TAR Milano, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 1998
TAR
Sentenza 28 aprile 2026

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  • Rigettato
    Sviamento e travisamento delle circostanze e dei presupposti di fatto, difetto di motivazione ed eccesso di potere

    Il Comune ha dichiarato l'improcedibilità della SCIA poiché il monitor occupava l'intera vetrina e non vi era prova dell'attività economica svolta nei locali, contrariamente a quanto richiesto dalla normativa sulle insegne di esercizio. L'atto impugnato è legittimo in quanto basato su motivazioni sufficienti, a prescindere da ulteriori argomentazioni (come le linee guida della Soprintendenza).

  • Rigettato
    Violazione di legge e dei diritti costituzionalmente garantiti dall’art. 41 della Costituzione, eccesso di potere, illogicità e sviamento delle circostanze in fatto e dei presupposti di legge

    Il principio di libera iniziativa economica non è assoluto e può subire limitazioni per tutelare altri interessi. L'attività pubblicitaria proposta dalla ricorrente non rispettava la disciplina di settore e non poteva essere oggetto di conformazione successiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 1998
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1998
    Data del deposito : 28 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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