TRIB
Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/05/2025, n. 1417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1417 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Tritto e Tarricone
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Rosalba Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO PER AGGRAVAMENTO MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 maggio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs.
n° 38/2000, all'erogazione del maggior indennizzo dovuto in conseguenza dell'aggravamento delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti dall'infortinio sul lavoro e dalle malattie professionali già riconosciute con postumi permanenti complessivamente stimati nella misura del 18% e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione CP_1
suddetta nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
1
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Invero, in ordine agli aspetti medico-legali, il nominato C.T.U. ha così concluso:
“ è affetto da: Parte_1
- postumi per infortunio sul lavoro (trauma toracico con fratture costali) occorso in data
29.06.2015, riconosciuto da con danno biologico del 2%; CP_1
- ipoacusia da rumore, denunciata 26.02.2016, riconosciuta con danno biologico 7%;
- ernia discale lombare denunciata il 18.01.2021, riconosciuta con danno biologico del
6%;
- sindrome del tunnel carpale bilaterale, denunciata il 20.09.2023 con danno biologico del
4%.
Queste patologie sono stata accertate in seguito a numerosi procedimenti giudiziari e il ricorrente
è titolare di rendita in misura complessiva del 18%. CP_1
La percentuale di danno biologico delle singole patologie e la valutazione complessiva che ne deriva, non sono aggravate rispetto alla percentuale sopra espressa”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Esclusa dunque la riconducibilità dell'aggravamento all'esposizione al rischio morbigeno, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa.
Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva
appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale
2
idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque,
nulla deve disporsi.
Le spese di ctu, in ragione della predetta esenzione, sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 13 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Tritto e Tarricone
- Ricorrente - contro
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
Rosalba Caracuta
- Convenuto -
OGGETTO: “INDENNIZZO PER AGGRAVAMENTO MALATTIA PROFESSIONALE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 28 maggio 2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler dichiarare il proprio diritto, ai sensi del DPR n° 1124/65 e del D. Lgs.
n° 38/2000, all'erogazione del maggior indennizzo dovuto in conseguenza dell'aggravamento delle menomazioni della propria integrità psico-fisica derivanti dall'infortinio sul lavoro e dalle malattie professionali già riconosciute con postumi permanenti complessivamente stimati nella misura del 18% e, conseguentemente, condannare l' al pagamento della prestazione CP_1
suddetta nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' e deduceva l'infondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata l'invocata consulenza tecnica, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno
2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
**************************
1
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Invero, in ordine agli aspetti medico-legali, il nominato C.T.U. ha così concluso:
“ è affetto da: Parte_1
- postumi per infortunio sul lavoro (trauma toracico con fratture costali) occorso in data
29.06.2015, riconosciuto da con danno biologico del 2%; CP_1
- ipoacusia da rumore, denunciata 26.02.2016, riconosciuta con danno biologico 7%;
- ernia discale lombare denunciata il 18.01.2021, riconosciuta con danno biologico del
6%;
- sindrome del tunnel carpale bilaterale, denunciata il 20.09.2023 con danno biologico del
4%.
Queste patologie sono stata accertate in seguito a numerosi procedimenti giudiziari e il ricorrente
è titolare di rendita in misura complessiva del 18%. CP_1
La percentuale di danno biologico delle singole patologie e la valutazione complessiva che ne deriva, non sono aggravate rispetto alla percentuale sopra espressa”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Esclusa dunque la riconducibilità dell'aggravamento all'esposizione al rischio morbigeno, il ricorso va rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art.
42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa.
Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva
appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale
2
idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque,
nulla deve disporsi.
Le spese di ctu, in ragione della predetta esenzione, sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. nulla per le spese;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. già liquidate. CP_1
Taranto, 13 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
3