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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5905 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 1942/2021 R.G., avverso la sentenza n.
416/2021 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 15.3.2021;
tra
, in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. (c.f. e P .IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
CA IA (C.F.: e SI ZO (C.F.: C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
e
C.F. e P. IVA n. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Enrico Gentile ( ) e Maria Chiara CodiceFiscale_3
Marchiori (C.F. ), elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_4 lo studio dell'avv. Claudio Turriziani, in Napoli, Via Carducci, 6;
-APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La , con atto di appello Parte_1 notificato in data 27.4.2021, proponeva impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo la reiezione del gravame.
All'esito della prima udienza del 9.9.2021, svoltasi in modalità cartolare, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.3.2023.
Dopo diversi rinvii, tutti regolarmente comunicati alle parti costituite, sciogliendo la riserva all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, vista la richiesta di rinvio del procedimento, motivata dalla pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento della lite, rinviava la causa all'udienza dell'11 settembre 2025.
Né in tale data, né alle successive udienze del 16.10.2025 e del 6.11.2025 le parti sono comparse e la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 368/2019 R.G.)
è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dall'art. 181 c.p.c. applicabile ratione termporis
(richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, VII sezione civile (già terza bis), così composta: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T EN Z A nel procedimento di appello n. 1942/2021 R.G., avverso la sentenza n.
416/2021 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 15.3.2021;
tra
, in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t. (c.f. e P .IVA ), rappresentata e difesa dagli avv.ti P.IVA_1
CA IA (C.F.: e SI ZO (C.F.: C.F._1
); C.F._2
APPELLANTE
e
C.F. e P. IVA n. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Enrico Gentile ( ) e Maria Chiara CodiceFiscale_3
Marchiori (C.F. ), elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_4 lo studio dell'avv. Claudio Turriziani, in Napoli, Via Carducci, 6;
-APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La , con atto di appello Parte_1 notificato in data 27.4.2021, proponeva impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino in epigrafe indicata, chiedendone la riforma, sulla base delle argomentazioni contenute nell'atto di impugnazione.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo la reiezione del gravame.
All'esito della prima udienza del 9.9.2021, svoltasi in modalità cartolare, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
16.3.2023.
Dopo diversi rinvii, tutti regolarmente comunicati alle parti costituite, sciogliendo la riserva all'esito dell'udienza del 10 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Collegio, vista la richiesta di rinvio del procedimento, motivata dalla pendenza tra le parti di trattative di bonario componimento della lite, rinviava la causa all'udienza dell'11 settembre 2025.
Né in tale data, né alle successive udienze del 16.10.2025 e del 6.11.2025 le parti sono comparse e la causa è stata riservata in decisione senza termini.
Come affermato in più occasioni dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 08-06-1998, n. 5640 e Cass. civ. Sez. lavoro, 05-05-2001, n.
6334), il regime adottato nel rito ordinario per l'inattività delle parti, estensibile anche al rito del lavoro con riferimento all'udienza prevista dall'art. 437 c.p.c., prevede l'applicazione, rispettivamente, degli artt. 181
(richiamato per il giudizio di II grado dal successivo art. 359) e 348 c.p.c.,
a seconda che nell'udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l'appellato, fermo restando che in entrambe le ipotesi non è consentita l'immediata decisione della causa, dato che questa deve essere rinviata ad una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti. Consegue, da tale impostazione, che il ripetersi di tale difetto di comparizione alla successiva udienza comporta conseguenze diverse nelle due ipotesi, giacché nella prima (assenza di entrambe le parti) deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, mentre nella seconda (assenza del solo appellante) deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'impugnazione.
Nel caso di specie, la causa (recante, in primo grado, il n. 368/2019 R.G.)
è stata introdotta dopo l'entrata in vigore (in data 25 giugno 2008) del decreto legge 25 giugno 2008 n°112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n°133) che (all'articolo 50 comma 1°) ha sostituito il testo dell'articolo 181 primo comma c.p.c. e ha stabilito (all'articolo 56 comma 1°) che la nuova disposizione si applica ai giudizi instaurati dal 25 giugno 2008.
Pertanto, come previsto dall'art. 181 c.p.c. applicabile ratione termporis
(richiamato dall'articolo 309 c.p.c. per il caso della mancata comparizione all'udienza nel corso del processo), in caso di mancata comparizione delle parti per due udienze successive, non soltanto deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo, ma va anche dichiarata l'estinzione del processo.
A norma dell'articolo 307 ultimo comma c.p.c. il Collegio provvede con sentenza.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, come prevede l'articolo 310 ultimo comma c.p.c., onde non occorre alcuna pronuncia in merito.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.
Così deciso in Napoli, il 13 novembre 2025
Il consigliere estensore
Dr.ssa Lucia Minauro Il Presidente
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio