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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3769/2023
TRIBUNALE DI NOLA
I Sezione civile
Il Giudice, viste le note di partecipazione all'udienz adel 22.04.2025, lette le richieste formulate dalle parti, ai sensi dell'art. 429 cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3769/2023 R.G. promossa da:
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
nella qualità di rappresentante della società unipersonale “Associazione Parte_1
”, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Sabato
[...]
Costantino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA), alla Via
Parrella n.353;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Ciro il Grande n.21, CP_2
00144 Roma (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, in proprio e nella spiegata qualità, riceveva la notifica delle ordinanze ingiunzioni n. OI-001582480 e n. OI-001582480 a mezzo delle quali l' le CP_2
comunicava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate pagina 1 di 3 sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente all'anno 2016. L' comunicava altresì CP_2
che, se il versamento fosse stato effettuato entro il termine di tre mesi dalla notifica di esso accertamento, la ricorrente alcunché avrebbe dovuto pagare a titolo di sanzione amministrativa. Proponeva, pertanto, ricorso avverso i suddetti provvedimenti innanzi al
Tribunale di Nola eccependo, l'intervenuta prescrizione e, in conseguenza, chiedeva l'annullamento delle ordinanze impugnate.
Si costituiva in giudizio l' che, contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, CP_2
depositava provvedimenti di rettifica della sanzione amministrativa del 21 dicembre
2023, con cui rideterminava l'importo della sanzione originariamente irrogata nella misura pari a € 618,69.
Nelle more del giudizio parte ricorrente provvedeva al pagamento della suddetta sanzione, come rideterminata, depositando copia del versamento effettuato e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nelle note di partecipazione depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza anche l , preso atto del pagamento sopravvenuto, ha chiesto dichiararsi la CP_2
cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti in causa ed imposto dal sopravvenuto disinteresse delle medesime ad una statuizione di merito, stante l'intervenuto pagamento delle ordinanze-ingiunzioni oggetto di causa.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, atteso che la rideterminazione della sanzione amministrativa è intervenuta solo in corso di causa ed in particolare in data 21.12.2023 (in seguito alla novella legislativa del 4 maggio 2023, n.
48), le spese del giudizio vanno compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
pagina 2 di 3 - Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Nola, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI NOLA
I Sezione civile
Il Giudice, viste le note di partecipazione all'udienz adel 22.04.2025, lette le richieste formulate dalle parti, ai sensi dell'art. 429 cpc, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3769/2023 R.G. promossa da:
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_1
nella qualità di rappresentante della società unipersonale “Associazione Parte_1
”, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Sabato
[...]
Costantino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Boscoreale (NA), alla Via
Parrella n.353;
RICORRENTE nei confronti di
in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Via Ciro il Grande n.21, CP_2
00144 Roma (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Pepe, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, in proprio e nella spiegata qualità, riceveva la notifica delle ordinanze ingiunzioni n. OI-001582480 e n. OI-001582480 a mezzo delle quali l' le CP_2
comunicava l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate pagina 1 di 3 sulle retribuzioni dei lavoratori relativamente all'anno 2016. L' comunicava altresì CP_2
che, se il versamento fosse stato effettuato entro il termine di tre mesi dalla notifica di esso accertamento, la ricorrente alcunché avrebbe dovuto pagare a titolo di sanzione amministrativa. Proponeva, pertanto, ricorso avverso i suddetti provvedimenti innanzi al
Tribunale di Nola eccependo, l'intervenuta prescrizione e, in conseguenza, chiedeva l'annullamento delle ordinanze impugnate.
Si costituiva in giudizio l' che, contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente, CP_2
depositava provvedimenti di rettifica della sanzione amministrativa del 21 dicembre
2023, con cui rideterminava l'importo della sanzione originariamente irrogata nella misura pari a € 618,69.
Nelle more del giudizio parte ricorrente provvedeva al pagamento della suddetta sanzione, come rideterminata, depositando copia del versamento effettuato e chiedeva dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Nelle note di partecipazione depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza anche l , preso atto del pagamento sopravvenuto, ha chiesto dichiararsi la CP_2
cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, la presente controversia deve essere definita con l'adozione di una pronuncia di cessazione della materia del contendere, come richiesto da entrambe le parti in causa ed imposto dal sopravvenuto disinteresse delle medesime ad una statuizione di merito, stante l'intervenuto pagamento delle ordinanze-ingiunzioni oggetto di causa.
Per quel che concerne, invece, il regolamento delle spese processuali, atteso che la rideterminazione della sanzione amministrativa è intervenuta solo in corso di causa ed in particolare in data 21.12.2023 (in seguito alla novella legislativa del 4 maggio 2023, n.
48), le spese del giudizio vanno compensate integralmente.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
pagina 2 di 3 - Dichiara cessata la materia del contendere.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Nola, 22.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 3 di 3