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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/12/2024, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.N. 3423/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 3423/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Francesca Iori
e
(c.f. ) P_ C.F._2
Con l'avv. Diego Dorna
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe, e hanno Parte_1 P_
esposto di aver contratto matrimonio in Riva del Garda (TN) il giorno 30 dicembre
1995 e che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra lavora come Parte_1
operaia alle dipendenze della Tessilquattro s.p.a. di Comano Terme (TN) con
1 contratto a tempo indeterminato e un reddito lordo annuo di circa Euro 24.000,00, mentre il sig. è attualmente pensionato, percependo da circa un anno P_ una pensione Inps lorda annua di circa € 31.000,00 (doc. 5) ed è, inoltre, proprietario di immobili, di cui uno locato a terzi.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. La casa famigliare sita in Fiavé (TN) Via Bleggio n. 20, di proprietà esclusiva di rimane nella disponibilità del marito con tutti gli arredi e corredi ivi P_ presenti, avendo già lasciato l'abitazione Parte_1
coniugale.
3. accetta che la signora P_ Parte_1 mantenga nell'abitazione famigliare una parte dei propri beni personali che è impossibilitata ad asportare, essendo in questo momento ospite presso l'abitazione di un'amica. provvederà all'asporto dei beni Parte_1
personali quanto prima, previa telefonata di avviso al marito, il quale si rende fin
d'ora disponibile a favorire la moglie in tale operazione;
in ogni caso l'asporto dei suddetti beni dovrà avvenire entro il 15.12.2024. Entro la medesima data dovrà altresì da parte di essere presentata la domanda di Parte_1
trasferimento della residenza.
4. Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora P_ [...]
, a titolo di mantenimento, l'importo mensile di euro 200,00. Parte_1
Detta somma verrà versata anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese,
a far data dal 10.08.2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN Parte_1
[...]) e dovrà essere rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici I.S.T.A.T., con prima rivalutazione gennaio
2 2026. Le parti danno atto che tale onere di mantenimento verrà meno decorsi dieci giorni dal deposito della sentenza di divorzio.
5. I compensi e le spese legali per il presente procedimento sono interamente compensati tra le parti;
gli avvocati sottoscrivono il presente accordo anche per la rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 comma 8 l. 247/2012.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Adriana De Tommaso Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g.n. 3423/2024 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 da
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Francesca Iori
e
(c.f. ) P_ C.F._2
Con l'avv. Diego Dorna
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso sulla domanda di separazione
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe, e hanno Parte_1 P_
esposto di aver contratto matrimonio in Riva del Garda (TN) il giorno 30 dicembre
1995 e che dalla loro unione non sono nati figli.
I coniugi hanno allegato che la sig.ra lavora come Parte_1
operaia alle dipendenze della Tessilquattro s.p.a. di Comano Terme (TN) con
1 contratto a tempo indeterminato e un reddito lordo annuo di circa Euro 24.000,00, mentre il sig. è attualmente pensionato, percependo da circa un anno P_ una pensione Inps lorda annua di circa € 31.000,00 (doc. 5) ed è, inoltre, proprietario di immobili, di cui uno locato a terzi.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione.
Le parti hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente alle condizioni di seguito indicate, dichiarando, altresì, che una volta trascorsi i termini previsti dalla legge il Tribunale di Trento Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio:
“
1. I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge.
2. La casa famigliare sita in Fiavé (TN) Via Bleggio n. 20, di proprietà esclusiva di rimane nella disponibilità del marito con tutti gli arredi e corredi ivi P_ presenti, avendo già lasciato l'abitazione Parte_1
coniugale.
3. accetta che la signora P_ Parte_1 mantenga nell'abitazione famigliare una parte dei propri beni personali che è impossibilitata ad asportare, essendo in questo momento ospite presso l'abitazione di un'amica. provvederà all'asporto dei beni Parte_1
personali quanto prima, previa telefonata di avviso al marito, il quale si rende fin
d'ora disponibile a favorire la moglie in tale operazione;
in ogni caso l'asporto dei suddetti beni dovrà avvenire entro il 15.12.2024. Entro la medesima data dovrà altresì da parte di essere presentata la domanda di Parte_1
trasferimento della residenza.
4. Il signor si impegna ed obbliga a versare alla signora P_ [...]
, a titolo di mantenimento, l'importo mensile di euro 200,00. Parte_1
Detta somma verrà versata anticipatamente entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese,
a far data dal 10.08.2024, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora (IBAN Parte_1
[...]) e dovrà essere rivalutata annualmente ed automaticamente secondo gli indici I.S.T.A.T., con prima rivalutazione gennaio
2 2026. Le parti danno atto che tale onere di mantenimento verrà meno decorsi dieci giorni dal deposito della sentenza di divorzio.
5. I compensi e le spese legali per il presente procedimento sono interamente compensati tra le parti;
gli avvocati sottoscrivono il presente accordo anche per la rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 13 comma 8 l. 247/2012.”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473bis.51 c.p.c., visto l'art. 473bis.49 c.p.c., omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina
l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza per l'ulteriore trattazione sulla domanda di divorzio, cumulativamente proposta nel presente procedimento ai sensi dell'art. 473bis.49 c.p.c..
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2024.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Adriana De Tommaso
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