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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVII, sentenza 08/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 213/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA PE, Presidente
SALASSA PIER MARCO, Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13298/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9047239947/00 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972003 04736 32625502 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972003 04736 32625502 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972003 04736 32625502 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972003 04736 32625502 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2006 0162 3478 22502 IVA-ALTRO 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972007 0113828081502 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12716/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – CO di Roma e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9047239 947000 ed i titoli ad essa sottesi, notificata in data 22/08/2025, ricomprendente la cartella di pagamento n. 097 2003
0473632 625502, relativa a IRAP ed IVA del 1998 e 1999, la cartella di pagamento n. 097 200 0162347
822502, relativa a IRAP e RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA del 2002, e la cartella di pagamento n. 09
2007 0113828 081502, relativa ad IVA del 2003, oltre sanzioni, interessi e spese, per un importo complessivo di Euro 132.047,18.
Con i motivi di ricorso, il ricorrente ha eccepito:
1. La violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 53, 97 e 111 Cost. e degli artt. 6 e 8 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo;
2. L'omesso adempimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria e l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emesso gli atti esattoriali impugnati;
3. L'omessa sottoscrizione delle cartelle di pagamento e dei ruoli presupposti da parte di soggetto abilitato o munito di delega legale;
4. La possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio l'inesistenza o la caducazione del titolo esecutivo, la nullità
e l'omissione della notifica dell'atto presupposto, ogni difformità dell'atto dallo schema legale, la prescrizione della pretesa tributaria;
5. L'omessa o errata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, nonché l'eccessività e l'irragionevolezza dell'aumento progressivo degli stessi;
6. La prescrizione quinquennale degli interessi;
7. L'omessa, irregolare o inesistente notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
8. La decadenza del diritto alla riscossione del credito tributario azionato e la prescrizione del credito medesimo, stante anche l'inapplicabilità della sospensione dei termini di cui alla normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;
9. L'annullamento di diritto dei titoli esattoriali oggetto di giudizio per effetto della mancata risposta all'istanza di sospensione presentata ex art. 1, commi 537 e 546 L. 228/2012.
Il ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione, l'annullamento integrale dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento ad essa sottese, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, ovvero l'annullamento limitato alle sanzioni ed agli interessi;
in ogni caso, con declaratoria di prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati;
in via gradata, condannarsi le parti resistenti alle spese di lite, alla ripetizione di ogni indebito ed al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
in via ulteriormente gradata, condannarsi le parti resistenti per responsabilità aggravata e art. 96 c.p.c. In via istruttoria, acquisirsi dalle parti resistenti copia conforme dei ruoli e degli altri atti oggetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) Inammissibilità del ricorso, a fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, non tempestivamente impugnate, e dell'omessa deduzione di vizi propri dell'intimazione di pagamento impugnata;
b) Piena legittimità della notifica via PEC degli atti tributari;
c) A fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e tenuto conto dell'applicabilità del termine ordinario decennale e della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di cui alla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, non è maturata alcuna decadenza, né prescrizione.
d) È priva di fondamento l'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
e) Sono stati regolarmente notificati successivi atti interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, quindi, ha chiesto, in via pregiudiziale, dichiararsi inammissibile il ricorso;
in via principale e nel merito, il rigetto del ricorso;
in via subordinata, rigettarsi qualsivoglia istanza successiva e correlata;
con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – CO di Roma non si è costituita in giudizio.
Non avendo le parti, o almeno una di esse, richiesto la discussione in pubblica udienza, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 33, D. Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto evidenziato che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, nonché di successivi atti esattoriali interruttivi non impugnati che alle stesse si riferiscono.
In particolare, l'Ufficio ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, come di seguito specificato:
- La cartella n. 097 2003 0473632 625502, relativa a IRAP ed IVA del 1998 e 1999, risulta regolarmente notificata già in data 17/05/2007, con consegna nelle mani di Nominativo_3, uno dei titolari, insieme al ricorrente, della Società_1 S.n.c. di Nominativo_3 e Ricorrente_1 , peraltro erroneamente qualificatosi solamente come addetto al ritiro (vi è copia della relata di notifica regolarmente sottoscritta);
- La cartella n. 097 200 0162347 822502, relativa a IRAP e RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA del
2002, risulta regolarmente notificata tramite raccomandata A.R. in data 19/09/2006, con consegna a familiare convivente (vi è copia dell'avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto);
- La cartella n. 09 2007 0113828 081502, relativa ad IVA del 2003, risulta regolarmente notificata tramite raccomandata A.R. in data 26/03/2007, con consegna a persona addetta alla casa, all'ufficio o azienda (vi
è copia dell'avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto). Inoltre, risultano regolarmente notificati i seguenti atti interruttivi successivi, oltre – naturalmente – all'intimazione di pagamento impugnata:
- Intimazione di pagamento n. 097 2016 9009750 402/000, ricomprendente tutte le predette cartelle, notificata in data 16/05/2016 ex art. 140 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente sottoscritta, delle visure anagrafiche, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta, del prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., avviso di ricevimento della raccomunata informativa con attestazione di compiuta giacenza);
- Intimazione di pagamento n. 097 2017 9066705 807/000, ricomprendente tutte le predette cartelle, notificata in data 6/06/2018 ex art. 143 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente compilata e sottoscritta, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta e dell'attestazione di pubblicazione atto nell'Albo Pretorio on line di Roma Capitale);
- Intimazione di pagamento n. 097 2019 9023905 650/000, ricomprendente tutte le predette cartelle, notificata in data 22/12/2019 ex art. 143 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente compilata e sottoscritta, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta e dell'attestazione di pubblicazione atto nell'Albo Pretorio on line di Roma Capitale);
- Intimazione di pagamento n. 097 2021 9007445 020/000, ricomprendente le cartelle n. 097 2003 0473632
625502 e n. 097 200 0162347 822502, notificata in data 20/05/2022 ex art. 143 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente compilata e sottoscritta, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta);
- Intimazione di pagamento n. 097 2023 9066706 606/000, ricomprendente tutte le predette cartelle, notificata in data 8/12/2023 ex art. 143 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente compilata e sottoscritta, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta, con attestazione di affissione).
Orbene, a fronte della regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e, comunque, della regolare notifica di atti di intimazione successivi non impugnati, l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione deve ritenersi perfettamente legittima, in quanto ricomprendente pretese fiscali di cui il contribuente ha già avuto conoscenza legale e che non sono state dallo stesso tempestivamente impugnate.
Inoltre, tutte le eccezioni formulate dal ricorrente aventi ad oggetto eventuali vizi delle cartelle sottese all'atto impugnato e dei ruoli ad esse presupposti, quali la violazione di principi costituzionali o comunitari (primo motivo di ricorso), l'omesso adempimento dell'onere probatorio e l'incompetenza territoriale dell'Agente della
CO (secondo motivo di ricorso), l'omessa sottoscrizione da parte di soggetto abilitato o validamente delegato (terzo motivo di ricorso), l'eventuale inesistenza o caducazione del titolo esecutivo, la nullità e l'omissione della notifica degli atti presupposti, la difformità degli atto dallo schema legale, la prescrizione della pretesa tributaria maturata precedentemente alla notifica (quarto motivo di ricorso), la mancata o erronea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e la loro eccessività o irragionevolezza (quinto motivo di ricorso), la prescrizione quinquennale degli interessi maturata in data anteriore alla notifica (sesto motivo di ricorso), la decadenza del diritto alla riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria maturata precedentemente alla notifica (ottavo motivo di ricorso), l'annullamento di diritto dei titoli esattoriali impugnati
(nono motivo di ricorso), devono essere ritenute inammissibili in quanto tardive, atteso che le stesse dovevano essere proposte tempestivamente avverso le cartelle regolarmente notificate, ovvero avverso gli atti di intimazione successivamente notificati.
Rileva altresì la Corte che l'eccezione concernente l'annullamento di diritto delle cartelle di pagamento impugnate per effetto della mancata risposta all'istanza di sospensione presentata ex art. 1, commi 537 e
546 L. 228/2012, oltre che inammissibile, in quanto tardiva, sarebbe comunque destituita di ogni fondamento, atteso che l'istanza prodotta in atti dal ricorrente si riferisce a cartelle di pagamento diverse da quelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
Altrettanto infondata è da ritenersi l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Agente della CO, risultando dalla documentazione anagrafica depositata dall'Ufficio che la Società_1 S.n.c. di Nominativo_3 e Ricorrente_1 ha sede legale e domicilio legale in Roma fin dal 2002 e tutt'ora, mentre il ricorrente è residente in [...], luogo nel quale gli è stata regolarmente notificata l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Infine, deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione delle pretese impositive oggetto del ricorso, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, ovvero alla regolare notifica delle successive intimazioni di pagamento non impugnate.
Va innanzitutto chiarito che i tributi erariali, quali quelli oggetto delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente.
La Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cosiddette “prestazioni periodiche”, non potendo tali crediti considerarsi tali, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche. Si applica quindi il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (cfr. Cass. n. 2941 del 2007; Cass., n. 4283 del 2010).
Tanto premesso, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale applicabile ai predetti tributi alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (22/08/2025), tenuto conto della regolare notifica nel 2016, 2018, 2019, 2022 e 2023 degli atti interruttivi costituiti dalle sopra citate intimazioni di pagamento n. 097 2016 9009750 402/000, n. 097 2017 9066705 807/000, n. 097 2019 9023905 650/000,
n. 097 2021 9007445 020/000 e n. 097 2023 9066706 606/000, non impugnate, e ciò anche a prescindere dall'applicazione della sospensione dei termini di cui alla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Quanto sopra detto, vale anche per interessi e sanzioni, i quali hanno natura accessoria rispetto al tributo.
Infatti, va precisato che il termine di prescrizione entro il quale può essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni ed agli interessi non può che essere di tipo unitario e pertanto seguirà il termine di prescrizione eventualmente più breve (tre o cinque anni) o più lungo (dieci anni) applicabile al tributo al quale accedono, mentre solo alle pretese che hanno ad oggetto esclusivamente sanzioni ed interessi si applica il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 20, D. Lgs. 472/1997.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Pier Marco Salassa Dott. Giuseppe Fichera
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 27, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FICHERA PE, Presidente
SALASSA PIER MARCO, Relatore
PIRONE OLGA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13298/2025 depositato il 24/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2025 9047239947/00 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972003 04736 32625502 IVA-ALTRO 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972003 04736 32625502 IVA-ALTRO 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972003 04736 32625502 IRAP 1998
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972003 04736 32625502 IRAP 1999
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2006 0162 3478 22502 IVA-ALTRO 2002 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0972007 0113828081502 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12716/2025 depositato il
12/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – CO di Roma e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, avverso l'intimazione di pagamento n. 097 2025 9047239 947000 ed i titoli ad essa sottesi, notificata in data 22/08/2025, ricomprendente la cartella di pagamento n. 097 2003
0473632 625502, relativa a IRAP ed IVA del 1998 e 1999, la cartella di pagamento n. 097 200 0162347
822502, relativa a IRAP e RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA del 2002, e la cartella di pagamento n. 09
2007 0113828 081502, relativa ad IVA del 2003, oltre sanzioni, interessi e spese, per un importo complessivo di Euro 132.047,18.
Con i motivi di ricorso, il ricorrente ha eccepito:
1. La violazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 53, 97 e 111 Cost. e degli artt. 6 e 8 Convenzione Europea Diritti dell'Uomo;
2. L'omesso adempimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione Finanziaria e l'incompetenza territoriale dell'Ufficio che ha emesso gli atti esattoriali impugnati;
3. L'omessa sottoscrizione delle cartelle di pagamento e dei ruoli presupposti da parte di soggetto abilitato o munito di delega legale;
4. La possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio l'inesistenza o la caducazione del titolo esecutivo, la nullità
e l'omissione della notifica dell'atto presupposto, ogni difformità dell'atto dallo schema legale, la prescrizione della pretesa tributaria;
5. L'omessa o errata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, nonché l'eccessività e l'irragionevolezza dell'aumento progressivo degli stessi;
6. La prescrizione quinquennale degli interessi;
7. L'omessa, irregolare o inesistente notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
8. La decadenza del diritto alla riscossione del credito tributario azionato e la prescrizione del credito medesimo, stante anche l'inapplicabilità della sospensione dei termini di cui alla normativa emanata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;
9. L'annullamento di diritto dei titoli esattoriali oggetto di giudizio per effetto della mancata risposta all'istanza di sospensione presentata ex art. 1, commi 537 e 546 L. 228/2012.
Il ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione, l'annullamento integrale dell'intimazione di pagamento impugnata e delle cartelle di pagamento ad essa sottese, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, ovvero l'annullamento limitato alle sanzioni ed agli interessi;
in ogni caso, con declaratoria di prescrizione intervenuta successivamente alla notifica dei titoli impugnati;
in via gradata, condannarsi le parti resistenti alle spese di lite, alla ripetizione di ogni indebito ed al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
in via ulteriormente gradata, condannarsi le parti resistenti per responsabilità aggravata e art. 96 c.p.c. In via istruttoria, acquisirsi dalle parti resistenti copia conforme dei ruoli e degli altri atti oggetto del ricorso.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, ritualmente costituitasi in giudizio, ha formulato le seguenti controdeduzioni:
a) Inammissibilità del ricorso, a fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte, non tempestivamente impugnate, e dell'omessa deduzione di vizi propri dell'intimazione di pagamento impugnata;
b) Piena legittimità della notifica via PEC degli atti tributari;
c) A fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte e tenuto conto dell'applicabilità del termine ordinario decennale e della sospensione dei termini di decadenza e prescrizione di cui alla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, non è maturata alcuna decadenza, né prescrizione.
d) È priva di fondamento l'eccezione relativa all'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi;
e) Sono stati regolarmente notificati successivi atti interruttivi.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma, quindi, ha chiesto, in via pregiudiziale, dichiararsi inammissibile il ricorso;
in via principale e nel merito, il rigetto del ricorso;
in via subordinata, rigettarsi qualsivoglia istanza successiva e correlata;
con vittoria delle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate – CO di Roma non si è costituita in giudizio.
Non avendo le parti, o almeno una di esse, richiesto la discussione in pubblica udienza, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 33, D. Lgs. 546/1992.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Va innanzitutto evidenziato che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 2 di Roma ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto impugnato, nonché di successivi atti esattoriali interruttivi non impugnati che alle stesse si riferiscono.
In particolare, l'Ufficio ha fornito prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento oggetto di impugnazione, come di seguito specificato:
- La cartella n. 097 2003 0473632 625502, relativa a IRAP ed IVA del 1998 e 1999, risulta regolarmente notificata già in data 17/05/2007, con consegna nelle mani di Nominativo_3, uno dei titolari, insieme al ricorrente, della Società_1 S.n.c. di Nominativo_3 e Ricorrente_1 , peraltro erroneamente qualificatosi solamente come addetto al ritiro (vi è copia della relata di notifica regolarmente sottoscritta);
- La cartella n. 097 200 0162347 822502, relativa a IRAP e RECUPERO CREDITO DI IMPOSTA del
2002, risulta regolarmente notificata tramite raccomandata A.R. in data 19/09/2006, con consegna a familiare convivente (vi è copia dell'avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto);
- La cartella n. 09 2007 0113828 081502, relativa ad IVA del 2003, risulta regolarmente notificata tramite raccomandata A.R. in data 26/03/2007, con consegna a persona addetta alla casa, all'ufficio o azienda (vi
è copia dell'avviso di ricevimento regolarmente sottoscritto). Inoltre, risultano regolarmente notificati i seguenti atti interruttivi successivi, oltre – naturalmente – all'intimazione di pagamento impugnata:
- Intimazione di pagamento n. 097 2016 9009750 402/000, ricomprendente tutte le predette cartelle, notificata in data 16/05/2016 ex art. 140 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente sottoscritta, delle visure anagrafiche, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta, del prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art. 139/140 c.p.c., avviso di ricevimento della raccomunata informativa con attestazione di compiuta giacenza);
- Intimazione di pagamento n. 097 2017 9066705 807/000, ricomprendente tutte le predette cartelle, notificata in data 6/06/2018 ex art. 143 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente compilata e sottoscritta, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta e dell'attestazione di pubblicazione atto nell'Albo Pretorio on line di Roma Capitale);
- Intimazione di pagamento n. 097 2019 9023905 650/000, ricomprendente tutte le predette cartelle, notificata in data 22/12/2019 ex art. 143 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente compilata e sottoscritta, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta e dell'attestazione di pubblicazione atto nell'Albo Pretorio on line di Roma Capitale);
- Intimazione di pagamento n. 097 2021 9007445 020/000, ricomprendente le cartelle n. 097 2003 0473632
625502 e n. 097 200 0162347 822502, notificata in data 20/05/2022 ex art. 143 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente compilata e sottoscritta, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta);
- Intimazione di pagamento n. 097 2023 9066706 606/000, ricomprendente tutte le predette cartelle, notificata in data 8/12/2023 ex art. 143 c.p.c. (vi è copia dell'atto notificato, della relata di notifica regolarmente compilata e sottoscritta, dell'avviso di deposito di atti nella casa del Comune regolarmente sottoscritta, con attestazione di affissione).
Orbene, a fronte della regolare notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e, comunque, della regolare notifica di atti di intimazione successivi non impugnati, l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione deve ritenersi perfettamente legittima, in quanto ricomprendente pretese fiscali di cui il contribuente ha già avuto conoscenza legale e che non sono state dallo stesso tempestivamente impugnate.
Inoltre, tutte le eccezioni formulate dal ricorrente aventi ad oggetto eventuali vizi delle cartelle sottese all'atto impugnato e dei ruoli ad esse presupposti, quali la violazione di principi costituzionali o comunitari (primo motivo di ricorso), l'omesso adempimento dell'onere probatorio e l'incompetenza territoriale dell'Agente della
CO (secondo motivo di ricorso), l'omessa sottoscrizione da parte di soggetto abilitato o validamente delegato (terzo motivo di ricorso), l'eventuale inesistenza o caducazione del titolo esecutivo, la nullità e l'omissione della notifica degli atti presupposti, la difformità degli atto dallo schema legale, la prescrizione della pretesa tributaria maturata precedentemente alla notifica (quarto motivo di ricorso), la mancata o erronea indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e la loro eccessività o irragionevolezza (quinto motivo di ricorso), la prescrizione quinquennale degli interessi maturata in data anteriore alla notifica (sesto motivo di ricorso), la decadenza del diritto alla riscossione e la prescrizione della pretesa tributaria maturata precedentemente alla notifica (ottavo motivo di ricorso), l'annullamento di diritto dei titoli esattoriali impugnati
(nono motivo di ricorso), devono essere ritenute inammissibili in quanto tardive, atteso che le stesse dovevano essere proposte tempestivamente avverso le cartelle regolarmente notificate, ovvero avverso gli atti di intimazione successivamente notificati.
Rileva altresì la Corte che l'eccezione concernente l'annullamento di diritto delle cartelle di pagamento impugnate per effetto della mancata risposta all'istanza di sospensione presentata ex art. 1, commi 537 e
546 L. 228/2012, oltre che inammissibile, in quanto tardiva, sarebbe comunque destituita di ogni fondamento, atteso che l'istanza prodotta in atti dal ricorrente si riferisce a cartelle di pagamento diverse da quelle sottese all'intimazione di pagamento impugnata.
Altrettanto infondata è da ritenersi l'eccezione di incompetenza territoriale dell'Agente della CO, risultando dalla documentazione anagrafica depositata dall'Ufficio che la Società_1 S.n.c. di Nominativo_3 e Ricorrente_1 ha sede legale e domicilio legale in Roma fin dal 2002 e tutt'ora, mentre il ricorrente è residente in [...], luogo nel quale gli è stata regolarmente notificata l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
Infine, deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione delle pretese impositive oggetto del ricorso, maturata successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento, ovvero alla regolare notifica delle successive intimazioni di pagamento non impugnate.
Va innanzitutto chiarito che i tributi erariali, quali quelli oggetto delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata, si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente.
La Cassazione ha specificato che a questi crediti non può applicarsi la prescrizione breve di cinque anni, prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cosiddette “prestazioni periodiche”, non potendo tali crediti considerarsi tali, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole, i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche. Si applica quindi il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale (cfr. Cass. n. 2941 del 2007; Cass., n. 4283 del 2010).
Tanto premesso, non può ritenersi decorso il termine di prescrizione decennale applicabile ai predetti tributi alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (22/08/2025), tenuto conto della regolare notifica nel 2016, 2018, 2019, 2022 e 2023 degli atti interruttivi costituiti dalle sopra citate intimazioni di pagamento n. 097 2016 9009750 402/000, n. 097 2017 9066705 807/000, n. 097 2019 9023905 650/000,
n. 097 2021 9007445 020/000 e n. 097 2023 9066706 606/000, non impugnate, e ciò anche a prescindere dall'applicazione della sospensione dei termini di cui alla normativa emanata per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19.
Quanto sopra detto, vale anche per interessi e sanzioni, i quali hanno natura accessoria rispetto al tributo.
Infatti, va precisato che il termine di prescrizione entro il quale può essere fatta valere l'obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni ed agli interessi non può che essere di tipo unitario e pertanto seguirà il termine di prescrizione eventualmente più breve (tre o cinque anni) o più lungo (dieci anni) applicabile al tributo al quale accedono, mentre solo alle pretese che hanno ad oggetto esclusivamente sanzioni ed interessi si applica il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 20, D. Lgs. 472/1997.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in favore della parte resistente costituita.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2025. Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Pier Marco Salassa Dott. Giuseppe Fichera