Articolo 5 della Legge 27 dicembre 1975, n. 780
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 febbraio 1976
Art. 5.
L'articolo 146, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' sostituito dal seguente:
"La misura della rendita di inabilita' permanente da silicosi o da asbestosi puo' essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purche', quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dalla asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. Accertata l'esistenza di tale peggioramento assumono rilevanza, agli effetti della misura dell'inabilita' complessiva da valutare, nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 145, le associazioni della silicosi e dell'asbestosi con le forme morbose dell'apparato cardiaco e dell'apparato respiratorio. La rendita puo' anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile".
Entrata in vigore il 6 febbraio 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente