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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/10/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione civile, riunita nella persona dei sigg. magistrati
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli - Consigliere
Dott. Zappalà Antonino - Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 201/2023 R.G, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 CodiceFiscale_2
rappresentate e difese dall'avv. Daniela Luca;
Appellanti nei confronti di nata a [...] il [...] e residente a [...]
NR TI 7/21, C.F. , nata a [...] il C.F._3 Controparte_2
14.02.1975 e residente a [...] Novembre 63/5, C.F.
, nata a [...] il [...] e residente C.F._4 CP_3
a Rapallo (GE), Via E. TI 7/21, C.F. , C.F._5 CP_4
nato a [...] il [...] e residente a [...], Via E. TI
[...]
7/21, C.F. e nato a [...] il C.F._6 Controparte_5
14.12.1979 e residente a [...]21, C.F.
, quali di eredi di nato a [...] il C.F._7 Persona_1
28.04.1946 e deceduto il 02.05.2023, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore
Lincon;
1 Appellati
Oggetto appello avverso la sentenza n. 1953/2022 del Tribunale di Messina, pubblicata in data 18.6.2020.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Come evidenziato dalla sentenza di primo grado, “con atto di citazione ritualmente notificato in data 4.5.2019 citava in giudizio le Persona_1
sorelle e esponendo che in data 23.02.2014 era Parte_1 Parte_2
deceduta la madre, , lasciando a sé superstiti l'odierno attore, le CP_6
convenute ed il marito . Aggiungeva che la aveva Controparte_4 CP_6
disposto dei suoi beni con testamento olografo depositato e pubblicato in data
12.11.2014 e che in detto testamento ella istituiva eredi universali le figlie,
e , disponendo legati in favore delle stesse e di alcuni nipoti e Pt_2 Pt_1
prevedendo che, qualora il figlio avesse avuto intenzione di Per_1
impugnare il testamento, allo stesso sarebbe spettata la sola quota di legittima da liquidarsi in denaro da parte delle figlie e . Ciò premesso, Pt_2 Pt_1
concludeva l'attore chiedendo che fosse dichiarato che egli era stato pretermesso dalla successione della madre, e che fosse calcolata e liquidata in denaro la quota di legittima con condanna delle convenute alla corrispondente somma di denaro maggiorata di interessi legali, con vittoria di spese e compensi. Disposta la rinnovazione della prima notifica, con comparsa depositata in data 4.4.2019 si costituiva non contestando la Parte_2
richiesta relativa alla corresponsione della quota di legittima ma rilevando che, secondo quanto previsto nel testamento, l'attore avrebbe potuto ottenere detta quota, in quanto legittimario pretermesso, solo qualora avesse esperito vittoriosamente la azione di riduzione, acquistando solo con il passaggio in giudicato di detta decisione, la qualità di erede. Con comparsa depositata in
2 data 24.5.2019 si costituiva spiegando difese analoghe a quelle Parte_1
della sorella”.
Il Tribunale adito, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza impugnata qualificava la domanda avanzata da come domanda di Persona_1
adempimento del legato che la de cuius aveva posto a carico delle eredi universali, e non come azione di riduzione delle disposizioni testamentarie.
Da tale impostazione il primo giudice traeva le seguenti conseguenze: a) la competenza a decidere del tribunale in composizione monocratica;
b)
l'irrilevanza delle eccezioni sollevate dalle convenute sia in ordine alla mancata accettazione della eredità con beneficio di inventario ai sensi dell'art. 564 c.c , che in ordine al necessario previo esperimento della azione di riduzione per l'acquisto della qualità di erede.
Calcolato il valore della quota di legittima spettante all'attore, pari a €
20.494,05, sulla scorta della ctu che aveva stimato l'asse ereditario al momento del decesso del de cuius in € 122.964,31, il Tribunale accertava che “in base al disposto del richiamato art. 662 c.c., dovrà corrispondere Parte_1
all'attore la quota del 53,73% del valore della quota di legittima e Pt_2
la quota del 46,27%, ovvero, rispettivamente, la prima la somma di €
[...]
11011,45 e la seconda € 9482,60, somme da maggiorarsi di interessi legali dalla domanda giudiziale sino al soddisfo”. Quindi, così provvedeva: “1) condanna a corrispondere all'attore la somma di € 11011,45 e Parte_1
a corrispondere all'attore la somma di € 9482,60, oltre Parte_2
interessi legali dal 4.5.2019 al soddisfo;
2) condanna le convenute, in solido, alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore che liquida in €
611,94 per spese vive ed € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
3) pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle convenute in solido”.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Pt_2
[...]
3 Si sono costituiti gli eredi di chiedendo il rigetto della Persona_1
domanda.
Con ordinanza emessa in data 24.4.2025 la causa è stata assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'appello le denunciano il vizio di extrapetizione Pt_1
in cui è incorso il primo giudice che ha qualificato la domanda proposta da in termini di azione di adempimento di legato, anziché in Persona_1
termini di azione di riduzione. “Il Tribunale – deducono le appellanti - ha qualificato come legato quella che era, ed è, una semplice e diretta pretermissione di un erede legittimario, avverso la quale il legittimario pretermesso avrebbe dovuto semplicemente, come la stessa de cuius ha espressamente scritto nel testamento olografo, impugnare il testamento al fine di ottenere la qualifica di erede e, esperire azione di riduzione ex art. 553 c.c. per ottenere la legittima”. Del resto, dalla disposizione testamentaria emerge la volontà della de cuius di subordinare la corresponsione della quota di legittima al figlio solo a seguito di impugnazione del testamento e, Persona_1
quindi, dell'esperimento dell'azione di riduzione per la reintegrazione della quota di legittima.
3. Con il secondo motivo d'impugnazione le deducono la violazione Pt_1
dell'art. 50 bis, comma 1 n. 6, c.p.c., poiché, sul presupposto della giusta qualificazione dell'azione proposta in termini di azione di riduzione, il
Tribunale avrebbe dovuto decidere della controversia in composizione collegiale.
4. Con il terzo motivo le appellanti denunciano al violazione degli artt. 651 e
654 c.c., in quanto il primo giudice qualificando la disposizione testamentaria in termini di legato avrebbe dovuto tener conto delle disposizioni predette (l'art. 651 recita “il legato di cosa dell'onerato o di un terzo è nullo”, mentre l'art. 654
c.c. prevede che “quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato
4 non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte”).
5. Con il quarto motivo le appellanti denunciano gli errori in cui è incorso il primo giudice nell'interpretazione della scheda testamentaria. Ed invero, non si è avveduto il Tribunale della differenza di espressioni usata dalla de cuius, allorchè la stessa ha disposto di beni particolari (“lego e lascio”), rispetto alla parte di testamento dedicata al figlio (nell'ipotesi in cui mio figlio Per_1
impugnasse il presente testamento allo stesso spetterà la sola quota Per_1
di legittima da liquidarsi in denaro da parte delle mie figlie e Pt_2 Pt_1
entro un anno dalla richiesta e non prima di un anno dalla mia morte. Messina
13 dicembre 2003”). L'espressione “nell'ipotesi in cui mio figlio Per_1
impugnasse…” configura una condizione sospensiva e non può essere letta alla stregua di “lego e lascio”, espressione questa volutamente adoperata dalla testatrice nelle disposizioni per legato dei propri beni.
6. Con il quinto motivo le appellanti, nella prospettiva della corretta qualificazione dell'azione in termini di azione di riduzione, evidenziano che
“l'azione di riduzione, pur non potendo dar luogo ad un vero e proprio litisconsorzio necessario nel senso di inficiare la regolarità processuale del giudizio incoato in mancanza della chiamata in causa degli altri beneficiari, tuttavia, non può condurre alla reintegrazione della quota di legittima eventualmente lesa a carico dei soli chiamati in giudizio, potendo l'attore in riduzione agire, sì, soltanto contro taluni dei beneficiari ma potendo, da questi ultimi, trarre solo la parte della propria quota legittima da essi lesa e non anche l'integrale ripianamento di quanto spettantegli nella parte in cui sia stato, invece, leso dagli altri beneficiari non parimenti chiamati in causa”.
7. Con il sesto motivo le chiedono la riforma del capo di sentenza Pt_1
concernente le spese processuali, nella prospettiva della integrale riforma della sentenza. Deducono, inoltre, che “appare equo, compensare le spese del giudizio, atteso che la sola qualità di legittimario pretermesso, mero dato di
5 fatto, non può di per sé solo costituire elemento in grado di determinare la soccombenza delle convenute che, invero, hanno negli atti di causa di primo grado e col presente appello, indirizzato l'attore sulle quote corrette, insistendo altresì per la chiamata in causa degli altri aventi titolo”.
8. Il primo motivo d'impugnazione è infondato.
La tesi dell'appellante secondo cui nella specie l'attore avrebbe esercitato un'azione di riduzione non convince.
L'azione di riduzione è il mezzo concesso al legittimario per far dichiarare nei suoi confronti l'inefficacia delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che hanno leso i suoi intangibili diritti alla quota di legittima.
L'azione in questione ha lo scopo di permettere al legittimario, pretermesso o semplicemente leso, di conseguire una quota dell'eredità di valore corrispondente alla sua riserva o, rispettivamente, di ottenere un'integrazione in natura della quota di eredità già attribuitagli in modo che il suo valore raggiunga quello della riserva. Nel caso di legittimario completamente pretermesso dal testatore – che è l'ipotesi oggetto della presente controversia - in seguito del vittorioso esercizio dell'azione di riduzione, il legittimario può ottenere che sia dichiarata l'inefficacia delle disposizioni a carattere universale contenute nel testamento nella misura in cui eccedono la disponibile e la conseguente sua chiamata nella quota ereditaria resa libera dalla sentenza di riduzione. Per l'effetto, si crea uno stato di comunione ereditaria fra l'erede o i coeredi testamentari e il legittimario, cui spetta altresì il compossesso, pro- quota, dei beni ereditari.
Quando la lesione del legittimario sia causata da legati o donazioni, l'esercizio dell'azione di riduzione non incide sulla delazione ereditaria (che vede il legittimario chiamato all'eredità per legge o per testamento), ma rende parzialmente o totalmente inefficace il lascito testamentario o la donazione, in modo da integrare il contenuto della quota già attribuita al legittimario. In caso di inefficacia parziale si crea una situazione di comunione fra il legittimario e
6 legatario o donatario sul bene oggetto di riduzione, con quote determinate secondo la pronuncia di riduzione. In caso di inefficacia totale, viceversa, sorge il diritto del legittimario alla restituzione del bene oggetto del legato o della donazione, se il possesso sia stato già attribuito al legatario o al donatario.
Fatta tale premessa, la Corte osserva come l'azione promossa da
[...]
non possa essere qualificata come azione di riduzione, in quanto Per_1
l'attore non ha chiesto in primo grado la declaratoria di inefficacia delle disposizioni testamentarie o dei legati o ancora delle donazioni, né ha chiesto l'attribuzione di una quota di eredità per effetto del positivo esperimento dell'azione, o una quota dei beni donati o legati, o la restituzione di detti beni.
Il ha chiesto che fosse dichiarato che egli era stato pretermesso dalla Pt_1
successione della madre, e che fosse calcolata e liquidata in denaro la quota di legittima con condanna delle convenute alla corrispondente somma di denaro maggiorata di interessi legali.
L'azione mirava al conseguimento del denaro corrispondente alla quota di legittima, denaro tacitativo di qualsiasi altra pretesa sui beni caduti in successione.
La domanda del di accertare e dichiarare di essere stato Persona_1
pretermesso costituiva l'antecedente necessario per richiedere la corresponsione del legato in denaro di importo corrispondete al valore della quota di riserva.
Il fatto che nel testamento fosse previsto che “nell'ipotesi in cui mio figlio impugnasse il presente testamento allo stesso spetterà la sola quota Per_1
di legittima da liquidarsi in denaro da parte delle mie figlie e , Pt_2 Pt_1
non vale a qualificare l'azione proposta come azione di riduzione, poiché
l'espressione “nell'ipotesi in cui mio figlio impugnasse…” non Per_1
esprime la volontà del testatore di imporre al figlio di esercitare Per_1
un'azione di riduzione o di impugnazione del testamento (cosa che avrebbe dato luogo all'attribuzione di una quota dell'asse ereditario al Pt_1
7 , effetto questo non voluto né da quest'ultimo né dalla de cuius), ma Per_1
deve essere intesa (proprio per la finalità espressa dalla de cuius di tacitare le pretese del figlio con una somma di denaro sostitutiva della quota di Per_1
riserva) come riferita ad una manifestata mancata acquiescenza del figlio pretermesso alla sua esclusione dalla successione ereditaria, mancata acquiescenza manifestata dal con l'azione in questione. Persona_1
La qualificazione della domanda operata dal primo giudice è condivisa da questa Corte. Il riferimento contenuto nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado al valore dei beni al momento dell'apertura della successione e alla riunione fittizia era finalizzato alla determinazione della quota di legittima e alla sua stima in termini monetari, onde potere determinare l'obbligazione pecuniaria che la de cuius aveva posto a carico delle germane e Parte_1
Pt_2
Va anche puntualizzato che nella specie viene in rilievo un legato di genere ex art. 653 c.c., per come meglio sarà illustrato nel prosieguo della sentenza.
Il motivo d'appello va, quindi, respinto.
9. Vanno anche respinti il secondo e il quinto motivo d'impugnazione in quanto formulati nella prospettiva della qualificazione dell'azione proposta da
[...]
in termini di azione di riduzione. Per_1
10. Il terzo motivo è infondato.
Secono la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v. Cassazione
15661/2020) la disposizione testamentaria con cui il testatore abbia lasciato ad un legatario le somme risultanti a credito su un conto corrente bancario al momento della sua morte è un legato di specie;
per converso, il legato di somme di denaro, senza indicazione di un conto specifico, va qualificato legato di genere con conseguente applicazione dell'art. 653 c.c..
Con il testamento de cuius non ha impartito la disposizione di prelevare il denaro spettante al figlio da un conto corrente o comunque dal suo Per_1
patrimonio, sicchè la fattispecie va ricondotta alla previsione dell'art. 653 c.p.c.
8 e non all'art. 654 c.c., art. 653 che prevede quanto segue: “è' valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte”.
La validità del legato di genere – normativamente prevista - esclude, inoltre,
l'applicabilità dell'art. 651 c.c..
10. Il quarto motivo è infondato.
La disposizione testamentaria oggetto di controversia così recitava:
“nell'ipotesi in cui mio figlio impugnasse il presente testamento allo Per_1
stesso spetterà la sola quota di legittima da liquidarsi in denaro da parte delle mie figlie e . Pt_2 Pt_1
Al di là del fatto che la testatrice non abbia adoperato le parole “lego e lascio”, resta il fatto che, come già evidenziato, da tale disposizione emerge chiaramente la volontà della de cuius di tacitare qualunque pretesa sulla sua eredità del figlio mediante l'attribuzione di una somma equivalente Per_1
alla quota di legittima (non presente nel patrimonio della de cuius) da porre a carico delle eredi universali, e , e non mediante Pt_1 Parte_2
attribuzione di una quota in natura di beni.
La volontà della de cuius di escludere il figlio dalla universalità dei Per_1
sui beni (o da qualunque quota di essi) è evidente, come è evidente la volontà di riconoscere all'erede pretermesso solo una somma di denaro sostitutiva della quota di legittima.
11. Il sesto motivo è infondato, in quanto per effetto dell'accoglimento della domanda alla quale le convenute hanno resistito configura la soccombenza di quest'ultime con conseguente applicazione dell'art. 91 c.p.c..
12. L'appello va, quindi, totalmente respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 5.809,00 per compensi professionali, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la
9 fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 1953/2022 emessa dal Tribunale di Messina anche nei confronti di , così decide: Persona_1
- rigetta l'appello;
- condanna e , in solido, al rimborso delle Parte_1 Parte_2
spese del presente grado di giudizio in favore degli appellati, nella qualità di eredi di , spese che liquida in complessivi € 5.809,00 Persona_1
per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte delle appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott.ssa V. Randazzo
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