Sentenza 8 maggio 2025
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- 1. La “sorte” dell’autovettura del debitore nella liquidazione controllata.Di Veronica Valeria Loi · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 30 settembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 08/05/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. P.U. n. 21.2025
Liquidazione controllata 21-1.2025
Il TRIBUNALE DI SAVONA
Sezione Fallimentare
in composizione collegiale composta dai Giudici dr.ssa PAOLA DI LORENZO Presidente dr. DAVIDE ATZENI Giudice Rel. dr.ssa ANNA FERRETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata di
, assistito dall'avv. Sabrina Macciò CP_1
******
visti gli atti della procedura di liquidazione controllata iscritta al R.G. P.U. n. 21.2025, Liquidazione controllata R.G. 21-1.2025, procedura richiesta in proprio da;
CP_1 esaminato il piano di liquidazione di cui al ricorso ex art. 268 e ss Codice della Crisi di Impresa datato 28.3.2025 redatto con l'ausilio dell'Avv. Sabrina Macciò nell'interesse di , residente CP_1 in Vado Ligure (SV) Via Pertinace 20; vista la Relazione datata 10.12.2024 redatta ex art. 269 comma 2 Codice della Crisi di Impresa dal Professionista nominato quale O.C.C. Avv. professionista già nominato Persona_1 dall'O.C.C. da sovraindebitamento presso l'ODCEC del Tribunale di Savona per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi;
preso atto della situazione economica e patrimoniale del ricorrente e dell'entità dei debiti oggi in essere e della tipologia dei debiti medesimi;
ritenuto che
la proposta soddisfi i requisiti di legge e che allo stato non si ravvisa la sussistenza di atti in frode ai creditori;
esaminata l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, redatta dall'Avv. ; Persona_1 rilevato che risultano sussistenti i presupposti soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura nonché le condizioni stabilite nei presupposti di ammissibilità ed in particolare che: il Tribunale di Savona risulta territorialmente competente ex art. 27 Codice della Crisi di Impresa;
la parte debitrice si trova in stato di sovraindebitamento ex artt. 2 e 268 Codice della Crisi di Impresa ed in condizione di non poter soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;
ritenuto più in dettaglio nel merito che:
presenta rilevante esposizione debitoria, in particolare – tra l'altro - nei confronti CP_1 di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE per € 97.380,30 (cfr prod. n. 13) nonché (nei confronti di Agenzia delle Entrate) per ulteriori 1.305,44 (cfr prod. n. 14) e nei confronti di istituto di credito a titolo di mutuo per € 207.576,98 (cfr prod. n. 12); il debito complessivo del Sig. CP_1
ammonta a € 312.759,89 oltre interessi, a cui aggiungere gli esborsi derivati dall'attivazione
[...] della presente procedura;
Via Pertinace 20/B, censito al catasto fabbricati della Provincia di Savona al Foglio 26, Particella 313, sub. 6 che, secondo la perizia redatta dal Geom. ha un valore attuale di € 61.000,00 (cfr Per_2 prod. n. 17); è titolare del rapporto di conto corrente bancario n. 000047358310 con un saldo creditore di Euro 15.922,69 (cfr prod. n. 16) che ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura;
è proprietario di un'autovettura Mercedes Classe A targata EJ986PJ, immatricolata il 29/08/2011 ed acquistata il 22.03.2024 al costo di € 1.700,00 (cfr prod. n. 20), che dunque è stata immatricolata circa 14 anni or sono ed è quindi verosimilmente di scarso valore, che ha dichiarato di mettere a disposizione della procedura alle condizioni infra meglio specificate, ed ha messo inoltre a disposizione della procedura la somma di € 250,00 mensili per n. 12 mensilità per n. 3 anni per complessivi € 9.000,00 (al riguardo esso ha precisato che essendo la sua attività lavorativa di rappresentante preposto alla vendita di autovetture soggetta all'alea del mercato, la percentuale messa a disposizione della procedura potrà subire mutamenti, sia in positivo che in negativo, nel corso del triennio); considerato, pertanto, che il ricorrente ha presentato un piano di liquidazione che prevede sostanzialmente:
1) la messa a disposizione a favore dei creditori dell'immobile di sua proprietà sito in Vado Ligure (SV) alla Via Pertinace 20/B (immobile che, quindi, dovrà essere venduto ed in relazione al quale pende già procedura di esecuzione forzata immobiliare);
2) la messa a disposizione a favore dei creditori dell'autovettura Mercedes Classe A di sua proprietà targata EJ986PJ (autovettura che, quindi, dovrà essere venduta);
3) il versamento del saldo creditore del conto corrente ad esso intestato, pari ad Euro 15.922,69;
4) il versamento di un importo mensile di € 250,00= per n. 12 mensilità per il periodo di n. 3 anni per complessivi € 9.000,00; atteso che la tempistica ipotizzata per la definizione di tale procedura è di 3 anni (o comunque sino alla conclusione degli adempimenti previsti per l'esecuzione del piano), con la finalità di provvedere al pagamento integrale delle spese di procedura e degli oneri prededucibili e con la restante parte, nei limiti delle risorse disponibili, i residui creditori (sebbene in misura contenuta); rilevato che l'istanza di liquidazione controllata deve venire vagliata esclusivamente in base alla oggettiva sussistenza dei requisiti di legge ed in presenza della esaustività e completezza della documentazione depositata, elementi, questi, rinvenibili nelle considerazioni sviluppate dall'Avv.
[...]
che ha concluso (tenuto conto di tutte le posizioni creditorie esistenti) esprimendo giudizio Per_1 positivo “sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”, come richiesto dall'art. 269 comma 2 D. Lgs. 12.1.2019 n° 14; rilevato che deve essere considerata meritevole di accoglimento anche l'istanza proposta dal ricorrente al fine di ottenere che l'autovettura Mercedes Classe A di sua proprietà targata EJ986PJ rimanga nella sua disponibilità per la durata di 3 anni a decorrere dall'apertura della procedura di liquidazione controllata, e che successivamente a tale periodo sia messa in vendita dal liquidatore nominato, e ciò in considerazione della necessità per il ricorrente di disporre il più a lungo possibile di tale veicolo a fini lavorativi per la propria attività di rappresentante per le vendite, che rende necessaria la mobilità sul territorio onde potersi recare a trattare con i soggetti potenzialmente interessati all'acquisto dei prodotti da esso trattati (sull'accoglibilità dell'istanza in esame cfr Tribunale di Prato n° 40 del 2.8.2023); rilevato inoltre che deve essere disposto che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari, in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte a mente del quale “il creditore fondiario può avvalersi del “privilegio processuale” di cui all'art. 41, comma 2 d.lgs. n. 385 del 1993 sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e segg. del d. lgs. n. 14 del 2019, sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui agli artt. 268 e segg. del medesimo d.lgs.”; cfr sul punto Cass. 19/08/2024 n° 22914); ritenuto che esistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza;
PQM
visti gli artt. 2 e 270 Codice della Crisi di Impresa
DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di , CP_1 residente in [...];
NOMINA
Giudice Delegato il dr. DAVIDE ATZENI;
NOMINA
Liquidatore il Dott. con studio in Albenga, viale Martiri della Libertà n° 68; Testimone_1
ORDINA al debitore di provvedere al deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (se trattasi di soggetto che deve tenere tali documenti) e dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ex art. 201
Codice della Crisi di Impresa;
ORDINA al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ORDINA al liquidatore di procedere ex art. 270 comma 2 lett. F) e G) Codice della Crisi di Impresa, all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Savona o del Ministero della Giustizia, con oscuramento dei dati sensibili relativi a soggetti diversi dal debitore;
ORDINA la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. Att.
C.P.C, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alle banche dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. n. 78.2010, convertito nella L. n. 122.2010 e succ. mod;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relative ai rapporti con la parte debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con la parte debitrice;
visto l'art. 150 Codice della Crisi di Impresa: DISPONE che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (salva l'ipotesi in cui vengano iniziate o debbano proseguire azioni esecutive individuali finalizzate al soddisfacimento di crediti fondiari).
ORDINA che la presente sentenza sia comunicata ex art. 270 comma 4 Codice della Crisi di Impresa, mediante notificazione al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.
Si comunichi anche al liquidatore.
Savona, 8.5.2025
Il Giudice Relatore
Dott. Davide Atzeni
Il Presidente
Dr.ssa Paola Di Lorenzo