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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con l'Avv. Daniela Marrabello Parte_1
appellante
E
con l'Avv. Silvestro Vitale Controparte_1
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Rimborso spese per uso autovettura personale per ragioni di servizio. Art. 37 CCNL Igiene ambientale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 9.10.24 esponeva: a) che dall'1.6.23 al 15.6.24 aveva lavorato alle Parte_1 dipendenze di con qualifica di operatore, mansioni di autista ed inquadramento nel livello CP_1
3/B del CCNL Igiene ambientale;
b) che nel contratto individuale di lavoro veniva individuata la sede di lavoro nel Comune di Vibo Valentia;
c) che nel corso del rapporto di lavoro era stato costretto, una volta giunto in Vibo Valentia ed aver iniziato l'orario di lavoro, a recarsi quotidianamente con la sua autovettura presso il deposito degli automezzi aziendali, ubicato in località Grande di Maierato, per prelevare l'automezzo indispensabile per svolgere le sue mansioni;
d) che presso il deposito di Maierato riportava il mezzo aziendale una volta terminato il servizio;
e) che la distanza tra la sede di lavoro di Vibo Valentia e il deposito di Maierato era pari a 8,6 Km, come da estratto da Google Maps in atti, sicché in ogni giornata di lavoro egli aveva dovuto percorrere 17,2 Km con l'autovettura personale, non esistendo mezzi pubblici alternativi compatibili con l'orario di inizio e fine lavoro. 2) Richiamava l'art. 37, lettera a), del CCNL Igiene ambientale, secondo cui “Il dipendente che, previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica, per autovetture benzina d cc. 1300 che effettuino una percorrenza media annua di 20.000 Km”, sostenendo il suo diritto a percepire la somma di euro 3.129,09 per il periodo giugno 2023 - giugno 2024. Ciò in quanto la sua giornata di lavoro iniziava in Vibo Valentia, ove era stata fissata la sua sede di lavoro, e che gli spostamenti quotidiani verso e dal deposito di Maierato erano dettati da esigenze organizzative aziendali, atteso che l'azienda aveva ubicato il deposito dei mezzi aziendali, indispensabili per lo svolgimento delle mansioni, in tale ultima località.
3) Nella resistenza di con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha respinto CP_1 il ricorso con le seguenti motivazioni:
“In via preliminare si rileva che è orario di lavoro (art.2107c.c.) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro. Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. (C. 5323/1996), cui il Giudice scrivente presta adesione, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro - così da essere qualificato come lavoro straordinario - a meno che il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa e all'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui un dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (anche C. 5775/2003; C. ). Analogo carattere P.IVA_1 deve riconoscersi in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, si ché lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro. Di contro, la mera distanza, ancorché notevole, dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro non giustifica l'equiparazione fra il tempo di viaggio e il lavoro effettivo, anche qualora il lavoro si svolga all'estero (C. 5496/2006). Nel caso di specie, la giornata lavorativa del ricorrente ha inizio presso la sede aziendale in cui egli si presenta per ritirare l'automezzo con cui svolge la sua attività. La società, nel costituirsi in giudizio, ha allegato espressamente la circostanza che il l'autoparco aziendale di Maierato è il luogo di lavoro ove ogni giorno il prestatore inizia l'orario lavorativo registrando la propria presenza con apposita timbratura. L'allegazione non contestata dal ricorrente e, dunque, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. è, inoltre, posta a fondamento delle stesse deduzioni attoree, nell'invocare la corresponsione della somma per cui è causa. Ne discende che, prima di presentarsi in azienda, il ricorrente non è in servizio e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non può presumere di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio. Il ricorso in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art.91c.p.c.”
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per Parte_1 aver ritenuto che la sede di lavoro del ricorrente fosse in Maierato, mentre essa era stata fissata in Vibo Valentia, come chiaramente desumibile dal contratto individuale di lavoro in atti e dalle buste paga in atti. Né poteva essere diversamente, posto che era subentrata nell'appalto relativo CP_1 al servizio di raccolta rifiuti del Comune di Vibo Valentia, come risultava dal verbale di incontro sindacale del 21.5.20 in cui l'autoparco di Maierato era indicato come mera sede operativa aziendale. Ne conseguiva che la giornata di lavoro, contrariamente a quanto affermato in sentenza, cominciava in Vibo Valentia, non in Maierato, e che il ricorrente era costretto a raggiungere la sede di Maierato per prelevare il mezzo aziendale necessario allo svolgimento del servizio in Vibo Valentia, per poi recarsi a fine turno in Maierato per consegnare il mezzo affidatogli. Ciò avveniva chiaramente per esigenze aziendali, dal momento che aveva fissato la sede operativa in cui erano ricoverati gli CP_1 automezzi in luogo diverso dalla sede di lavoro. Doveva quindi ritenersi che il raggiungere il deposito di Maierato sia per prelevare, sia per consegnare il mezzo necessario a svolgere la raccolta rifiuti in Vibo Valentia, costituiva operazione che il lavoratore non doveva compiere in vista dell'inizio della prestazione, ma di operazioni che il lavoratore compiva una volta iniziata la prestazione e, quindi, durante l'orario di lavoro. Erano dunque sussistenti le ragioni di servizio cui l'art. 37, lettera a), del CCNL subordinava il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore utilizzando la sua autovettura. Né era applicabile al caso di specie l'art. 17, comma 11, CCNL Igiene ambientale, che identificava il posto di lavoro con quello in cui si svolgeva l'appello giornaliero, dal momento che, come chiarito da questa Corte in precedenti analoghi, tale norma “presuppone che le parti non abbiano concordato il luogo di lavoro, ossia che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non sia stato individuato al momento dell'assunzione e fatto oggetto di pattuizione individuale, com'è invece avvenuto nella fattispecie in esame. Solo in tal caso, invero, si legittima l'individuazione unilaterale del luogo di lavoro da parte dell'imprenditore, che, altrimenti, integrerebbe una modifica dell'originaria pattuizione del luogo di lavoro e sarebbe perciò soggetta alla disciplina limitativa dei trasferimenti”. Nel caso di specie, tuttavia, le parti, nell'ambito della autonomia che il nostro ordinamento riconosce ai contraenti, avevano chiaramente individuato nel territorio del Comune di Vibo Valentia il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
5) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello, evidenziando che in sede di CP_1 incontro sindacale del 21.5.20 la società aveva comunicato che la nuova sede operativa, a decorrere dall'1.6.20, era fissata nella zona industriale di Maierato. L'appellata ha inoltre contestato i conteggi del ricorrente sostenendo che la distanza tra Vibo Valentia e Maierato era pari a 2 Km e non a 8,6 km, per cui il complessivo percorso effettuato dal ricorrente nella giornata di lavoro era pari a soli 4 km, non a 17,20 Km.
6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere accolto.
8) Preliminarmente si rileva che deve ritenersi provata l'affermazione del ricorrente secondo cui egli raggiungeva quotidianamente il deposito dei mezzi aziendali di Maierato con la sua autovettura per recuperare il veicolo con cui svolgere la sua prestazione in Vibo Valentia.
8.1) La circostanza, infatti, è stata ammessa dalla stessa società convenuta che, nel costituirsi in giudizio, ha affermato che il ricorrente si recava con i propri mezzi direttamente presso la sede operativa/autoparco della ita in Maierato ed ivi giunto prendeva il veicolo aziendale CP_2 per svolgere l'ordinaria prestazione lavorativa;
alla fine del turno di lavoro, riponeva nell'autoparco l'automezzo aziendale e timbrava l'ora di fine del turno di lavoro (cfr. pag. 5 memoria di costituzione in giudizio . CP_1
9) Ciò detto, si rileva che il tribunale ha respinto la domanda di rimborso ex art. 37, lettera a) CCNL Igiene ambientale avendo ritenuto, in adesione alle difese della società convenuta, che la sede di lavoro del ricorrente coincidesse con il deposito dei mezzi aziendali sito in Maierato, sicché il tragitto finalizzato a raggiungere il deposito di Maierato non poteva considerarsi come effettuato per ragioni di servizio, secondo quanto richiesto dalla norma contrattuale. 10) Senonché, il tribunale ha omesso di considerare che nel contratto individuale di lavoro in atti, le parti avevano espressamente pattuito quale “sede di lavoro” il territorio comunale di Vibo Valentia. Inoltre, il territorio comunale di Vibo Valentia era indicato quale sede di sia nella CP_1 comunicazione di assunzione proveniente dal Centro per l'Impiego di Vibo Valentia, sia nelle buste paga in atti.
11) L'esplicita delimitazione territoriale1, prevista nel contratto di lavoro, comporta che gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal "luogo di lavoro", per recarsi nella sede aziendale ove deve presenziare all'appello giornaliero e ritirare lo strumento di lavoro, integrano, per il loro carattere temporaneo, missioni funzionali ad esigenze aziendali: ossia a consentire che l'automezzo aziendale raggiunga l'ambito territoriale dove deve essere utilizzato per le operazioni di raccolta dei rifiuti;
ambito che, in base alla previsione contrattuale, per il ricorrente costituisce la sede di lavoro. Le spese necessarie per quegli spostamenti, pertanto, devono essere sopportate dal datore di lavoro.
12) Ciò in forza della disposizione collettiva che l'appellante invoca e che, per l'appunto, gli garantisce il rimborso delle spese che ha sostenuto, servendosi della propria autovettura, per spostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il deposito aziendale dove la società appellata custodisce l'automezzo con cui egli è tenuto a svolgere la sua prestazione. Per il resto, dal fatto che la sede di lavoro del ricorrente era stata espressamente convenuta in Vibo Valentia, discende che la sua prestazione lavorativa cominciava proprio nel luogo di lavoro convenzionalmente pattuito, non in Maierato ove il lavoratore si recava da Vibo Valentia per prelevare il mezzo aziendale.
13) Non può condividersi la tesi della società appellata, secondo cui la sede di lavoro era in Maierato perché nel verbale di incontro sindacale del 21.5.20 la società aveva comunicato che la nuova sede operativa, dal 01 giugno 2020, è sita in Zona Industriale Maierato.
14) A prescindere che la comunicazione faceva riferimento ad una mera sede operativa aziendale, rimane il fatto che nel contrattuale individuale di lavoro era stata espressamente prevista quale sede di lavoro il territorio di Vibo Valentia. Inoltre, questa Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue in precedenti analoghi in cui il precedente gestore del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Vibo Valentia aveva sostenuto, come sostanzialmente fa nel presente giudizio, che sarebbe stato in CP_1 sua facoltà di modificare unilateralmente la sede di lavoro. Nelle analoghe controversie, infatti, il precedente gestore ha dedotto che la indicazione della sede di lavoro in Vibo Valentia era imposta dalla clausola sociale che lo obbligava a mantenere in servizio il lavoratore presso il cantiere in cui è da eseguirsi l'appalto aggiudicato. Senonché, in questa sede deve ribadirsi che si tratta di argomentazione non condivisibile in quanto:
a) la clausola sociale non si accompagna ad una previsione che, nel facultare l'impresa appaltatrice a custodire fuori dal territorio del comune in cui l'appalto deve essere eseguito gli strumenti necessari per eseguirlo, l'autorizzi, al contempo, a porre a carico dei lavoratori che è obbligata ad assumere i costi dello spostamento quotidiano di quegli strumenti;
b) la clausola sociale non influisce sull'univoco significato della lettera della pattuizione individuale, che ne costituisce il prevalente criterio ermeneutico2. In base alla chiara lettera del contratto di lavoro, infatti, il luogo di esecuzione della prestazione per il lavoratore coincide e si esaurisce con il territorio del cantiere al quale è addetto. Sicché, in mancanza di una diversa specificazione (volta a chiarire, ad esempio, che egli è tenuto ad iniziare la giornata lavorativa nel deposito degli automezzi aziendali, sito altrove), qualsiasi spostamento del lavoratore fuori da quel territorio per esigenze dell'impresa non può che essere economicamente a carico di quest'ultima.
15) Si osserva, poi, che nell'atto di appello si è fatto riferimento all'art. 17, comma 11, CCNL Igiene ambientale, cui, a ben vedere, non hanno fatto cenno né il tribunale, né la società convenuta nelle sue difese.
15.1) Ad ogni modo, anche su tale questione questa Corte ha disatteso le difese del precedente gestore in controversie analoghe con le seguenti argomentazioni che in questa sede devono essere confermate:
“In senso contrario non convince l'argomentazione della società appellata che è volta a distinguere, sulla base dell'art. 17, c. 11, del CCNL applicabile3, il “luogo di lavoro” dal “posto di lavoro”: il primo concordato nel contratto individuale, il secondo rimesso all'unilaterale iniziativa datoriale al fine di delimitare “l'orario di lavoro effettivo”. L'argomentazione non convince perché: a) la disposizione collettiva presuppone che le parti non abbiano concordato il luogo di lavoro, ossia che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non sia stato individuato al momento dell'assunzione e fatto oggetto di pattuizione individuale, com'è invece avvenuto nella fattispecie in esame. Solo in tal caso, invero, si legittima l'individuazione unilaterale del luogo di lavoro da parte dell'imprenditore, che, altrimenti, integrerebbe una modifica dell'originaria pattuizione del luogo di lavoro e sarebbe perciò soggetta alla disciplina limitativa dei trasferimenti;
b) la medesima disposizione collettiva, comunque, condiziona la sua applicabilità all'esigenza che, giornalmente, il lavoratore si sposti per “raggiungere … le diverse sedi in cui esplica la propria attività”, giacché solo in quel caso occorre individuare, tra “le diverse sedi”, quella presso la quale inizia la sua giornata lavorativa. Ma nel caso di specie non ci sono “diverse sedi”, atteso che la sede ove il ricorrente è chiamato ad esplicare la sua attività è unica e coincide, per espressa previsione contrattuale, con il territorio del comune di Vibo Valentia”.
16) Infine, deve essere disattesa la contestazione dei conteggi che la società appellata sostiene sul presupposto che, contrariamente a quanto affermato dal lavoratore, la distanza tra Vibo Valentia e Maierato sarebbe pari a 2 Km e non a 8,6 Km.
16.1) Premesso che l'art. 37, lettera a), del CCNL in atti non contiene indicazioni circa le modalità con cui la distanza chilometrica deve essere in concreto calcolata, si rileva che, mentre il ricorrente ha documentato (all. 3) che la distanza tra Vibo Valentia e Maierato è, appunto, pari a 8,6 attraverso un estratto da Google Maps, la società convenuta non ha prodotto alcunché al fine di avvalorare la sua tesi, secondo cui “sulla base dei rilevamenti di geolocalizzazione verificabili attraverso Google Maps, la distanza tra il confine del Comune di Vibo Valentia e la sede operativa della “ CP_2
in Maierato è pari a Km.02,00”.
[...]
16.2) A ciò si aggiunga: a) che proprio l'estratto da Google Maps citato dalla società, ma prodotto dal ricorrente, emerge una distanza di 7,8 Km, non di 2,0 Km;
b) che l'estratto da Google Maps prodotto dal lavoratore fa chiaro riferimento al Piano Insediamenti Produttivi di Maierato e che la stessa società convenuta, nel verbale di incontro sindacale del 21.5.20, aveva espressamente affermato che la sua sede operativa era ubicata in Zona Industriale Maierato; c) che, ribadita l'assenza di criteri per la determinazione della distanza chilometrica nel citato art. 37 del CCNL, l'appellata non spiega per quale ragione dovrebbe tenersi conto del “confine del Comune di Vibo Valentia”, ma soprattutto non prova in alcun modo che la distanza tra il non meglio chiarito confine e il deposito aziendale di Maierato sarebbe pari a soli 2 Km.
17) Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere riformata con attribuzione all'appellante dell'importo che rivendica, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al soddisfo.
18) Le spese seguono la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa e dei parametri previsti dal DM 55/2014 s.m.i.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Vibo Valentia n° 1570/25, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, riconosce all'appellante il diritto di credito azionato e, per l'effetto, condanna la società appellata a corrispondergli la somma di euro 3.129,09, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo;
2) condanna l'appellata a rifondere a controparte le spese di lite, che distrae a favore del suo difensore, e liquida in euro 1.350,00, per il primo grado, e in euro 1.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dottrina: "... il luogo delimita ... lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione". È di altro autore la notazione secondo cui: "In base alle norme civilistiche, il luogo di adempimento, cioè lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione di lavoro, può essere determinato dalle parti nel contratto individuale ...". 2 Cass. 21576/2019: “L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile”. 3 Che così recita: “Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero”.
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 21.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 904 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
con l'Avv. Daniela Marrabello Parte_1
appellante
E
con l'Avv. Silvestro Vitale Controparte_1
appellata
Oggetto: Appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Rimborso spese per uso autovettura personale per ragioni di servizio. Art. 37 CCNL Igiene ambientale. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 9.10.24 esponeva: a) che dall'1.6.23 al 15.6.24 aveva lavorato alle Parte_1 dipendenze di con qualifica di operatore, mansioni di autista ed inquadramento nel livello CP_1
3/B del CCNL Igiene ambientale;
b) che nel contratto individuale di lavoro veniva individuata la sede di lavoro nel Comune di Vibo Valentia;
c) che nel corso del rapporto di lavoro era stato costretto, una volta giunto in Vibo Valentia ed aver iniziato l'orario di lavoro, a recarsi quotidianamente con la sua autovettura presso il deposito degli automezzi aziendali, ubicato in località Grande di Maierato, per prelevare l'automezzo indispensabile per svolgere le sue mansioni;
d) che presso il deposito di Maierato riportava il mezzo aziendale una volta terminato il servizio;
e) che la distanza tra la sede di lavoro di Vibo Valentia e il deposito di Maierato era pari a 8,6 Km, come da estratto da Google Maps in atti, sicché in ogni giornata di lavoro egli aveva dovuto percorrere 17,2 Km con l'autovettura personale, non esistendo mezzi pubblici alternativi compatibili con l'orario di inizio e fine lavoro. 2) Richiamava l'art. 37, lettera a), del CCNL Igiene ambientale, secondo cui “Il dipendente che, previa autorizzazione dell'azienda ovvero aderendo alla richiesta di quest'ultima, usi la propria autovettura per ragioni di servizio ha diritto a un rimborso commisurato alle tariffe ACI di indennità chilometrica, per autovetture benzina d cc. 1300 che effettuino una percorrenza media annua di 20.000 Km”, sostenendo il suo diritto a percepire la somma di euro 3.129,09 per il periodo giugno 2023 - giugno 2024. Ciò in quanto la sua giornata di lavoro iniziava in Vibo Valentia, ove era stata fissata la sua sede di lavoro, e che gli spostamenti quotidiani verso e dal deposito di Maierato erano dettati da esigenze organizzative aziendali, atteso che l'azienda aveva ubicato il deposito dei mezzi aziendali, indispensabili per lo svolgimento delle mansioni, in tale ultima località.
3) Nella resistenza di con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha respinto CP_1 il ricorso con le seguenti motivazioni:
“In via preliminare si rileva che è orario di lavoro (art.2107c.c.) qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro. Secondo l'orientamento espresso dalla S.C. (C. 5323/1996), cui il Giudice scrivente presta adesione, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa resta estraneo all'attività lavorativa vera e propria e non si somma quindi al normale orario di lavoro - così da essere qualificato come lavoro straordinario - a meno che il tempo del viaggio sia connaturato alla prestazione lavorativa e all'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui un dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa (anche C. 5775/2003; C. ). Analogo carattere P.IVA_1 deve riconoscersi in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia obbligato dal datore di lavoro, per ragioni inerenti alla prestazione, a risiedere in un determinato luogo, si ché lo spostamento da questo alla sede aziendale per lo svolgimento delle ordinarie attività lavorative è senz'altro computabile nell'orario di lavoro. Di contro, la mera distanza, ancorché notevole, dell'abitazione del lavoratore dal luogo di lavoro non giustifica l'equiparazione fra il tempo di viaggio e il lavoro effettivo, anche qualora il lavoro si svolga all'estero (C. 5496/2006). Nel caso di specie, la giornata lavorativa del ricorrente ha inizio presso la sede aziendale in cui egli si presenta per ritirare l'automezzo con cui svolge la sua attività. La società, nel costituirsi in giudizio, ha allegato espressamente la circostanza che il l'autoparco aziendale di Maierato è il luogo di lavoro ove ogni giorno il prestatore inizia l'orario lavorativo registrando la propria presenza con apposita timbratura. L'allegazione non contestata dal ricorrente e, dunque, da ritenersi provata ai sensi dell'art. 115 c.p.c. è, inoltre, posta a fondamento delle stesse deduzioni attoree, nell'invocare la corresponsione della somma per cui è causa. Ne discende che, prima di presentarsi in azienda, il ricorrente non è in servizio e, quindi, alla luce dei principi sopra esposti, non può presumere di utilizzare la propria autovettura per ragioni di servizio. Il ricorso in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della parte soccombente ai sensi dell'art.91c.p.c.”
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando l'errore del tribunale per Parte_1 aver ritenuto che la sede di lavoro del ricorrente fosse in Maierato, mentre essa era stata fissata in Vibo Valentia, come chiaramente desumibile dal contratto individuale di lavoro in atti e dalle buste paga in atti. Né poteva essere diversamente, posto che era subentrata nell'appalto relativo CP_1 al servizio di raccolta rifiuti del Comune di Vibo Valentia, come risultava dal verbale di incontro sindacale del 21.5.20 in cui l'autoparco di Maierato era indicato come mera sede operativa aziendale. Ne conseguiva che la giornata di lavoro, contrariamente a quanto affermato in sentenza, cominciava in Vibo Valentia, non in Maierato, e che il ricorrente era costretto a raggiungere la sede di Maierato per prelevare il mezzo aziendale necessario allo svolgimento del servizio in Vibo Valentia, per poi recarsi a fine turno in Maierato per consegnare il mezzo affidatogli. Ciò avveniva chiaramente per esigenze aziendali, dal momento che aveva fissato la sede operativa in cui erano ricoverati gli CP_1 automezzi in luogo diverso dalla sede di lavoro. Doveva quindi ritenersi che il raggiungere il deposito di Maierato sia per prelevare, sia per consegnare il mezzo necessario a svolgere la raccolta rifiuti in Vibo Valentia, costituiva operazione che il lavoratore non doveva compiere in vista dell'inizio della prestazione, ma di operazioni che il lavoratore compiva una volta iniziata la prestazione e, quindi, durante l'orario di lavoro. Erano dunque sussistenti le ragioni di servizio cui l'art. 37, lettera a), del CCNL subordinava il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore utilizzando la sua autovettura. Né era applicabile al caso di specie l'art. 17, comma 11, CCNL Igiene ambientale, che identificava il posto di lavoro con quello in cui si svolgeva l'appello giornaliero, dal momento che, come chiarito da questa Corte in precedenti analoghi, tale norma “presuppone che le parti non abbiano concordato il luogo di lavoro, ossia che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non sia stato individuato al momento dell'assunzione e fatto oggetto di pattuizione individuale, com'è invece avvenuto nella fattispecie in esame. Solo in tal caso, invero, si legittima l'individuazione unilaterale del luogo di lavoro da parte dell'imprenditore, che, altrimenti, integrerebbe una modifica dell'originaria pattuizione del luogo di lavoro e sarebbe perciò soggetta alla disciplina limitativa dei trasferimenti”. Nel caso di specie, tuttavia, le parti, nell'ambito della autonomia che il nostro ordinamento riconosce ai contraenti, avevano chiaramente individuato nel territorio del Comune di Vibo Valentia il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa.
5) si è costituita concludendo per il rigetto dell'appello, evidenziando che in sede di CP_1 incontro sindacale del 21.5.20 la società aveva comunicato che la nuova sede operativa, a decorrere dall'1.6.20, era fissata nella zona industriale di Maierato. L'appellata ha inoltre contestato i conteggi del ricorrente sostenendo che la distanza tra Vibo Valentia e Maierato era pari a 2 Km e non a 8,6 km, per cui il complessivo percorso effettuato dal ricorrente nella giornata di lavoro era pari a soli 4 km, non a 17,20 Km.
6) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello deve essere accolto.
8) Preliminarmente si rileva che deve ritenersi provata l'affermazione del ricorrente secondo cui egli raggiungeva quotidianamente il deposito dei mezzi aziendali di Maierato con la sua autovettura per recuperare il veicolo con cui svolgere la sua prestazione in Vibo Valentia.
8.1) La circostanza, infatti, è stata ammessa dalla stessa società convenuta che, nel costituirsi in giudizio, ha affermato che il ricorrente si recava con i propri mezzi direttamente presso la sede operativa/autoparco della ita in Maierato ed ivi giunto prendeva il veicolo aziendale CP_2 per svolgere l'ordinaria prestazione lavorativa;
alla fine del turno di lavoro, riponeva nell'autoparco l'automezzo aziendale e timbrava l'ora di fine del turno di lavoro (cfr. pag. 5 memoria di costituzione in giudizio . CP_1
9) Ciò detto, si rileva che il tribunale ha respinto la domanda di rimborso ex art. 37, lettera a) CCNL Igiene ambientale avendo ritenuto, in adesione alle difese della società convenuta, che la sede di lavoro del ricorrente coincidesse con il deposito dei mezzi aziendali sito in Maierato, sicché il tragitto finalizzato a raggiungere il deposito di Maierato non poteva considerarsi come effettuato per ragioni di servizio, secondo quanto richiesto dalla norma contrattuale. 10) Senonché, il tribunale ha omesso di considerare che nel contratto individuale di lavoro in atti, le parti avevano espressamente pattuito quale “sede di lavoro” il territorio comunale di Vibo Valentia. Inoltre, il territorio comunale di Vibo Valentia era indicato quale sede di sia nella CP_1 comunicazione di assunzione proveniente dal Centro per l'Impiego di Vibo Valentia, sia nelle buste paga in atti.
11) L'esplicita delimitazione territoriale1, prevista nel contratto di lavoro, comporta che gli spostamenti giornalieri del lavoratore fuori dal "luogo di lavoro", per recarsi nella sede aziendale ove deve presenziare all'appello giornaliero e ritirare lo strumento di lavoro, integrano, per il loro carattere temporaneo, missioni funzionali ad esigenze aziendali: ossia a consentire che l'automezzo aziendale raggiunga l'ambito territoriale dove deve essere utilizzato per le operazioni di raccolta dei rifiuti;
ambito che, in base alla previsione contrattuale, per il ricorrente costituisce la sede di lavoro. Le spese necessarie per quegli spostamenti, pertanto, devono essere sopportate dal datore di lavoro.
12) Ciò in forza della disposizione collettiva che l'appellante invoca e che, per l'appunto, gli garantisce il rimborso delle spese che ha sostenuto, servendosi della propria autovettura, per spostarsi fuori dalla sede di lavoro e raggiungere il deposito aziendale dove la società appellata custodisce l'automezzo con cui egli è tenuto a svolgere la sua prestazione. Per il resto, dal fatto che la sede di lavoro del ricorrente era stata espressamente convenuta in Vibo Valentia, discende che la sua prestazione lavorativa cominciava proprio nel luogo di lavoro convenzionalmente pattuito, non in Maierato ove il lavoratore si recava da Vibo Valentia per prelevare il mezzo aziendale.
13) Non può condividersi la tesi della società appellata, secondo cui la sede di lavoro era in Maierato perché nel verbale di incontro sindacale del 21.5.20 la società aveva comunicato che la nuova sede operativa, dal 01 giugno 2020, è sita in Zona Industriale Maierato.
14) A prescindere che la comunicazione faceva riferimento ad una mera sede operativa aziendale, rimane il fatto che nel contrattuale individuale di lavoro era stata espressamente prevista quale sede di lavoro il territorio di Vibo Valentia. Inoltre, questa Corte ha avuto modo di chiarire quanto segue in precedenti analoghi in cui il precedente gestore del servizio di raccolta rifiuti del Comune di Vibo Valentia aveva sostenuto, come sostanzialmente fa nel presente giudizio, che sarebbe stato in CP_1 sua facoltà di modificare unilateralmente la sede di lavoro. Nelle analoghe controversie, infatti, il precedente gestore ha dedotto che la indicazione della sede di lavoro in Vibo Valentia era imposta dalla clausola sociale che lo obbligava a mantenere in servizio il lavoratore presso il cantiere in cui è da eseguirsi l'appalto aggiudicato. Senonché, in questa sede deve ribadirsi che si tratta di argomentazione non condivisibile in quanto:
a) la clausola sociale non si accompagna ad una previsione che, nel facultare l'impresa appaltatrice a custodire fuori dal territorio del comune in cui l'appalto deve essere eseguito gli strumenti necessari per eseguirlo, l'autorizzi, al contempo, a porre a carico dei lavoratori che è obbligata ad assumere i costi dello spostamento quotidiano di quegli strumenti;
b) la clausola sociale non influisce sull'univoco significato della lettera della pattuizione individuale, che ne costituisce il prevalente criterio ermeneutico2. In base alla chiara lettera del contratto di lavoro, infatti, il luogo di esecuzione della prestazione per il lavoratore coincide e si esaurisce con il territorio del cantiere al quale è addetto. Sicché, in mancanza di una diversa specificazione (volta a chiarire, ad esempio, che egli è tenuto ad iniziare la giornata lavorativa nel deposito degli automezzi aziendali, sito altrove), qualsiasi spostamento del lavoratore fuori da quel territorio per esigenze dell'impresa non può che essere economicamente a carico di quest'ultima.
15) Si osserva, poi, che nell'atto di appello si è fatto riferimento all'art. 17, comma 11, CCNL Igiene ambientale, cui, a ben vedere, non hanno fatto cenno né il tribunale, né la società convenuta nelle sue difese.
15.1) Ad ogni modo, anche su tale questione questa Corte ha disatteso le difese del precedente gestore in controversie analoghe con le seguenti argomentazioni che in questa sede devono essere confermate:
“In senso contrario non convince l'argomentazione della società appellata che è volta a distinguere, sulla base dell'art. 17, c. 11, del CCNL applicabile3, il “luogo di lavoro” dal “posto di lavoro”: il primo concordato nel contratto individuale, il secondo rimesso all'unilaterale iniziativa datoriale al fine di delimitare “l'orario di lavoro effettivo”. L'argomentazione non convince perché: a) la disposizione collettiva presuppone che le parti non abbiano concordato il luogo di lavoro, ossia che il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa non sia stato individuato al momento dell'assunzione e fatto oggetto di pattuizione individuale, com'è invece avvenuto nella fattispecie in esame. Solo in tal caso, invero, si legittima l'individuazione unilaterale del luogo di lavoro da parte dell'imprenditore, che, altrimenti, integrerebbe una modifica dell'originaria pattuizione del luogo di lavoro e sarebbe perciò soggetta alla disciplina limitativa dei trasferimenti;
b) la medesima disposizione collettiva, comunque, condiziona la sua applicabilità all'esigenza che, giornalmente, il lavoratore si sposti per “raggiungere … le diverse sedi in cui esplica la propria attività”, giacché solo in quel caso occorre individuare, tra “le diverse sedi”, quella presso la quale inizia la sua giornata lavorativa. Ma nel caso di specie non ci sono “diverse sedi”, atteso che la sede ove il ricorrente è chiamato ad esplicare la sua attività è unica e coincide, per espressa previsione contrattuale, con il territorio del comune di Vibo Valentia”.
16) Infine, deve essere disattesa la contestazione dei conteggi che la società appellata sostiene sul presupposto che, contrariamente a quanto affermato dal lavoratore, la distanza tra Vibo Valentia e Maierato sarebbe pari a 2 Km e non a 8,6 Km.
16.1) Premesso che l'art. 37, lettera a), del CCNL in atti non contiene indicazioni circa le modalità con cui la distanza chilometrica deve essere in concreto calcolata, si rileva che, mentre il ricorrente ha documentato (all. 3) che la distanza tra Vibo Valentia e Maierato è, appunto, pari a 8,6 attraverso un estratto da Google Maps, la società convenuta non ha prodotto alcunché al fine di avvalorare la sua tesi, secondo cui “sulla base dei rilevamenti di geolocalizzazione verificabili attraverso Google Maps, la distanza tra il confine del Comune di Vibo Valentia e la sede operativa della “ CP_2
in Maierato è pari a Km.02,00”.
[...]
16.2) A ciò si aggiunga: a) che proprio l'estratto da Google Maps citato dalla società, ma prodotto dal ricorrente, emerge una distanza di 7,8 Km, non di 2,0 Km;
b) che l'estratto da Google Maps prodotto dal lavoratore fa chiaro riferimento al Piano Insediamenti Produttivi di Maierato e che la stessa società convenuta, nel verbale di incontro sindacale del 21.5.20, aveva espressamente affermato che la sua sede operativa era ubicata in Zona Industriale Maierato; c) che, ribadita l'assenza di criteri per la determinazione della distanza chilometrica nel citato art. 37 del CCNL, l'appellata non spiega per quale ragione dovrebbe tenersi conto del “confine del Comune di Vibo Valentia”, ma soprattutto non prova in alcun modo che la distanza tra il non meglio chiarito confine e il deposito aziendale di Maierato sarebbe pari a soli 2 Km.
17) Per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere riformata con attribuzione all'appellante dell'importo che rivendica, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., dalle singole scadenze al soddisfo.
18) Le spese seguono la soccombenza e, distratte a favore del richiedente procuratore attoreo, si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della causa e dei parametri previsti dal DM 55/2014 s.m.i.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del tribunale di Vibo Valentia n° 1570/25, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, riconosce all'appellante il diritto di credito azionato e, per l'effetto, condanna la società appellata a corrispondergli la somma di euro 3.129,09, oltre accessori ex art. 429 c.p.c. dal dovuto al soddisfo;
2) condanna l'appellata a rifondere a controparte le spese di lite, che distrae a favore del suo difensore, e liquida in euro 1.350,00, per il primo grado, e in euro 1.500,00, per il grado di appello, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 19.11.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In dottrina: "... il luogo delimita ... lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione". È di altro autore la notazione secondo cui: "In base alle norme civilistiche, il luogo di adempimento, cioè lo spazio fisico nel cui ambito deve svolgersi la prestazione di lavoro, può essere determinato dalle parti nel contratto individuale ...". 2 Cass. 21576/2019: “L'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile”. 3 Che così recita: “Nei confronti del personale che, per ragioni tecniche connesse alla gestione del servizio, è tenuto a prestare lavoro in uno o più Comuni, il tempo impiegato a raggiungere dal posto di lavoro le diverse sedi in cui esplica la propria attività e il tempo impiegato per il rientro al posto di lavoro sono computati nell'orario di lavoro effettivo. Per posto di lavoro deve intendersi quello scelto dall'azienda a sede di appello giornaliero”.