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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente rel – dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1601/2024 promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliati come in atti, ricorrente
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
resistente
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare che parte attrice è di sesso psichico femminile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per
l'effetto, attribuire a nato/a ad Adria (RO) 10.9.2005 il sesso Parte_1 femminile ed il nome di con conseguente possibilità di sottoporsi agli Per_1 interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porti Viro di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al n. 26 Parte II Serie B Ufficio 1 Anno 2005
– Comune di Porto Viro, nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di
“ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ed il nome Parte_1 Per_1 sia perciò rettificato, letto ed inteso in - disporre e ordinare Persona_2 che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome
“ ed il nome completo sia pertanto - per Per_1 Persona_2
l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di Padova, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo Persona_2 onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio
e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.10.2024, nato ad Parte_1
Adria (RO) il 10.9.2005 e residente a [...] ha adito il
Tribunale al fine di ottenere la rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da “ ” a “ ” e del sesso da “maschile” a Parte_1 Per_1
“femminile”, con conseguente possibilità di sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
A tal fine, parte ricorrente ha allegato:
-di essere di stato libero e di non avere figli, di modo che l'atto introduttivo è stato notificato solo al Pubblico Ministero;
-di percepirsi e identificarsi nel genere femminile sin dall'adolescenza;
- nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, di esternare la propria identità psico-sessuale come femminile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente pag. 2/11 psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di e di tenere Per_1 comportamenti tipicamente femminili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da donna;
-con referto emesso in data 12.3.2023, la dott.ssa psicologa clinica, Persona_3 psicoterapeuta e responsabile scientifica e clinica del S.A.T. (Servizio Accoglienza
Trans) con sede a Verona, in Via Cantarane, 63 C e a Padova in Corso Garibaldi n. 41, convenzionato con l' e con Controparte_1
l'Azienda Ospedaliera di Padova, ha accertato l'esistenza in di una Parte_1 discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito alla nascita, formulando definitiva diagnosi di Disforia di Genere e ravvisando la necessità terapeutica che lo stesso si sottoponesse ad una terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari per realizzare, per quanto possibile, una femminilizzazione dell'aspetto e ad inibire manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico di appartenenza (doc. 3).
In data 25.7.2023 la parte ha dunque iniziato il “TOS – Trattamento Ormonale
Sostitutivo per l'adeguamento di genere” su controllo e prescrizione del dottor R_
, endocrinologo dell'Azienda Ospedale – Università di Padova, il quale, con
[...] referto del 25.6.2024, ha certificato che “ riferisce un generale benessere Per_1 fisico. Anche dal punto di vista psicologico, risulta in ottimo equilibrio, Per_1 come riportato nella relazione della dott.ssa del 22.6.2024. Gli esami Per_3 ormonali mostrano valori che rientrano nel range femminile tale da consentire l'avvio delle procedure per il cambio anagrafico e per gli eventuali interventi chirurgici che rientrano nelle aspettative della paziente” (doc. 4).
In conseguenza del percorso di transizione intrapreso la persona ha palesato significativi mutamenti fisici, con manifestazione di importanti modificazioni somatiche fenotipiche secondarie femminili.
Anche il percorso psicoterapeutico attesta un significativo miglioramento del benessere psichico, personale e relazionale della persona, favorevole al proseguimento del percorso di affermazione di genere.
Può di conseguenza affermarsi acquisita certificazione della piena consapevolezza nella persona della condizione di irreversibilità, radicalità e definitività dell'identità di genere pag. 3/11 elettivo femminile, come peraltro certificato in data 2.9.2024 dalla dott. nel Per_3 doc. n. 5 versato in atti (“Per quanto fin qui esposto, si conferma, pertanto, la condizione transgender, quale organizzazione dell'identità di genere, in cui si esprime la chiara percezione di sé al femminile in modo costante, continuativo, persistente e consapevole, con espressioni di disforia somatica, psicologica e talora sociale, in linea col quadro identitario illustrato. è intenzionata e determinata nel Persona_2 voler proseguire il percorso di transizione fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste (endocrinologica, medico-chirurgica, anagrafico amministrativa”).
Parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del cambio di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni su riportate, Parte_1 ribadite con le note di trattazione scritta depositate il 16 maggio 2025.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti allegati all'atto introduttivo;
con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
5.2.2025 il Giudice ha fissato per la remissione al collegio l'udienza del 20.5.2025, disponendone contestualmente la trattazione cd cartolare.
Acquisite le note scritte di trattazione dell'udienza, in data 20 maggio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
***
La domanda deve essere accolta.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 cpc trattandosi di materia di “stato delle persone” - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di pag. 4/11 giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D. Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità pag. 5/11 personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n. 180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da femminile a maschile.
pag. 6/11 Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente si è rivolta a settembre del 2022 alla dott. psicologa clinica, psicoterapeuta e Persona_3 responsabile scientifica e clinica del S.A.T., per avere sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita. La relazione scritta redatta a marzo del
2023 certifica la diagnosi di disforia di genere secondo come riportato dal PDM-2 –
Manuale Diagnostico Psicodinamico e dall'ICD-11 – Classificazioni Sanitarie
Internazionali dell'OMS, e il quadro della Disforia di Genere, come definita dal DSM-
5, dal , dalle Guidelines dell'American Psychological Association, oltre Parte_2 alle indicazioni sulle diversità di genere, sessualità e relazionalità delle Guidelines for
Psychologists Working with Gender, Sexuality and Relationship Diversity della British
Psychological Society.
A seguito della certificazione di disforia di genere, il ricorrente si è quindi sottoposto da luglio 2023 a trattamento ormonale sostitutivo presso la UOC “Andrologia e medicina della riproduzione” dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, diretta dal dott. , con somministrazioni continuative della terapia con estrogeni e CP_2 antiandrogeni, come emerge dalla certificazione allegata agli atti (doc. 4: “Gli esami ormonali mostrano valori che rientrano nel range femminile e le caratteristiche fenotipiche hanno raggiunto un grado di femminilizzazione tale da consentire l'avvio delle procedure per il cambio anagrafico e per gli eventuali interventi chirurgici che rientrano nelle aspettative della paziente”).
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi femminili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità femminile, la quale, da un punto di vista sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
La parte ha dichiarato all'udienza dinanzi al Giudice delegato e al Pubblico Ministero che:“ ho 19 anni;
verso i 12 anni, fino ad allora ho sempre giocato con bambole, mi vestivo da principessa, a 16 anni ho iniziato ad andare da uno psicologo, a 17 anni ho iniziato al terapia ormonale;
a 13 anni ho capito di indentificarmi con il genere femminile, l'ho detto per prima a mia madre;
mia madre già lo sapeva, mio padre ha pag. 7/11 reagito bene come mia madre, famiglia aperta, molto comprensivi, anche mio fratello, tutti gentili;
a scuola è stato più complicato, quindi dalle superiori ho iniziato a chiedere ai miei amici e ai professori di chiamarmi , e ho iniziato ad andare Per_1
a scuola con abiti femminili;
tuttora mi presento come , anche con i clienti, Per_1 faccio la parrucchiera e anche lì sono;
faccio percorso farmacologico con Per_1 terapia ormonale, endocrinologo di Padova;
ho fatto il percorso presso Persona_4 il SAT di Padova, con accertamento di disforia di genere;
sto seguendo tuttora terapia da psicologo;
vorrei sottopormi a intervento chirurgico per mutamento del genere nelle parti intime”.
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da maschile a femminile, con assunzione del nome ' in luogo del Per_1 nome Parte_1
Risulta utile osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di illegittimità pag. 8/11 costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione pag. 9/11 già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte ricorrente a sviluppare caratteri fenotipici realmente femminili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico.
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che la parte ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- pag. 10/11 chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Ciò comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RETTIFICA l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di
Parte_1
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Porto Viro (RO) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita registrato al N. 26 Parte II Serie B Ufficio
1 Anno 2005 – Comune di Porto Viro (RO) nel senso che l'indicazione del sesso maschile deve essere corretta in sesso femminile, e che il prenome “ ” deve Parte_1 essere corretto in “ ; Per_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 25.06.2025 il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso - Presidente rel – dott. Nicola Del Vecchio - Giudice - dott. Marco Pesoli - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1601/2024 promossa da
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandro Zanotto, elettivamente domiciliati come in atti, ricorrente
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVIGO
resistente
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare che parte attrice è di sesso psichico femminile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso;
- per
l'effetto, attribuire a nato/a ad Adria (RO) 10.9.2005 il sesso Parte_1 femminile ed il nome di con conseguente possibilità di sottoporsi agli Per_1 interventi chirurgici necessari per il completamento dell'affermazione di genere e ciò per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Porti Viro di effettuare la rettificazione e/o l'adeguamento/la correzione/la sostituzione dell'atto di nascita registrato al n. 26 Parte II Serie B Ufficio 1 Anno 2005
– Comune di Porto Viro, nel senso che laddove è indicato il “sesso maschile” sia rettificato, letto ed inteso “sesso femminile” e che laddove è indicato il prenome di
“ ” sia rettificato, letto ed inteso il prenome di “ ed il nome Parte_1 Per_1 sia perciò rettificato, letto ed inteso in - disporre e ordinare Persona_2 che ogni atto dello Stato Civile riferito alla parte attrice sia assegnato il prenome
“ ed il nome completo sia pertanto - per Per_1 Persona_2
l'effetto, disporre altresì che i competenti Uffici del Comune di nascita e di residenza,
Prefettura, Questura, Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione, Azienda Ospedaliera Università di Padova, prendano atto della rettifica del sesso da maschile a femminile e del nominativo Persona_2 onde consentire la rettificazione/l'adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio
e/o attestanti la titolarità di beni immobili o beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio, consensi informati presso le strutture sanitarie.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.10.2024, nato ad Parte_1
Adria (RO) il 10.9.2005 e residente a [...] ha adito il
Tribunale al fine di ottenere la rettificazione nel registro degli atti di nascita e stato civile del proprio nome da “ ” a “ ” e del sesso da “maschile” a Parte_1 Per_1
“femminile”, con conseguente possibilità di sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da maschili a femminili.
A tal fine, parte ricorrente ha allegato:
-di essere di stato libero e di non avere figli, di modo che l'atto introduttivo è stato notificato solo al Pubblico Ministero;
-di percepirsi e identificarsi nel genere femminile sin dall'adolescenza;
- nonostante la nascita con caratteri biologici, anatomici e genitali di tipo maschile, di esternare la propria identità psico-sessuale come femminile, per la percezione di un disturbo della propria identità di genere dovuto alla dissonanza della componente pag. 2/11 psicologica con quella biologica;
-di presentarsi in qualsiasi ambiente sociale con il nome di e di tenere Per_1 comportamenti tipicamente femminili, tra i quali la predilezione per l'abbigliamento da donna;
-con referto emesso in data 12.3.2023, la dott.ssa psicologa clinica, Persona_3 psicoterapeuta e responsabile scientifica e clinica del S.A.T. (Servizio Accoglienza
Trans) con sede a Verona, in Via Cantarane, 63 C e a Padova in Corso Garibaldi n. 41, convenzionato con l' e con Controparte_1
l'Azienda Ospedaliera di Padova, ha accertato l'esistenza in di una Parte_1 discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito alla nascita, formulando definitiva diagnosi di Disforia di Genere e ravvisando la necessità terapeutica che lo stesso si sottoponesse ad una terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari per realizzare, per quanto possibile, una femminilizzazione dell'aspetto e ad inibire manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico di appartenenza (doc. 3).
In data 25.7.2023 la parte ha dunque iniziato il “TOS – Trattamento Ormonale
Sostitutivo per l'adeguamento di genere” su controllo e prescrizione del dottor R_
, endocrinologo dell'Azienda Ospedale – Università di Padova, il quale, con
[...] referto del 25.6.2024, ha certificato che “ riferisce un generale benessere Per_1 fisico. Anche dal punto di vista psicologico, risulta in ottimo equilibrio, Per_1 come riportato nella relazione della dott.ssa del 22.6.2024. Gli esami Per_3 ormonali mostrano valori che rientrano nel range femminile tale da consentire l'avvio delle procedure per il cambio anagrafico e per gli eventuali interventi chirurgici che rientrano nelle aspettative della paziente” (doc. 4).
In conseguenza del percorso di transizione intrapreso la persona ha palesato significativi mutamenti fisici, con manifestazione di importanti modificazioni somatiche fenotipiche secondarie femminili.
Anche il percorso psicoterapeutico attesta un significativo miglioramento del benessere psichico, personale e relazionale della persona, favorevole al proseguimento del percorso di affermazione di genere.
Può di conseguenza affermarsi acquisita certificazione della piena consapevolezza nella persona della condizione di irreversibilità, radicalità e definitività dell'identità di genere pag. 3/11 elettivo femminile, come peraltro certificato in data 2.9.2024 dalla dott. nel Per_3 doc. n. 5 versato in atti (“Per quanto fin qui esposto, si conferma, pertanto, la condizione transgender, quale organizzazione dell'identità di genere, in cui si esprime la chiara percezione di sé al femminile in modo costante, continuativo, persistente e consapevole, con espressioni di disforia somatica, psicologica e talora sociale, in linea col quadro identitario illustrato. è intenzionata e determinata nel Persona_2 voler proseguire il percorso di transizione fino al suo compimento, con la precisa e riconosciuta consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste (endocrinologica, medico-chirurgica, anagrafico amministrativa”).
Parte ricorrente ha quindi allegato la sussistenza di tutti i presupposti per l'accertamento nel presente giudizio del cambio di sesso, ossia la «serietà» e l'«univocità» del percorso scelto, oltreché la «definitività» e la «irreversibilità» personale della scelta.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni su riportate, Parte_1 ribadite con le note di trattazione scritta depositate il 16 maggio 2025.
La causa è stata istruita mediante l'interrogatorio libero della parte e l'acquisizione dei documenti allegati all'atto introduttivo;
con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
5.2.2025 il Giudice ha fissato per la remissione al collegio l'udienza del 20.5.2025, disponendone contestualmente la trattazione cd cartolare.
Acquisite le note scritte di trattazione dell'udienza, in data 20 maggio 2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, evocato in giudizio sin dall'atto introduttivo, non si è opposto all'accoglimento del ricorso.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
***
La domanda deve essere accolta.
Va preliminarmente osservato che la mancanza di controinteressati (essendo il ricorrente libero di stato e senza figli) giustifica la proposizione dell'azione - con ricorso secondo il rito previsto dall'art. 473bis 1 cpc trattandosi di materia di “stato delle persone” - soltanto nei confronti del Pubblico Ministero.
In punto di diritto, al momento della proposizione del ricorso, la fattispecie oggetto di pag. 4/11 giudizio era disciplinata dalla L. n. 164 del 1982, come modificata e integrata dall'art. 31 D. Lgs. n. 150 del 2011.
In particolare, da un lato, l'art. 1 Legge 164/1982 stabilisce che la rettificazione di sesso si fonda su di un accertamento giudiziale passato in giudicato che attribuisca a una persona un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali;
dall'altro l'art. 3, abrogato nell'originale formulazione dall'art. 34, co. 39, D. Lgs. n. 150/2011, afferma che, quando risulti necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico chirurgico, il Tribunale lo autorizza.
In controtendenza rispetto all'orientamento formatosi a seguito dell'entrata in vigore della Legge 164/1982, la giurisprudenza di legittimità e costituzionale interpreta il combinato disposto di tali due norme, in conformità ai principi costituzionali (artt. 2, 3,
32 e 117) e di provenienza CEDU, nel senso della non necessità dell'intervento chirurgico per l'accoglimento della domanda di rettificazione, dovendosi escludere limitazioni normative al diritto all'identità di genere.
Nella sentenza n. 15138 del 2015 la Corte di cassazione ha infatti affermato che “alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della 1. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n.
150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale” (v. Cass.
20.07.2015 n. 15138).
La Cassazione ha escluso che quanto disposto dagli artt. 1 e 3 L. n. 162/84 conduca univocamente a ritenere necessaria la preventiva demolizione (totale o parziale) dei caratteri sessuali anatomici primari e ha evidenziato come, nell'interpretare tali norme, debba aversi presente "l'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità pag. 5/11 personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche ma senza ricorrere a trattamenti ingiustificati e discriminatori, pur rimanendo ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta sulla base dei criteri desumibili dagli approdi attuali e condivisi dalla scienza medica e psicologica".
Con la sentenza n. 221 del 2015, la Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui "il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta … autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, … laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione - come prospettato dal rimettente -, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico".
Alla luce dell'evidenza documentale e delle dichiarazioni rese da parte ricorrente, questo tribunale ritiene accoglibile la domanda e superfluo compiere ulteriori approfondimenti istruttori.
Rammentato infatti che (seppure l'eventuale intervento chirurgico incidente sui caratteri sessuali primari non costituisca più un prerequisito per la pronuncia) sia pur sempre necessario “un accertamento rigoroso non solo della serietà e univocità dell'intento, ma anche dell'intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata;
percorso che corrobora e rafforza l'intento così manifestato. Pertanto, in linea di continuità con i principi di cui alla richiamata sentenza, va escluso che il solo elemento volontaristico possa rivestire prioritario o esclusivo rilievo ai fini dell'accertamento della transizione (C.C. sentenza n. 180/2017), le evidenze istruttorie consentono di assumere l'effettiva transizione di genere da femminile a maschile.
pag. 6/11 Difatti, dalla documentazione depositata è risultato che parte ricorrente si è rivolta a settembre del 2022 alla dott. psicologa clinica, psicoterapeuta e Persona_3 responsabile scientifica e clinica del S.A.T., per avere sostegno piscologico e psicoterapeutico in relazione al sentimento di estraneità per il proprio corpo, alle sofferenze psicologiche e alle difficoltà di esprimersi e a realizzarsi nel sesso assegnato alla nascita. La relazione scritta redatta a marzo del
2023 certifica la diagnosi di disforia di genere secondo come riportato dal PDM-2 –
Manuale Diagnostico Psicodinamico e dall'ICD-11 – Classificazioni Sanitarie
Internazionali dell'OMS, e il quadro della Disforia di Genere, come definita dal DSM-
5, dal , dalle Guidelines dell'American Psychological Association, oltre Parte_2 alle indicazioni sulle diversità di genere, sessualità e relazionalità delle Guidelines for
Psychologists Working with Gender, Sexuality and Relationship Diversity della British
Psychological Society.
A seguito della certificazione di disforia di genere, il ricorrente si è quindi sottoposto da luglio 2023 a trattamento ormonale sostitutivo presso la UOC “Andrologia e medicina della riproduzione” dell'Azienda Ospedale-Università di Padova, diretta dal dott. , con somministrazioni continuative della terapia con estrogeni e CP_2 antiandrogeni, come emerge dalla certificazione allegata agli atti (doc. 4: “Gli esami ormonali mostrano valori che rientrano nel range femminile e le caratteristiche fenotipiche hanno raggiunto un grado di femminilizzazione tale da consentire l'avvio delle procedure per il cambio anagrafico e per gli eventuali interventi chirurgici che rientrano nelle aspettative della paziente”).
Ancora, nell'interrogatorio libero, parte ricorrente ha dimostrato fisionomia, vestiario e modi femminili ed è apparsa consapevole e credibile, confermando di voler realizzare la sua identità femminile, la quale, da un punto di vista sociale, appare peraltro già affermata e vissuta.
La parte ha dichiarato all'udienza dinanzi al Giudice delegato e al Pubblico Ministero che:“ ho 19 anni;
verso i 12 anni, fino ad allora ho sempre giocato con bambole, mi vestivo da principessa, a 16 anni ho iniziato ad andare da uno psicologo, a 17 anni ho iniziato al terapia ormonale;
a 13 anni ho capito di indentificarmi con il genere femminile, l'ho detto per prima a mia madre;
mia madre già lo sapeva, mio padre ha pag. 7/11 reagito bene come mia madre, famiglia aperta, molto comprensivi, anche mio fratello, tutti gentili;
a scuola è stato più complicato, quindi dalle superiori ho iniziato a chiedere ai miei amici e ai professori di chiamarmi , e ho iniziato ad andare Per_1
a scuola con abiti femminili;
tuttora mi presento come , anche con i clienti, Per_1 faccio la parrucchiera e anche lì sono;
faccio percorso farmacologico con Per_1 terapia ormonale, endocrinologo di Padova;
ho fatto il percorso presso Persona_4 il SAT di Padova, con accertamento di disforia di genere;
sto seguendo tuttora terapia da psicologo;
vorrei sottopormi a intervento chirurgico per mutamento del genere nelle parti intime”.
Pertanto, è possibile affermare che le allegazioni di cui all'atto introduttivo sono state confermate dalle dichiarazioni rese da parte ricorrente all'udienza.
Questo Tribunale ha condiviso da tempo l'orientamento secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n.
164/1982 poteva essere autorizzato contestualmente alla rettifica anagrafica, sebbene esso non integri una conditio sine qua non per ottenerla e non sussista alcun rapporto di pregiudizialità.
Tuttavia, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata, accertata la sussistenza della disforia di genere, la domanda di rettifica può trovare accoglimento anche in assenza di un già eseguito intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l'accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.
Sussistono, dunque, i presupposti di cui agli art. 1 e 2 legge n. 164 del 1982 per procedersi all'attribuzione anagrafica del sesso femminile, in conformità alle attuali caratteristiche fisiche e psicologiche del soggetto.
Per i motivi sopra esposti, deve quindi essere accolta la domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile del comune di nascita di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nel relativo registro, da maschile a femminile, con assunzione del nome ' in luogo del Per_1 nome Parte_1
Risulta utile osservare come sia intervenuta, medio tempore, la pronuncia di illegittimità pag. 8/11 costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso” (Corte Cost. n. 143/2024).
Nella predetta sentenza la Corte Costituzionale, con riguardo all'autorizzazione del
Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, considera la previsione non di per sé irragionevole, ma ha chiarito che “il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015. Come già sopra ricordato, tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015). La sentenza n. 180 del 2017 ha quindi ribadito – come già visto - che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata». Potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
La Corte Costituzionale, in particolare, si riferisce al caso, come quello in esame, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico e sia domandata, quindi, la contestuale rettificazione dell'attribuzione del sesso nei documenti anagrafici e autorizzazione all'operazione chirurgica, che avverrebbe dopo la modifica anagrafica. Sul punto ha affermato che “Tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione pag. 9/11 già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa.”
Tale era, invero, il caso di specie sottoposto all'attenzione del Tribunale di Bolzano, che sollevava la questione (“Nella fattispecie concreta di cui al giudizio principale si verte appunto in un caso di questo tipo, poiché l'ordinanza di rimessione sottolinea come
l'attore per rettificazione abbia «sufficientemente dimostrato – attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati – di aver completato un percorso individuale irreversibile di transizione”).
Nel caso, quindi, di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Dunque, poiché nel caso di specie le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto si è già realizzata una oggettiva transizione dell'identità di genere della parte istante.
Dalle dichiarazioni rese, difatti, emerge un quadro coerente e definitivo, articolato nel tempo, da cui si desume che il richiedente abbia scelto di vivere coerentemente con la propria condizione fisica e psicologica. Inoltre, la terapia ormonale intrapresa ha ormai portato parte ricorrente a sviluppare caratteri fenotipici realmente femminili e a desiderare di completare la transizione con intervento medico – chirurgico.
Per le considerazioni che precedono, considerato che è stato sufficientemente dimostrato che la parte ha completato un percorso individuale irreversibile di transizione e che si è al cospetto di un iter già sufficientemente avanzato, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, per la quale non è però necessaria l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico- pag. 10/11 chirurgico, in considerazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso (Corte Cost., sent. n. 143 del 2024).
Ciò comporta che parte ricorrente, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari, onde procedere a trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali per i quali, come visto, non è necessaria alcuna autorizzazione del Tribunale, essendo quindi lasciata alla autonoma valutazione dell'interessato, nonché alla deontologia professionale del medico, la scelta concreta del tipo e delle modalità più adatte allo scopo.
Nulla va disposto sulle spese di lite in ragione della natura costitutiva e necessaria della presente pronuncia, non potendosi configurare la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
RETTIFICA l'atto di nascita ai sensi dell'art. 1 e ss. L. 164/82 e succ. mod., di
Parte_1
ORDINA all'ufficiale di stato civile del Comune di Porto Viro (RO) di procedere alle sopraindicate rettificazioni dell'atto di nascita registrato al N. 26 Parte II Serie B Ufficio
1 Anno 2005 – Comune di Porto Viro (RO) nel senso che l'indicazione del sesso maschile deve essere corretta in sesso femminile, e che il prenome “ ” deve Parte_1 essere corretto in “ ; Per_1
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito;
NULLA sulle spese.
Così deciso in Rovigo, nella camera di consiglio del 25.06.2025 il Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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