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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5025/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5025/2019 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Antonio Giovati, ATTORE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Alinovi, CONVENUTO e Controparte_2
[...] CP_3
[...]
CONVENUTI-CONTUMACI
OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, dichiarare tenute e per l'effetto condannare, in via parziaria e/o solidale, la
[...]
società e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere a Controparte_5 quanto la stessa ha dovuto corrispondere al sig. al risarcimento dei danni Parte_1 CP_6 allo stesso occorsi in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 4 dicembre 2012, da quantificarsi nella somma di € #96.000,00#, o in quell'altra maggiore e minore meglio vista e ritenuta, se del caso anche in via
pagina 1 di 7 equitativa. Oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario.”
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, respingere le domande tutte spiegate dall'attrice, nei confronti di siccome infondate, non Parte_1 Controparte_7 provate, indimostrate, inammissibili, illegittime o come meglio. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario 15%. Oltre ad IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il 4 dicembre 2012, durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze e presso la ditta di Langhirano (PR) con mansione di operaio addetto ad una macchina Parte_1 confezionatrice/termosaldatrice, si procurava un trauma da schiacciamento CP_6 con ustione del polso e della mano sinistra a causa di un verosimile malfunzionamento dello stesso macchinario. L'infortunio, prontamente denunciato all' , obbligava il lavoratore ad astenersi CP_8 dall'attività lavorativa fino al 23.03.2014 e, alla chiusura della pratica infortunistica, veniva riconosciuto al medesimo un danno pari ad € 27.902,67. Non ritenendo congrua la valutazione dell'ente previdenziale, inoltrava CP_6 direttamente al datore una richiesta di risarcimento del danno differenziale per € 150.000,00 quantificato in base alla relazione medico-legale Dott. del 22.11.2016. Per_1
I successivi controlli presso la da parte del personale ispettivo Parte_1 dell' sulla macchina confezionatrice “COMIPACK CM80-2N”, alla quale era addetto Pt_2
al momento del suo infortunio, evidenziavano che i presidi di sicurezza installati sul CP_6 macchinario non erano idonei ad evitare il verificarsi di sinistri (verbale di prescrizione P/MM/15/2017). Di questi fatti la ditta informava senza indugio odierna convenuta, Controparte_4 sollecitandone l'intervento e invocando l'operatività della polizza assicurativa contro i rischi derivanti ai propri dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali stipulata per il tramite dell'agente locale (polizza assicurativa n. 440320043382), ma la compagnia assicurativa respingeva le richieste dell'assicurato sostenendo che la responsabilità dell'infortunio fosse da ascrivere alla manovra maldestra e proibita del lavoratore o/e che comunque la percentuale di residuata invalidità permanente rientrasse nell'ambito della franchigia contrattuale prevista dalle condizioni generali di polizza. Nel corso del 2017, la riacutizzazione dei postumi dell'infortunio comportava l'inabilità lavorativa temporanea del lavoratore per un periodo di oltre sei mesi (14 marzo – 29 settembre), all'esito dei quali la visita del medico aziendale certificava la temporanea inidoneità a “conduzione macchinari complessi con necessità di controllo attentivo e regolazioni costanti, guida mezzo movimento merci, lavoro notturno” e la idoneità con limitazioni a “movimentazione manuale carichi e movimenti ripetitivi con limitata necessità di forza in opposizione in presa (pinch) tra I e II dito mano sinistra. Alcune ricadute successive agli interventi di dermoabrasione, riferite al mese di novembre, comportavano un pagina 2 di 7 nuovo giudizio di idoneità con la prescrizione di “limitare compiti che comportino continua pressione/opposizione con forza del 1° e 2° dito mano sinistra”, protraendo l'assenza del lavoratore fino al gennaio 2018. La sopravvenuta impossibilità a rendere la prestazione lavorativa, nonostante le modifiche organizzative attuate dal datore di lavoro, determinava la ditta ad intimare al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo. La cessazione del rapporto tra e veniva disciplinata con CP_6 Parte_1 un accordo conciliativo in sede sindacale sottoscritto in data 25.01.2018, in cui la ditta si impegnava a corrispondere “la somma di € 96.000,00, a transazione della pretesa, avanzata dal lavoratore, di risarcimento dei danni emergenti differenziali di natura non patrimoniale riferibili all'infortunio del 04.12.2012; la somma di € 3.000,00 a titolo e fine di incentivo all'esodo e, comunque in connessione con il programmato scioglimento del rapporto, allo scopo di prevenire il contenzioso che da essa cessazione potrebbe diversamente scaturire e di acquisire il consenso del Sig. alla cessazione medesima” e l'ulteriore somma netta CP_6 di € 1.000,00 “a transazione delle pretese potenziali oggetto di rinunzia e transazione” connessi al rapporto di lavoro, sia di natura contrattuale sia di natura extracontrattuale (pretese per diverso inquadramento e diverse mansioni, per maggiori, diverse od aggiuntive retribuzioni, per compensi ad ogni titolo rivendicabile, per aumenti periodici di anzianità, per trattamenti premiali ed incentivanti correnti e passati, ecc..). La corresponsione da parte di della somma di € 96.000,00 a titolo di Parte_1
“risarcimento danno biologico come da accordo del 25.01.2018” nei confronti di CP_6
con bonifico disposto in data 08.02.1018 è documentalmente provata.
[...]
Per ottenere dalla compagnia di assicurazioni il ristoro delle somme corrisposte all'ex dipendente, avviava la procedura di mediazione obbligatoria, che Parte_1 tuttavia si concludeva negativamente, come da verbale del 19.06.2018. Ne conseguiva la citazione in giudizio da parte di di Parte_1 Controparte_4
, società e
[...] Controparte_2 Controparte_2 [...]
affinché venissero condannate in via parziaria Controparte_5
e/o solidale alla rifusione di € 96.000,00 corrisposti da parte attrice all'ex dipendente. Verificata dal Giudicante la regolarità delle notifiche, era dichiarata la contumacia di
[...]
(notifica del 14.11.2019) e di Controparte_5
(notifica del 12.12.2019); si costituiva Controparte_9 invece con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_7
26.02.2020, contestando la fondatezza delle pretese attoree, ed in particolare la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto all'ex lavoratore in sede di conciliazione sindacale per il licenziamento. La causa era istruita sulla base della documentazione esibita dall' in adempimento CP_8 dell'ordine ex art. 210 c.p.c. e di quella versata dalle parti, nonché mediante escussione dei testimoni (impiegato presso la ,), (medico della Tes_1 Parte_1 Tes_2
), (tecnico della prevenzione presso Usl di Parma), Parte_1 Testimone_3 Tes_4
(all'epoca dei fatti funzionario del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di
[...]
pagina 3 di 7 lavoro presso Usl di Parma). Per la quantificazione del danno si disponeva l'espletamento di CTU il 15.02.2022, nominando il Dott. . Persona_2
Da ultimo, all'udienza del 04.04.2024, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in premessa e la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** All'esito del giudizio, la domanda di risulta parzialmente fondata e da Parte_1 accogliere nei limiti e per le ragioni che si espongono. E' incontestato e provato per tabulas che all'epoca dell'evento dannoso era in essere il contratto di assicurazione stipulato in data 31.12.2011, con validità annuale fino al 31.12.2012, da e tramite l'agenzia Parte_1 Controparte_5 locale di Parma, contro i rischi derivanti ai dipendenti Controparte_5 della società attrice da infortuni sul lavoro o da malattie professionali. La polizza n. 44032004384 obbligava la compagnia assicurativa a tenere indenne il datore di lavoro civilmente responsabile per il risarcimento dei danni cagionati ai prestatori di lavoro in caso di lesioni personali con un'invalidità permanente non inferiore al 5% (R20 delle condizioni di assicurazioni) come accaduto, nel caso di specie, a . CP_6
Aderendo alle conclusioni della CTU, svolta con metodo scientifico e con attento esame della documentazione medica relativa al sinistro, i postumi permanenti dell'infortunio sono infatti valutabili, per il danno biologico permanente, in percentuale del 10-11%” (relazione a cura del Dott. del 06.07.2022). Persona_2
Inoltre, la ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata sulla base delle risultanze probatorie raccolte permette di escludere un profilo di colpa/concorso di colpa del danneggiato e, così, di respingere la relativa eccezione mossa dall'assicuratore. La denuncia di infortunio inviata all' in data 05.12.2012 dalla (e CP_8 Parte_1 successivamente inoltrata alla compagnia assicurativa), da cui emerge che il lavoratore
“mentre stava utilizzando la confezionatrice, infilava volontariamente la mano dentro di essa per prendere il prodotto confezionato schiacciandosi e ustionandosi la mano stessa” è intanto versione incongruente rispetto al referto del pronto soccorso del 04.12.2012 in cui si legge“…metteva accidentalmente la mano sotto la pressa di una saldatrice”. Tale versione è stata anche contestata e meglio precisata dal lavoratore nella lettera Pt_3 del 12.09.2016 in atti, nonché smentita dalla testimonianza del Sig. il quale Tes_1 ha riferito di aver appreso dai colleghi che, al momento dell'incidente, fu necessario staccare il tubo dell'aria affinché si alzasse la barra saldante, che era rimasta bloccata in posizione di accoppiamento, e che il manutentore sarebbe intervenuto “proprio in CP_10 ragione della mancata risposta della macchina” (verbale di udienza del 10.02.2022). Ne emerge perciò che, in occasione dell'incidente del 4.12.2012, stava CP_6 provvedendo a reinserire in guida il bordo da saldare della busta lavorare, rimanendo incastrato sotto la pressa nonostante avesse premuto il fungo di arresto: le dichiarazioni dei testimoni confermano la ricostruzione dei fatti già avanzata dal lavoratore in via sindacale, escludendone la corresponsabilità.
pagina 4 di 7 L'azione del lavoratore, consistente nel premere il fungo d'arresto del macchinario e raggiungere con l'arto superiore l'organo lavorante della barra saldante per reinserire in guida il prodotto da lavorare, non può certo essere considerata come “maldestra o proibita”, essendo del tutto coerente con l'attività lavorativa del soggetto e con le finalità produttive dell'azienda. È perciò ravvisabile la responsabilità civile della ditta attestata pure dal Parte_1 verbale ispettivo dell'Ausl competente e confermata dalla prova testimoniale di
[...]
e (tecnici della prevenzione impiegati presso la USL di Tes_3 Tes_4
Langhirano), per i quali le carenze dei presidi di sicurezza del macchinario erano causa dell'infortunio di . In sostanza, è emerso che il datore di lavoro non avesse CP_6 adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che, qualora le prescrizioni di sicurezza (le protezioni aggiuntive) fossero state adottate, prima del sinistro, lo avrebbero impedito – secondo il criterio del “più probabile che non”. E' perciò riconoscibile l'omessa adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro, responsabile dell'organizzazione dell'impresa e tenuto ad adottare le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 c.c. Per completezza, solo un cenno all'allegazione di una ipotetica responsabilità della ditta produttrice della macchina confezionatrice, non esaminabile nel merito poiché circostanza introdotta da a preclusioni assertive già maturate. Controparte_4
Stando a quando accertato e sopra riportato, la fattispecie in esame ricade nell'ambito operativo dell'art. 1917 c.c., ai sensi del quale “nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto” e del relativo contratto di assicurazione stipulato tra le parti contro i rischi derivanti ai propri dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali. La compagnia assicurativa qui convenuta appare gravemente inadempiente agli obblighi verso il contraente di polizza, non essendo mai intervenuta nella gestione del sinistro, respingendo le richieste dell'assicurato con argomentazioni via via diverse (prima la responsabilità esclusiva del lavoratore, poi l'operatività della franchigia, quindi la responsabilità del produttore) sollevate nel corso della lunga vicenda originata da infortunio risalente al 2012. Sussistono pienamente i presupposti di fatto e di diritto per l'azione di adempimento promossa qui promossa da Parte_1
Occorre tuttavia puntualizzare che l'obbligo di indennizzo gravante sulla compagnia assicurativa non può estendersi oltre a quanto espressamente previsto nel contratto di assicurazione (paragrafo R20 della polizza assicurativa), azionato da Parte_1 limitatamente al profilo del danno non patrimoniale. Invero, la quantificazione raggiunta in sede di accordo sindacale per il licenziamento non può ritenersi conseguenza diretta e immediata dell'infortunio secondo il criterio della causalità giuridica, che consente di stabilire i danni risarcibili nella responsabilità civile. La
pagina 5 di 7 natura transattiva dell'accordo e il mancato riferimento a criteri oggettivi di quantificazione del danno – non specificati nemmeno nel corso del presente giudizio – confermano il collegamento solo indiretto tra la cifra corrisposta a titolo di risarcimento del danno differenziale e i danni derivanti dall'incidente sul lavoro del 04.12.2012. In relazione alla somma ulteriore rispetto al danno biologico, l'intento negoziale delle parti si configura quale elemento interruttivo del nesso causale consequenziale. Pertanto, l'oggetto delle richieste attoree deve ritenersi limitato alle conseguenze direttamente correlate al danno biologico da invalidità permanente riportato dal prestatore di lavoro per l'infortunio sofferto. In base alla CTU di cui si è già accennato, l'infortunio ha provocato al Sig. un CP_6 periodo di temporanea inabilità stimabile in 10 giorni di assoluta, 50 giorni di temporanea parziale al 75%, 120 giorni di temporanea parziale al 50% e 120 giorni di temporanea parziale al 25%; il danno biologico permanente riportato nella misura del 10%-11% e le menomazioni riscontrate sono incidenti negativamente sulla capacità lavorativa specifica di operaio nella misura intorno al 10%. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, anche in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta relativamente all'incidenza dell'intervento di dermoabrasione sulla valutazione del danno permanente (cfr. relazione in atti). Il danno all'integrità psico-fisica, riconducibile all'infortunio del 4.12.2012, è liquidabile facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (aggiornate al 2024), come noto ritenute anche dalla Suprema Corte quale criterio di generale e dal quale nella fattispecie non vi è ragione alcuna di discostarsi. In applicazione delle suddette tabelle, e riconosciuta la somma di € 115 per ogni giorno di IT assoluta, si quantifica il danno risarcibile nei confronti di , conseguenza diretta CP_6
e immediata dell'infortunio sul lavoro del 04.12.2012, in €30.730,00 a titolo di danno biologico permanente e € 15.812,00 a titolo di danno biologico temporaneo (ITT di 10 giorni al 100% per € 3.450 + ITP di 50 giorni al 75% per € 4.312,50 + ITP di 120 giorni al 50% per
€ 6.900,00 + ITP di 120 giorni al 25% per € 3.450,00 ), per complessivi € 46.542,50. Appare giustificata la personalizzazione in aumento del danno sopra quantificato, considerando sia il danno estetico riportato al polso e alla mano sinistra, oggetto di numerosi interventi di dermoabrasione, sia la lesione della capacità lavorativa specifica del danneggiato, operaio specializzato (di terzo livello) di 40 anni, non più idoneo all'attività lavorativa alla quale era adibito presso l'azienda in cui operava con contratto a tempo indeterminato da oltre 10 anni ed effettivamente pregiudicato anche nello svolgimento di differenti attività lavorative di tipo manuale. Pertanto, il pregiudizio subito da , a titolo di danno non patrimoniale, CP_6 riconoscendo un aumento del valore tabellare base, a titolo di personalizzazione del risarcimento, viene rideterminato in complessivi € 58.157,50. Su tale importo spetta il danno da ritardato pagamento ex art. 2056 cod. civ., da calcolare sulla somma devalutata al momento dell'infortunio (04.12.2012) in € 48.163,63, e con utilizzo a titolo puramente parametrale degli interessi legali applicati di anno in anno sulla pagina 6 di 7 somma via via rivalutata (interessi pari a € 7.679,00), per giungere così al danno non patrimoniale ammontante all'attualità a € 65.837,10. Tele somma, convertita con la liquidazione in credito di valuta, è produttiva di interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore dell'accolto, considerando i valori medi dello scaglione di riferimento;
anche le spese di CTU già liquidate seguono lo stesso criterio e sono poste a carico della Società assicuratrice convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_7
e Controparte_9 Controparte_5
, così decide:
[...]
- accertato l'inadempimento di la dichiara tenuta e Controparte_7 condanna al pagamento in favore di della somma di € 65.837,10, già in Parte_1 moneta attuale, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale subito da CP_6
nell'infortunio lavorativo del 4.12.2012, oltre interessi legali dalla data della
[...] pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la società assicuratrice convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute da liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale e € 786,00 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico le spese di CTU. Controparte_7
Così deciso in Parma il 7 gennaio 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5025/2019 R.G. promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Parte_1 patrocinio dell'Avv. Antonio Giovati, ATTORE contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Alinovi, CONVENUTO e Controparte_2
[...] CP_3
[...]
CONVENUTI-CONTUMACI
OGGETTO: “Assicurazione contro i danni”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni utile declaratoria del caso e di legge, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, anche in via istruttoria e incidentale, dichiarare tenute e per l'effetto condannare, in via parziaria e/o solidale, la
[...]
società e Controparte_4 Controparte_2 Controparte_2 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, a rifondere a Controparte_5 quanto la stessa ha dovuto corrispondere al sig. al risarcimento dei danni Parte_1 CP_6 allo stesso occorsi in conseguenza dell'infortunio sul lavoro del 4 dicembre 2012, da quantificarsi nella somma di € #96.000,00#, o in quell'altra maggiore e minore meglio vista e ritenuta, se del caso anche in via
pagina 1 di 7 equitativa. Oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario.”
Conclusioni per parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Parma, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte, anche incidentali, del caso e di legge, respingere le domande tutte spiegate dall'attrice, nei confronti di siccome infondate, non Parte_1 Controparte_7 provate, indimostrate, inammissibili, illegittime o come meglio. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfettario 15%. Oltre ad IVA e CPA come per legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Il 4 dicembre 2012, durante l'attività lavorativa svolta alle dipendenze e presso la ditta di Langhirano (PR) con mansione di operaio addetto ad una macchina Parte_1 confezionatrice/termosaldatrice, si procurava un trauma da schiacciamento CP_6 con ustione del polso e della mano sinistra a causa di un verosimile malfunzionamento dello stesso macchinario. L'infortunio, prontamente denunciato all' , obbligava il lavoratore ad astenersi CP_8 dall'attività lavorativa fino al 23.03.2014 e, alla chiusura della pratica infortunistica, veniva riconosciuto al medesimo un danno pari ad € 27.902,67. Non ritenendo congrua la valutazione dell'ente previdenziale, inoltrava CP_6 direttamente al datore una richiesta di risarcimento del danno differenziale per € 150.000,00 quantificato in base alla relazione medico-legale Dott. del 22.11.2016. Per_1
I successivi controlli presso la da parte del personale ispettivo Parte_1 dell' sulla macchina confezionatrice “COMIPACK CM80-2N”, alla quale era addetto Pt_2
al momento del suo infortunio, evidenziavano che i presidi di sicurezza installati sul CP_6 macchinario non erano idonei ad evitare il verificarsi di sinistri (verbale di prescrizione P/MM/15/2017). Di questi fatti la ditta informava senza indugio odierna convenuta, Controparte_4 sollecitandone l'intervento e invocando l'operatività della polizza assicurativa contro i rischi derivanti ai propri dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali stipulata per il tramite dell'agente locale (polizza assicurativa n. 440320043382), ma la compagnia assicurativa respingeva le richieste dell'assicurato sostenendo che la responsabilità dell'infortunio fosse da ascrivere alla manovra maldestra e proibita del lavoratore o/e che comunque la percentuale di residuata invalidità permanente rientrasse nell'ambito della franchigia contrattuale prevista dalle condizioni generali di polizza. Nel corso del 2017, la riacutizzazione dei postumi dell'infortunio comportava l'inabilità lavorativa temporanea del lavoratore per un periodo di oltre sei mesi (14 marzo – 29 settembre), all'esito dei quali la visita del medico aziendale certificava la temporanea inidoneità a “conduzione macchinari complessi con necessità di controllo attentivo e regolazioni costanti, guida mezzo movimento merci, lavoro notturno” e la idoneità con limitazioni a “movimentazione manuale carichi e movimenti ripetitivi con limitata necessità di forza in opposizione in presa (pinch) tra I e II dito mano sinistra. Alcune ricadute successive agli interventi di dermoabrasione, riferite al mese di novembre, comportavano un pagina 2 di 7 nuovo giudizio di idoneità con la prescrizione di “limitare compiti che comportino continua pressione/opposizione con forza del 1° e 2° dito mano sinistra”, protraendo l'assenza del lavoratore fino al gennaio 2018. La sopravvenuta impossibilità a rendere la prestazione lavorativa, nonostante le modifiche organizzative attuate dal datore di lavoro, determinava la ditta ad intimare al lavoratore il licenziamento per giustificato motivo. La cessazione del rapporto tra e veniva disciplinata con CP_6 Parte_1 un accordo conciliativo in sede sindacale sottoscritto in data 25.01.2018, in cui la ditta si impegnava a corrispondere “la somma di € 96.000,00, a transazione della pretesa, avanzata dal lavoratore, di risarcimento dei danni emergenti differenziali di natura non patrimoniale riferibili all'infortunio del 04.12.2012; la somma di € 3.000,00 a titolo e fine di incentivo all'esodo e, comunque in connessione con il programmato scioglimento del rapporto, allo scopo di prevenire il contenzioso che da essa cessazione potrebbe diversamente scaturire e di acquisire il consenso del Sig. alla cessazione medesima” e l'ulteriore somma netta CP_6 di € 1.000,00 “a transazione delle pretese potenziali oggetto di rinunzia e transazione” connessi al rapporto di lavoro, sia di natura contrattuale sia di natura extracontrattuale (pretese per diverso inquadramento e diverse mansioni, per maggiori, diverse od aggiuntive retribuzioni, per compensi ad ogni titolo rivendicabile, per aumenti periodici di anzianità, per trattamenti premiali ed incentivanti correnti e passati, ecc..). La corresponsione da parte di della somma di € 96.000,00 a titolo di Parte_1
“risarcimento danno biologico come da accordo del 25.01.2018” nei confronti di CP_6
con bonifico disposto in data 08.02.1018 è documentalmente provata.
[...]
Per ottenere dalla compagnia di assicurazioni il ristoro delle somme corrisposte all'ex dipendente, avviava la procedura di mediazione obbligatoria, che Parte_1 tuttavia si concludeva negativamente, come da verbale del 19.06.2018. Ne conseguiva la citazione in giudizio da parte di di Parte_1 Controparte_4
, società e
[...] Controparte_2 Controparte_2 [...]
affinché venissero condannate in via parziaria Controparte_5
e/o solidale alla rifusione di € 96.000,00 corrisposti da parte attrice all'ex dipendente. Verificata dal Giudicante la regolarità delle notifiche, era dichiarata la contumacia di
[...]
(notifica del 14.11.2019) e di Controparte_5
(notifica del 12.12.2019); si costituiva Controparte_9 invece con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_7
26.02.2020, contestando la fondatezza delle pretese attoree, ed in particolare la quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto all'ex lavoratore in sede di conciliazione sindacale per il licenziamento. La causa era istruita sulla base della documentazione esibita dall' in adempimento CP_8 dell'ordine ex art. 210 c.p.c. e di quella versata dalle parti, nonché mediante escussione dei testimoni (impiegato presso la ,), (medico della Tes_1 Parte_1 Tes_2
), (tecnico della prevenzione presso Usl di Parma), Parte_1 Testimone_3 Tes_4
(all'epoca dei fatti funzionario del Servizio di prevenzione e sicurezza ambienti di
[...]
pagina 3 di 7 lavoro presso Usl di Parma). Per la quantificazione del danno si disponeva l'espletamento di CTU il 15.02.2022, nominando il Dott. . Persona_2
Da ultimo, all'udienza del 04.04.2024, le parti rassegnavano le conclusioni trascritte in premessa e la causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*** All'esito del giudizio, la domanda di risulta parzialmente fondata e da Parte_1 accogliere nei limiti e per le ragioni che si espongono. E' incontestato e provato per tabulas che all'epoca dell'evento dannoso era in essere il contratto di assicurazione stipulato in data 31.12.2011, con validità annuale fino al 31.12.2012, da e tramite l'agenzia Parte_1 Controparte_5 locale di Parma, contro i rischi derivanti ai dipendenti Controparte_5 della società attrice da infortuni sul lavoro o da malattie professionali. La polizza n. 44032004384 obbligava la compagnia assicurativa a tenere indenne il datore di lavoro civilmente responsabile per il risarcimento dei danni cagionati ai prestatori di lavoro in caso di lesioni personali con un'invalidità permanente non inferiore al 5% (R20 delle condizioni di assicurazioni) come accaduto, nel caso di specie, a . CP_6
Aderendo alle conclusioni della CTU, svolta con metodo scientifico e con attento esame della documentazione medica relativa al sinistro, i postumi permanenti dell'infortunio sono infatti valutabili, per il danno biologico permanente, in percentuale del 10-11%” (relazione a cura del Dott. del 06.07.2022). Persona_2
Inoltre, la ricostruzione della dinamica dell'incidente effettuata sulla base delle risultanze probatorie raccolte permette di escludere un profilo di colpa/concorso di colpa del danneggiato e, così, di respingere la relativa eccezione mossa dall'assicuratore. La denuncia di infortunio inviata all' in data 05.12.2012 dalla (e CP_8 Parte_1 successivamente inoltrata alla compagnia assicurativa), da cui emerge che il lavoratore
“mentre stava utilizzando la confezionatrice, infilava volontariamente la mano dentro di essa per prendere il prodotto confezionato schiacciandosi e ustionandosi la mano stessa” è intanto versione incongruente rispetto al referto del pronto soccorso del 04.12.2012 in cui si legge“…metteva accidentalmente la mano sotto la pressa di una saldatrice”. Tale versione è stata anche contestata e meglio precisata dal lavoratore nella lettera Pt_3 del 12.09.2016 in atti, nonché smentita dalla testimonianza del Sig. il quale Tes_1 ha riferito di aver appreso dai colleghi che, al momento dell'incidente, fu necessario staccare il tubo dell'aria affinché si alzasse la barra saldante, che era rimasta bloccata in posizione di accoppiamento, e che il manutentore sarebbe intervenuto “proprio in CP_10 ragione della mancata risposta della macchina” (verbale di udienza del 10.02.2022). Ne emerge perciò che, in occasione dell'incidente del 4.12.2012, stava CP_6 provvedendo a reinserire in guida il bordo da saldare della busta lavorare, rimanendo incastrato sotto la pressa nonostante avesse premuto il fungo di arresto: le dichiarazioni dei testimoni confermano la ricostruzione dei fatti già avanzata dal lavoratore in via sindacale, escludendone la corresponsabilità.
pagina 4 di 7 L'azione del lavoratore, consistente nel premere il fungo d'arresto del macchinario e raggiungere con l'arto superiore l'organo lavorante della barra saldante per reinserire in guida il prodotto da lavorare, non può certo essere considerata come “maldestra o proibita”, essendo del tutto coerente con l'attività lavorativa del soggetto e con le finalità produttive dell'azienda. È perciò ravvisabile la responsabilità civile della ditta attestata pure dal Parte_1 verbale ispettivo dell'Ausl competente e confermata dalla prova testimoniale di
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e (tecnici della prevenzione impiegati presso la USL di Tes_3 Tes_4
Langhirano), per i quali le carenze dei presidi di sicurezza del macchinario erano causa dell'infortunio di . In sostanza, è emerso che il datore di lavoro non avesse CP_6 adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e che, qualora le prescrizioni di sicurezza (le protezioni aggiuntive) fossero state adottate, prima del sinistro, lo avrebbero impedito – secondo il criterio del “più probabile che non”. E' perciò riconoscibile l'omessa adozione delle misure di prevenzione da parte del datore di lavoro, responsabile dell'organizzazione dell'impresa e tenuto ad adottare le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore ai sensi dell'art. 2087 c.c. Per completezza, solo un cenno all'allegazione di una ipotetica responsabilità della ditta produttrice della macchina confezionatrice, non esaminabile nel merito poiché circostanza introdotta da a preclusioni assertive già maturate. Controparte_4
Stando a quando accertato e sopra riportato, la fattispecie in esame ricade nell'ambito operativo dell'art. 1917 c.c., ai sensi del quale “nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto” e del relativo contratto di assicurazione stipulato tra le parti contro i rischi derivanti ai propri dipendenti da infortuni sul lavoro o da malattie professionali. La compagnia assicurativa qui convenuta appare gravemente inadempiente agli obblighi verso il contraente di polizza, non essendo mai intervenuta nella gestione del sinistro, respingendo le richieste dell'assicurato con argomentazioni via via diverse (prima la responsabilità esclusiva del lavoratore, poi l'operatività della franchigia, quindi la responsabilità del produttore) sollevate nel corso della lunga vicenda originata da infortunio risalente al 2012. Sussistono pienamente i presupposti di fatto e di diritto per l'azione di adempimento promossa qui promossa da Parte_1
Occorre tuttavia puntualizzare che l'obbligo di indennizzo gravante sulla compagnia assicurativa non può estendersi oltre a quanto espressamente previsto nel contratto di assicurazione (paragrafo R20 della polizza assicurativa), azionato da Parte_1 limitatamente al profilo del danno non patrimoniale. Invero, la quantificazione raggiunta in sede di accordo sindacale per il licenziamento non può ritenersi conseguenza diretta e immediata dell'infortunio secondo il criterio della causalità giuridica, che consente di stabilire i danni risarcibili nella responsabilità civile. La
pagina 5 di 7 natura transattiva dell'accordo e il mancato riferimento a criteri oggettivi di quantificazione del danno – non specificati nemmeno nel corso del presente giudizio – confermano il collegamento solo indiretto tra la cifra corrisposta a titolo di risarcimento del danno differenziale e i danni derivanti dall'incidente sul lavoro del 04.12.2012. In relazione alla somma ulteriore rispetto al danno biologico, l'intento negoziale delle parti si configura quale elemento interruttivo del nesso causale consequenziale. Pertanto, l'oggetto delle richieste attoree deve ritenersi limitato alle conseguenze direttamente correlate al danno biologico da invalidità permanente riportato dal prestatore di lavoro per l'infortunio sofferto. In base alla CTU di cui si è già accennato, l'infortunio ha provocato al Sig. un CP_6 periodo di temporanea inabilità stimabile in 10 giorni di assoluta, 50 giorni di temporanea parziale al 75%, 120 giorni di temporanea parziale al 50% e 120 giorni di temporanea parziale al 25%; il danno biologico permanente riportato nella misura del 10%-11% e le menomazioni riscontrate sono incidenti negativamente sulla capacità lavorativa specifica di operaio nella misura intorno al 10%. Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U vanno condivise, perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali, anche in risposta alle osservazioni del CTP di parte convenuta relativamente all'incidenza dell'intervento di dermoabrasione sulla valutazione del danno permanente (cfr. relazione in atti). Il danno all'integrità psico-fisica, riconducibile all'infortunio del 4.12.2012, è liquidabile facendo applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano (aggiornate al 2024), come noto ritenute anche dalla Suprema Corte quale criterio di generale e dal quale nella fattispecie non vi è ragione alcuna di discostarsi. In applicazione delle suddette tabelle, e riconosciuta la somma di € 115 per ogni giorno di IT assoluta, si quantifica il danno risarcibile nei confronti di , conseguenza diretta CP_6
e immediata dell'infortunio sul lavoro del 04.12.2012, in €30.730,00 a titolo di danno biologico permanente e € 15.812,00 a titolo di danno biologico temporaneo (ITT di 10 giorni al 100% per € 3.450 + ITP di 50 giorni al 75% per € 4.312,50 + ITP di 120 giorni al 50% per
€ 6.900,00 + ITP di 120 giorni al 25% per € 3.450,00 ), per complessivi € 46.542,50. Appare giustificata la personalizzazione in aumento del danno sopra quantificato, considerando sia il danno estetico riportato al polso e alla mano sinistra, oggetto di numerosi interventi di dermoabrasione, sia la lesione della capacità lavorativa specifica del danneggiato, operaio specializzato (di terzo livello) di 40 anni, non più idoneo all'attività lavorativa alla quale era adibito presso l'azienda in cui operava con contratto a tempo indeterminato da oltre 10 anni ed effettivamente pregiudicato anche nello svolgimento di differenti attività lavorative di tipo manuale. Pertanto, il pregiudizio subito da , a titolo di danno non patrimoniale, CP_6 riconoscendo un aumento del valore tabellare base, a titolo di personalizzazione del risarcimento, viene rideterminato in complessivi € 58.157,50. Su tale importo spetta il danno da ritardato pagamento ex art. 2056 cod. civ., da calcolare sulla somma devalutata al momento dell'infortunio (04.12.2012) in € 48.163,63, e con utilizzo a titolo puramente parametrale degli interessi legali applicati di anno in anno sulla pagina 6 di 7 somma via via rivalutata (interessi pari a € 7.679,00), per giungere così al danno non patrimoniale ammontante all'attualità a € 65.837,10. Tele somma, convertita con la liquidazione in credito di valuta, è produttiva di interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza al saldo effettivo. Infine, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore dell'accolto, considerando i valori medi dello scaglione di riferimento;
anche le spese di CTU già liquidate seguono lo stesso criterio e sono poste a carico della Società assicuratrice convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_7
e Controparte_9 Controparte_5
, così decide:
[...]
- accertato l'inadempimento di la dichiara tenuta e Controparte_7 condanna al pagamento in favore di della somma di € 65.837,10, già in Parte_1 moneta attuale, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale subito da CP_6
nell'infortunio lavorativo del 4.12.2012, oltre interessi legali dalla data della
[...] pubblicazione della sentenza al saldo effettivo;
- condanna la società assicuratrice convenuta alla rifusione delle spese processuali sostenute da liquidate in € 14.103,00 per compenso professionale e € 786,00 per Parte_1 esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente a carico le spese di CTU. Controparte_7
Così deciso in Parma il 7 gennaio 2025 Il Giudice
Cristina Ferrari
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