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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/03/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1432/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1432/2014 R.G. V.G., promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Signore, ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio in Lecce, alla via Formoso Lubello n. 11, come da mandato in atti;
-RECLAMANTE-
Contro
in persona del Curatore dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Maria Zecca, ed elettivamente domiciliata presso il
[...]
suo studio in Lecce, alla via Imbriani n. 24, in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione in questo grado;
-RECLAMATA- nonché
PROMODIRETTA S.p.A.;
-RECLAMATA CONTUMACE-
e
[...]
CP_4
All'udienza collegiale del 9/01/2025, lette le memorie depositate dalle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 78/2014, emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale – in data 9.10.2022,
all'esito del procedimento prefallimentare, avviato su istanza della creditrice Promodiretta S.p.a., con ricorso depositato in data 18.7.2014, veniva dichiarato il fallimento di ai sensi Controparte_1
dell'art. 15 L. Fall.
Ed invero, il Tribunale, in via preliminare, riteneva regolarmente eseguita la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, mediante deposito presso la casa comunale ex art. 15, comma 3, L.
Fall.; rilevava, altresì, il superamento delle soglie di fallibilità di cui agli artt. 1 e 15 L. Fall.,
considerata sia l'entità del credito azionato, sia l'omessa produzione, da parte del debitore – rimasto contumace nella fase prefallimentare – dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti l'istanza di fallimento (2001, 2012, 2013); quanto allo stato di insolvenza, riteneva che lo stesso fosse evincibile oltre che dalla misura ingente della debitoria, dalla presenza di una pluralità di titoli non onorati.
Avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, ha proposto reclamo ex art. 18 L. Fall. la CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig.ra con ricorso depositato in
[...] Parte_1
data 11/12/2014, chiedendone la revoca per nullità e/o inefficacia della notificazione del ricorso e del successivo decreto di fissazione d'udienza; in via incidentale, proponeva querela di falso in relazione alla relata di notificazione prodotta nel giudizio di primo grado dalla società creditrice Promodiretta
S.p.a..
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la in Controparte_2
persona del Curatore pro tempore, dott. , resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto CP_3
perché infondato in fatto e in diritto.
Pur ritualmente citata la società Promodiretta S.p.A. non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 24.8.2015, questa Corte, preso atto della querela di falso incidentale, proposta dalla
Società reclamante, col ricorso ex art. 18 legge fall. avverso la relata di notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento, ritenuta ammissibile la presentazione della querela e rilevante il documento ai fini del decidere, ha sospeso il giudizio di reclamo e ha fissato alle parti il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la riassunzione della causa di falso dinanzi al Tribunale di Lecce.
Con ricorso in riassunzione presentato telematicamente il 14 giugno 2024, la Curatela del
[...]
ha riassunto il giudizio, allegando al ricorso la copia della sentenza n. 962/2023 del Controparte_2
23 novembre 2023, con cui questa Corte definiva il giudizio di querela di falso, confermando la sentenza del Tribunale di Lecce n. 935/2020, del 6 aprile 2020. Quest'ultima aveva rigettato la querela proposta, accertando e dichiarando, per l'effetto, la veridicità di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica dell'11.9.2014, in calce all'istanza di fallimento e al pedissequo decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Lecce.
Con decreto in data 24/06/2024 è stata fissata la prosecuzione del giudizio, cosicché all'udienza del
9 gennaio 2025, il Collegio, all'esito del deposito delle memorie ad istanza delle parti costituite nel termine loro concesso, ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo si fonda esclusivamente su aspetti relativi alla notificazione dell'istanza di fallimento.
Con i tre motivi di reclamo proposti, da trattarsi congiuntamente, la società reclamante censura la sentenza impugnata deducendo: “Nullità della notificazione per omessa/irregolare notificazione a
mezzo P.E.C.”; “Nullità della notificazione mediante deposito presso la casa comunale”;
“Illegittimità costituzionale dell'art. 15 L.F.”.
La società reclamante deduce di aver appreso del procedimento - finalizzato alla dichiarazione del proprio fallimento - solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
In particolare, si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto perfezionata la notifica del ricorso nei propri confronti, mediante deposito presso la casa comunale ex art. 15, comma 3, L. Fall.
Segnatamente, rileva la nullità del procedimento notificatorio per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, per l'assenza di indicazioni circa l'indirizzo P.E.C. al quale sarebbe stata inizialmente tentata la notificazione, come previsto dall'art. 15, comma 3, L. Fall., nonché per la mancata specificazione delle ragioni per cui tale notificazione non avrebbe avuto esito positivo;
- in secondo luogo, perché la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario mediante deposito presso la casa comunale sarebbe in ogni caso invalida, in quanto il contenuto della relata di notifica dell'11.9.2014, riportante testualmente “Non ho potuto notificare per aver rinvenuto la sede chiusa
in giorni diversi in orari diversi”, costituisce un accertamento assolutamente falso poiché la sede della società, sita in Lecce al viale Rossini n.5/F, nel mese di settembre 2014 (periodo in cui l'Ufficiale Giudiziario assume di aver tentato in vari giorni e in vari orari la notifica) era invero aperta e presidiata continuativamente dalle 8.30 alle 17.30.
2. Il reclamo è infondato per quanto di ragione.
Ed invero, l'art. 15, comma 3, della L. Fall. dispone che “Il ricorso e il decreto devono essere
notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante
dal registro delle imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la
notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del
ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal
registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere adempiuta con queste modalità, si
esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”.
L'art. 15, comma 3, L. Fall. prevede, dunque, per la notificazione dei ricorsi di fallimento un procedimento trifasico e, nel suo scandirsi, progressivo.
La notifica deve effettuarsi, in primo luogo, a cura, non più del ricorrente, bensì della cancelleria,
all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata fornito dal debitore al Registro delle Imprese, ovvero all'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, cd. INI-PEC.
Ove tale modalità notificatoria sia inibita dall'impossibilità di effettuare una PEC o in caso di esito negativo della PEC, il ricorrente dovrà adoperarsi affinché il procedimento si incanali verso la seconda fase legislativamente prescritta. Il ricorrente dovrà quindi procedere con la notificazione da eseguirsi personalmente, ai sensi dell'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 1229/1959, presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Ove, anche il tentativo fatto dall'Ufficiale Giudiziario, presso la sede risultante dal registro delle imprese, non andasse a buon fine, la notifica dovrà essere fatta attraverso il deposito dell'atto presso la casa comunale della sede dell'impresa. La modalità in parola dovrà quindi essere attuata solo in ipotesi di insuccesso della notificazione per via telematica e di quella effettuata personalmente presso la sede sociale.
L'art. 15, comma 3, della L. Fall. prevede dunque una sequenza procedimentale ben precisa che si articola in tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione. La disposizione in esame presuppone che l'imprenditore definisca i termini della sua reperibilità in senso fisico – indicando obbligatoriamente nell'apposito registro la sede dell'impresa – e tramite il sistema di posta elettronica certificata, e li renda conoscibili ai terzi assicurando, nel suo stesso interesse, un sistema organico di pubblicità legale.
In tale sistema – imperniato sulla responsabilizzazione dell'imprenditore – è evidente che ben si giustifichi la validità e la efficacia della notifica col solo deposito presso la casa comunale, senza che sia necessario procedere al compimento di ulteriori formalità, e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente (così come diversamente previsto dalla disciplina ordinaria di cui all'art. 145 c.p.c.), dacché, in buona sostanza, la situazione di irreperibilità -che solo giustifica la notifica presso la casa comunale- è imputabile alla negligenza dell'imprenditore e/o a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza propri di un operatore economico.
In ordine alla specialità della disciplina in questione, si è osservato - sul filo del dictum che ne ha confermato la costituzionalità (Corte Costituzionale sentenza n. 146 del 16 giugno 2016) - che,
rispetto alla disciplina ordinaria e rispetto al parametro di cui all'art. 145 c.p.c., esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, “la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di
tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie
del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall'adempimento di
ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all'imprenditore. La
specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche
di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva
del debito) che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare, segnano l'innegabile diversità tra il descritto
procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Inoltre, la norma denunciata garantisce
adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore,
dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto
duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta
a mantenere attivo durante la vita dell'impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto
operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario e che consente di
giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare equipollente a quella conseguibile con
i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione
di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare
obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione è assicurare un sistema organico di
pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l'impresa e le sue
principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto
introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come
conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, di obblighi
impostigli per legge” (cfr. Cass. n. 10132/2017; Cass. n. 1058/2021; Cass. n. 7258/2022).
Ciò posto, nel caso che qui occupa, emerge per tabulas il rispetto della suddetta progressività di tentativi, essendo documentato:
- che la notifica, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione,
all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, non è andata a buon fine (cfr.
attestazione telematica, rilasciata dal Tribunale di Lecce, contenuta nel fascicolo della
Curatela del fallimento di nella quale si dà atto che: Controparte_1
2014 alle ore 8.22 la cancelleria del Tribunale di Lecce in persona di ha CP_5
inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con 2014;1278201 a CP_6
(VIALE ROSSINI 5/73100LECCE LE) all'indirizzo di posta elettronica Controparte_1
certificata : L'indirizzo è stato reperito da INIPEC Email_1
IMPRESE. L'invio prevede che la PEC venga ricercata sino al primo riscontro positivo nei
registri: INIPEC IMPRESE. Tale messaggio, come emerge dalla Ricevuta di mancata
consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con 3010751 non è stato consegnato in quanto (messaggio ripreso dall'AMC): “l'utente non
esiste”>>. (cfr. all. 4 fascicolo di parte della Curatela).
- che, stante l'esito non positivo della notificazione a mezzo P.E.C., il ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese e,
dunque, in Lecce al viale Rossini n. 5/F; che l'Ufficiale Giudiziario, dato atto di non aver potuto notificare avendo rinvenuto la sede sociale chiusa, ha proceduto alla notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede risultante nel registro delle imprese e, dunque, nella casa comunale di Lecce.
Senonché, in relazione alla dedotta falsità della relata di notifica dell'11.9.2014, con cui l'Ufficiale
Giudiziario attestava di “aver rinvenuto la sede chiusa in giorni e in orari diversi”, tale profilo risulta definitivamente superato, stante il rigetto della querela di falso proposta da Controparte_1
Ed invero risulta ex actis che il giudizio di querela di falso, instaurato dalla stessa reclamante, è stato definito con la sentenza n. 962/2023 del 23 novembre 2023, con cui questa Corte territoriale ha confermato la sentenza n. 935/2020 del Tribunale di Lecce, di rigetto della proposta querela.
Tale pronuncia è divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria di questa Corte.
In definitiva, una volta ripercorso l'iter previsto dalla normativa vigente e accertata la sua conformità
ai principi costituzionali, il procedimento notificatorio in esame risulta essere stato eseguito correttamente in tutte le sue fasi.
Il reclamo va, dunque, integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nella persona del l.r.p.t., con atto depositato in data 5.02.2015 avverso Controparte_1
la sentenza n.78/2014 del Tribunale di Lecce, nei confronti della Controparte_2
[...
in persona del Curatore pro tempore, e Promodiretta S.p.A., così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna al pagamento, in favore della reclamata costituita, delle spese e Controparte_1
competenze di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge stabilità
2013).
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Mele Presidente
dott. Maurizio Petrelli Consigliere
dott. Virginia Zuppetta Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1432/2014 R.G. V.G., promossa da:
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Controparte_1 P.IVA_1 Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Signore, ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...]
studio in Lecce, alla via Formoso Lubello n. 11, come da mandato in atti;
-RECLAMANTE-
Contro
in persona del Curatore dott. Controparte_2 CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Maria Zecca, ed elettivamente domiciliata presso il
[...]
suo studio in Lecce, alla via Imbriani n. 24, in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione in questo grado;
-RECLAMATA- nonché
PROMODIRETTA S.p.A.;
-RECLAMATA CONTUMACE-
e
[...]
CP_4
All'udienza collegiale del 9/01/2025, lette le memorie depositate dalle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 78/2014, emessa dal Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale – in data 9.10.2022,
all'esito del procedimento prefallimentare, avviato su istanza della creditrice Promodiretta S.p.a., con ricorso depositato in data 18.7.2014, veniva dichiarato il fallimento di ai sensi Controparte_1
dell'art. 15 L. Fall.
Ed invero, il Tribunale, in via preliminare, riteneva regolarmente eseguita la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, mediante deposito presso la casa comunale ex art. 15, comma 3, L.
Fall.; rilevava, altresì, il superamento delle soglie di fallibilità di cui agli artt. 1 e 15 L. Fall.,
considerata sia l'entità del credito azionato, sia l'omessa produzione, da parte del debitore – rimasto contumace nella fase prefallimentare – dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti l'istanza di fallimento (2001, 2012, 2013); quanto allo stato di insolvenza, riteneva che lo stesso fosse evincibile oltre che dalla misura ingente della debitoria, dalla presenza di una pluralità di titoli non onorati.
Avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, ha proposto reclamo ex art. 18 L. Fall. la CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., Sig.ra con ricorso depositato in
[...] Parte_1
data 11/12/2014, chiedendone la revoca per nullità e/o inefficacia della notificazione del ricorso e del successivo decreto di fissazione d'udienza; in via incidentale, proponeva querela di falso in relazione alla relata di notificazione prodotta nel giudizio di primo grado dalla società creditrice Promodiretta
S.p.a..
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la in Controparte_2
persona del Curatore pro tempore, dott. , resistendo al reclamo e chiedendone il rigetto CP_3
perché infondato in fatto e in diritto.
Pur ritualmente citata la società Promodiretta S.p.A. non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.
Con ordinanza del 24.8.2015, questa Corte, preso atto della querela di falso incidentale, proposta dalla
Società reclamante, col ricorso ex art. 18 legge fall. avverso la relata di notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento, ritenuta ammissibile la presentazione della querela e rilevante il documento ai fini del decidere, ha sospeso il giudizio di reclamo e ha fissato alle parti il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento per la riassunzione della causa di falso dinanzi al Tribunale di Lecce.
Con ricorso in riassunzione presentato telematicamente il 14 giugno 2024, la Curatela del
[...]
ha riassunto il giudizio, allegando al ricorso la copia della sentenza n. 962/2023 del Controparte_2
23 novembre 2023, con cui questa Corte definiva il giudizio di querela di falso, confermando la sentenza del Tribunale di Lecce n. 935/2020, del 6 aprile 2020. Quest'ultima aveva rigettato la querela proposta, accertando e dichiarando, per l'effetto, la veridicità di quanto attestato dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica dell'11.9.2014, in calce all'istanza di fallimento e al pedissequo decreto del Giudice Delegato del Tribunale di Lecce.
Con decreto in data 24/06/2024 è stata fissata la prosecuzione del giudizio, cosicché all'udienza del
9 gennaio 2025, il Collegio, all'esito del deposito delle memorie ad istanza delle parti costituite nel termine loro concesso, ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il reclamo si fonda esclusivamente su aspetti relativi alla notificazione dell'istanza di fallimento.
Con i tre motivi di reclamo proposti, da trattarsi congiuntamente, la società reclamante censura la sentenza impugnata deducendo: “Nullità della notificazione per omessa/irregolare notificazione a
mezzo P.E.C.”; “Nullità della notificazione mediante deposito presso la casa comunale”;
“Illegittimità costituzionale dell'art. 15 L.F.”.
La società reclamante deduce di aver appreso del procedimento - finalizzato alla dichiarazione del proprio fallimento - solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la notificazione della sentenza dichiarativa di fallimento.
In particolare, si duole che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto perfezionata la notifica del ricorso nei propri confronti, mediante deposito presso la casa comunale ex art. 15, comma 3, L. Fall.
Segnatamente, rileva la nullità del procedimento notificatorio per due ordini di ragioni:
- in primo luogo, per l'assenza di indicazioni circa l'indirizzo P.E.C. al quale sarebbe stata inizialmente tentata la notificazione, come previsto dall'art. 15, comma 3, L. Fall., nonché per la mancata specificazione delle ragioni per cui tale notificazione non avrebbe avuto esito positivo;
- in secondo luogo, perché la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario mediante deposito presso la casa comunale sarebbe in ogni caso invalida, in quanto il contenuto della relata di notifica dell'11.9.2014, riportante testualmente “Non ho potuto notificare per aver rinvenuto la sede chiusa
in giorni diversi in orari diversi”, costituisce un accertamento assolutamente falso poiché la sede della società, sita in Lecce al viale Rossini n.5/F, nel mese di settembre 2014 (periodo in cui l'Ufficiale Giudiziario assume di aver tentato in vari giorni e in vari orari la notifica) era invero aperta e presidiata continuativamente dalle 8.30 alle 17.30.
2. Il reclamo è infondato per quanto di ragione.
Ed invero, l'art. 15, comma 3, della L. Fall. dispone che “Il ricorso e il decreto devono essere
notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante
dal registro delle imprese, ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la
notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del
ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'art. 107, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal
registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere adempiuta con queste modalità, si
esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle
imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso”.
L'art. 15, comma 3, L. Fall. prevede, dunque, per la notificazione dei ricorsi di fallimento un procedimento trifasico e, nel suo scandirsi, progressivo.
La notifica deve effettuarsi, in primo luogo, a cura, non più del ricorrente, bensì della cancelleria,
all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata fornito dal debitore al Registro delle Imprese, ovvero all'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, cd. INI-PEC.
Ove tale modalità notificatoria sia inibita dall'impossibilità di effettuare una PEC o in caso di esito negativo della PEC, il ricorrente dovrà adoperarsi affinché il procedimento si incanali verso la seconda fase legislativamente prescritta. Il ricorrente dovrà quindi procedere con la notificazione da eseguirsi personalmente, ai sensi dell'art. 107, primo comma, d.P.R. n. 1229/1959, presso la sede risultante dal registro delle imprese.
Ove, anche il tentativo fatto dall'Ufficiale Giudiziario, presso la sede risultante dal registro delle imprese, non andasse a buon fine, la notifica dovrà essere fatta attraverso il deposito dell'atto presso la casa comunale della sede dell'impresa. La modalità in parola dovrà quindi essere attuata solo in ipotesi di insuccesso della notificazione per via telematica e di quella effettuata personalmente presso la sede sociale.
L'art. 15, comma 3, della L. Fall. prevede dunque una sequenza procedimentale ben precisa che si articola in tre distinte, e fra loro subordinate, modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione. La disposizione in esame presuppone che l'imprenditore definisca i termini della sua reperibilità in senso fisico – indicando obbligatoriamente nell'apposito registro la sede dell'impresa – e tramite il sistema di posta elettronica certificata, e li renda conoscibili ai terzi assicurando, nel suo stesso interesse, un sistema organico di pubblicità legale.
In tale sistema – imperniato sulla responsabilizzazione dell'imprenditore – è evidente che ben si giustifichi la validità e la efficacia della notifica col solo deposito presso la casa comunale, senza che sia necessario procedere al compimento di ulteriori formalità, e cioè senza alcuna necessità di dare conto e notizia di tale incombente (così come diversamente previsto dalla disciplina ordinaria di cui all'art. 145 c.p.c.), dacché, in buona sostanza, la situazione di irreperibilità -che solo giustifica la notifica presso la casa comunale- è imputabile alla negligenza dell'imprenditore e/o a una condotta non conforme agli obblighi di correttezza propri di un operatore economico.
In ordine alla specialità della disciplina in questione, si è osservato - sul filo del dictum che ne ha confermato la costituzionalità (Corte Costituzionale sentenza n. 146 del 16 giugno 2016) - che,
rispetto alla disciplina ordinaria e rispetto al parametro di cui all'art. 145 c.p.c., esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l'effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, “la contestata disposizione si propone di coniugare la stessa finalità di
tutela del diritto di difesa dell'imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie
del procedimento concorsuale, prevedendo che il tribunale sia esonerato dall'adempimento di
ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità debba imputarsi all'imprenditore. La
specialità e la complessità degli interessi (comuni ad una pluralità di operatori economici, ed anche
di natura pubblica in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva
del debito) che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare, segnano l'innegabile diversità tra il descritto
procedimento speciale e quello ordinario di notifica. Inoltre, la norma denunciata garantisce
adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore,
dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto
duplice meccanismo di ricerca della società. Questa, infatti, ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziata prima presso l'indirizzo PEC, del quale è obbligata a dotarsi e che è tenuta
a mantenere attivo durante la vita dell'impresa, in forza di un sistema che presuppone il corretto
operare della disciplina delle comunicazioni telematiche dell'ufficio giudiziario e che consente di
giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare equipollente a quella conseguibile con
i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale). Solo a fronte della non utile attivazione
di tale primo meccanismo segue la notificazione presso l'indirizzo della sede legale, da indicare
obbligatoriamente nel registro delle imprese, la cui funzione è assicurare un sistema organico di
pubblicità legale che renda conoscibili ed opponibili ai terzi i dati concernenti l'impresa e le sue
principali vicende. In caso di esito negativo del duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto
introduttivo della procedura fallimentare presso la casa comunale ragionevolmente si pone come
conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore collettivo, di obblighi
impostigli per legge” (cfr. Cass. n. 10132/2017; Cass. n. 1058/2021; Cass. n. 7258/2022).
Ciò posto, nel caso che qui occupa, emerge per tabulas il rispetto della suddetta progressività di tentativi, essendo documentato:
- che la notifica, del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di discussione,
all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, non è andata a buon fine (cfr.
attestazione telematica, rilasciata dal Tribunale di Lecce, contenuta nel fascicolo della
Curatela del fallimento di nella quale si dà atto che: Controparte_1
2014 alle ore 8.22 la cancelleria del Tribunale di Lecce in persona di ha CP_5
inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con 2014;1278201 a CP_6
(VIALE ROSSINI 5/73100LECCE LE) all'indirizzo di posta elettronica Controparte_1
certificata : L'indirizzo è stato reperito da INIPEC Email_1
IMPRESE. L'invio prevede che la PEC venga ricercata sino al primo riscontro positivo nei
registri: INIPEC IMPRESE. Tale messaggio, come emerge dalla Ricevuta di mancata
consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario identificata con 3010751 non è stato consegnato in quanto (messaggio ripreso dall'AMC): “l'utente non
esiste”>>. (cfr. all. 4 fascicolo di parte della Curatela).
- che, stante l'esito non positivo della notificazione a mezzo P.E.C., il ricorrente ha provveduto alla notifica del ricorso e del decreto di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese e,
dunque, in Lecce al viale Rossini n. 5/F; che l'Ufficiale Giudiziario, dato atto di non aver potuto notificare avendo rinvenuto la sede sociale chiusa, ha proceduto alla notificazione mediante deposito dell'atto nella casa comunale della sede risultante nel registro delle imprese e, dunque, nella casa comunale di Lecce.
Senonché, in relazione alla dedotta falsità della relata di notifica dell'11.9.2014, con cui l'Ufficiale
Giudiziario attestava di “aver rinvenuto la sede chiusa in giorni e in orari diversi”, tale profilo risulta definitivamente superato, stante il rigetto della querela di falso proposta da Controparte_1
Ed invero risulta ex actis che il giudizio di querela di falso, instaurato dalla stessa reclamante, è stato definito con la sentenza n. 962/2023 del 23 novembre 2023, con cui questa Corte territoriale ha confermato la sentenza n. 935/2020 del Tribunale di Lecce, di rigetto della proposta querela.
Tale pronuncia è divenuta definitiva, come attestato dalla cancelleria di questa Corte.
In definitiva, una volta ripercorso l'iter previsto dalla normativa vigente e accertata la sua conformità
ai principi costituzionali, il procedimento notificatorio in esame risulta essere stato eseguito correttamente in tutte le sue fasi.
Il reclamo va, dunque, integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, la parte reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da nella persona del l.r.p.t., con atto depositato in data 5.02.2015 avverso Controparte_1
la sentenza n.78/2014 del Tribunale di Lecce, nei confronti della Controparte_2
[...
in persona del Curatore pro tempore, e Promodiretta S.p.A., così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna al pagamento, in favore della reclamata costituita, delle spese e Controparte_1
competenze di questo grado del giudizio, liquidate in complessivi euro 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %;
3) dà atto che il reclamo è stato integralmente respinto e che sussistono pertanto i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 –quater t.u. 115/2002 introdotto dall'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012 n. 228 (legge stabilità
2013).
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Virginia Zuppetta dott. Riccardo Mele