Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 6450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Michele Posio Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 6450/2024
R.G. instaurato da
) con gli avv.ti ALQUATI GRAZIANO e Parte_1 C.F._1
FILIPPINI ANTONELLA
e
DANIELA ABATE ) con l'avv. TOMASELLI FABRIZIO C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1. Pronunciare sentenza di divorzio del matrimonio tra e AB NI il 26 giugno 1999, trascritto nel Parte_1
Comune di Sirmione, Atti di matrimonio anno 1999 n° 13 Parte II Serie A, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Sirmione (BS).
2. Confermare l'assegnazione definitiva della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Sirmione
Via Frati snc unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di , della stessa Parte_1
comproprietario con i suoi fratelli e funzionale alle esigenze aziendali. Dal Parte_1 nell'interesse dei figli minori provvederà a perfezionare l'acquisto oltre che ad arredare l'immobile
1
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
3. Confermare l'affidamento dei figli ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la madre momentaneamente nella casa coniugale in via Frati (da assegnarsi a e successivamente Parte_1
approssimativamente nel mese di novembre 2024 in via San Martino nei termini e condizioni sopra specificati al punto 2.
5. i figli in considerazione della vicinanza della loro abitazione a quella del padre, della loro età e della possibilità di raggiungere in autonomia i genitori, avranno piena libertà di concordare fra i genitori i tempi di loro frequentazione (indicativamente a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del sabato sino alla domenica sera e infrasettimanalmente ogni qualvolta i figli lo desiderino) nel rispetto e compatibilmente ai loro impegni scolastici ed extrascolastici.
6. i figli trascorreranno le vacanze di Natale alternando di anno in anno il periodo dal 25.12
(mattino) al 31.12 (tardo pomeriggio), con il periodo dal 31.12 al 06.01 (tardo pomeriggio); a
Pasqua alterneranno i primi 3 giorni delle vacanze scolastiche con i secondi 3 giorni;
le restanti festività e ponti scolastici (carnevale, patrono, 25 aprile, 1 maggio 2 giugno, ecc..) verranno trascorsi con i genitori secondo il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ogni anno
7. Confermare il contributo al mantenimento dei figli per l'importo mensile di Euro 400,00
(quattrocento/00) per ciascun figlio che padre verserà entro il 5 di ogni mese su un c/c cointestato fra i genitori, rivalutabile annualmente al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno
2 dall'omologazione della separazione;
provvederà altresì il padre anche all'acquisto del vestiario
(capispalla, magliette, felpe, abiti, gonne e pantaloni, calzature, etc.) secondo le necessità dei figli accordandosi con gli stessi. La madre provvederà ai figli per il resto dell'ordinario ed in modo diretto provvedendo alle loro esigenze di vita quotidiana (trasporto casa scuola nel caso di non utilizzo di mezzi pubblici, accompagnamento attività sportive, uscite ludiche, incombenze domestiche, ecc..). Il tutto fino a quando i figli saranno economicamente autosufficienti.
8. Confermare l'obbligo del padre di provvedere al 100% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli da individuarsi nel Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 14.07.2016 tra il
Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, in uso presso l'intestato Tribunale che i coniugi dichiarano di conoscere e di riferirsi per le condizioni ed i termini di rimborso ivi previsti.
9. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e a quello dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
10. Il verserà alla AB, in sede di divorzio e- in particolar modo- entro e non oltre venti Pt_1 giorni dal deposito della sentenza di divorzio, la somma di € 1.900.000,00 (euro unmilionenovecentomila,00), che riconosce dovuta dalla pubblicazione della sentenza di divorzio emessa in conformità al presente accordo, quale una tantum ai sensi dell'art 5 comma 8 legge divorzio e, pertanto, con effetto risolutivo di ogni questione direttamente o indirettamente connessa sia al matrimonio che al rapporto lavorativo con la società e con i suoi soci, con Parte_2
conseguente rinuncia della sig.ra AB ad ogni ulteriore domanda e/o azione.
11. A saldo e conguaglio nella suddivisione del patrimonio coniugale, il verserà alla AB Pt_1
l'ulteriore somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) da pagarsi nel termine di anni 10, a mezzo di rate mensili di € 1.250,00 (euro milleduecentocinquanta/00), con decorrenza dal giorno 10
e che riconosce dovuta a decorrere dal mese della pubblicazione della sentenza di divorzio emessa in conformità al presente accordo.
12. I pagamenti di cui ai punti 10 e 11 del presente paragrafo dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra AB NI - presso Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.- al seguente IBAN: [...].
13. Le parti concordano che l'assegno unico mensile spetterà alla sig.ra NI AB in quanto convivente con i due figli.
14. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/06/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SIRMIONE (BS) (atto n. 13, parte II, serie A, anno 1999).
3 Risultano separate dal 13/6/2024 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/02/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Michele Posio Andrea Marchesi
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