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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/03/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Di Genova
Seconda Sezione Civile
In persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 599/2023 promossa da :
C. F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]G/5 elettivamente domiciliata a
Genova presso l'avv. Gianpaolo Dalessio Clementi che la rappresenta e difende per mandato in calce all' atto di citazione
attrice
contro
C.F. nato a [...] il [...] CP C.F._2
residente in [...]1 ,
convenuto contumace
e contro
1 C. F. e P. IVA , con Controparte_2 P.IVA_1
sede in Milano, Via Ignazio Gardella 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Genova Via alla Porta degli Archi
n. 3/19,presso l' avv. Marco Boggia che la rappresenta e difende per procera generale in atti
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
CONCLUSIONI PARTI: come rassegnate all'udienza a trattazione scritta del 02.01.2025:
Per parte attrice “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi in fatto e in diritto di cui in narrativa, previe le pronunce e le declaratorie del caso meglio viste e ritenute, anche in punto responsabilità, visto l'art. 149, comma 2, del Codice della Strada, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del signor in relazione al CP
sinistro occorso in data 03/11/2021 a danno della signora e, per Parte_1
l'effetto, dichiarare tenuto e quindi condannare il signor CP
solidalmente e/o alternativamente e/o come meglio visto e ritenuto con la compagnia in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 148 e 144,
comma 3, del Codice delle Assicurazioni private e/o della norma meglio vista e ritenuta, al pagamento in favore di parte attrice del risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi nella misura di complessivi € 37.524,12, di cui: €
31.781,25 risultanti dall'applicazione delle tabelle per il danno non patrimoniale in uso presso il Tribunale di Milano alle valutazioni espresse nella perizia a firma del Dott. /o, in caso di contestazione, a Per_1
quelle diverse che emergeranno in corso di causa dall'espletanda CTU;
€
5.742,87 a titolo di danno patrimoniale, comprensivo di lucro cessante, subito
2 dalla signora er effetto ed in conseguenza del sinistro de quo, il tutto Pt_1
come meglio dettagliato in narrativa;
e/o di quella diversa meglio vista e ritenuta, da accertarsi in corso di causa, previo, all'occorrenza ed in caso di contestazione, il licenziamento di CTU tecnica, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese e di compensi, ivi comprese quelle di eventuali CTU e CTP (nella misura di € 610,00, come da proforma n. 99/A dell'11/7/2024, prodotta all'udienza del 31/7/2024), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2
D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore dell'Avv. Gianpaolo
Dalessio Clementi, che ne è anticipatario”. Chiede termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis e previe le pronunce meglio viste, rigettare la domanda attrice ai sensi delle considerazioni esposte. In via di estremo subordine, e nell'ipotesi di ritenuta responsabilità, in ogni caso minoritaria, dei convenuti, nella causazione dell'evento, se del caso, liquidare comunque il danno nei limiti di quanto risulti provato e dovuto. Vinte le spese e gli onorari di giudizio, ivi comprese le spese di ctu.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del gennaio 2023, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1
il sig. , quale proprietario del motociclo Honda PCX TG EP CP
03186, e , quale compagnia di assicurazione del Controparte_2
veicolo per la RCA, per sentire accertare la responsabilità del in CP
relazione al sinistro stradale avvenuto il 03.11.2021 alle 19.40 circa , in Via
Oberdan, a Genova-Nervi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni da lei subiti , non patrimoniali, per le lesioni subite, con I.P. al 10-11%
3 ed un periodo di IT complessivamente di 195 gg., accertate da medico legale di sua fiducia , e patrimoniali, quantificati complessivamente in € 5.742,87
, per spese di riparazione del motociclo , spese per noleggio di vettura senza marce, spese mediche , spese relative alla consulenza medico-legale ed al rilascio di copia della relazione di sinistro da parte della P.L. , mancato guadagno, come da documenti prodotti, allegando:
- che procedendo con direzione levante in via Oberdan a Nervi, alla guida del motociclo Kymco People tg. EH 59058, di sua proprietà, ed apprestandosi a svoltare a sinistra per accedere allo slargo davanti alla chiesa di Santa Maria dell' Assunta, veniva tamponata violentemente dalla Honda
di proprietà del , condotta da tale sopraggiunto da CP Persona_2
tergo a velocità inadeguata, provocando la caduta della al suolo;
Pt_1
- che, in conseguenza del sinistro, aveva riportato la frattura del piatto tibiale esterno del ginocchio sinistro e la frattura dell' epifisi prossimale , diagnosticate dal Pronto Soccorso dell' Ospedale San Martino dove era stata trasportata subito dopo il sinistro e poi sottoposta ad intervento chirurgico, con conseguente lungo iter curativo e riabilitativo;
- che la convalescenza l' aveva obbligata prima ad interrompere, e poi a ridurre, la propria collaborazione professionale con lo studio dell' arch.
, con conseguente danno patrimoniale per lucro cessante . Per_3
Imputata ogni responsabilità al conducente della Honda PCX tg. EP03186 ,
l' attrice reclamava l'integrale risarcimento dei danni subiti al ed a CP
allegandone la responsabilità in solido o come meglio Controparte_2
vista .
4 Costituendosi in giudizio , resisteva alle avverse Controparte_2
pretese delle quali chiedeva il rigetto e deduceva:
- che il , alla guida della moto assicurata, al momento del sinistro Per_2
percorreva via Oberdan, a Nervi, con direzione levante e a velocità moderata,
quando la effettuava una repentina e non consentita manovra di svolta Pt_1
a sinistra, per immettersi nello slargo antistante la Chiesa di Santa Maria dell' assunta , senza neppure inserire l' indicatore di direzione, tagliando la strada al che frenava inutilmente senza riuscire ad evitare l' impatto con il Per_2
motociclo dell' attrice;
- richiamava le risultanze della relazione della polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro.
Contestava altresì nel quantum le pretese attoree.
Esaurita la verifica sulla regolare formazione del contraddittorio all' udienza del 02.05.2023, dichiarata la contumacia del convenuto , la causa CP
proseguiva per la trattazione con il deposito delle memorie ex art.183/6°comma c.p.c. ed ancora fino alle udienze del 18.12.2023,
08.01.2024 e 22.02.2024, per l'espletamento dell'istruttoria, orale e peritale,
come ammessa con ordinanze rese alle udienze del 21.09.2023 e del
08.01.2024 .
All' udienza del 31.07.2024 veniva formulata da questo giudice proposta conciliativa ex art 185 bis c.p.c., accettata dall' attrice ma rifiutata dalla compagnia convenuta, ed alla successiva udienza del 02.01.2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe e gli atti venivano trattenuti per la decisione una volta decorsi i termini per il deposito delle difese conclusive .
5 La domanda attorea è fondata solo in parte, venendo accolta nei limiti che seguono anche in relazione al quantum.
Nessuno dei testi escussi è stato in grado di riferire in merito alla dinamica del fatto, tuttavia la stessa può essere ricostruita negli aspetti salienti sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi soggetti coinvolti alla polizia locale intervenuta sul luogo del sinistro e sulla base dei riscontri oggettivi contenuti nella relazione di sinistro.
E' principio consolidato quello per cui l'atto pubblico e, dunque, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
la fede privilegiata invece non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche, costituendo comunque, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (v. tra le tante Cass. Civ. n. 226629/ 2008, Cass. Civ. n. 9251/
2010, Cass. Civ. n. 3787 /2012; Cass. Civ. n. 36573/2022; Cass.
Civ. Ord.n. 1785 /2025).
Dall'esame della relazione di sinistro della Polizia Locale del Comune di
Genova, intervenuta sul luogo a distanza temporale di soli 9 minuti dall'
evento stesso, prodotta da entrambe le parti in causa ( doc. 2 e 29 di parte
6 attrice e doc. 1 di parte convenuta ) ed in particolare dalle dichiarazione rese dall' attrice stessa e dal , conducente della moto Honda PCX tg. Per_2
EP03186 di proprietà del , risulta provata la responsabilità di quest' CP
ultimo , nella misura del 50% e dell' attrice, conducente del motociclo
Kymco people targato EH59058, in pari misura .
Ed infatti raggiunta dagli agenti presso il Pronto Soccorso dell' Parte_1
Ospedale San Martino alle ore 21.09, ha dichiarato agli agenti “ percorrevo
Via Oberdan direzione levante dopo essere partita dal parcheggio che è nei pressi della gelateria . Giunta in prossimità della Chiesa dell' CP_3
Assunta, guardavo a destra e a sinistra e vedevo uno scooter lontano ( altezza ristorante Pier). Quindi effettuavo manovra di svolta a sinistra ma venivo tamponata dallo scooter. Preciso che lo scooter arrivava a velocità elevata e che io mi trovavo già in prossimità della linea mediana della strada , già obliqua”.
Il , anch' egli presso il Pronto Soccorso dell' Ospedale San Martino Per_2
alle ore 21.00 dichiarava: “ Percorrevo via Oberdan direzione levante, giunto in prossimità della Chiesa dell' Assunta , uno scooter davanti a me svoltava a sinistra senza freccia , preciso che in quel punto non si può svoltare , provavo a frenare , ma andavo a tamponarlo”.
I testi indicati ed escussi sulla dinamica del fatto, nessuno dei quali vi ha assistito direttamente come già detto, hanno dichiarato quanto segue:
, agente di polizia locale ( ud. 18.12.2023 ) “ … sono uno Testimone_1
degli agenti intervenuti sul luogo del sinistro per cui è causa. Ho riguardato gli atti in ufficio. Ricordo che al momento del nostro intervento con me c' era l' ispettore non più in forze presso il nostro comando, i Testimone_2
7 mezzi convolti erano già stati spostati dalla posizione terminale assunta all'
esito del sinistro. Mi pare che l' ambulanza sia sopraggiunta dopo il nostro arrivo. Noi abbiamo constatato i danni sui veicoli e poi siamo andati in
Ospedale per raccogliere le dichiarazioni delle parti coinvolte che erano state trasportate entrambe in ospedale….. ricordo che riscontrammo dei danni sulla parte posteriore sinistra del veicolo condotto dalla sig.ra mentre i danni Pt_1
riportati dal motociclo Honda condotto dal erano localizzati alla Per_2
parte anteriore . Ovviamente le moto presentavano anche danni dovuti all'
impatto sull' asfalto . Dunque presumibilmente i danni erano riferibili ad una dinamica di tamponamento…. posso confermare in base a quanto dichiaratomi dal stesso che lui procedeva verso LE . Nulla Per_2
posso riferire in merito alla velocità del mezzo;
non siamo riusciti a ricostruirla , al suolo non c' erano tracce di pneumatici né di frenata;
mi pare che ci fosse anche l' asfalto bagnato……Come ho detto abbiamo ricostruito la dinamica sulla base delle dichiarazioni delle parti coinvolte . Non posso confermare che la sig. abbia svoltato in maniera repentina . … non Pt_1
posso neppure dire se la al momento del tamponamento da parte del Pt_1
fosse ferma sulla carreggiata o avesse già iniziato la manovra di Per_2
svolta a sinistra ………….. non abbiamo rinvenuto testimoni oculari del fatto.
C' era sul luogo solo la sig. la quale dichiarò a noi Persona_4
verbalmente che non aveva assistito al sinistro . Tuttavia la aveva Per_4
visto i veicoli nella posizione post- urto ed aveva fatto una foto che noi abbiamo acquisito ed allegato agli atti……. nel tratto di via Oberdan dove è
accaduto il sinistro, per la direzione LE, è vietata la svolta a sinistra in quanto c' è la riga bianca continua mentre in corrispondenza dell' uscita della
Chiesa c' è l' attraversamento pedonale e neppure lì è possibile svoltare in
8 quanto si violerebbe l' art. 143 cod. della strada;
come ho detto nulla posso riferire in merito alla dinamica del sinistro”
Il teste , impiegato, compagno dell' attrice ( ud. 08.01.2024) Testimone_3
ha dichiarato : “Non ho assistito al sinistro per cui è causa, tuttavia sono sopraggiunto sul luogo del sinistro quando era da poco arrivata l' ambulanza,
avvisato dalla mia compagna .Ricordo di aver visto distesa al suolo in Pt_1
via Oberdan, all' altezza della Chiesa di cui non ricordo il nome , ed il sig.
mi pare in piedi assistito dai militi. I mezzi erano già stati spostati Per_2
dalla posizione post-urto. Poco dopo è arrivata la pattuglia della polizia locale
……come ho detto non posso riferire sulla dinamica del sinistro non essendo presente al fatto …. posso confermare che il motociclo di Parte_1
presentava danni sulla parte posteriore e leggermente sul lato sinistro. Io stesso ho preso in custodia il motociclo e l' ho riportato a casa. Ho fatto anche le foto che abbiamo inviato alla perito incaricato dalla compagnia assicurativa
. il motociclo di prima del sinistro era assolutamente in buone condizioni Pt_1
.Ricordo che aveva anche fatto da poco un intervento di manutenzione
…….Riconosco alle pag. 6 e 7 del rapporto di P.L. le foto del luogo del sinistro …… Non ricordo le parole esatte, tuttavia ricordo che e Pt_1
sono stati caricati sulla medesima ambulanza ed in quel Persona_2
frangente Il si scusava molto, attribuendosi la colpa e chiedendo di Per_2
dare assistenza ad …”. Pt_1
Dal medesimo verbale della P.L. e dalle foto allegate allo stesso, ( doc. 29
attoreo), risulta che il fondo stradale era bagnato per pioggia e che non sono state rilevate al suolo tracce di frenata .
I danni sui mezzi constatati dagli agenti e riscontrabili dalle foto suddette sono ,quanto al motociclo della abrasioni sul carter motore lato sinistro;
Pt_1
9 abrasioni sul fianco posteriore sinistro, abrasioni copri marmitta, specchietto sinistro piegato verso l' interno;
quanto al motociclo di proprietà del : abrasione e rottura parafango CP
anteriore, lieve abrasione sopra fanale anteriore sullo scudo;
abrasione sottopedana sinistra . scudo anteriore lato sinistro fuori sede. Abrasioni su scudo anteriore lato destro. Abrasioni pedalina sinistra. Specchietto sinistro rivolto all' interno.
Dall' istruttoria svolta è emerso dunque che effettuò una manovra Parte_1
di svolta a sinistra oltretutto vietata, determinando l' insorgere di una situazione di pericolo, violando così, oltrechè l' art. 140 del d.lvo 285/1992, principio informatore della circolazione, l' art. 154. d. lvo cit.
L' esecuzione della manovra di svolta a sinistra, pur quando consentita,
richiede infatti numerose cautele , dovendo il conducente :
-accertarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada , tenuto conto della posizione, distanza e direzione degli stessi;
- segnalare con sufficiente anticipo la propria intenzione.
E' necessario altresì ispezionare la strada attraverso lo specchietto retrovisore prima di iniziare la manovra accertandosi se la stessa possa creare pericolo di collisione con altri veicoli sopraggiungenti da tergo.
La ,invece ,vedendo lo scooter condotto dal sopraggiungere da Pt_1 Per_2
tergo, cominciò ad effettuare ugualmente la manovra di svolta a sinistra,
evidentemente sottovalutando la velocità del mezzo sopraggiungente e ponendosi in obliquo rispetto all' asse della carreggiata, come dichiarato da
10 lei stessa agli agenti, così da costituire un ostacolo difficilmente evitabile. Né
è provato che avesse segnalato la manovra con sufficiente anticipo inserendo l' indicatore di direzione .
D' altro canto il , conducente della moto di proprietà del ha Per_2 CP
violato il richiamato principio generale informatore della circolazione, di cui all'art.140 cds, oltreché le prescrizioni poste dall' art. 141 cds. procedendo certamente a velocità che, quand'anche fosse nei limiti di legge, avuto riguardo alle condizioni della strada, con la presenza di asfalto bagnato ed in condizioni di luce notturna (le ore 19.40 del 3 novembre), non gli ha consentito di arrestare il veicolo tempestivamente, evitando la collisione con in motociclo della ,pur costituente ostacolo frappostosi sul suo Pt_1
percorso in maniera anomala e scorretta ma non imprevedibile .
La velocità del convenuto era evidentemente non consona alle condizioni del tratto stradale cittadino che si trovava a percorrere,
Ed infatti l' 141 1^ e 2^ comma d.lvo 285/1992 stabilisce : " 1. È obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
2. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. ".
11 L'art. 2054, comma 2, c.c., pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità.
Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema Corte l' accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest'ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. n. 15434/04, n. 21056/04, n. 3193/06, n.
16768/06, n. 1244 del 16/5/2008, Cass. n. 24860/10 e ord. n. 8409/11 , Cass.,
n. 23431 del 4/11/2014) e che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile o sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro ( cfr Cass. Civ. 20618 del 14 ottobre 2015).
La ratio dell'art. 2054 c.c., comma 2, è proprio quella di fornire un criterio sussidiario in tutti i casi in cui l'accertamento delle condotte non consenta di giungere a conclusioni certe circa l'imputazione della responsabilità del sinistro. (Si veda sul punto, ex multiis, Cass., 3 n. 9353 del 4/4/2019)
La prova liberatoria che il conducente si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli e a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso con il comportamento dell'altro conducente (Cass. 21/05/2019, n. 13672; 22/04/2009, n. 9550; 10/03/2006, n.
5226).
In relazione al caso di specie occorre tener presente che, se è pur vero che
in caso di tamponamento tra veicoli la presunzione di eguale responsabilità
di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2 c.c., è superata, ex
art. 149 comma 1 C.d.S.,dalla presunzione "de fa cto” di inosservanza
12 della distanza di sicurezza da parte del tamponante, questi può fornire la
prova liberatoria dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in
tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il
veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo anomalo rispetto al
normale andamento della circolazione stradale. (Cfr.cass.civ.ordinanza
3 febbraio 2023, n. 3398).
In tal caso occorre infatti esaminare il caso come uno scontro tra veicoli , e non un tamponamento, dovendosi fare applicazione della disciplina di cui all'art.2054 cc., gravando sul conducente del veicolo tamponante l'onere di provare tale anomalia. (cfr. Cass. Civ. 21513/2020; Cass. Civ. 8051/2016;
Cass. 18884/2015; Cass. 6193/2014).
Sul riparto delle responsabilità in misura paritaria si evidenzia quanto segue,
ferma la valutazione già espressa in merito alla poco prudente, ed inaspettata per il , manovra compiuta dall' attrice. Per_2
Il tratto rettilineo e la possibilità di frenare per tempo evitando la collisione con il motociclo dell' attrice confortano la presunzione di inadeguata velocità e la distrazione del conducente della rispetto al contesto dei CP_4
luoghi che, anche per la presenza di attraversamento pedonale e per le condizioni di asfalto bagnato, avrebbe richiesto di procedere con estrema cautela.
Il infatti , qualora avesse tenuto una velocità adeguata e prestato la Per_2
dovuta attenzione al contesto, avrebbe potuto rendersi conto della situazione
, rallentando e frenando per tempo, così da evitare l' impatto con lo scoter dell' attrice , risultando insomma dimostrato in termini di probabilità
adeguata che il sinistro è stato causato dalla condotta negligente ed
13 imprudente, paritaria, di entrambi i conducenti coinvolti, giustificando la stima del concorso di entrambi al 50%.
Pertanto proprietario del Honda PCX TG EP 03186 (art. 2054 CP_5
3°comma ) e ( art 144 d.l.gvo 209/2005), quale Controparte_2
compagnia assicurativa dello stesso sono tenuti al risarcimento dei danni subiti dall' attrice nella misura del 50%.
L' attrice ha formulato domanda di risarcimento sia per i danni non patrimoniali, che per i danni patrimoniali .
Sul danno non patrimoniale
Per la quantificazione del danno non patrimoniale, la C.T.U. della dott.
[...]
, con adeguata valutazione del caso, come da elaborato depositato Per_5
in data 17.06.2024 , ha consentito di apprezzare:
-che nel sinistro del 03.11.2021 riportò un “ una frattura pluri- Parte_1
frammentaria scomposta dell'emi-piatto tibiale esterno sinistro estesa all'eminenza intercondiloidea con associata irregolarità del profilo corticale del condilo femorale mediale”;
- la sussistenza, dunque, di una malattia per complessivi 75 gg di cui 30 giorni
(trenta)di inabilità temporanea assoluta;
un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 15 (quindici ), un ulteriore periodo di inabilità
temporanea parziale al 50% di giorni 30(trenta) ;
- la sussistenza di postumi a carattere permanente, conseguenti al sinistro oggetto di causa che incidono sulla validità biologica della in misura Pt_1
pari al 8% (otto per cento) della totale;
14 - che la fu sottoposta a due interventi chirurgici: un primo intervento Pt_1
di riduzione ed osteosintesi della frattura del piatto tibiale effettuata con placca di Zimmer e viti ed un secondo intervento chirurgico consistente nella rimozione di placca di Zimmer peri-articolare, rimanendo ricoverata in occasione degli stessi in totale 5 giorni e portando un tutore “ bloccato” per
35 giorni .
Dette valutazioni finali non sono state, di fatto, contrastate , dai CC.TT.PP.,
a seguito dell' invio della bozza di relazione.
Muovendo da detti dati , in ordine ai criteri di quantificazione del danno non patrimoniale, trattandosi di lesioni conseguenti a sinistro stradale , deve essere risarcito e liquidato applicando i criteri fissati dall' art. 139 del Codice delle
Assicurazioni.
La misura, pertanto, del risarcimento spettante per il danno non patrimoniale subìto si determina sulla base del calcolo che segue, facendo riferimento nell'
ambito di una liquidazione pur sempre in via equitativa, trattandosi di lesione con i.p. pari al 8%, alle tabelle introdotte per le c.d. micropermanenti dalla legge n.57/01, in ragione della permanente accertata dal c.t.u. e, quindi, a quanto indicato dal D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.
173 del 25/07/2024 che ha aggiornato gli importi liquidabili per la IT e la IP
quanto alla rivalutazione nel frattempo maturata.
Inv. Temp. Totale = € 55,24 x gg 30= € 1.657,20
Inv. Temp. Parz.= € 55,24 x gg. 15 x 75%= € 621,45
Inv. Temp. Parz. = € 55,24 x gg. 30 x 50% = € 828,60
15 Permanente= 8% = 14.482,32 [punto base (€ 947,30x2.1) =€ 1.989,33x 8 –
9%] in relazione all'età di 28 anni dell'attrice alla data del sinistro .
Appare equo, in considerazione della particolare sofferenza psico-fisica cagionata all' attrice dalle lesioni subite , in ragione dei due interventi chirurgici cui fu sottoposta e dell' apposizione di tutore immobilizzante per
35 giorni, aumentare l' importo riconosciuto per Invalidità permanente in misura del 20% ex art 139 comma 3 d. l.vo 209/2005, riconoscendosi dunque l' ulteriore somma di € 2. 896,46
Per un danno biologico totale € 20.486,03.
Spettando all' attrice € 10.243,01 ( € 20.486,03.– 50%) in virtù dell' accertato concorso nella causazione del sinistro.
Sul danno patrimoniale
Spese mediche
Quanto al danno patrimoniale richiesto dall' attrice in relazione alle spese mediche sostenute, il CTU, con valutazione che si condivide totalmente ,ha ritenuto congrue e pertinenti le spese documentate dalle fatture , ricevute e scontrini prodotti per l' importo totale di € 3.486,56, euro come da dettagliata tabella contenuta alle pagine 8-10 della CTU cui si rimanda integralmente .
L' esborso sostenuto dalla per la consulenza medico-legale del dott. Pt_1
resa ante causam (doc. 13 attoreo), in quanto spesa relativa Persona_6
ad allegazione difensiva tecnica, comprovata dal documento di spesa relativo,
deve essere liquidata fra le spese di lite .
Il danno patrimoniale per spese mediche ammonta dunque ad € 3.486,56.
Danno al motociclo
16 Per la quantificazione del danno subito dalla moto della è possibile fare Pt_1
integrale riferimento alla fattura di riparazione emessa dall' officina Marchald
Motorrader, doc. 14 di parte attrice, dell' importo di € 720,47 da ritenersi certamente congrua considerata la stima dei danni, ben più elevata, effettuata dal perito della compagnia convenuta , prodotta dalla stessa a seguito di ordine di esibizione ex art 210 c.p.c. del 08.01.2024, in allegato alla nota di deposito del 30.01.2024 e la documentazione fotografica allegata al verbale della P.L. ( doc. 29 attoreo) descrittiva dei danni allegati.
Spese relative al noleggio di auto
Sono da considerarsi congrue e conseguenti al sinistro per cui è causa le spese pari ad € 300,00, documentate dalla fattura prodotta sub doc. 15 attoreo,
relative a noleggio da parte della di auto senza marce per recarsi al Pt_1
lavoro durante il mese di gennaio 2022 , considerata la durata della inabilità
parziale e la regione anatomica interessata dalle lesioni .
Spese relative al rilascio del rapporto di P.L.
Anche l' esborso sostenuto dalla per il rilascio di copia della relazione Pt_1
della polizia locale per € 27,80 , comprovata dal documento di spesa relativo
( doc. 17 attoreo), deve essere liquidata fra le spese di lite .
Danno patrimoniale da lucro cessante
Non risulta provato il danno subito dall' attrice in considerazione dell'
allegata contrazione dei guadagni derivanti dalla sua collaborazione professionale con lo studio dell' architetto , dal momento che le fatture Per_3
prodotte sub doc. 11 nulla provano in relazione ai compensi percepiti dall'
attrice ante sinistro, né sarebbe stata ammissibile la prova per testimoni sul punto .
17 Totale danno non patrimoniale € 4.507,03
Spettando all' attrice € 2.253,51 ( € 4.507,03– 50%) in virtù dell' accertato concorso nella causazione del sinistro.
La parti convenute devono dunque essere condannate in solido a risarcire a parte attrice la complessiva somma di € 12.496,52, pari al 50% del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall' attrice nel sinistro per cui è causa.
L' importo liquidato di € 12.496,52 , trattandosi di debito di valore ,andrà maggiorato della rivalutazione secondo l' indice ISTAT FOI , quanto al danno non patrimoniale , dal 01.04.2024 data di aggiornamento degli importi liquidabili ex art 139 d.lvo 209/2005 D.M. 16/07/2024 pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 173 del 25/07/2024 , e quanto al danno patrimoniale dalla data del sinistro alla data della liquidazione, corrispondente alla data dell'
odierna decisione , e degli interessi legali, di tipo compensativo, calcolati anno per anno sulla somma via via rivalutata annualmente, come da nota sentenza della SS.UU. della Corte di Cassazione n. 1712/95, ciò al fine di dare piena soddisfazione alle pretese risarcitorie, anche presuntive, senza locupletazioni indebite.
Sull'importo così determinato ( capitale + rivalutazione + interessi compensativi) , dovranno essere corrisposti , dalla data della presente sentenza, ulteriori interessi legali di natura corrispettiva fino al pagamento.
Le spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c a favore dell' avv. Gianpaolo
Dalessio Clementi che se ne è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza nella misura del 50%, liquidate ex d.m. 147/2022 afavore dell'
attrice ed a carico dei convenuti in solido nella già ridotta frazione sui parametri massimi dello scaglione di valore del decisum , in € 809,47 per
18 50% degli esborsi documentati (C.U. € 518,00 ; € 27,00 bolli;
€ 22,54 notifica citazione;
€ 13,60 intimazione testi;
€400,00spese relazione medico legale ante causam;
€ 610 onorario CTP;
€ 27,80 spese rilascio relazione di
P.L. ) ed € 3.808,50 per 50% dei compensi , oltre 15% spese gen. studio IVA
e CAP come per legge , venendo compensate fra le parti per la frazione residua( Cass. SS. UU. 32061/2022).
Le spese delle CTU della dott. , come liquidate con decreto Persona_5
del 17.06.2024, devono essere poste a carico del convenuto nella misura del
50% e dell' attrice nella misura del 50%
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione,
DICHIARA ED ACCERTA la responsabilità concorrente nella misura del
50% di e del conducente della moto di proprietà di Parte_1 CP
nella causazione del sinistro stradale del 03.11.2021 di cui è causa;
[...]
DICHIARA TENUTI E ON , per l'effetto, e CP
, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
pro tempore, in solido , al pagamento in favore di a titolo di Parte_1
risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale , dell' importo di €
12.496,52, oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
ON e , in CP Controparte_2
persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido , al pagamento in favore di del 50% delle spese del presente giudizio , che Parte_1
liquida nella già ridotta frazione in € 809,47 per esborsi ed € 3.808,50 per compensi , oltre 15% spese gen. studio IVA e CAP come per legge , da
19 distrarsi ex art. 93 c.p.c a favore dell' avv. Gianpaolo Dalessio Clementi che se ne è dichiarato antistatario, compensandole fra le parti per la frazione residua .
PONE le spese della CTU della dott. , come liquidate con decreto Per_5
del 17.06.2024, a carico di parte convenuta nella misura del 50% e di parte attrice per il restante 50%.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Genova 28.03.2025
Il giudice unico onorario
Dott. Maria Grazia Tamborino
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