Sentenza breve 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza breve 27/03/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00271/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 271 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno del figlio -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Castaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Tutela della Salute Liguria – ATS Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Maoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Asl 3 Liguria e la Regione Liguria, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di diniego dell’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure riabilitative di alta specializzazione presso il Centro Svizzero -OMISSIS- di -OMISSIS-, dal 30/3/2026 al 2/5/2026, ex art. 3 del DM 3/11/1989.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Tutela della Salute Liguria – ATS Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. EL LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;
Sentite sul punto le parti costituite;
Con il ricorso in epigrafe il signor -OMISSIS-, in qualità di amministratore di sostegno del figlio -OMISSIS-, ha impugnato un nuovo atto di diniego oppostogli dall'Azienda Tutela della Salute Liguria all’autorizzazione al trasferimento all’estero per cure riabilitative di alta specializzazione presso il Centro -OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, dal 30/3/2026 al 2/5/2026, ex art. 3 del DM 3/11/1989 (il ricorso avverso un precedente atto di diniego era stato recentemente dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale con sentenza della sezione 16.2.2026, n. -OMISSIS-), espresso sulla base del parere negativo del responsabile del Centro Regionale di Riferimento.
La motivazione del rifiuto richiama i precedenti dinieghi, con i quali era stato evidenziato che non sussisterebbero motivazioni cliniche, tecnologiche o organizzative che giustifichino un ulteriore (oltre quelli più volta autorizzati) trattamento riabilitativo all’estero, e che il ricovero presso la Clinica di -OMISSIS- non sarebbe appropriato né coerente con i bisogni riabilitativi del paziente, alla luce delle risorse oggi disponibili sul territorio nazionale e regionale; e ciò, tenuto conto che la famiglia avrebbe rifiutato la presa in carico presso due strutture precedentemente proposte (Policlinico -OMISSIS- e Ospedale -OMISSIS-), in grado di assicurare un percorso terapeutico strutturato e continuativo; propone una ulteriore presa in carico in regime di day hospital presso la Struttura Complessa di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale di -OMISSIS-), specificando che il disagio psicologico lamentato non trova indicazione appropriata in un ulteriore soggiorno riabilitativo, ma piuttosto in una presa in carico specialistica integrata nel contesto assistenziale territoriale.
A sostegno del gravame deduce: 1) genericità e insufficienza della motivazione, che non avrebbe dimostrato, sulla base di evidenze scientifiche, che i trattamenti terapeutici italiani siano superiori rispetto a quelli praticati in Svizzera; 2) che l’Amministrazione avrebbe adottato il provvedimento di diniego senza svolgere un’istruttoria adeguata alla particolare complessità clinica del ricorrente; 3) che non vi sarebbe prova del rifiuto della famiglia di presa in carico presso le strutture precedentemente indicate, né sarebbe stato prospettato il programma terapeutico che -OMISSIS- avrebbe potuto ivi seguire; con riferimento all’Ospedale di -OMISSIS-, difetterebbe la dimostrazione che esso sia effettivamente equivalente o superiore o a quello estero o a quelli inizialmente previsti, tenuto conto delle tecnologie e/o cure ivi poste in essere; 4) che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della relazione 9.12.2025 della specialista neurologo Dott.ssa -OMISSIS-, che per un verso ritiene non sufficiente una saltuaria terapia ambulatoriale rispetto a quella stanziale della clinica neurologica svizzera, per altro verso evidenzia che interrompere bruscamente le cure del Centro -OMISSIS- rischierebbe di inficiare i notevoli miglioramenti conseguiti in tutti questi anni; 5) che la PA, avendo affermato che il paziente è ormai adulto (relazione del 5.3.2025), sarebbe incorsa in un comportamento discriminatorio connotato da ageismo (insieme di atteggiamenti, pregiudizi e stereotipi legati all’età); che, inoltre, avrebbe accolto altre richieste di pazienti liguri a recarsi in Svizzera per le medesime cure presso la clinica di -OMISSIS-, con conseguente disparità di trattamento.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, previa indicazione alle parti, a norma dell'art. 73 comma 3 del c.p.a., della questione rilevabile d'ufficio di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore del giudice ordinario, e previo avviso alle parti della possibilità di adozione sul punto di sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Benché in passato la sezione abbia ritenuto la giurisdizione su controversie in fattispecie analoghe (cfr. la sentenza n.-OMISSIS-/2025), ritiene il collegio che la questione vada rimeditata alla luce della recente pronuncia della Corte regolatrice della giurisdizione Cass. Civ., SS.UU., ordinanza 25 febbraio 2025, n. 4847, secondo la quale “7. Va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario riaffermando le enunciazioni di Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2867 e Cass., Sez. Un., 6 settembre 2013, n. 20577, nel senso che in materia di rimborso delle spese sanitarie sostenute dai cittadini residenti in Italia presso centri di altissima specializzazione all'estero, per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, sia nel caso in cui siano addotte situazioni di eccezionale gravità ed urgenza, prospettate come ostative alla possibilità di preventiva richiesta di autorizzazione, sia nel caso in cui l'autorizzazione sia stata chiesta e si assuma illegittimamente negata, giacché viene comunque in considerazione il fondamentale diritto alla salute, non suscettibile di affievolimento per effetto della discrezionalità meramente tecnica riconosciuta alla P.A. in ordine all'apprezzamento dei presupposti per l'erogazione delle prestazioni. 8. Benché, nella specie, non sia stato chiesto il rimborso di spese affrontate per cure specialistiche praticate all'estero pur in mancanza di autorizzazione, sibbene l'annullamento dell'atto amministrativo di diniego di autorizzazione ad effettuarle, non di meno va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda diretta a tutelare una posizione di diritto soggettivo - il diritto alla salute - senza che assuma rilievo, in contrario, il contenuto concreto del provvedimento richiesto, il quale implica soltanto un limite interno alle attribuzioni del giudice ordinario, giustificato dal divieto di annullamento, revoca o modifica dell’atto amministrativo ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E (ex multis, Cass., Sez. Un., nn. 23284/2010, 4633/2007, 9005/1993). 9. Resta peraltro salva la possibilità per il giudice ordinario, innanzi al quale le parti vanno rimesse, d'interpretare la domanda nel senso che sia in essa compresa la richiesta di declaratoria del diritto ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le cure all'estero sulla base delle valutazioni non discrezionali, ma meramente tecniche, attribuite, in materia, alla pubblica amministrazione (principi successivamente ribaditi da Cass., Sez. Un., 26 luglio 2018, n. 15428; Cass., Sez. Lav., 16 luglio 2019, n. 12024)” .
Donde l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica nell’autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente
EL LI, Consigliere, Estensore
IA ET, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL LI | LU BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.