Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 08/01/2026, n. 213
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Violazione di principi costituzionali e convenzionali

    L'eccezione è inammissibile in quanto tardiva, dovendo essere sollevata avverso le cartelle di pagamento regolarmente notificate.

  • Inammissibile
    Omesso adempimento onere probatorio e incompetenza territoriale

    L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata, dato che la società ricorrente ha sede legale a Roma. L'eccezione relativa all'onere probatorio è inammissibile in quanto tardiva.

  • Inammissibile
    Omessa sottoscrizione di cartelle e ruoli

    L'eccezione è inammissibile in quanto tardiva.

  • Inammissibile
    Rilevabilità d'ufficio di vizi del titolo esecutivo e degli atti presupposti

    Tali eccezioni sono inammissibili in quanto tardive, dovendo essere sollevate avverso le cartelle di pagamento regolarmente notificate.

  • Inammissibile
    Omessa o errata indicazione criteri di calcolo interessi e loro eccessività

    L'eccezione è inammissibile in quanto tardiva.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale degli interessi

    L'eccezione è inammissibile in quanto tardiva. Inoltre, la Corte rileva che gli interessi e le sanzioni seguono la prescrizione del tributo principale.

  • Inammissibile
    Omessa, irregolare o inesistente notifica delle cartelle di pagamento

    L'eccezione è inammissibile in quanto tardiva.

  • Inammissibile
    Decadenza e prescrizione del credito tributario

    L'eccezione è inammissibile in quanto tardiva. La Corte rileva che, anche senza considerare la sospensione dei termini Covid-19, non è maturata la prescrizione decennale grazie alla notifica degli atti interruttivi.

  • Inammissibile
    Annullamento d'ufficio per mancata risposta all'istanza di sospensione

    L'eccezione è inammissibile in quanto tardiva e destituita di fondamento, poiché l'istanza si riferisce a cartelle diverse da quelle impugnate.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale del credito tributario

    La Corte rigetta l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il termine decennale non sia maturato alla data dell'intimazione impugnata, considerata la regolare notifica di successivi atti interruttivi non impugnati.

  • Rigettato
    Domanda di annullamento integrale dell'intimazione e delle cartelle

    Rigettato in quanto le eccezioni che ne costituivano il fondamento sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • Rigettato
    Domanda di annullamento delle sanzioni e degli interessi

    Rigettato in quanto le eccezioni che ne costituivano il fondamento sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • Rigettato
    Domanda di declaratoria di prescrizione intervenuta

    Rigettato in quanto la prescrizione decennale non è maturata.

  • Rigettato
    Domanda di condanna per ripetizione di indebito e risarcimento danni

    Rigettato in quanto le eccezioni che ne costituivano il fondamento sono state ritenute inammissibili o infondate.

  • Rigettato
    Domanda di condanna per responsabilità aggravata

    Rigettato in quanto le eccezioni che ne costituivano il fondamento sono state ritenute inammissibili o infondate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 08/01/2026, n. 213
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 213
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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