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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11625 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 19433/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/12/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
(c.f.: , in persona del l.r.p.t, elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. BIANCO ANDREA (c.f.: ) dal quale è C.F._1
rappr.to e difeso, unitamente all'avv. Dario Di Tuoro (C.F. ), C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), dom.ta ex lege presso Controparte_1 P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- Appellata contumace
È presente il difensore di parte appellante che si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Il predetto difensore si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEXIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 19433/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t, elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. BIANCO ANDREA (c.f.: ) dal quale è C.F._1
rappr.to e difeso, unitamente all'avv. Dario Di Tuoro (C.F. ), C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: , dom.ta ex lege presso Controparte_1 P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società ha proposto, con ricorso depositato il 15 Parte_1
settembre 2025, appello avverso la sentenza n. 7527/2025, pubblicata il 23
aprile 2025 e resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di con cui veniva rigetta- CP_1
2
ta l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia protocollo
M_ITPR_NAUTG00387757 – Area III, emessa il 17 novembre 2020 e notificata il
10 febbraio 2021.
Tale ordinanza ha ingiunto il pagamento di € 609,85 per la presunta viola-
zione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., contestata perché la società non ha comunicato, entro sessanta giorni, i dati del conducente in relazione a un prece-
dente verbale per eccesso di velocità.
Il Giudice di Pace ha ritenuto l'ordinanza corretta sotto il profilo formale e sostanziale, adeguatamente motivata, e ha confermato la regolarità della notifica del verbale entro i termini di legge.
Ha quindi rigettato l'opposizione e nulla ha disposto sulle spese, stante la contumacia della . CP_1
Con il presente appello, la società ha censurato la decisione, sostenendo che il Giudice di Pace ha omesso di considerare un documento decisivo: l'estratto di Poste Italiane che ha dimostrato come il verbale sia stato consegnato
all'operatore postale il 24 febbraio 2020, oltre il termine di novanta giorni dalla presunta infrazione del 19 novembre 2019, in violazione dell'art. 201 C.d.S..
Ha dedotto che la tardiva rimessione del plico rende illegittimo il verbale e che la motivazione della sentenza è stata solo apparente, fondata su formule generiche e su un richiamo per relationem, senza confutare le prove decisive.
Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione del documento, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché l'onere di provare la tempestività della notifica incombeva sull'Amministrazione resisten-
te, che non ha fornito prova idonea.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, l'accoglimento
3
dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione con conseguente declaratoria di decadenza della CodiceFiscale_3
dalla potestà sanzionatoria. CP_1
Ha inoltre domandato la condanna della resistente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza,
parametrando i compensi ai valori del D.M. 55/2014.
In via subordinata, ha chiesto che, qualora non fosse accolto integralmente il gravame, la sanzione fosse ridotta al minimo edittale.
Infine, la società ha reiterato i motivi di opposizione assorbiti in primo gra-
do, evidenziando l'impossibilità di indicare il nominativo del conducente per la natura dell'attività aziendale e per il lungo lasso di tempo intercorso tra l'infrazione principale e la notifica del verbale, richiamando sul punto la giurispru-
denza della Cassazione (sentenza n. 9555/2018).
La pur ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di Controparte_2
costituirsi sicchè ne va dichiarata la contumacia.
***
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero parte appellata, omettendo di costituirsi nel giudizio di primo grado e di gravame, ha omesso di provare la data di spedizione della raccomandata a
mezzo della quale ha curato la notifica del verbale di contravvenzione impugna-
to.
Nella fattispecie non può darsi rilievo, a conforto della tempestività della notifica a mezzo posta del verbale di contestazione opposto, all'annotazione
presente nella relata di notifica dello stesso, in cui si attesta la consegna del plico all'ufficio postale di Roma-Fiumicino in data 23 gennaio 2020; invero la CP_1
4
avrebbe dovuto produrre l'unico documento idoneo a documentare il tempestivo affidamento del plico all'Ufficio Postale per la notifica, ovvero la ricevuta di spedizione o l'avviso di ricevimento recante la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (v. Cass. SSUU sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017); la mera attestazio-
ne presente nella relata di notifica appare, invero, inidonea allo scopo.
La S.C. (Cass. 6130/2021) con riferimento ad analogo documento unilate-
ralmente prodotto in giudizio dall'ente notificante, ne ha escluso l'idoneità ad attestare la data di spedizione sul rilievo che, trattandosi di un attestazione predisposta dal soggetto notificante, non è equiparabile tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico provenien-
te da posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono Controparte_3
dall'agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene.
Escluso, dunque, che la data di spedizione del verbale (ossia la data di con-
segna del verbale all'ufficiale postale per la notifica) possa essere individuata nella data di spedizione del 23 gennaio 2020 (meramente indicata dal Ministero
dell'Interno- Sezione di Polizia Stradale di all'atto della compilazione del CP_1
verbale), deve darsi rilievo a quanto emergente dalle risultanze del sito di
[...]
in ordine alla data di presa in consegna del plico (24 febbraio 2020), Controparte_3
documentazione prodotta dall'appellante e mai contestata dalla controparte.
Alla stregua delle riferite risultanze deve allora ritenersi, in conformità
all'assunto dell'appellante, che la notifica del verbale è intervenuta in violazione del termine di 90 giorni dall'accertamento fissato dall'art. 201 CdS, risultando la violazione accertata il 19 novembre 2019, il termine di 90 giorni scaduto il 17
febbraio 2020 e la consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'ente notifi-
5
cante effettuata non prima del 24 febbraio 2020.
L'accoglimento del gravame per il motivo sin qui esaminato assorbe, ren-
dendone inutile l'esame, l'ulteriore motivo di impugnazione attinente all'insussistenza dell'illecito contestato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m.
55/2014, aggiornati dal d.m. 147/2022 ratione temporis vigente, e, dunque, avuto riguardo al ridotto valore della controversia (inserito nella fascia più bassa dello scaglione di riferimento), all'esito della lite, alle ragioni della decisione, alla ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio, all'attività
difensiva effettivamente svolta (di fatto carente in entrambi i gradi di una fase istruttoria), in misura corrispondente al compenso minimo previsto per lo scaglio-
ne di riferimento, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia della in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
➢ Accoglie l'appello proposto da in persona del l.r.p.t., e Parte_1
per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 7527/2025, pubblicata il 23
aprile 2025 e resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di accoglie CP_1
l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia protocollo
M_ITPR_NAUTG00387757 – Area III, emessa il 17 novembre 2020 e notifi-
cata il 10 febbraio 2021, e la annulla;
➢ condanna la in persona del l.r.p.t., alla refusione in Controparte_2
6
favore dell'appellante in persona del l.r.p.t., delle spe- Parte_1
se di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado nella misura di euro 173,00 per onorari, e per il secondo grado nella misura di euro 332,00 per onorari, in entrambi i casi oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi an-
tistatari.
E' verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
7
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 11/12/2025, nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
(c.f.: , in persona del l.r.p.t, elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. BIANCO ANDREA (c.f.: ) dal quale è C.F._1
rappr.to e difeso, unitamente all'avv. Dario Di Tuoro (C.F. ), C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: ), dom.ta ex lege presso Controparte_1 P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- Appellata contumace
È presente il difensore di parte appellante che si riporta alle difese e conclusioni in atti.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa.
Il predetto difensore si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 437
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEXIONE CIVILE
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 437 c.p.c. nella causa iscritta al n. 19433/2025 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , in persona del l.r.p.t, elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
presso lo studio dell'Avv. BIANCO ANDREA (c.f.: ) dal quale è C.F._1
rappr.to e difeso, unitamente all'avv. Dario Di Tuoro (C.F. ), C.F._2
in virtù di procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: , dom.ta ex lege presso Controparte_1 P.IVA_2
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- Appellata contumace
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La società ha proposto, con ricorso depositato il 15 Parte_1
settembre 2025, appello avverso la sentenza n. 7527/2025, pubblicata il 23
aprile 2025 e resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di con cui veniva rigetta- CP_1
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ta l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia protocollo
M_ITPR_NAUTG00387757 – Area III, emessa il 17 novembre 2020 e notificata il
10 febbraio 2021.
Tale ordinanza ha ingiunto il pagamento di € 609,85 per la presunta viola-
zione dell'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., contestata perché la società non ha comunicato, entro sessanta giorni, i dati del conducente in relazione a un prece-
dente verbale per eccesso di velocità.
Il Giudice di Pace ha ritenuto l'ordinanza corretta sotto il profilo formale e sostanziale, adeguatamente motivata, e ha confermato la regolarità della notifica del verbale entro i termini di legge.
Ha quindi rigettato l'opposizione e nulla ha disposto sulle spese, stante la contumacia della . CP_1
Con il presente appello, la società ha censurato la decisione, sostenendo che il Giudice di Pace ha omesso di considerare un documento decisivo: l'estratto di Poste Italiane che ha dimostrato come il verbale sia stato consegnato
all'operatore postale il 24 febbraio 2020, oltre il termine di novanta giorni dalla presunta infrazione del 19 novembre 2019, in violazione dell'art. 201 C.d.S..
Ha dedotto che la tardiva rimessione del plico rende illegittimo il verbale e che la motivazione della sentenza è stata solo apparente, fondata su formule generiche e su un richiamo per relationem, senza confutare le prove decisive.
Ha inoltre lamentato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa valutazione del documento, nonché la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché l'onere di provare la tempestività della notifica incombeva sull'Amministrazione resisten-
te, che non ha fornito prova idonea.
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza, l'accoglimento
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dell'opposizione e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione con conseguente declaratoria di decadenza della CodiceFiscale_3
dalla potestà sanzionatoria. CP_1
Ha inoltre domandato la condanna della resistente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in applicazione del principio di soccombenza,
parametrando i compensi ai valori del D.M. 55/2014.
In via subordinata, ha chiesto che, qualora non fosse accolto integralmente il gravame, la sanzione fosse ridotta al minimo edittale.
Infine, la società ha reiterato i motivi di opposizione assorbiti in primo gra-
do, evidenziando l'impossibilità di indicare il nominativo del conducente per la natura dell'attività aziendale e per il lungo lasso di tempo intercorso tra l'infrazione principale e la notifica del verbale, richiamando sul punto la giurispru-
denza della Cassazione (sentenza n. 9555/2018).
La pur ritualmente evocata in giudizio, ha omesso di Controparte_2
costituirsi sicchè ne va dichiarata la contumacia.
***
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
Invero parte appellata, omettendo di costituirsi nel giudizio di primo grado e di gravame, ha omesso di provare la data di spedizione della raccomandata a
mezzo della quale ha curato la notifica del verbale di contravvenzione impugna-
to.
Nella fattispecie non può darsi rilievo, a conforto della tempestività della notifica a mezzo posta del verbale di contestazione opposto, all'annotazione
presente nella relata di notifica dello stesso, in cui si attesta la consegna del plico all'ufficio postale di Roma-Fiumicino in data 23 gennaio 2020; invero la CP_1
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avrebbe dovuto produrre l'unico documento idoneo a documentare il tempestivo affidamento del plico all'Ufficio Postale per la notifica, ovvero la ricevuta di spedizione o l'avviso di ricevimento recante la data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario (v. Cass. SSUU sentenza n. 13452 del 29 maggio 2017); la mera attestazio-
ne presente nella relata di notifica appare, invero, inidonea allo scopo.
La S.C. (Cass. 6130/2021) con riferimento ad analogo documento unilate-
ralmente prodotto in giudizio dall'ente notificante, ne ha escluso l'idoneità ad attestare la data di spedizione sul rilievo che, trattandosi di un attestazione predisposta dal soggetto notificante, non è equiparabile tanto alla ricevuta di spedizione, quanto alla certificazione della data di spedizione del plico provenien-
te da posto che le indicazioni ivi trascritte non provengono Controparte_3
dall'agente postale, ma dalla stessa parte che intende avvalersene.
Escluso, dunque, che la data di spedizione del verbale (ossia la data di con-
segna del verbale all'ufficiale postale per la notifica) possa essere individuata nella data di spedizione del 23 gennaio 2020 (meramente indicata dal Ministero
dell'Interno- Sezione di Polizia Stradale di all'atto della compilazione del CP_1
verbale), deve darsi rilievo a quanto emergente dalle risultanze del sito di
[...]
in ordine alla data di presa in consegna del plico (24 febbraio 2020), Controparte_3
documentazione prodotta dall'appellante e mai contestata dalla controparte.
Alla stregua delle riferite risultanze deve allora ritenersi, in conformità
all'assunto dell'appellante, che la notifica del verbale è intervenuta in violazione del termine di 90 giorni dall'accertamento fissato dall'art. 201 CdS, risultando la violazione accertata il 19 novembre 2019, il termine di 90 giorni scaduto il 17
febbraio 2020 e la consegna del plico all'ufficio postale da parte dell'ente notifi-
5
cante effettuata non prima del 24 febbraio 2020.
L'accoglimento del gravame per il motivo sin qui esaminato assorbe, ren-
dendone inutile l'esame, l'ulteriore motivo di impugnazione attinente all'insussistenza dell'illecito contestato.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate di ufficio, come in dispositivo, alla stregua dei parametri di cui al d.m.
55/2014, aggiornati dal d.m. 147/2022 ratione temporis vigente, e, dunque, avuto riguardo al ridotto valore della controversia (inserito nella fascia più bassa dello scaglione di riferimento), all'esito della lite, alle ragioni della decisione, alla ridotta complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte in giudizio, all'attività
difensiva effettivamente svolta (di fatto carente in entrambi i gradi di una fase istruttoria), in misura corrispondente al compenso minimo previsto per lo scaglio-
ne di riferimento, oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara la contumacia della in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
➢ Accoglie l'appello proposto da in persona del l.r.p.t., e Parte_1
per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 7527/2025, pubblicata il 23
aprile 2025 e resa dall'Ufficio del Giudice di Pace di accoglie CP_1
l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia protocollo
M_ITPR_NAUTG00387757 – Area III, emessa il 17 novembre 2020 e notifi-
cata il 10 febbraio 2021, e la annulla;
➢ condanna la in persona del l.r.p.t., alla refusione in Controparte_2
6
favore dell'appellante in persona del l.r.p.t., delle spe- Parte_1
se di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado nella misura di euro 173,00 per onorari, e per il secondo grado nella misura di euro 332,00 per onorari, in entrambi i casi oltre rimborso spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, iva e cpa, con attribuzione ai difensori dichiaratisi an-
tistatari.
E' verbale.
Il Giudice
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