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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 2806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2806 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 656 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Claudia Cortese e Benedetto Cortese, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Riviera dei Ponti Romani n. 6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Morachiello e Filippo Pavone con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Via della Croce Rossa n. 9/B e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 348/2023 pubblicata in data 20 febbraio 2023 del Tribunale Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello
Respinta l'eccezione di manifesta infondatezza inammissibilità dell'appello;
In totale riforma dell'appellata sentenza n. 348/2023 del Tribunale di Padova, Giudice monocratico, in applicazione delle norme che regolano il contratto di appalto ed in specie degli artt. 1665, 1667 e 1668 cod.civ.: respingere le domande della società attrice oggi convenuta in appello perché infondate Controparte_1 ed in accoglimento delle domande svolte dall'appellante in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento contrattuale dell'impresa attrice per difformità e vizi dell'opera per colpa della stessa ed il conseguente diritto del committente appellante, secondo la previsione degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. – occorrendo anche in applicazione dell'art. 135 cod. cons. - all'eliminazione a spese della società appaltatrice delle difformità e dei vizi accertati, come specificati nell'atto di citazione d'appello ai punti da 33 a 53 del motivo secondo ed all'adempimento delle ulteriori prestazioni ancora dovute che si indicano nel rilascio della certificazione di conformità dell'impianto elettrico, con l'attestazione di presentazione all'ufficio tecnico comunale, delle ulteriori certificazioni conseguenti e dovute e con le specificazioni nella fatturazione degli interventi agevolabili per l'applicazione di benefici fiscali e l'assicurazione decennale postuma +5% sul contratto;
ed a tal fine, previo l'accertamento del costo delle lavorazioni e delle forniture necessarie all'eliminazione dei vizi e delle difformità, dei costi e del disagio che il committente dovrà sopportare per provvedere direttamente, con altra impresa, al rifacimento delle lavorazioni difformi e per il rilascio delle certificazioni tecniche ed amministrative dovute, da portare in detrazione al residuo credito dell'impresa attrice;
condannare la società attrice al pagamento di una somma corrispondente al costo delle opere necessarie all'eliminazione dei lavori difformi, consistenti - salva migliore identificazione a mezzo della proposta TU – nella rimozione e rifacimento delle opere contestate, con lo smontaggio la custodia ed il rimontaggio degli arredi, ed ai costi per l'ottenimento e rilascio delle certificazioni tecniche ed amministrative dovute;
condannare la società attrice al risarcimento del danno che deriverà dagli interventi di rimozione e rifacimento suddetti, corrispondente al costo che l'appellante dovrà sostenere per l'alloggio temporaneo della famiglia nel tempo necessario alla realizzazione degli interventi;
2 e così per entrambe condannare la società attrice al pagamento della somma che – allo stato ed al fine della determinazione della competenza – si quantifica in € 7.500,00, salvo la diversa che emergerà dall'istruttoria che sarà esperita e sarà ritenuta essere di giustizia;
salvo l'eventuale maggior danno, da accertare in separato giudizio, che dovesse derivare dalla perdita dei benefici fiscali previsti per le opere di ristrutturazione e per arredi e serramenti, che sono elementi di espresso rilievo contrattuale;
In ogni caso, voglia disporre la riduzione del corrispettivo globale dell'opera in misura corrispondente al costo della lavorazione non conforme e di quelle necessarie all'eliminazione dei vizi e difformità riscontrate e per il rilascio delle certificazioni tecniche ed amministrative dovute;
condannare la società appellata a restituire all'appellante la somma risultante dalla differenza tra le somme corrisposte dall'appellante nel rispetto ed in forza della sentenza appellata, quantificate allo stato in complessivi € 24.561,00, ed il minor corrispettivo globale spettante alla società appellata.
Con la conseguente ulteriore condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Proposte istruttorie
Chiede sia disposta consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione degli interventi necessari all'eliminazione dei vizi e delle difformità e per rendere l'opera conforme a contratto, della quantificazione del costo attuale di tali interventi e dei costi necessari ad ovviare il disagio che essi provocheranno al convenuto, per l'accertamento di conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente e la determinazione del costo degli eventuali interventi occorrenti a renderlo conforme alla normativa vigente ed al rilascio ed alla presentazione all'ufficio tecnico comunale della relativa certificazione. Propone sia conferito al Perito nominato il seguente quesito: il TU, letti gli atti ed i documenti di causa ed in particolare il contratto datato 18 agosto 2020 intitolato Preventivo di spesa (doc. n. 2 di parte
[...] corrispondente al doc. 17 di questo appellante), eseguito l'esame dell'unità immobiliare oggetto delle CP_1 opere descritte nel contratto sita in Padova via Lori 1; eseguite le opportune verifiche;
accerti e descriva gli interventi e le forniture necessari all'eliminazione delle difformità e vizi ed al rifacimento delle opere contestate dal committente, come specificate nel secondo motivo d'appello ai capi da 33 a 53, ed ogni altro intervento necessario per rendere l'opera conforme a contratto e ne quantifichi i costi attuali secondo i prezzi correnti;
dica se l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari all'eliminazione delle difformità imponga la rimozione dall'unità degli arredi esistenti e l'allontanamento delle persone che vi abitano ed in caso positivo quantifichi gli eventuali costi necessari per l'alloggio temporaneo in altro luogo ed ogni altra spesa occorrente ad ovviare il disagio provocato alla famiglia dell'appellante dalla temporanea indisponibilità dell'unità; accerti la conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente ed in mancanza determini il costo degli interventi necessari a renderlo conforme alla normativa vigente ed al rilascio ed alla presentazione all'ufficio tecnico comunale della relativa certificazione”.
Per la parte appellata:
3 “Ad integrale conferma dell'appellata sentenza n. 348/23, pronunciata dal Tribunale di Padova, G.I. Dott.ssa Reale, in data 20.02.2023 a definizione del procedimento di prime cure rubricato sub R.G. 5787/21 e pubblicata in pari data, e in accoglimento di tutte le difese compiutamente esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello, alla cui lettura si rimanda, si insta per la reiezione dell'avverso appello poiché infondato in fatto e in diritto, respingendo ogni e qualsiasi nuova domanda avversa sia di merito che istruttoria, e si ripropongono di seguito le conclusioni formulate in primo grado:
NEL MERITO in via principale:
- Accertato e dichiarato che la società ha fornito al Sig. beni e Controparte_1 Parte_1 materiali conformi per qualità, quantità, prezzo e colore al contratto di vendita stipulato tra le Parti in data 18.08.2020, sulla scorta di quanto si evince dall'elaborato peritale redatto dall'Arch. nel Per_1 procedimento per consulenza tecnica preventiva rubricato sub n. 449/2021 R.G., Tribunale di Padova;
- Accertata e dichiarata, come acclarato dal TU nella succitata perizia, l'insussistenza della doglianza del relativa ad un minor valore dei beni forniti rispetto a quelli oggetto del contratto;
Parte_1
- Accertato e dichiarato, conseguentemente, che il credito per tale causale vantato da nei CP_1 confronti del Sig. ammonta ad € 12.250,00 oltre IVA, e dunque € 13.475,00 IVA inclusa, Parte_1 già dedotto l'acconto di pari importo precedentemente corrisposto dal Sig. (giusta fattura n. 39/A Parte_1 del 03.09.2020 allegata sub doc. 06 al ricorso ex art. 696-bis c.p.c.);
- Accertato e dichiarato che il valore delle opere extra contractu eseguite dalla ricorrente risulta determinato in perizia in € 2.210,00;
- Respingersi ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto e contraria alle prove assunte e alla C.T.U.
Si precisa che il Sig. , nelle more dell'appello, ha già corrisposto il dovuto alla Parte_1 Controparte_1
e, quindi, si chiede solamente la conferma della sentenza di primo grado, accogliendo tutte le conclusioni già esposte in primo grado e in comparsa di risposta della presente causa.
NEL MERITO in via subordinata:
- Accertato e dichiarato, conseguentemente, che il credito per tale causale vantato da nei CP_1 confronti del Sig. ammonta ad € 12.250,00 oltre IVA, e dunque € 13.475,00 IVA inclusa, Parte_1 già dedotto l'acconto di pari importo precedentemente corrisposto dal Sig. (giusta fattura n. 39/A Parte_1 del 03.09.2020 allegata sub doc. 06 al ricorso ex art. 696-bis c.p.c.);
- Accertato e dichiarato che il valore delle opere extra contractu eseguite dalla ricorrente risulta determinato in perizia in € 2.210,00;
- Condannarsi il Sig. al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
14.810,00, tenuto conto del valore dei vizi lamentati dal Sig. , riconosciuto dal TU Arch. Parte_1
a pag. 17 dell'elaborato peritale in € 875,00 (ovvero € 13.475,00 valore opere da contratto + € Per_1
2.210,00 valore opere extra contractu stimato dal TU - € 875,00 valore vizi riconosciuto da TU =
4 € 14.810,00), o alla diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia e che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi moratori dalla domanda all'effettivo saldo;
- Condannarsi inoltre il Sig. al pagamento, in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1 di € 1.368,80 per le spese della C.T.U. tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., giusta liquidazione del Giudice del detto procedimento sommario, oltre alle spese legali del successivo giudizio di merito sub R.G. 5787/21 instaurato da all'esito della definizione del procedimento per accertamento Controparte_1 tecnico preventivo.
- Respingersi ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto e contraria alle prove assunte e alla C.T.U.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge e distrazione allo scrivente procuratore che le ha anticipate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si richiama la produzione documentale effettuata in via istruttoria nel procedimento di primo grado, ovvero:
• fascicolo di parte procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e precisamente ricorso ex art. 696-bis c.p.c. con i seguenti documenti allegati: 01) visura camerale ordinaria Controparte_1
02) contratto iniziale tra le Parti;
03) foto materiale scelto dal Sig. ; Parte_1
04) foto materiale montato di marca diversa;
05) elenco definitivo consuntivo lavori extra contratto;
06) fattura acconto lavori;
• documenti prodotti, con numerazione progressiva, nel giudizio di merito di prime cure instaurato all'esito della definizione del procedimento per accertamento tecnico preventivo: 07) verbale udienza 29.03.2021 procedimento sub R.G. 449/21 Tribunale di Padova;
08) perizia Arch. depositata in data 31.08.2021 ed espletata nel procedimento per consulenza Per_1 tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.;
09) ricevute telematiche contributo unificato (€ 259,00) e marca da bollo (€ 27,00) versati per il ricorso ex art. 696-bis c.p.c.;
10) nota spese Avv. Morachiello secondo i tariffari vigenti per il ricorso ex art. 696-bis c.p.c.;
11) e-mail di data 13.05.2021; CP_1
12) e-mail TU Arch. di data 23.07.2021; Per_2
13) e-mail Avv. Morachiello di data 26.07.2021.
5 Si richiamano tutte le prove orali già raccolte in primo grado di cui al relativo verbale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. successivamente convertito in giudizio di cognizione ordinaria la società nella premessa di aver sottoscritto in data 4 Controparte_1 settembre 2020 un contratto di appalto avente ad oggetto la parziale ristrutturazione dell'immobile di proprietà di e di aver pattuito un corrispettivo Parte_1 di € 24.500,00 oltre IVA, adiva il Tribunale ordinario di Padova al fine di sentir condannare detto committente al pagamento dell'importo di € 14.810,00.
In particolare la ricorrente specificava che il convenuto aveva omesso la corresponsione di € 13.475,00 dovuta per le lavorazioni effettuate, nonché dell'ulteriore importo di € 2.210,00 in relazione ad opere extra-contratto. La stessa riconosceva tuttavia un controcredito del committente, pari ad € 875,00, per i vizi delle opere che risultavano essere stati acclarati all'esito di un accertamento tecnico preventivo da lei introdotto.
Ritualmente costituitosi in giudizio contestava ogni avverso Parte_1 assunto, segnatamente lamentando un ritardo nella consegna dei lavori, la difformità dell'impianto di climatizzazione, del pavimento LVT flottante e del battiscopa, nonché della vernice applicata per la tinteggiatura.
Il medesimo deduceva inoltre la sussistenza di danni cagionati dalle maestranze ad un preesistente armadio a muro, l'omessa modifica dello scarico della cucina, l'usura e la presenza di macchie sul pavimento oggetto di posa a cura della appaltatrice, e, da ultimo, l'incongruenza dell'importo rivendicato per i lavori extra-contratto, dando contestualmente atto dell'avvenuto fallimento delle intercorse trattative per un bonario componimento della insorta controversia.
Alla stregua di tali argomentazioni il convenuto concludeva pertanto per il rigetto di ogni avversa domanda ed in via riconvenzionale per la condanna della Controparte_1 alla emendazione dei vizi e difformità con detrazione da quanto eventualmente dovuto alla stessa a saldo delle lavorazioni eseguite;
il , inoltre, invocava la Parte_1 riduzione del prezzo dell'appalto e dunque l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della stessa impresa appaltatrice con consequenziale risarcimento del danno.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP, nonché, disposto il mutamento del rito, con assunzione di prove narrative, interrogatori formali e testimonianze.
Con sentenza n. 348/2023 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così statuiva:
6 1)- accertati l'adempimento di al contratto 18.08.2020- 04.09.2020 e le ulteriori Controparte_1 prestazioni extra contratto dalla medesima eseguite, come da elaborato peritale dell'arch. CP_2
nel corso del procedimento n. 449/2021 ex art. 696 bis cpc, condanna al
[...] Parte_1 pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Controparte_1
€ 14.810,00, oltre interessi moratori dalla domanda fino all'effettivo saldo e dispone il rilascio a suo favore delle certificazioni sugli impianti e relative alla detrazione fiscale;
2)- rigetta le domande formulate in via riconvenzionale da Parte_1
3)- condanna a rifondere a favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del procedimento ex art. 696 bis cpc che liquida in complessivi
€ 2.370,50, di cui € 145,50 per spese anticipate ed € 2.225,00 per compenso, oltre alle spese di TU per € 1.368,80, nonché a rifondere le spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 4.953,50, di cui € 118,50 per spese anticipate ed € 4.835,00 per compenso, oltre, su tutti i compensi, il 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge”.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione il soccombente Parte_1
affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Errata qualificazione del contratto come compravendita di cose mobili al consumatore finale – Qualificazione del contratto come contratto di appalto – Inapplicabilità al caso del Codice di consumo e conseguente irrilevanza delle valutazioni peritali di conformità delle opere secondo l'art. 129 cod. cons. (primo motivo);
• Incoerente valutazione della TU (secondo motivo);
• Erronea valutazione del compendio istruttorio (terzo motivo);
• Violazione degli artt. 1665, 1667 e 1668 c.c. (quarto motivo);
• Erroneo rigetto delle domande proposte in via di riconvenzione (quinto motivo);
• Insufficiente pronuncia di condanna dell'appaltatrice all'emissione ed al rilascio di documentazione amministrativa e fiscale (sesto motivo);
• Erronea pronuncia di condanna al pagamento di interessi moratori, in violazione dell'art. 2 lett. a) D.Lgs.
9.10.2002 n. 231 (settimo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio l Controparte_1 fine di resistere al proposto gravame, previa eccezione di sua inammissibilità.
La causa tenutasi mediante trattazione scritta, concessi i termini di legge, all'udienza del 16 gennaio 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita
7 dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto, la spiegata impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Infondati si manifestano il primo ed il quarto motivo di appello, tra loro intimamente connessi così da poter essere declinati congiuntamente, con i quali l'appellante si duole della statuizione resa per aver, la stessa, dichiarato l'insussistenza di inadempimenti della impresa appaltatrice.
In proposito viene denunciata una impropria applicazione delle norme del codice del consumo, individuabile nel recepimento - da parte del Giudice di prime cure - della TU che ad esse si sarebbe conformata.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla difesa del dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi Parte_1 giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata.
Il compendio probatorio, sottoposto ad un'attenta analisi critica di questo Collegio, a ben considerare, impedisce l'individuazione della dedotta erronea valutazione di esso da parte Giudice di prime cure, dovendo in primo luogo affermarsi, richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale emergenti dalla combinata lettura dei rispettivi atti introduttivi del presente gravame, come nella fattispecie non sia apprezzabile nella statuizione adottata alcuna concreta ed effettiva incidenza della richiamata tutela consumeristica.
In particolare, l'appellante assume che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che nel caso di contratto di appalto che abbia ad oggetto la trasformazione di un bene immobile, mediante l'esecuzione di una serie coordinata ed integrata di lavorazioni e forniture partitamente descritte, esse non assumerebbero autonomo rilievo ma per una loro complessiva ed unitaria destinazione alla trasformazione di quell'immobile.
In tale ambito, non troverebbe quindi giustificazione l'assunto della appaltatrice, odierna parte appellata, secondo il quale la fornitura e la posa del pavimento oggetto di appalto devono intendersi regolate dalle norme proprie della compravendita per il consumatore finale.
In sostanza, l'appellante deduce che il Decidente di prime cure avrebbe applicato, ai fini del decidere, il regolamento di cui agli artt. 128 – 135 del codice del consumo così conseguentemente disapplicando la normativa in materia di appalto sancita dagli artt. 1665, 1667 e 1668 c.c.
Ne sarebbe pertanto conseguito l'erroneo recepimento della TU che in proposito avrebbe affermato la conformità dei materiali utilizzati dalla alla Controparte_1
8 stregua della presunzione di cui all'art. 129 del codice del consumo, ovvero ritenutane la corrispondenza in base a parametri con qualità e prestazioni abituali di beni della stessa tipologia.
Simile articolata e “suggestiva” argomentazione non trova però riscontro alcuno negli atti di causa, non sussistendo dunque la pretesa erronea qualificazione giuridica, nei detti termini, della vertenza in disamina.
L'inquadramento della fattispecie concreta nel paradigma normativo dell'appalto, non risulta infatti essere stata messa in discussione dal Tribunale e, di conseguenza, l'assunto di parte appellante alcuna implicazione effettuale può spiegare al fine di sovvertire la statuizione impugnata.
Al riguardo la Corte osserva come in effetti la sentenza di primo grado riposi proprio sui parametri normativi in materia di appalto richiamati dallo stesso appellante, laddove, le acquisite evidenze probatorie in questa sede sottoposte a vaglio critico, indipendentemente dalla metodologia comparativa applicata dal TU, depongono per l'esatto adempimento delle prestazioni da parte della con consequenziale diritto al Controparte_1 compenso pattuito per queste ul
Ed invero, il pavimento vinilico applicato ), di marca diversa, in quanto CP_3 non prontamente disponibile, da quella Beki Floor modello Wood XL richiesta dal committente (peraltro con tipologia e colore da definirsi), è risultato corrispondente, per qualità, caratteristiche tecniche e colore a quest'ultimo.
Ciò si rileva dalla acquisita TU (cfr. pag. 4) dalla quale non è dato discostarsi rivelandosi coerente e logica, saldamente ancorata allo stato di fatto analizzato e rispettosa delle osservazioni critiche proposte dalle parti contendenti.
Le testimonianze in atti (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del 19.09.2022) Tes_1 inducono per altro verso ad affermare, comunque stesso ebbe ad Parte_1 approvare la scelta del diverso materiale, laddove la disponibilità si giorni, ben avrebbe potuto comportare da parte del medesimo, ove realmente sussistente, una specifica manifestazione di dissenso alla posa.
Al contrario, i testi (cfr. in particolare deposizione resa all'udienza del 06.06.22 dall'Arch.
, Direttore dei Lavori) hanno avuto modo di confermare la presenza durante CP_4
l'esecuzione della posa di fiduciari del committente (i genitori) che alcun disappunto osservavano al materiale, come del resto rilevabile dalla successiva collocazione della cucina su detta pavimentazione, circostanza senza dubbio incompatibile con la contrarietà alla scelta del materiale oggetto di posa.
Da quanto precede, a nulla rilevano le contrarie allegazioni giuridiche proposte dall'appellante in virtù delle quali il Giudice di prime cure avrebbe affermato la avvenuta accettazione (che non vi sarebbe quindi stata) delle opere, né appaiono apprezzabili le
9 argomentazioni fattuali altresì offerte a confutazione della sancita assenza di rilievi alla diversa pavimentazione, in quanto rimaste prive di efficiente riscontro probatorio.
L'assenso del committente al diverso materiale, appare significativo sottolineare, si ricava anche dalla lettura della corrispondenza intercorsa successivamente alla posa ove vengono proposte dal contestazioni alla appaltatrice tuttavia senza alcuna menzione Parte_1 alla pavimen
La censura attinente ad una non conforme applicazione della normativa di riferimento, così come formulata, non consente ulteriori e diversi approfondimenti.
Declinando congiuntamente il secondo, il terzo ed il quinto motivo di impugnazione, in quanto avvinti da evidenti ragioni di ordine logico e giuridico ed essendo tra loro sequenziali, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si perviene ad affermarne l'infondatezza.
L'appellante in sostanza censura la statuizione di primo grado per aver recepito la TU che assume frutto di un'incompleta formulazione dei quesiti demandati all'ausiliare.
Premesso che tale osservazione risulta essere stata formulata dal soltanto Parte_1 negli scritti conclusionali di primo grado, pur qualificandola - per re - mera argomentazione difensiva si rivela del tutto infondata (e peraltro valutabile alla luce delle specifiche circostanze del caso a mente dell'art. 88 c.p.c. ove pregiudizievole del diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost.).
La rilettura della indagine tecnica demandata al TU appare in effetti del tutto esaustiva ed in linea con thema decidendum.
Il proposto quesito ( …Dica il TU se nei lavori eseguiti dalla società Controparte_1 la stessa abbia fornito materiale che per caratteristiche proprie e in relazio parti. A) sia idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e previsti in contratto;
b) sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e possieda le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello e previsto in contratto c) presenti qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi. Cerchi e determini eventuale minor valore dei beni forniti con quelli contrattuali. Descriva e determini il valore delle opere extra-capitolato eseguite di cui al doc. n. 5; Accerti il TU l'eventuale esistenza, entità, natura e causa dei vizi lamentati dal resistente di cui alla pag. 4 della comparsa di costituzione, eccetto i punti 3 e 9 che non riguardano questioni tecniche;
se accertati, indichi le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi;
se accertati…quantificando i costi per il ripristino dell'immobile nonché i costi per consentire lo svolgimento delle predette opere…), a giudizio di questo Collegio, appare infatti pienamente aderente alle contrapposte domande delle parti ed ossequioso del principio del contraddittorio laddove, gli stessi contendenti e dunque l'odierno appellante, come si legge a pag. 2 della TU, in tale ambito non hanno ritenuto di suggerire ulteriori indagini.
10
Non trova pertanto giustificazione la riproposta, anche in questa sede, rinnovazione della TU (la quale come detto non appare in alcun modo suscettibile di integrazioni) tenuto peraltro conto, in considerazione del lasso di tempo intercorso, della verosimile immutazione dello stato dei luoghi e posto che la stessa non può comunque essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio, come sembrerebbe emergere nel caso che occupa.
L'elaborato tecnico acquisito agli atti del processo consente dunque di riscontrare che la tinteggiatura applicata è risultata idonea all'uso e conforme alle richieste di capitolato, come analogamente accertato per quanto concerne l'impianto di climatizzazione, rivelatosi di potenza maggiore ed in concreto non comportante un maggiore consumo di energia.
L'ausiliare ha inoltre riscontrato un più rilevante valore delle opere eseguite dalla
[...] pervenendo a tale affermazione in modo del tutto convincente CP_1 umentazione di riscontro così da poterne essere condivise le conclusioni.
La TU ha in sostanza chiarito il valore delle lavorazioni eseguite dalla impresa appaltatrice, nonché i vizi in concreto rinvenibili e dei quali si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo poi definitivamente riconosciuto a quest'ultima.
Le opere aggiuntive e le varianti richieste, nondimeno, inducono a ritenere, così da poter essere disattesi gli ulteriori rilievi sul punto mossi da parte appellante, l'irrilevanza del lieve ritardo nella consegna delle opere previsto per il 16 ottobre 2020; ciò posto che il Tribunale è correttamente pervenuto ad escludere l'essenzialità del termine per l'adempimento mediante un'indagine condotta alla stregua delle espressioni usate dai contraenti e soprattutto valutando in modo congruo la natura e l'oggetto del contratto nel dato contesto.
All'esito della stessa indagine, conforme si manifesta la negata essenzialità del termine suddetto;
ciò si conferma anche da questa Corte, in applicazione degli insegnamenti giurisprudenziali di legittimità radicatisi in materia (cfr. Cass. n.14426/16), dovendosi altresì aggiungere che in caso di dubbio l'essenzialità è comunque da escludere, dato il carattere eccezionale di essa.
Inammissibile, in quanto il relativo capo della sentenza di primo grado non consente di individuare una posizione di soccombenza del , si manifesta il sesto motivo Parte_1 di gravame con il quale quest'ultimo richiede la conferma dell'obbligo da parte dell'appaltatrice (come già in effetti sancito nella statuizione impugnata) di rilasciare e consegnare all'appellante la documentazione fiscale relativa ai pagamenti effettuati e le certificazioni tecniche e fiscali promesse e dovute in funzione delle caratteristiche dell'opera.
11 Infondato, da ultimo, si manifesta il settimo motivo di appello, mediante il quale l'appellante si duole dell'attuato riconoscimento all'impresa appaltatrice degli interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231/2002 essendo egli, quale committente, una persona fisica.
In disparte il fatto che l'applicazione di tali interessi, per costante giurisprudenza di legittimità, prescinderebbe dal fatto che il committente sia una persona fisica o giuridica (cfr. Corte Suprema di Cassazione Ordinanza n. 19605 del 16 luglio 2025), nella fattispecie il richiamo a detta legislazione speciale risulta essere stato conformemente effettuato dal Tribunale, con decorrenza dalla domanda giudiziale, a mente del quarto comma dell'art. 1284 c.c., al mero fine della determinazione della misura degli interessi che non aveva trovato specifica regolamentazione tra le parti.
Del tutto improprio deve quindi affermarsi il motivo di appello trovando, il richiamo al D.lgs. n. 231/2002 una sua specifica fonte normativa per meri fini determinativi della misura degli interessi legali.
Con esso, il Legislatore, si è quindi riservato di stabilirne il saggio al fine di poterlo ancorare a criteri di certezza nonché all'evoluzione generale della situazione economica.
Deve in definitiva confermarsi il diritto della odierna appellata a percepire il compenso riconosciutole in prime cure e l'infondatezza delle domande riconvenzionali spiegate dall'odierno appellante, non individuandosi inadempimenti dell'appaltatrice.
Ne consegue, da quanto precede, che la statuizione emessa sia da ritenere scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 22.310,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio,
€ 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
12 La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 656/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 vverso la sentenza n. 348/2023 pubblicata in data 20 febbraio Controparte_1
2023 del Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di e liquida in € 3.966,00 per compenso Controparte_1 professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché sia Parte_1 obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di co ello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 656 del Ruolo Generale dell'anno 2023
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Claudia Cortese e Benedetto Cortese, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Riviera dei Ponti Romani n. 6 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Morachiello e Filippo Pavone con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Via della Croce Rossa n. 9/B e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLATA
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 348/2023 pubblicata in data 20 febbraio 2023 del Tribunale Ordinario di Padova.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 22 gennaio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello
Respinta l'eccezione di manifesta infondatezza inammissibilità dell'appello;
In totale riforma dell'appellata sentenza n. 348/2023 del Tribunale di Padova, Giudice monocratico, in applicazione delle norme che regolano il contratto di appalto ed in specie degli artt. 1665, 1667 e 1668 cod.civ.: respingere le domande della società attrice oggi convenuta in appello perché infondate Controparte_1 ed in accoglimento delle domande svolte dall'appellante in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento contrattuale dell'impresa attrice per difformità e vizi dell'opera per colpa della stessa ed il conseguente diritto del committente appellante, secondo la previsione degli artt. 1667 e 1668 cod. civ. – occorrendo anche in applicazione dell'art. 135 cod. cons. - all'eliminazione a spese della società appaltatrice delle difformità e dei vizi accertati, come specificati nell'atto di citazione d'appello ai punti da 33 a 53 del motivo secondo ed all'adempimento delle ulteriori prestazioni ancora dovute che si indicano nel rilascio della certificazione di conformità dell'impianto elettrico, con l'attestazione di presentazione all'ufficio tecnico comunale, delle ulteriori certificazioni conseguenti e dovute e con le specificazioni nella fatturazione degli interventi agevolabili per l'applicazione di benefici fiscali e l'assicurazione decennale postuma +5% sul contratto;
ed a tal fine, previo l'accertamento del costo delle lavorazioni e delle forniture necessarie all'eliminazione dei vizi e delle difformità, dei costi e del disagio che il committente dovrà sopportare per provvedere direttamente, con altra impresa, al rifacimento delle lavorazioni difformi e per il rilascio delle certificazioni tecniche ed amministrative dovute, da portare in detrazione al residuo credito dell'impresa attrice;
condannare la società attrice al pagamento di una somma corrispondente al costo delle opere necessarie all'eliminazione dei lavori difformi, consistenti - salva migliore identificazione a mezzo della proposta TU – nella rimozione e rifacimento delle opere contestate, con lo smontaggio la custodia ed il rimontaggio degli arredi, ed ai costi per l'ottenimento e rilascio delle certificazioni tecniche ed amministrative dovute;
condannare la società attrice al risarcimento del danno che deriverà dagli interventi di rimozione e rifacimento suddetti, corrispondente al costo che l'appellante dovrà sostenere per l'alloggio temporaneo della famiglia nel tempo necessario alla realizzazione degli interventi;
2 e così per entrambe condannare la società attrice al pagamento della somma che – allo stato ed al fine della determinazione della competenza – si quantifica in € 7.500,00, salvo la diversa che emergerà dall'istruttoria che sarà esperita e sarà ritenuta essere di giustizia;
salvo l'eventuale maggior danno, da accertare in separato giudizio, che dovesse derivare dalla perdita dei benefici fiscali previsti per le opere di ristrutturazione e per arredi e serramenti, che sono elementi di espresso rilievo contrattuale;
In ogni caso, voglia disporre la riduzione del corrispettivo globale dell'opera in misura corrispondente al costo della lavorazione non conforme e di quelle necessarie all'eliminazione dei vizi e difformità riscontrate e per il rilascio delle certificazioni tecniche ed amministrative dovute;
condannare la società appellata a restituire all'appellante la somma risultante dalla differenza tra le somme corrisposte dall'appellante nel rispetto ed in forza della sentenza appellata, quantificate allo stato in complessivi € 24.561,00, ed il minor corrispettivo globale spettante alla società appellata.
Con la conseguente ulteriore condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento per accertamento tecnico preventivo.
Proposte istruttorie
Chiede sia disposta consulenza tecnica d'ufficio per la determinazione degli interventi necessari all'eliminazione dei vizi e delle difformità e per rendere l'opera conforme a contratto, della quantificazione del costo attuale di tali interventi e dei costi necessari ad ovviare il disagio che essi provocheranno al convenuto, per l'accertamento di conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente e la determinazione del costo degli eventuali interventi occorrenti a renderlo conforme alla normativa vigente ed al rilascio ed alla presentazione all'ufficio tecnico comunale della relativa certificazione. Propone sia conferito al Perito nominato il seguente quesito: il TU, letti gli atti ed i documenti di causa ed in particolare il contratto datato 18 agosto 2020 intitolato Preventivo di spesa (doc. n. 2 di parte
[...] corrispondente al doc. 17 di questo appellante), eseguito l'esame dell'unità immobiliare oggetto delle CP_1 opere descritte nel contratto sita in Padova via Lori 1; eseguite le opportune verifiche;
accerti e descriva gli interventi e le forniture necessari all'eliminazione delle difformità e vizi ed al rifacimento delle opere contestate dal committente, come specificate nel secondo motivo d'appello ai capi da 33 a 53, ed ogni altro intervento necessario per rendere l'opera conforme a contratto e ne quantifichi i costi attuali secondo i prezzi correnti;
dica se l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari all'eliminazione delle difformità imponga la rimozione dall'unità degli arredi esistenti e l'allontanamento delle persone che vi abitano ed in caso positivo quantifichi gli eventuali costi necessari per l'alloggio temporaneo in altro luogo ed ogni altra spesa occorrente ad ovviare il disagio provocato alla famiglia dell'appellante dalla temporanea indisponibilità dell'unità; accerti la conformità dell'impianto elettrico alla normativa vigente ed in mancanza determini il costo degli interventi necessari a renderlo conforme alla normativa vigente ed al rilascio ed alla presentazione all'ufficio tecnico comunale della relativa certificazione”.
Per la parte appellata:
3 “Ad integrale conferma dell'appellata sentenza n. 348/23, pronunciata dal Tribunale di Padova, G.I. Dott.ssa Reale, in data 20.02.2023 a definizione del procedimento di prime cure rubricato sub R.G. 5787/21 e pubblicata in pari data, e in accoglimento di tutte le difese compiutamente esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello, alla cui lettura si rimanda, si insta per la reiezione dell'avverso appello poiché infondato in fatto e in diritto, respingendo ogni e qualsiasi nuova domanda avversa sia di merito che istruttoria, e si ripropongono di seguito le conclusioni formulate in primo grado:
NEL MERITO in via principale:
- Accertato e dichiarato che la società ha fornito al Sig. beni e Controparte_1 Parte_1 materiali conformi per qualità, quantità, prezzo e colore al contratto di vendita stipulato tra le Parti in data 18.08.2020, sulla scorta di quanto si evince dall'elaborato peritale redatto dall'Arch. nel Per_1 procedimento per consulenza tecnica preventiva rubricato sub n. 449/2021 R.G., Tribunale di Padova;
- Accertata e dichiarata, come acclarato dal TU nella succitata perizia, l'insussistenza della doglianza del relativa ad un minor valore dei beni forniti rispetto a quelli oggetto del contratto;
Parte_1
- Accertato e dichiarato, conseguentemente, che il credito per tale causale vantato da nei CP_1 confronti del Sig. ammonta ad € 12.250,00 oltre IVA, e dunque € 13.475,00 IVA inclusa, Parte_1 già dedotto l'acconto di pari importo precedentemente corrisposto dal Sig. (giusta fattura n. 39/A Parte_1 del 03.09.2020 allegata sub doc. 06 al ricorso ex art. 696-bis c.p.c.);
- Accertato e dichiarato che il valore delle opere extra contractu eseguite dalla ricorrente risulta determinato in perizia in € 2.210,00;
- Respingersi ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto e contraria alle prove assunte e alla C.T.U.
Si precisa che il Sig. , nelle more dell'appello, ha già corrisposto il dovuto alla Parte_1 Controparte_1
e, quindi, si chiede solamente la conferma della sentenza di primo grado, accogliendo tutte le conclusioni già esposte in primo grado e in comparsa di risposta della presente causa.
NEL MERITO in via subordinata:
- Accertato e dichiarato, conseguentemente, che il credito per tale causale vantato da nei CP_1 confronti del Sig. ammonta ad € 12.250,00 oltre IVA, e dunque € 13.475,00 IVA inclusa, Parte_1 già dedotto l'acconto di pari importo precedentemente corrisposto dal Sig. (giusta fattura n. 39/A Parte_1 del 03.09.2020 allegata sub doc. 06 al ricorso ex art. 696-bis c.p.c.);
- Accertato e dichiarato che il valore delle opere extra contractu eseguite dalla ricorrente risulta determinato in perizia in € 2.210,00;
- Condannarsi il Sig. al pagamento in favore di dell'importo di € Parte_1 Controparte_1
14.810,00, tenuto conto del valore dei vizi lamentati dal Sig. , riconosciuto dal TU Arch. Parte_1
a pag. 17 dell'elaborato peritale in € 875,00 (ovvero € 13.475,00 valore opere da contratto + € Per_1
2.210,00 valore opere extra contractu stimato dal TU - € 875,00 valore vizi riconosciuto da TU =
4 € 14.810,00), o alla diversa, maggiore o minore, somma ritenuta di giustizia e che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi moratori dalla domanda all'effettivo saldo;
- Condannarsi inoltre il Sig. al pagamento, in favore di dell'importo Parte_1 Controparte_1 di € 1.368,80 per le spese della C.T.U. tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., giusta liquidazione del Giudice del detto procedimento sommario, oltre alle spese legali del successivo giudizio di merito sub R.G. 5787/21 instaurato da all'esito della definizione del procedimento per accertamento Controparte_1 tecnico preventivo.
- Respingersi ogni avversa domanda poiché infondata in fatto e in diritto e contraria alle prove assunte e alla C.T.U.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.P.A. come per legge e distrazione allo scrivente procuratore che le ha anticipate.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si richiama la produzione documentale effettuata in via istruttoria nel procedimento di primo grado, ovvero:
• fascicolo di parte procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e precisamente ricorso ex art. 696-bis c.p.c. con i seguenti documenti allegati: 01) visura camerale ordinaria Controparte_1
02) contratto iniziale tra le Parti;
03) foto materiale scelto dal Sig. ; Parte_1
04) foto materiale montato di marca diversa;
05) elenco definitivo consuntivo lavori extra contratto;
06) fattura acconto lavori;
• documenti prodotti, con numerazione progressiva, nel giudizio di merito di prime cure instaurato all'esito della definizione del procedimento per accertamento tecnico preventivo: 07) verbale udienza 29.03.2021 procedimento sub R.G. 449/21 Tribunale di Padova;
08) perizia Arch. depositata in data 31.08.2021 ed espletata nel procedimento per consulenza Per_1 tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.;
09) ricevute telematiche contributo unificato (€ 259,00) e marca da bollo (€ 27,00) versati per il ricorso ex art. 696-bis c.p.c.;
10) nota spese Avv. Morachiello secondo i tariffari vigenti per il ricorso ex art. 696-bis c.p.c.;
11) e-mail di data 13.05.2021; CP_1
12) e-mail TU Arch. di data 23.07.2021; Per_2
13) e-mail Avv. Morachiello di data 26.07.2021.
5 Si richiamano tutte le prove orali già raccolte in primo grado di cui al relativo verbale”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. successivamente convertito in giudizio di cognizione ordinaria la società nella premessa di aver sottoscritto in data 4 Controparte_1 settembre 2020 un contratto di appalto avente ad oggetto la parziale ristrutturazione dell'immobile di proprietà di e di aver pattuito un corrispettivo Parte_1 di € 24.500,00 oltre IVA, adiva il Tribunale ordinario di Padova al fine di sentir condannare detto committente al pagamento dell'importo di € 14.810,00.
In particolare la ricorrente specificava che il convenuto aveva omesso la corresponsione di € 13.475,00 dovuta per le lavorazioni effettuate, nonché dell'ulteriore importo di € 2.210,00 in relazione ad opere extra-contratto. La stessa riconosceva tuttavia un controcredito del committente, pari ad € 875,00, per i vizi delle opere che risultavano essere stati acclarati all'esito di un accertamento tecnico preventivo da lei introdotto.
Ritualmente costituitosi in giudizio contestava ogni avverso Parte_1 assunto, segnatamente lamentando un ritardo nella consegna dei lavori, la difformità dell'impianto di climatizzazione, del pavimento LVT flottante e del battiscopa, nonché della vernice applicata per la tinteggiatura.
Il medesimo deduceva inoltre la sussistenza di danni cagionati dalle maestranze ad un preesistente armadio a muro, l'omessa modifica dello scarico della cucina, l'usura e la presenza di macchie sul pavimento oggetto di posa a cura della appaltatrice, e, da ultimo, l'incongruenza dell'importo rivendicato per i lavori extra-contratto, dando contestualmente atto dell'avvenuto fallimento delle intercorse trattative per un bonario componimento della insorta controversia.
Alla stregua di tali argomentazioni il convenuto concludeva pertanto per il rigetto di ogni avversa domanda ed in via riconvenzionale per la condanna della Controparte_1 alla emendazione dei vizi e difformità con detrazione da quanto eventualmente dovuto alla stessa a saldo delle lavorazioni eseguite;
il , inoltre, invocava la Parte_1 riduzione del prezzo dell'appalto e dunque l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della stessa impresa appaltatrice con consequenziale risarcimento del danno.
La causa veniva istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio espletata in sede di ATP, nonché, disposto il mutamento del rito, con assunzione di prove narrative, interrogatori formali e testimonianze.
Con sentenza n. 348/2023 resa ex art. 281 sexies c.p.c. il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando, così statuiva:
6 1)- accertati l'adempimento di al contratto 18.08.2020- 04.09.2020 e le ulteriori Controparte_1 prestazioni extra contratto dalla medesima eseguite, come da elaborato peritale dell'arch. CP_2
nel corso del procedimento n. 449/2021 ex art. 696 bis cpc, condanna al
[...] Parte_1 pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Controparte_1
€ 14.810,00, oltre interessi moratori dalla domanda fino all'effettivo saldo e dispone il rilascio a suo favore delle certificazioni sugli impianti e relative alla detrazione fiscale;
2)- rigetta le domande formulate in via riconvenzionale da Parte_1
3)- condanna a rifondere a favore di in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, le spese di lite del procedimento ex art. 696 bis cpc che liquida in complessivi
€ 2.370,50, di cui € 145,50 per spese anticipate ed € 2.225,00 per compenso, oltre alle spese di TU per € 1.368,80, nonché a rifondere le spese di lite del presente procedimento che liquida in complessivi € 4.953,50, di cui € 118,50 per spese anticipate ed € 4.835,00 per compenso, oltre, su tutti i compensi, il 15% per rimborso spese forfettarie ed accessori di legge”.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione il soccombente Parte_1
affidato ai seguenti motivi:
[...]
• Errata qualificazione del contratto come compravendita di cose mobili al consumatore finale – Qualificazione del contratto come contratto di appalto – Inapplicabilità al caso del Codice di consumo e conseguente irrilevanza delle valutazioni peritali di conformità delle opere secondo l'art. 129 cod. cons. (primo motivo);
• Incoerente valutazione della TU (secondo motivo);
• Erronea valutazione del compendio istruttorio (terzo motivo);
• Violazione degli artt. 1665, 1667 e 1668 c.c. (quarto motivo);
• Erroneo rigetto delle domande proposte in via di riconvenzione (quinto motivo);
• Insufficiente pronuncia di condanna dell'appaltatrice all'emissione ed al rilascio di documentazione amministrativa e fiscale (sesto motivo);
• Erronea pronuncia di condanna al pagamento di interessi moratori, in violazione dell'art. 2 lett. a) D.Lgs.
9.10.2002 n. 231 (settimo ed ultimo motivo).
Si è ritualmente costituita anche nel presente grado di giudizio l Controparte_1 fine di resistere al proposto gravame, previa eccezione di sua inammissibilità.
La causa tenutasi mediante trattazione scritta, concessi i termini di legge, all'udienza del 16 gennaio 2025 veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della parte appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. restando, la stessa, assorbita
7 dalla presente decisione nel merito, alla quale il Collegio è addivenuto non essendo apparsa l'impugnazione proposta palesemente infondata all'esame sommario dei motivi di gravame compiuto in limine litis.
Ciò posto, la spiegata impugnazione non è meritevole di accoglimento.
Infondati si manifestano il primo ed il quarto motivo di appello, tra loro intimamente connessi così da poter essere declinati congiuntamente, con i quali l'appellante si duole della statuizione resa per aver, la stessa, dichiarato l'insussistenza di inadempimenti della impresa appaltatrice.
In proposito viene denunciata una impropria applicazione delle norme del codice del consumo, individuabile nel recepimento - da parte del Giudice di prime cure - della TU che ad esse si sarebbe conformata.
La ripercorsa lettura degli atti e dei documenti di causa non consente invero di riscontrare le addotte violazioni di legge né le asserite perplessità motivazionali proposte dalla difesa del dovendo, al contrario, individuarsi una ratio decidendi Parte_1 giuridicamente e logicamente idonea a giustificare la decisione adottata.
Il compendio probatorio, sottoposto ad un'attenta analisi critica di questo Collegio, a ben considerare, impedisce l'individuazione della dedotta erronea valutazione di esso da parte Giudice di prime cure, dovendo in primo luogo affermarsi, richiamati gli ambiti di rilevanza fattuale emergenti dalla combinata lettura dei rispettivi atti introduttivi del presente gravame, come nella fattispecie non sia apprezzabile nella statuizione adottata alcuna concreta ed effettiva incidenza della richiamata tutela consumeristica.
In particolare, l'appellante assume che il Tribunale avrebbe erroneamente omesso di considerare che nel caso di contratto di appalto che abbia ad oggetto la trasformazione di un bene immobile, mediante l'esecuzione di una serie coordinata ed integrata di lavorazioni e forniture partitamente descritte, esse non assumerebbero autonomo rilievo ma per una loro complessiva ed unitaria destinazione alla trasformazione di quell'immobile.
In tale ambito, non troverebbe quindi giustificazione l'assunto della appaltatrice, odierna parte appellata, secondo il quale la fornitura e la posa del pavimento oggetto di appalto devono intendersi regolate dalle norme proprie della compravendita per il consumatore finale.
In sostanza, l'appellante deduce che il Decidente di prime cure avrebbe applicato, ai fini del decidere, il regolamento di cui agli artt. 128 – 135 del codice del consumo così conseguentemente disapplicando la normativa in materia di appalto sancita dagli artt. 1665, 1667 e 1668 c.c.
Ne sarebbe pertanto conseguito l'erroneo recepimento della TU che in proposito avrebbe affermato la conformità dei materiali utilizzati dalla alla Controparte_1
8 stregua della presunzione di cui all'art. 129 del codice del consumo, ovvero ritenutane la corrispondenza in base a parametri con qualità e prestazioni abituali di beni della stessa tipologia.
Simile articolata e “suggestiva” argomentazione non trova però riscontro alcuno negli atti di causa, non sussistendo dunque la pretesa erronea qualificazione giuridica, nei detti termini, della vertenza in disamina.
L'inquadramento della fattispecie concreta nel paradigma normativo dell'appalto, non risulta infatti essere stata messa in discussione dal Tribunale e, di conseguenza, l'assunto di parte appellante alcuna implicazione effettuale può spiegare al fine di sovvertire la statuizione impugnata.
Al riguardo la Corte osserva come in effetti la sentenza di primo grado riposi proprio sui parametri normativi in materia di appalto richiamati dallo stesso appellante, laddove, le acquisite evidenze probatorie in questa sede sottoposte a vaglio critico, indipendentemente dalla metodologia comparativa applicata dal TU, depongono per l'esatto adempimento delle prestazioni da parte della con consequenziale diritto al Controparte_1 compenso pattuito per queste ul
Ed invero, il pavimento vinilico applicato ), di marca diversa, in quanto CP_3 non prontamente disponibile, da quella Beki Floor modello Wood XL richiesta dal committente (peraltro con tipologia e colore da definirsi), è risultato corrispondente, per qualità, caratteristiche tecniche e colore a quest'ultimo.
Ciò si rileva dalla acquisita TU (cfr. pag. 4) dalla quale non è dato discostarsi rivelandosi coerente e logica, saldamente ancorata allo stato di fatto analizzato e rispettosa delle osservazioni critiche proposte dalle parti contendenti.
Le testimonianze in atti (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del 19.09.2022) Tes_1 inducono per altro verso ad affermare, comunque stesso ebbe ad Parte_1 approvare la scelta del diverso materiale, laddove la disponibilità si giorni, ben avrebbe potuto comportare da parte del medesimo, ove realmente sussistente, una specifica manifestazione di dissenso alla posa.
Al contrario, i testi (cfr. in particolare deposizione resa all'udienza del 06.06.22 dall'Arch.
, Direttore dei Lavori) hanno avuto modo di confermare la presenza durante CP_4
l'esecuzione della posa di fiduciari del committente (i genitori) che alcun disappunto osservavano al materiale, come del resto rilevabile dalla successiva collocazione della cucina su detta pavimentazione, circostanza senza dubbio incompatibile con la contrarietà alla scelta del materiale oggetto di posa.
Da quanto precede, a nulla rilevano le contrarie allegazioni giuridiche proposte dall'appellante in virtù delle quali il Giudice di prime cure avrebbe affermato la avvenuta accettazione (che non vi sarebbe quindi stata) delle opere, né appaiono apprezzabili le
9 argomentazioni fattuali altresì offerte a confutazione della sancita assenza di rilievi alla diversa pavimentazione, in quanto rimaste prive di efficiente riscontro probatorio.
L'assenso del committente al diverso materiale, appare significativo sottolineare, si ricava anche dalla lettura della corrispondenza intercorsa successivamente alla posa ove vengono proposte dal contestazioni alla appaltatrice tuttavia senza alcuna menzione Parte_1 alla pavimen
La censura attinente ad una non conforme applicazione della normativa di riferimento, così come formulata, non consente ulteriori e diversi approfondimenti.
Declinando congiuntamente il secondo, il terzo ed il quinto motivo di impugnazione, in quanto avvinti da evidenti ragioni di ordine logico e giuridico ed essendo tra loro sequenziali, ancorché interamente devolutivi della res litigiosa, si perviene ad affermarne l'infondatezza.
L'appellante in sostanza censura la statuizione di primo grado per aver recepito la TU che assume frutto di un'incompleta formulazione dei quesiti demandati all'ausiliare.
Premesso che tale osservazione risulta essere stata formulata dal soltanto Parte_1 negli scritti conclusionali di primo grado, pur qualificandola - per re - mera argomentazione difensiva si rivela del tutto infondata (e peraltro valutabile alla luce delle specifiche circostanze del caso a mente dell'art. 88 c.p.c. ove pregiudizievole del diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost.).
La rilettura della indagine tecnica demandata al TU appare in effetti del tutto esaustiva ed in linea con thema decidendum.
Il proposto quesito ( …Dica il TU se nei lavori eseguiti dalla società Controparte_1 la stessa abbia fornito materiale che per caratteristiche proprie e in relazio parti. A) sia idoneo all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo e previsti in contratto;
b) sia conforme alla descrizione fatta dal venditore e possieda le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello e previsto in contratto c) presenti qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi. Cerchi e determini eventuale minor valore dei beni forniti con quelli contrattuali. Descriva e determini il valore delle opere extra-capitolato eseguite di cui al doc. n. 5; Accerti il TU l'eventuale esistenza, entità, natura e causa dei vizi lamentati dal resistente di cui alla pag. 4 della comparsa di costituzione, eccetto i punti 3 e 9 che non riguardano questioni tecniche;
se accertati, indichi le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi;
se accertati…quantificando i costi per il ripristino dell'immobile nonché i costi per consentire lo svolgimento delle predette opere…), a giudizio di questo Collegio, appare infatti pienamente aderente alle contrapposte domande delle parti ed ossequioso del principio del contraddittorio laddove, gli stessi contendenti e dunque l'odierno appellante, come si legge a pag. 2 della TU, in tale ambito non hanno ritenuto di suggerire ulteriori indagini.
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Non trova pertanto giustificazione la riproposta, anche in questa sede, rinnovazione della TU (la quale come detto non appare in alcun modo suscettibile di integrazioni) tenuto peraltro conto, in considerazione del lasso di tempo intercorso, della verosimile immutazione dello stato dei luoghi e posto che la stessa non può comunque essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti ovvero per alleggerirne l'onere probatorio, come sembrerebbe emergere nel caso che occupa.
L'elaborato tecnico acquisito agli atti del processo consente dunque di riscontrare che la tinteggiatura applicata è risultata idonea all'uso e conforme alle richieste di capitolato, come analogamente accertato per quanto concerne l'impianto di climatizzazione, rivelatosi di potenza maggiore ed in concreto non comportante un maggiore consumo di energia.
L'ausiliare ha inoltre riscontrato un più rilevante valore delle opere eseguite dalla
[...] pervenendo a tale affermazione in modo del tutto convincente CP_1 umentazione di riscontro così da poterne essere condivise le conclusioni.
La TU ha in sostanza chiarito il valore delle lavorazioni eseguite dalla impresa appaltatrice, nonché i vizi in concreto rinvenibili e dei quali si è tenuto conto nella determinazione del corrispettivo poi definitivamente riconosciuto a quest'ultima.
Le opere aggiuntive e le varianti richieste, nondimeno, inducono a ritenere, così da poter essere disattesi gli ulteriori rilievi sul punto mossi da parte appellante, l'irrilevanza del lieve ritardo nella consegna delle opere previsto per il 16 ottobre 2020; ciò posto che il Tribunale è correttamente pervenuto ad escludere l'essenzialità del termine per l'adempimento mediante un'indagine condotta alla stregua delle espressioni usate dai contraenti e soprattutto valutando in modo congruo la natura e l'oggetto del contratto nel dato contesto.
All'esito della stessa indagine, conforme si manifesta la negata essenzialità del termine suddetto;
ciò si conferma anche da questa Corte, in applicazione degli insegnamenti giurisprudenziali di legittimità radicatisi in materia (cfr. Cass. n.14426/16), dovendosi altresì aggiungere che in caso di dubbio l'essenzialità è comunque da escludere, dato il carattere eccezionale di essa.
Inammissibile, in quanto il relativo capo della sentenza di primo grado non consente di individuare una posizione di soccombenza del , si manifesta il sesto motivo Parte_1 di gravame con il quale quest'ultimo richiede la conferma dell'obbligo da parte dell'appaltatrice (come già in effetti sancito nella statuizione impugnata) di rilasciare e consegnare all'appellante la documentazione fiscale relativa ai pagamenti effettuati e le certificazioni tecniche e fiscali promesse e dovute in funzione delle caratteristiche dell'opera.
11 Infondato, da ultimo, si manifesta il settimo motivo di appello, mediante il quale l'appellante si duole dell'attuato riconoscimento all'impresa appaltatrice degli interessi moratori commerciali ex D.Lgs. n. 231/2002 essendo egli, quale committente, una persona fisica.
In disparte il fatto che l'applicazione di tali interessi, per costante giurisprudenza di legittimità, prescinderebbe dal fatto che il committente sia una persona fisica o giuridica (cfr. Corte Suprema di Cassazione Ordinanza n. 19605 del 16 luglio 2025), nella fattispecie il richiamo a detta legislazione speciale risulta essere stato conformemente effettuato dal Tribunale, con decorrenza dalla domanda giudiziale, a mente del quarto comma dell'art. 1284 c.c., al mero fine della determinazione della misura degli interessi che non aveva trovato specifica regolamentazione tra le parti.
Del tutto improprio deve quindi affermarsi il motivo di appello trovando, il richiamo al D.lgs. n. 231/2002 una sua specifica fonte normativa per meri fini determinativi della misura degli interessi legali.
Con esso, il Legislatore, si è quindi riservato di stabilirne il saggio al fine di poterlo ancorare a criteri di certezza nonché all'evoluzione generale della situazione economica.
Deve in definitiva confermarsi il diritto della odierna appellata a percepire il compenso riconosciutole in prime cure e l'infondatezza delle domande riconvenzionali spiegate dall'odierno appellante, non individuandosi inadempimenti dell'appaltatrice.
Ne consegue, da quanto precede, che la statuizione emessa sia da ritenere scevra dalle prospettate critiche, meritando di essere integralmente confermata, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
Le spese seguono la soccombenza a carico di parte appellante e vengono liquidate in favore della parte appellata sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al disputatum (€ 22.310,00), applicati i parametri medi e tenuto conto delle non rilevanti questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, nella misura di € 3.966,00 per compensi professionali (€ 1.134,00 fase di studio,
€ 921,00 fase introduttiva, € 1.911,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
A seguito della adottata pronuncia, trova inoltre applicazione de jure a carico dell'appellante
- trattandosi di “accessorio” che grava automaticamente sulla parte soccombente - il versamento supplementare stabilito (con decorrenza 31/01/13) dal vigente comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, introdotto con Legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
12 La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n. 656/2023 di Ruolo Generale promossa da contro Parte_1 vverso la sentenza n. 348/2023 pubblicata in data 20 febbraio Controparte_1
2023 del Tribunale Ordinario di Padova, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata.
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado Parte_1 in favore di e liquida in € 3.966,00 per compenso Controparte_1 professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
3. DICHIARA la sussistenza dei presupposti perché sia Parte_1 obbligato a versare un ulteriore importo a titolo di co ello dovuto per la presente impugnazione, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 115/2002, novellato dalla Legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Venezia il 22 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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