Articolo 5 della Legge 23 marzo 1993, n. 84
Articolo 4
Versione
16 aprile 1993
Art. 5. Norme transitorie 1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14 , o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell' articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341 , l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge e' consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987 , come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280 .
Note all'art. 5:
- Il testo dell' art. 1 del D.P.R. n. 14/1987 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 ) e' il seguente:
"Art. 1. - 1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.
2. Per il pubblico impiego il predetto diploma e' titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni".
- Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 341/1990 e' il seguente:
"1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le universita' deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:
a) la trasformazione in corsi di diploma universitario".
Entrata in vigore il 16 aprile 1993
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