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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/12/2025, n. 2880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2880 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3045 R.G. dell'anno 2023 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 5532 RG. anno 2020 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Caturano, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, CP_1 [...]
ID TA, DA GI come in atti CP_2 resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno mensile di invalidità, non riconosciuto in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 18.05.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell al riconoscimento della prestazione richiesta CP_1 dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
*** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Le doglianze della parte ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più serio e severo di quello apprezzato dal CTU. Trattasi, a ben vedere, di argomentazioni infondate.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la stessa risulta affetta. A fronte delle suesposte argomentazioni e del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale chiedeva al CTU dott. , già incaricato nella fase per atpo, di valutare Persona_1 un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente. Ebbene, il CTU ha rilevato che “Sulla scorta della documentazione sanitaria successiva ed autorizzata NON risulta emergere un peggioramento della condizione clinica globale riconosciuta alla ricorrente
• Obesità di I grado (IMC 34) in soggetto con discopatie multiple e grave scoliosi idiopatica trattata chirurgicamente con artrodesi vertebrale posteriore, seguita da successiva rimozione della barra con spondilodiscopatie;
• Cardiopatia ipertensiva in soggetto con tachicardia sinusale;
• Esiti di occlusione intestinale trattata chirurgicamente;
Per quanto concerne l'Obesità di I grado (IMC 34) in soggetto con discopatie multiple e scoliosi idiopatica trattata chirurgicamente con artrodesi vertebrale posteriore, seguita da successiva rimozione della barra con spondilodiscopatie, con criterio analogico- proporzionale, si potrà fare riferimento ai seguenti codici: 7006 (scoliosi a più curve superiore a 60° ; 31-40%), 7010 (anchilosi rachide lombare 31-40%) , 7105 (obesità -indice di massa corporea compreso tra 35 e 40 - con complicanze artrosiche;
31-40%) ed appare equo riconoscere il tasso del 60%.
Per quanto concerne la Cardiopatia ipertensiva in soggetto con tachicardia sinusale, con criterio analogico-proporzionale, in considerazione del discreto compenso emodinamico e in assenza di rilievi oggettivi di insufficienza cardiaca, si farà riferimento al codice tabellare 6445 (coronaropatia lieve (I classe NYHA); 11-20%) ed appare equo attribuire il tasso del 15%.
Per quanto concerne gli Esiti di occlusione intestinale trattata chirurgicamente, con criterio analogico-proporzionale, si farà riferimento alla voce tabellare “esiti di trattamento chirurgico per ernia diaframmatica congenita;
1- 10%” (codice 6427) e, dunque, appare equo riconoscere il tasso del 10%. Dunque, per stabilire la riduzione complessiva della capacità di lavoro del ricorrente, la normativa prevede l'applicazione del cosiddetto “calcolo riduzionistico” (formula a scalare di Balthazard), essendo le minorazioni accertate semplicemente coesistenti fra loro (cioè, a carico di apparati non in correlazione funzionale). Inoltre, la normativa prevede che nella valutazione complessiva dell'invalidità, non vengano considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. In conseguenza di tali minorazioni, la capacità lavorativa generica è ridotta nella misura del 68%, per cui non sussiste il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità”. Le conclusioni dell'ausiliario, che si hanno qui per ripetute, sorrette da valide e circostanziate motivazioni, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa.
Nulla per le spese ex art. 152 disp att. c.p.c. Le spese di CTU sono liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3045 R.G. dell'anno 2023 Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. 5532 RG. anno 2020 TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Caturano, come in atti Parte_1 ricorrente E
in persona del presidente p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, CP_1 [...]
ID TA, DA GI come in atti CP_2 resistente MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso l'intestato Tribunale il ricorrente in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno mensile di invalidità, non riconosciuto in sede amministrativa. Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, confermando le conclusioni della
Commissione sanitaria ed escludendo, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere. Parte ricorrente, previa dichiarazione di dissenso ex comma 4 cit. 445 bis, con ricorso depositato il 18.05.2023, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, con condanna dell al riconoscimento della prestazione richiesta CP_1 dalla data della domanda o da altra accertata in corso di giudizio. Ritualmente citata in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
*** La causa all'esito del deposito delle note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato. Le doglianze della parte ricorrente si fondano, essenzialmente, sulla non condivisione della perizia in atti, assumendosi un quadro patologico più serio e severo di quello apprezzato dal CTU. Trattasi, a ben vedere, di argomentazioni infondate.
La difesa della ricorrente ha censurato la valutazione espressa nel procedimento di ATPO e prospettato una non congruenza delle conclusioni peritali, avuto riguardo agli elementi di giudizio ed alla documentazione sanitaria allegata, con specifico riferimento alle patologie da cui la stessa risulta affetta. A fronte delle suesposte argomentazioni e del deposito di nuova documentazione sanitaria, il Tribunale chiedeva al CTU dott. , già incaricato nella fase per atpo, di valutare Persona_1 un eventuale aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente. Ebbene, il CTU ha rilevato che “Sulla scorta della documentazione sanitaria successiva ed autorizzata NON risulta emergere un peggioramento della condizione clinica globale riconosciuta alla ricorrente
• Obesità di I grado (IMC 34) in soggetto con discopatie multiple e grave scoliosi idiopatica trattata chirurgicamente con artrodesi vertebrale posteriore, seguita da successiva rimozione della barra con spondilodiscopatie;
• Cardiopatia ipertensiva in soggetto con tachicardia sinusale;
• Esiti di occlusione intestinale trattata chirurgicamente;
Per quanto concerne l'Obesità di I grado (IMC 34) in soggetto con discopatie multiple e scoliosi idiopatica trattata chirurgicamente con artrodesi vertebrale posteriore, seguita da successiva rimozione della barra con spondilodiscopatie, con criterio analogico- proporzionale, si potrà fare riferimento ai seguenti codici: 7006 (scoliosi a più curve superiore a 60° ; 31-40%), 7010 (anchilosi rachide lombare 31-40%) , 7105 (obesità -indice di massa corporea compreso tra 35 e 40 - con complicanze artrosiche;
31-40%) ed appare equo riconoscere il tasso del 60%.
Per quanto concerne la Cardiopatia ipertensiva in soggetto con tachicardia sinusale, con criterio analogico-proporzionale, in considerazione del discreto compenso emodinamico e in assenza di rilievi oggettivi di insufficienza cardiaca, si farà riferimento al codice tabellare 6445 (coronaropatia lieve (I classe NYHA); 11-20%) ed appare equo attribuire il tasso del 15%.
Per quanto concerne gli Esiti di occlusione intestinale trattata chirurgicamente, con criterio analogico-proporzionale, si farà riferimento alla voce tabellare “esiti di trattamento chirurgico per ernia diaframmatica congenita;
1- 10%” (codice 6427) e, dunque, appare equo riconoscere il tasso del 10%. Dunque, per stabilire la riduzione complessiva della capacità di lavoro del ricorrente, la normativa prevede l'applicazione del cosiddetto “calcolo riduzionistico” (formula a scalare di Balthazard), essendo le minorazioni accertate semplicemente coesistenti fra loro (cioè, a carico di apparati non in correlazione funzionale). Inoltre, la normativa prevede che nella valutazione complessiva dell'invalidità, non vengano considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. In conseguenza di tali minorazioni, la capacità lavorativa generica è ridotta nella misura del 68%, per cui non sussiste il requisito sanitario previsto dalla normativa vigente per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità”. Le conclusioni dell'ausiliario, che si hanno qui per ripetute, sorrette da valide e circostanziate motivazioni, possono essere integralmente recepite da questo giudicante, ai fini della negativa valutazione del presupposto sanitario per il riconoscimento della prestazione qui controversa.
Nulla per le spese ex art. 152 disp att. c.p.c. Le spese di CTU sono liquidate a carico di come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso