Sentenza 28 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01998/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 647 del 2025, proposto da
- The Life Belt S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Barbara Rota e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano, Maria Lodovica Bognetti ed Elena Maria Ferradini ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
per l’annullamento
- del provvedimento del Comune di Milano, prot. 05.12.2024.0641553.U datato 4 dicembre 2024, notificato a The Life Belt S.r.l. a mezzo p.e.c. in data 5 dicembre 2024, avente a oggetto “ Comunicazione archiviazione ”, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità e, per l’effetto, l’archiviazione, della s.c.i.a. del 22 novembre 2024, PG 607864/2024, riguardante l’installazione di un monitor di m 2,5 x m 4,5 in vetrina su immobile sito in Milano, Galleria Passarella n. 1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere NI De VI;
Udito, all’udienza pubblica del 14 aprile 2026, il difensore del Comune di Milano, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
TO
Con ricorso notificato in data 3 febbraio 2025 e depositato il 5 marzo successivo, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Milano, prot. 05.12.2024.0641553.U datato 4 dicembre 2024, notificato a mezzo p.e.c. in data 5 dicembre 2024, avente a oggetto “ Comunicazione archiviazione ”, con cui è stata dichiarata l’improcedibilità e, per l’effetto, l’archiviazione, della s.c.i.a. del 22 novembre 2024, PG 607864/2024, riguardante l’installazione di un monitor di m 2,5 x m 4,5 in vetrina su immobile sito in Milano, Galleria Passarella n. 1.
La ricorrente, quale società operante nel settore delle affissioni, concessionarie di pubblicità e servizi per imprese, campagne pubblicitarie con qualunque mezzo e in qualsiasi forma, gestione e pianificazione pubblicitaria e organizzazione della ricerca di marketing, sia nel territorio del Comune di Milano che nei Comuni limitrofi, in data 22 novembre 2024, ha presentato presso gli Uffici del Comune di Milano una s.c.i.a. per nuova insegna di esercizio, finalizzata “ all’installazione di insegne di esercizio e/o targhe professionali ”, attraverso la collocazione di un video tecnologicamente avanzato su vetrina in un negozio sito in Galleria Passarella n. 1 a Milano. Il Comune di Milano, attraverso l’atto impugnato, ha dichiarato l’improcedibilità della s.c.i.a. presentata dalla ricorrente, poiché il monitor occuperebbe tutta la superficie della vetrina e, pur avendo dichiarato la parte istante la volontà di esporre un’insegna di esercizio, non è stata accertata la presenza in loco né della sede legale né di eventuali unità operative della predetta società; peraltro nei suddetti locali, condotti in locazione dalla ricorrente, non viene svolta alcuna attività economica.
Assumendo l’illegittimità dell’attività inibitoria posta in essere dal Comune, la ricorrente ne ha chiesto l’annullamento, in primo luogo, per sviamento e travisamento delle circostanze e dei presupposti di fatto, per difetto di motivazione e per eccesso di potere.
Ulteriormente sono stati dedotti la violazione di legge e dei diritti costituzionalmente garantiti dall’art. 41 della Costituzione, l’eccesso di potere, l’illogicità e lo sviamento delle circostanze in fatto e dei presupposti di legge.
Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della controversia, la difesa del Comune di Milano ha depositato una memoria a sostegno della propria posizione.
Alla pubblica udienza del 14 aprile 2026, il Collegio, udito il difensore del Comune di Milano, ha trattenuto in decisione la causa.
RI
1. Il ricorso è infondato.
2. Con la prima censura si assume che erroneamente gli Uffici comunali avrebbero ritenuto che la s.c.i.a. presentata dalla ricorrente avesse a oggetto una insegna di esercizio, mentre in realtà l’installazione avrebbe riguardato un mezzo pubblicitario consistente in un monitor in vetrina, destinato a pubblicizzare tutti gli ambiti dell’attività di The Life Belt S.r.l., relativa al settore del commercio; inoltre la ricorrente si sarebbe dichiarata disponibile a una riduzione al 30% della superficie occupata dal monitor, al fine di comporre la vicenda contenziosa.
2.1. La doglianza è complessivamente infondata.
Il Comune di Milano ha dichiarato improcedibile la s.c.i.a. presentata dalla ricorrente, avente a oggetto “ Nuova installazione, video tecnologicamente avanzato su vetrina negozio Galleria Passarella n. 1 ”, in quanto la stessa si pone in contrasto con l’art. 12, comma 1, dell’Allegato A del vigente Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati, nonché con le Linee guida della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano.
Deve premettersi che la richiamata segnalazione aveva a oggetto “ l’installazione di insegne di esercizio e/o targhe professionali, come da riportato prospetto ” e riguardava “ un’unica attività economica potendo riguardare la sede della stessa o delle pertinenze accessorie, anche per edifici distinti purché comunicanti ” (cfr. s.c.i.a., all. 1 del Comune, pag. 2).
L’art. 47, comma 1, del D.P.R. n. 495 del 1992 « definisce “insegna di esercizio” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa ». L’art. 12, comma 1, dell’Allegato A al Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale e Canone di Concessione dei Mercati del Comune di Milano a sua volta definisce “ insegne di esercizio i manufatti di proprietà privata installati nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e della Azienda rappresentata ” (all. 6 del Comune).
A seguito delle verifiche effettuate con riguardo alla posizione della richiedente è emerso che nel negozio di Milano, Via Passarella n. 1 non è svolta alcuna attività, né lo stesso è adibito a sede legale oppure operativa della medesima società istante. Pertanto, nessuna insegna di esercizio può essere installata in tali locali, stante il chiaro disposto delle norme in precedenza citate.
In aggiunta, nemmeno è possibile utilizzare le insegne di esercizio per effettuare pubblicità di attività estranee a quella svolta nei locali, a nulla rilevando che la ricorrente operi professionalmente nel settore pubblicitario per conto terzi (cfr. verbale di contestazione per pubblicità abusiva: all. 4 del Comune). Risulta evidente che la pubblicità di attività svolte da terzi o di prodotti realizzati da altri operatori di mercato può essere effettuata soltanto impiegando le differenti (e appropriate) tipologie di mezzi pubblicitari che l’ordinamento consente e disciplina, nel rispetto del Piano Generale degli Impianti approvato dal Comune (all. 7 del Comune).
Sulla scorta di tali presupposti, il provvedimento inibitorio comunale risulta legittimo, a prescindere dalla validità e dallo spettro applicativo delle Linee guida emanate dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio in data 18 aprile 2024 e 19 settembre 2024, ponendosi queste alla stregua di una motivazione ulteriore a supporto del provvedimento impugnato; nella specie, si può fare applicazione della consolidata giurisprudenza secondo la quale in presenza di un atto fondato su una pluralità di motivazioni, idonea ciascuna, singolarmente intesa, a fondarne la legittimità, l’accertata immunità da censure di una di esse determina la reiezione del ricorso (cfr. Consiglio di Stato, IV, 18 novembre 2024, n. 9220; IV, 30 ottobre 2024, n. 8667; IV, 8 ottobre 2024, n. 8094; VI, 16 agosto 2024, n. 7148; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 30 aprile 2024, n. 1308).
2.2. Ne discende l’infondatezza dello scrutinato motivo di ricorso.
3. Con la seconda censura si assume che il Comune avrebbe illegittimamente proceduto all’archiviazione della pratica presentata dalla ricorrente, senza rendere possibile un eventuale adeguamento del progetto che avrebbe determinato una positiva conclusione del procedimento avviato con la s.c.i.a., così violando il principio di libera iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 della Costituzione.
3.1. La doglianza è infondata.
È noto che il principio generale della liberalizzazione delle attività economiche non ha valore assoluto, ma subisce le dovute necessarie limitazioni laddove queste trovino puntuale giustificazione in interessi di rango costituzionale o negli ulteriori interessi che il legislatore ha individuato (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 12 luglio 2012; Consiglio di Stato, V, 14 novembre 2023, n. 9762; V, 9 marzo 2022, n. 1690; VI, 30 luglio 2013, n. 4010).
Nel settore della pubblicità tramite impianti collocati sulle pubbliche vie è prevista l’autorizzazione da parte dell’Ente proprietario della strada, affinché sia tutelata la sicurezza della circolazione e non venga arrecato disturbo o impedimento alla stessa (cfr. art. 23 del D. Lgs. n. 285 del 1992 - Codice della strada).
Per tale ragione il rispetto delle prescrizioni normative in sede di rilascio dell’autorizzazione a installare impianti pubblicitari o strutture assimilate non può ritenersi ultroneo o lesivo delle prerogative che fanno capo al singolo operatore, il quale non può svolgere la propria attività ponendosi “ in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana ” (art. 41 Cost.).
L’attività che la ricorrente avrebbe voluto avviare difatti, come specificamente evidenziato al punto 2.1, non rispetta i richiamati principi, né la disciplina di settore e per tale ragione non poteva essere neppure oggetto di successiva conformazione da parte degli Uffici comunali.
3.2. Da quanto evidenziato, discende l’infondatezza anche dell’esaminato motivo.
4. Alla complessiva infondatezza delle scrutinate doglianze, segue il rigetto del ricorso.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Milano nella misura di € 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri riflessi, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
EL AT, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NI De VI, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| NI De VI | EL AT |
IL SEGRETARIO