Sentenza breve 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 18/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2026, proposto da
Società Cooperativa “La Ciurma”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Lanocita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vietri Sul Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Rotondo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza dirigenziale n. 125/2025, con la quale ha contestato alla Cooperativa: a) la presenza, sulla piazza pubblica a delimitazione dell’area adibita a servizi igienici, di una parete intonacata in blocchi di lapillo, ritenuta di remota costruzione e oggetto di successive modifiche nel tempo; b) la presenza di un piccolo manufatto destinato ad ospitare impianti di adduzione a servizio dell’attività, con tubazioni visibili lungo l’area pubblica; c) la mancata rimozione del blocco servizi igienici e docce, delimitato da cancello metallico, insistente su un’area di circa mq 30, asseritamente utilizzata come deposito di materiali; d) la modifica delle quote altimetriche esterne e la realizzazione di una rampa di collegamento con la parte sottostante; e) l’installazione di una canna fumaria a servizio delle cucine dell’attività, ritenuta priva di titolo autorizzativo; f) l’installazione di due unità esterne di condizionamento, con presunta violazione delle norme in materia di sicurezza degli impianti; g) la mancata rimozione di una tenda stagionale assentita con precedente permesso di costruire; h) una diversa distribuzione interna dei locali e una presunta modifica della destinazione d’uso, con riferimento alla presenza di un locale indicato come “infermeria”; i) la asserita assenza di accessibilità per persone con disabilità, in violazione della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche; j) la violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alla presenza di impiantistica ritenuta non conforme al D.lgs. 81/2008, ingiungendo la demolizione delle opere contestate e il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 30 giorni, con avvertimento circa l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001;
2) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato, connesso, consequenziale, antecedente e successivo, allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vietri Sul Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La società ricorrente impugna l’ordinanza n. 125/2025, con cui il Comune di Vietri sul Mare ha ingiunto la demolizione, entro 30 giorni, di talune opere realizzate in assenza del permesso di costruire del titolo paesaggistico su un terreno demaniale posto alla località Marina, frazione Petraro, detenuto in concessione per lo svolgimento di attività turistico-ricreativa.
Espone che, a seguito di parziale ottemperanza all’ordinanza, le opere rimaste in contestazione sono le seguenti:
- una parete intonacata in blocchi di lapillo ( il ricorso sostiene essere un manufatto rivestito da un pannello in ceramica di un artista vietrese, realizzato d’intesa col Comune che vi ha apposto sopra la targa di intitolazione della piazza pubblica );
- un piccolo manufatto destinato ad ospitare un impianto idraulico ( il ricorso ne sostiene la natura di opera ad edilizia libera );
- la modifica delle quote altimetriche esterne e la realizzazione di una rampa di collegamento ( il ricorso ne sostiene la legittimità, giusta SCIA in sanatoria prot. n. 13319 del 22.09.2021, autorizzazione paesaggistica n. 62/2021 ed atto di assenso comunale n. 2658 del 17.02.2022 );
- la diversa distribuzione interna dei locali e la modifica della destinazione d’uso di un locale adibito ad infermeria ( il ricorso nega qualsivoglia modifica e sostiene trattarsi di locale avente legittima destinazione a strutture sanitarie );
- l’inaccessibilità della struttura alle persone disabili ( rispetto alla quale il ricorso fa valere l’esistenza della rampa di cui sopra ).
Resiste il Comune di Vietri sul Mare.
Il gravame è manifestamente fondato e può essere deciso in forma semplificata.
Essendo in contestazione opere realizzate senza permesso di costruire in zona demaniale, appare assorbente notare che il procedimento da seguire avrebbe dovuto essere quello dell’art. 35 del D.P.R. 380/2001, che prevede la previa comminazione di una diffida.
Tale diffida, per altro, appare quanto mai necessaria nel caso di specie, stante la necessità di verificare lo stato legittimo dei beni in discussione, prima dell’adozione dell’ordinanza demolitoria ed alla luce dei rilievi formulati dalla parte privata.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di demolizione n. 125/2025 limitatamente alle opere di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO