Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 05/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2440/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TO Sezione Civile Il Giudice, dott. Valeria Monti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2440/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione in data 08/04/2025 TRA
, c.f.: elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
CORSO VITTORIO EMANUELE II 108 46100 MANTOVA presso lo studio dell'Avv. BRUSINI RAFFAELLA, c.f.: , dal quale è C.F._2 rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- ATTORE
E
, c.f.: , elett.te dom.to alla VIA Controparte_1 P.IVA_1
P. AMEDEO, 27 46100 MANTOVA, presso lo studio dell'Avv. RESTANI
FRANCO, c.f.: dal quale è rappresentata e difesa in C.F._3 virtù di procura in atti
- CONVENUTA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni:
Attore: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione, dichiarare che il sinistro è avvenuto per fatto e colpa della e per l'effetto, condannare la convenuta al Controparte_1
risarcimento dei danni in favore dell'attore, così quantificati in € 65.318,63
per danni fisici, patrimoniali e non patrimoniali come e per le ragioni e i titoli
dedotti e specificati in narrativa, o in quella maggior o minor somma che sarà
ritenuta di giustizia anche in via equitativa, oltre agli interessi legali dalla
data del sinistro ed al danno per svalutazione monetaria. Con vittoria di
spese, diritti ed onorari di causa."
Convenuta: “Nel merito, in via principale: Previe le declaratorie tutte del
caso, rigettarsi siccome infondata la domanda attorea.
In via subordinata: In denegata ipotesi di anche parziale accoglimento della
domanda attorea, previa in ogni caso declaratoria di concorrente e
preminente concorso colposo di nella causazione dell'evento Parte_1
dannoso di cui è causa ex art. 1227 1° comma Cod. civ., ridursi nei limiti del
provato e del giusto gli importi risarcitori al medesimo spettanti e, per
l'effetto, rigettarsi siccome infondata ogni sua ulteriore pretesa. In ogni caso:
Rifusi spese e compensi di causa, sentenza e successive tutte di regola.”
MOTIVI
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che: Parte_1
in data 09.09.2022 alle ore 14:30, in seguito al sinistro stradale occorsogli mentre era alla guida dello scooter tg DX82690 di sua proprietà, riportava lesioni fisiche nonché danni materiali. In particolare, proveniva da TO e percorreva la Strada Provinciale 482 in direzione Formigosa (MN) a velocità consona e moderata, quando, giunto all'altezza dell'imbocco della via
Gerolamo Gatti, verso la quale doveva svoltare, a causa del manto stradale gravemente dissestato e pieno di buche, cadeva rovinosamente.
Risultata inutile ogni richiesta in via stragiudiziale, ha convenuto in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
chiedendone, previa declaratoria di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
la condanna al risarcimento dei danni tutti subiti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese processuali.
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2.Si è costituita in giudizio la in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., contestando nel merito, la fondatezza della domanda attorea, in quanto l'attore non avrebbe provato il nesso causale, e contestando altresì il quantum risarcitorio. Ha chiesto il rigetto della domanda o , in subordine , il riconoscimento della corresponsabilità dell'attore.
3.Compiute le verifiche preliminari, espletata istruttoria mediante escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, precisate le conclusioni in epigrafe trascritte, il Giudice Monocratico ha trattenuto la causa in decisione, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. la domanda non è fondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito indicati.
5.L'azione proposta va ricondotta all'alveo della responsabilità ex art. 2051
c.c.La funzione dell'art. 2051 è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa,
intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione , potendo eliminare le situazione di pericolo insorte ed escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. n. 26086/2005).
Correttamente, dunque, parte attrice, proponendo azione ai sensi dell'art. 2051
cc., ha citato in giudizio la ente pubblico proprietario Controparte_1
della strada interessata dal sinistro, che avrebbe avuto la possibilità di eliminare il pericolo.
Ciò premesso, quanto al riparto dell'onere probatorio, mentre l'attore dovrà
provare il danno e il nesso causale, sulla P.A. custode grava l'onere di provare la sussistenza di una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito
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il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode
(Sentenza n. 6326 del 05/03/2019 ).
Nel caso di specie, posto che deve ritenersi applicabile la disciplina appena descritta di cui all'art. 2051 cc - essendo esclusa l'applicabilità di tale norma, con eventuale residua applicazione solo dell'art.2043 cc, nel caso in cui non vi sia possibilità di controllo della cosa, ipotesi da escludersi nel caso di specie,
trattandosi di un'area ben delimitata e di modeste dimensione- l'attore non ha assolto l'onere probatorio su di esso gravante.
6.La ricostruzione dei fatti della difesa attorea collega infatti la causa della perdita di controllo del motociclo da parte di alla presenza di Parte_1
un “ manto stradale dissestato e pieno di buche” non segnalate.
Occorre precisare che, già osservando le fotografie prodotte in atti dall'attore,
il luogo del sinistro è sicuramente interessato da un manto stradale dissestato,
con la presenza di diverse disconnessioni, le quali tuttavia non paiono potersi definire vere e proprie buche. Dalla relazione degli agenti accertatori si legge infatti che la “platea stradale si presenta corrugata” e dalla relazione del responsabile del servizio Lavori Pubblici della Provincia di TO , di cui al doc. 3 diparte convenuta, si legge che la presunta buca aveva “una profondità inferiore ai 3 cm”, circostanza questa non specificatamente contestata dall'attore.
Lo stesso attore inoltre non individua con precisione quale sarebbe il punto in cui si sarebbe determinata la perdita del controllo del veicolo da parte dello stesso e gli stessi agenti verbalizzanti della Polizia Locale, nella loro relazione, precisano che “ non era possibile individuare l'esatto punto in cui
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era avvenuta la perdita di controllo del motociclista”. L'unico teste presente sul luogo del sinistro, ed escusso nel presente procedimento, ovvero Tes_1
ha dichiarato di aver visto l'attore cadere ( peraltro precisa che stava
[...]
percorrendo la strada nello stesso senso di marcia dell'attore ma non immediatamente dopo di lui ma dietro di un camion) e ha indicato l'aria in cui il veicolo si sarebbe arrestato, senza tuttavia essere in grado di individuare la
“buca” che sarebbe stata la causa della perdita di controllo da parte dell'attore.
Pertanto non può dirsi accertato il nesso causale del sinistro , non solo perché
non vi è traccia di una vera e propria buca - ma di semplici dissesti che di per sé non paiono poter determinare la perdita di controllo di un motociclo- ma anche perché non è ben chiaro quale sia stato il punto in cui è avvenuta la perdita di controllo del veicolo.
La presenza del mero stato di dissesto del manto stradale non è da sola sufficiente a far ritenere provato il nesso causale, considerato altresì che tale stato era ben visibile, esteso, caratterizzato da diverse colorazioni dell'asfalto e anche prevedibile, posto che si trattava di una zona in cui vi era un cantiere in corso proprio per il rifacimento del manto stradale (cfr. relazione della
Polizia Locale , doc. 1 di parte attrice).
La domanda attorea è quindi infondata e va pertanto rigettata.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice, ex art. 91 c.p.c.,
con condanna della stessa alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, con liquidazione d' ufficio sulla scorta dei parametri di cui al DM
147/2022, relativi alla cause di valore indeterminabile di complessità bassa (
avendo l'attore fatto riferimento alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia), tenuto conto della non particolare complessità delle questioni
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giuridiche trattate e della redazione di una sola memoria conclusionale da parte della convenuta.
Anche le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda,
istanza ed eccezione:
- rigetta le domande attoree;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
, in persona del l.r.p.t., che liquida in euro 4.712,00 per Controparte_1
compenso professionale, oltre 15% spese generali, iva e cpa, se dovute;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di ctu, come liquidate con separato decreto.
Così deciso in TO il 5.05.2025.
Il giudice
Dott. Valeria Monti
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