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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2024, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est.
Dott. RO Carra - Giudice
Dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3282/2024 V.G. R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Baldassarre, come da mandato in atti e Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Bracciale, come da mandato in atti;
Parte_2
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.10.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il unitisi in matrimonio con in data 25.3.2013, hanno generato tre figli, nati, Pt_1 Pt_2 rispettivamente, in data 26.9.2022, in data 20.6.2013 e in data 4.10.2017; la loro separazione è stata omologata dall'ufficio epigrafato con sentenza n. 3580/2023 del 27.12.2023 R.G. n. 5554/2023.
Nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.10.2024 le parti hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, confermando il contenuto del ricorso introduttivo, la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Le condizioni concordate dalle parti, infra riportate, appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) i figli saranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento presso la madre nella sua abitazione sita in Campi Salentina alla via Trevisi
n.11, disponendo l'esercizio disgiunto della potestà per l'ordinaria amministrazione. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole. A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli;
2) il padre potrà esercitare il suo diritto di visita, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori, per tre pomeriggi alla settimana, ovvero lunedì, mercoledì e sabato, dalle ore 17.00 alle ore
19.00. Nei mesi estivi, sempre previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori, gli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini, il padre potrà trascorrere tre mattine oppure tre pomeriggi alla settimana: dalle ore 10 alle ore 13.00, se di mattina, e dalle ore 17.00 alle ore 20.00, se di pomeriggio, salvo diverso accordo tra le parti. Il padre dovrà sempre comunicare, preventivamente, alla madre i luoghi in cui dovesse condurre i bambini durante le ore di visita, qualora il diritto di visita dovesse essere esercitato fuori dall'abitazione ove i bambini risiedono;
3) per quanto concerne le festività natalizie, i minori potranno trascorrere, alternativamente, un anno il giorno di Natale con la madre ed il 26 dicembre con il padre e l'anno successivo viceversa, salvo diverso accordo tra i genitori. Con riferimento alle festività pasquali, i bambini
, e RO potranno trascorrere, alternativamente, un anno la Pasqua con il Per_1 Per_2 padre e la Pasquetta con la madre, e l'anno successivo viceversa, salvo diverso accordo tra i genitori;
4) il sig. orrisponderà mensilmente, a titolo di contribuzione al mantenimento per i figli, la Pt_2 somma di € 200,00 per ciascun figlio, ossia € 600,00 mensili complessivi, somma rivalutabile secondo gli aggiornamenti degli indici Istat, entro il 27 di ogni mese mediante accredito sul conto corrente postale intestato alla sig.ra al seguente IBAN Pt_1
[...], oltre al 50% delle spese straordinarie ad essi relativi che di volta in volta verranno preventivamente concordate con la madre. Il Sig. imarrà obbligato Pt_2
a corrispondere il sopraccitato contributo al mantenimento fintanto che i figli continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
5) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque forma di mantenimento per se stessi;
6) i coniugi prestano reciprocamente il loro consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi anche per l'espatrio dei figli minori;
7) i coniugi dichiarano di avere, con quanto sopra, sistemato ogni reciproco rapporto e di non avere alcuna reciproca pretesa, ritenendosi pienamente soddisfatti. Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 25.3.2013 in Squinzano (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune dell'anno 2013 n. 3 Parte I, alle condizioni indicate in motivazione;
b) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000;
c) nulla sulle spese di lite.
Lecce, 4.12.24
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)