiscono chiaramente al tatto i minuscoli rilievi, cosa che non si rileva passando la mano su verniciature conformi. È possibile che tali fenomeni sia in nesso causale con la fuoriuscita di polveri dai camini in quanto il pulviscolo minuscolo che fuoriesce va a depositarsi sulle superficie, una volta depositatosi questo pulviscolo, di dimensioni molto piccole, entra in interazione con la superficie della vernice restando intrappolato in essa. Non sono rari casi verificatisi in passato di autovetture depositate sui piazzali prima di essere distribuite ai concessionari per la vendita, che trovandosi in prossimità di gradi impianti chimici con emissioni importanti, abbiano subito deterioramenti della vernice causati da fuoriuscite di sostanze chimiche aggressive” (pp. 7,8);
“Dalla analisi fatta, esclusivamente documentale, risulta che nel corso dell'anno 2109, causa mancata manutenzione agli impianti di filtrazione, dal camino interessato vi è stata fuoriuscita delle polveri. Sempre dalla documentazione in atti gli impianti risultano essere stati verificati e Contr le autorizzazioni regolarmente concesse alla ditta secondo le normative vigenti all'epoca. Contr La stessa dichiara di aver fatto gli interventi manutentivi a correzione della anomalia nel periodo posteriore a quello della fuoriuscita delle polveri” (p. 14);
Trattasi di elementi, complessivamente considerati, che portano a ritenere “più probabile che non” che il danneggiamento dell'auto dell'attore sia avvenuto a causa della fuoriuscita delle polveri ferrose dai pagina 4 di 7 camini della società convenuta. D'altronde, né la convenuta né la terza chiamata sono state in grado anche solo di ipotizzare una diversa eziologia del danno in questione.
A diversa conclusione non inducono i rilievi delle difese della convenuta e della terza chiamata.
Quanto all'argomento della convenuta sulla CTU dalle differenti conclusioni depositata in altro procedimento relativo a fatti analoghi a quello per cui si procede, valgono due considerazioni: 1) la perizia di quel procedimento (RG 7258/2022+8234/2022, assegnato ad altro Giudice) è irrilevante in questo, dove nemmeno è stata prodotta;
2) le conclusioni della CTU nel presente giudizio non hanno fatto altro che confermare quanto risultava già dal complesso degli elementi in atti, come sopra riportato.
Alcuna prova è poi emersa del caso fortuito che, in tesi della convenuta, le consentirebbe di andare esente da responsabilità. In particolare, la convenuta sostiene che tale caso fortuito consisterebbe nel comportamento del danneggiato che avrebbe parcheggiato in area che non poteva essere destinata a parcheggio e che avrebbe perseverato nel parcheggiare in detta zona aggravando il danno.
Sul punto occorre ricordare che il caso fortuito rilevante ex art. 2051 c.c. è il fatto che costituisca la causa esclusiva del danno.
Ora, quanto al rilievo che l'area non potesse essere adibita a parcheggio, è circostanza rimasta indimostrata, posto che dal doc. 11 prodotto dalla convenuta, illeggibile, ciò non risulta. Peraltro, la presenza di auto in prossimità della sede operativa della convenuta non può dirsi circostanza imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale tra l'emissione di particelle ferrose e il danno.
Quanto all'aver continuato a parcheggiare nella zona di deposito delle emissioni, trattasi di condotta che non ha influito sul verificarsi dell'evento (il danneggiamento dell'auto), ma che potrebbe al più rilevare quale condotta idonea ad aggravare il danno, dunque potenzialmente rilevante ex art. 1227 co. 2 c.c., e non nell'ambito del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.
In definitiva, pertanto, sussistono tutti i presupposti per ritenere integrata la responsabilità della convenuta a norma dell'art. 2051 c.c.
Quanto ai danni riportati dal , riscontrati dal CTU come sopra riportato, è stato quantificato Pt_1 in € 3.887,99 (iva inclusa) il costo per la riparazione del veicolo (p. 15 ctu).
Non sussistono elementi per ritenere che la condotta attorea abbia concorso ad aggravare detto danno, in particolare per aver continuato a parcheggiare nella stessa zona pur a conoscenza delle polveri che si depositavano sull'autoveicolo ovvero per aver ritardato la riparazione (secondo la prospettazione del ctp di parte convenuta: cfr. osservazioni allegate alla ctu)
Per un verso, non v'è prova che l'attore, pur a conoscenza che le polveri danneggiavano la sua auto, abbia continuato a parcheggiare nello stesso luogo. Una simile prova doveva essere fornita dalle parti che hanno allegato la circostanza. Né tale prova può evincersi dalla dichiarazione che l'attore rilasciò all nel 2021 affermando di essersi accorto della caduta delle polveri “da luglio-agosto; fino ad Pt_2 ottobre 2019” (doc. 7 attore), posto che la consapevolezza delle polveri non coincide con la consapevolezza dei danni arrecati dalle polveri alla carrozzeria. Per un altro verso, l'affermazione del ctp di parte convenuta secondo cui una rapida riparazione del mezzo avrebbe consentito una spesa di riparazione molto inferiore perché “l'azione chimica del materiale inquinante continua la sua azione aggravando il danno riparabile nell'immediato dopo l'evento” (p. 4 osservazioni) non è supportata da alcun calcolo o dato tecnico atto ad avvalorarla ed anche il CTU, sul punto, ha osservato come non possa essere escluso che il danno come verificatosi sia esclusiva conseguenza delle condizioni termiche delle particelle emesse e delle condizioni climatiche (p. 16,17 ctu). Ne consegue che l'argomento del pagina 5 di 7 ctp di parte convenuta introduce un'evenienza del tutto ipotetica, inidonea, pertanto, a configurare un concorso nell'aggravamento del danno in capo all'attore.
Ne consegue che la convenuta è da ritenersi responsabile del danno patrimoniale subito dall'attore, come sopra quantificato in € 3.887,99, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
3. E' fondata la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa Controparte_2
Infatti, la polizza n. 0350580000900010 (doc. 3 terza chiamata) comprende la copertura assicurativa per la “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro” (p. 2) all'interno della quale sono ricompresi: “un'Assicurazione a tutela dell'Assicurato per danni cagionati a terze persone per fatto derivante da una Responsabilità Civile inerente all'attività esercitata. La garanzia RCT offre copertura per i danni involontariamente cagionati a terzi in relazione ad un fatto accidentale accaduto nell'esercizio dell'attività” (p. 13 doc. 3 citato) e ancora “L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata la polizza” (p. 23 doc. 3 citato).
La terza chiamata argomenta l'assenza di copertura assicurativa vuoi perché le emissioni di materiale ferroso sono conseguenza della carente condotta manutentiva della società assicurata che, in tesi, non sarebbe dunque un “fatto accidentale”; vuoi perché ritenendo integrato il caso fortuito costituito dal comportamento del danneggiato non vi sarebbe responsabilità dell'assicurato.
Sotto quest'ultimo profilo è sufficiente osservare che il caso fortuito è stato escluso e la responsabilità dell'assicurata riconosciuta, per i motivi di cui sopra. Quanto al primo profilo, la Suprema Corte ha affermato che “L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti cioè a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa denominazione e natura importa necessariamente l'estensione anche a fatti colposi, con la sola eccezione di quelli dolosi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto, la clausola di un contratto di assicurazione che preveda la copertura del rischio per danni conseguenti a fatti accidentali è correttamente interpretata nel senso che essa si riferisce semplicemente alla condotta colposa in contrapposizione ai fatti dolosi” (Cass. 20305/2019 e molte altre conformi).
Ne consegue che - premesso che ha costituito certamente comportamento colposo quello della convenuta di svolgere, nel 2019, la propria attività d'impresa pur in presenza di camini con filtri non più funzionanti (tanto che vennero sostituiti, come affermato all' dal legale rappresentante della Pt_2 convenuta), così causando l'emissione delle particelle ferrose danneggianti l'auto dell'attore – si verte in tema di “fatto accidentale” oggetto di copertura assicurativa.
4. La decisione sulle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 cpc, sicché la società convenuta è tenuta a rimborsare le spese di lite sostenute dell'attore.
Di detta spesa di soccombenza, come detto, il convenuto va tenuto indenne dall'assicuratore come da contratto di assicurazione.
Nel rapporto convenuto/terza chiamata, la seconda è soccombente essendo stata accolta la domanda di manleva, sicché l'assicurazione è tenuta a rimborsare all'assicurato le spese di chiamata (studio e introduttiva) sostenute dall'assicurato, così dovendosi intendere la domanda relative alle spese di lite contenuta nelle conclusioni della convenuta (cfr. Cass. Cass. n. 4275/2024). A tali spese occorre aggiungere anche quelle per la fase decisoria maturate dopo la proposta conciliativa del giudice con pagina 6 di 7 ordinanza 14.11.2024. Tale proposta, invero, con cui veniva proposta la definizione della causa col pagamento all'attore del medesimo importo stabilito nella presente sentenza, non è stata accettata dalla sola compagnia assicurativa, senza un giustificato motivo (cfr. note 11.12.2024 della terza chiamata), posto che tale non è né il rilievo che la proposta integrava “un'anticipazione della decisione” (posto che tale eventualità è proprio negata dall'art. 185-bis c.p.c. laddove esclude che la proposta possa costituire motivo di ricusazione o astensione,) né il rilievo che l'accettazione della proposta avrebbe comportato l'abbandono delle difese in giudizio (conseguenza insita nella stessa soluzione conciliativa della controversia).
La liquidazione delle spese avviene come in dispositivo, in applicazione del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore del decisum (€ 3.887,99), dell'attività difensiva svolta (negoziazione per il solo attore, studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) e della complessità della causa, che giustifica l'applicazione del valore medio dello scaglione di riferimento (€1.100,01- 5.200,00).
Nulla osta a che il pagamento delle spese di lite della convenuta avvenga a favore del difensore della stessa, dichiaratosi antistatario.
La spesa di CTU, già liquidata in corso di causa, segue la regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
CONDANNA al pagamento a favore di a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento del danno, di € 3.887,99, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
CONDANNA a rimborsare a le spese di Controparte_1 Parte_1 lite del presente giudizio, che si liquidano in € 264 per esborsi e in € 2836 per compensi (€ 284 per fase di attivazione della negoziazione assistita, € 425 per fase studio, € 425 per fase introduttiva, € 851 per fase istruttoria, € 851 per fase decisoria) oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa;
PONE la spesa di CTU definitivamente a carico della parte convenuta;
CONDANNA a tenere indenne e manlevare Controparte_2 [...]
di quanto questa è tenuto a pagare in forza di tutti i capi che precedono, Controparte_1 nel rispetto delle condizioni di polizza;
CONDANNA a rimborsare a Controparte_2 Controparte_1 le spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 264 per esborsi e in € 1701 per
[...] compensi (€ 425 per fase di studio, € 425 per fase introduttiva, € 851 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa, con pagamento da effettuarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Torino l'8.7.2025
Minuta redatta con la collaborazione del m.o.t. dott. Davide Bergo
Il Giudice
Claudia Gemelli
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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