Art. 4.
Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.
Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 , e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293 .
Le norme della presente legge sono estese, in quanto applicabili, ai sottufficiali del ruolo d'onore del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.
Sono abrogate le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 82 e dell'articolo 82-bis del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 , e successive modificazioni, e quelle della legge 29 novembre 1961, n. 1293 .