Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 02/02/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
48/2026 Sent.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa RA SA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio assegnato a questo giudice in data 232-2023- instaurato con il ricorso n. 78586 - da XX (c.f. omissis) deceduto e riassunto dall’erede Sig.ra YY, (c.f.
omissis), nata a [...] (omissis)
il omissis, residente in omissis (omissis), Via omissis, in qualità di coniuge superstite del Sig. XX, rappresentata e difesa dall’Avv. Fabio Monaco ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale in Roma, Via Antonio Mordini n.14, dichiaratosi antistatario;
Contro
- Ministero della Difesa in persona del Ministro pro tempore costituiti in proprio e Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, costituito in proprio rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla Dott.ssa Sara SALIMBENE, dirigente di 2°
fascia del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalle Dott.sse Anna Maria ALIMANDI, Paola CARMENI e Marianna PACELLI, funzionarie del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
-INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29;
per l’accertamento del diritto del Sig. XX e quindi dell’avente causa all’ottenimento della pensione privilegiata (tab.A ctg. 7) dal dì della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
Visti gli atti ed i documenti di causa;
Vista l’ordinanza n.180/2023 di interruzione per decesso del ricorrente;
Visto l’atto in riassunzione della Sig.ra YY e la costituzione in giudizio, ai fini della relativa prosecuzione;
Vista l’ordinanza n.12/2024;
Visto il ricorso e gli atti di causa;
Udite all’udienza odierna le parti convenute presenti, l’Avv. Filippo Mangiapane per l’INPS e la Dott.ssa Marianna Pacelli per il MEF, nessuno presente per il Ministero della Difesa per la ricorrente;
Ritenuto in
FATTO
1. Il ricorrente, ex corazziere dell’Arma dei Carabinieri, deceduto in data omissis, previa diffida del 24.7.2020, aveva proposto ricorso per l’accertamento e la declaratoria del diritto del all’ottenimento della pensione privilegiata da ascrivere alla Tabella A Categoria 7^ dal dì della domanda amministrativa del 14.6.2011 fino all’effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, in relazione alle infermità
“Note di spondiloartrosi cervicale con discopatie C6C7” e “Segni di spondilosi lombare con discopatie L5S1”, con condanna delle Amministrazioni resistenti alla sua corresponsione, previo annullamento del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. 6488/2009 e del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti sull’istanza presentata.
2. Aveva prestato servizio in vari reparti, sin dall’arruolamento nell’agosto del 1979, e il legale esponeva gli elementi salienti della attività lavorativa, evidenziando fra l’altro i disagi ambientali ed in genere i fattori distermici. In particolare, riferiva che, dall’8 aprile 1981, il de cuius era trasferito a Roma con la qualifica di AL ZZ come aggregato presso il Reggimento Corazzieri, ove veniva sottoposto a durissimo addestramento per l’accertamento dell’idoneità fisica al futuro eventuale impiego
(impiego a cavallo e quello in moto). Era impiegato poi in lunghi e gravosi turni di servizio d’onore e di vigilanza presso il Palazzo del Quirinale (come indicato nei Rapporti informativi in atti).
3. Previo parere favorevole del Comandante del Reggimento di appartenenza il defunto ricorrente veniva sottoposto a visita dalla C.M.O. di Roma che nel 1998 indicava la dipendenza da causa di servizio della patologia “Segni di spondilosi lombare con discopatia L5-S1”, peraltro non ascrivendola ad alcuna categoria; poi su domanda di aggravamento del 17-3-1999 la C.M.O. nel 2000 riconosceva la patologia
“note di spondiloartrosi cervicale con discopatia C6C7” ascrivendo alla Tab. A ctg. 8; infine la C.M.O.
nel 2008 su ulteriore domanda di aggravamento del 1611-2007 ascriveva la patologia “spondiloartrosi diffusa” alla Tab. A ctg. 7 (l’allegato al ricorso non è perfettamente leggibile, ma non è in contestazione). L’Amministrazione, con decreto del 2010, si conformava al parere del CVCS del 2009 (in riscontro alla CMO 4826/1999), negativo di dipendenza da causa di servizio delle patologie. Detto decreto con correlato parere risultano impugnati innanzi al Giudice amministrativo, con giudizio ancora pendente, rigettato in primo grado.
4. In data 14-6-2011, il de cuius aveva presentato domanda di PPO non evasa, seguita da diffida.
5. Le motivazioni del ricorso sono sintetizzate in:
“Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24, 38 e 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 29 ottobre 2001 n.461;
violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2 e seguenti della Legge 7 agosto, n.241”; Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, ritenendo che alle infermità di cui è portatore l’interessato dovesse essere riconosciuta una eziopatogenesi in cui ruolo primario hanno giocano fattori quali il servizio gravoso svolto per lungo tempo.
È allegata una relazione medico legale di parte del 2010, che conferma, per concausalità efficiente e determinante, la dipendenza dal servizio delle patologie “note di spondiliatrosi cervicale con discopatia C6 C7 e Segni di spondilosi lombare con discopatia L5 S1, aggravate in “Spondilodiscoartrosi diffusa del rachide con impegno funzionale” (come indicato dalla Commissione medica, con verbale mod.
BL/B n. A90722044 del 22/09/2008 con ascrivibilità del quadro morboso a tab A Categoria 7^).
In via istruttoria, il legale ha chiesto di disporre consulenza tecnica d’ufficio in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra le patologie sofferte ed il servizio prestato dal de cuius.
6. Con ordinanza 180/2023 è stata disposta l’interruzione appunto per decesso del ricorrente e il giudizio è stato riassunto dal coniuge superstite nei termini.
La ricorrente in qualità di coniuge vedova del sig.
XX, confermando la domanda, ha concluso, nel merito, chiedendo il riconoscimento per il marito della dipendenza da causa di servizio e di accertare e dichiarare il diritto all’ottenimento della pensione privilegiata Tabella A Categoria 7^, dalla domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo, in relazione alle due infermità “Note di spondiloartrosi cervicale con discopatie C6-C7” e
“Segni di spondilosi lombare con discopatie L5-S1”,
con condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione di quanto spettante.
7. Il ricorso in riassunzione richiama integralmente le considerazioni in fatto ed in diritto contenute nell’atto introduttivo, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine a spese, competenze ed onorari di giudizio da liquidare in favore del legale antistatario.
8. Con memoria si è costituito il MEF, eccependo il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio, perché il parere del Comitato è un atto endoprocedimentale e come tale non dotato di una propria efficacia lesiva. Ha esplicitato la normativa in base alla quale il CVCS è l’unico Organismo a cui è demandato il giudizio sul nesso eziopatologico (D.P.R. n. 461 del 2001 e già d.lgs 303/1999 art. 10 co.1 lett.C). Comunque, ha sottolineato che il Comitato ha concluso che “NON POSSONO RICONOSCERSI DIPENDENTI DA FATTI DI SERVIZIO, in quanto trattasi di quadro iniziale di patologie artrosiche che riconosce nella sua etiopatogenesi l'incidenza di fattori degenerativi endogenocostituzionali od anche traumatici. In conseguenza, mancando nella fattispecie comprovati traumi o continuativi microtraumi che possano aver svolto un efficiente ruolo, l'affezione obiettivata è da ritenersi perfettamente compatibile con l'età del soggetto e non, quindi, rapportabile al servizio svolto neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante”. Ha evidenziato altresì che l’Organismo consultivo ha appurato che il militare ha svolto il servizio previsto dalla propria qualifica senza connotazione di particolare gravosità o eccezionalità e ha evidenziato l’origine endogena delle infermità; il rapporto di eventuale derivazione causale va verificato a suo avviso “non rispetto al servizio in generale (per quanto gravoso e pieno di disagi, compatibili con l'attività prestata da soggetti aventi lo status di militare, per i quali l'ordinamento prevede una specifica serie di tutele per la gravosità del servizio prestato), ma rispetto a particolari modalità, ulteriori e speciali rispetto al normale espletamento del servizio, che valgono a connettere le patologie insorte con dette modalità”.
Ha concluso nel merito che l’attività non può comunque essere considerata ex se anche solo concausa dell'evento, ove non emerga quel surplus di fattori, rispetto al fisiologico dispiegarsi del servizio richiesto ai militari, costituenti rischio specifico dell'evento morboso. Ha infine contestato la richiesta istruttoria di CTU, non potendo la perizia di ufficio sopperire alle lacune probatorie della parte.
9. Con memoria, si è costituito il Ministero della Difesa Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, difeso, in proprio, evidenziando che l’amministrazione ha adottato il provvedimento, motivando conformemente al parere del Comitato, parere tecnico vincolante. Ha posto in evidenza, inoltre, che in questa sede il ricorrente non ha fornito elementi di valutazione nuovi ed ulteriori rispetto a quelli esaminati dal Comitato di Verifica.
10. Si è costituito l’INPS eccependo, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva dell’INPS e nel merito chiedendo di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e carente di prova. In subordine e salvo gravame ha chiesto di dichiarare la prescrizione quinquennale dei ratei e non dovuto il cumulo tra interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. Ha indicato comunque -quale CTP- Dr.ssa Cristina Catalano o suoi sostituti, in caso di istruttoria.
11. Con ordinanza n.12/2024 è stata disposta consulenza tecnica d’ufficio, incaricando il Collegio medico legale presso il Ministero della difesa -
C.M.L.- Sezione speciale presso la Corte dei conti, ai sensi dell’art 166 c.g.c., sul seguente quesito:
<<dica l’organo di consulenza se le infermità da cui era affetto il sig. XX ora deceduto “Note di spondiloartrosi cervicale con discopatie C6-C7” e
“Segni di spondilosi lombare con discopatie L5-S1”
siano o meno dipendenti da causa di servizio, valutando il servizio svolto come risulta dalla documentazione in atti, tenuto conto delle asserzioni della CMO, del parere negativo del CVCS e della perizia di parte in atti del 2010. Al riguardo, nello specifico, occorre che sia motivatamente indicata la correlazione con il servizio svolto”.
12. Il CTU ha depositato il parere definitivo che così ha concluso: “l’esatta diagnosi del quadro ortopedico-menomativo interessante in vita il paziente XX era <Spondiloartrosi diffusa del rachide in toto con modico impegno funzionale e segni radiografici di iniziale impegno discopatico>
e tale infermità è da riconoscersi come SI dipendente da causa o da concausa di servizio nonostante le definizioni proposte a sfavore dal CVCS ed in pieno accordo con l’elaborato tecnico proposto dal consulente di parte attrice (2010). Tale complesso menomativo, nella considerazione del relativo profilo di invalidità oggettivato quali <segni di sofferenza neurologica> deve essere ascritto alla 8a categoria della tabella A ai fini della PPO a far data dall’istanza prodotta dal de cuius (17.03.1999)”.
13. All’odierna udienza, le parti presenti si sono riportate agli scritti difensivi.
14. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo.
DIRITTO
1. La questione in esame concerne la richiesta di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta dal ricorrente e richiesta in riassunzione dal coniuge, con il riconoscimento conseguente della Pensione privilegiata.
2. Trattandosi di questione che involve elementi tecnici della scienza medica, è stata disposta CTU, ai sensi dell’art 166 c.g.c., i cui esiti sono, per quanto qui di rilievo, favorevoli al de cuius ed alla ricorrente.
Il Collegio medico legale interpellato, dopo aver preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica, sulla base delle risultanze dell’analisi della documentazione, ha accertato la sussistenza delle patologie già riconosciute dalla CMO. Ha ritenuto, con condivisibili argomentazioni, che, per un corazziere quale il de cuius, “le attività caratteristiche implicano rischi specifici — alcuni tipici delle funzioni militari, altri derivanti dalle particolarità del servizio (es. obbligo di indossare l’uniforme storica, peculiari attività a cavallo, scorte motoristiche, stazione eretta prolungata oltre i consuetudinari turni di mansione). Relativamente ai rischi specifici, stante quelli acuti e meccanici (quali incidenti equestri, stradali, etc.), appaiono rilevanti i rischi da sovraccarico biomeccanico dell’apparato osteomuscolo-scheletrico.” Ed a ciò, rileva il CTU, si aggiungono ulteriori rischi ambientali e climatici.
Quindi il CTU ha ritenuto di formulare considerazioni di plausibilità medico-legale in merito al rapporto eziologico tra la patologia riscontrata e l’attività di servizio svolta, in considerazione della natura e delle mansioni specifiche svolte in servizio da un carabiniere corazziere, qualifica di qualità indiscussa per impegno psicofisico del soggetto in studio.
3. Alla luce delle conclusioni dell’organo consulenziale, il Giudice ritiene che la valutazione effettuata dal CTU e compendiata nella relazione peritale sia correttamente motivata, sulla base della documentazione in atti, puntualmente analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa. Il Collegio peritale d’ufficio ha difatti preso in considerazione e valutato tutte le patologie riscontrate da documentazione medica.
Risulta rispettato il contraddittorio tecnico fra le parti. Nulla è pervenuto sia da parte attrice che dai convenuti, in riscontro al parere preliminare inviato alle parti in causa.
4. Pertanto, il Decidente, condividendo le valutazioni espresse dal perito d’ufficio e non ravvisando elementi per discostarsi dal giudizio tecnico e dalle valutazioni medico legali svolte dal Collegio medico legale, dichiara sussistente la dipendenza da causa di servizio e in adesione al parere del CTU considera che tale complesso menomativo debba essere ascritto alla 8^ categoria
(e non alla 7^ come richiesto nel ricorso) di Tabella A di cui al DPR n. 915/78 a far data dall’istanza prodotta (in vita) dall’interessato (17.03.1999).
5. Va osservato che il tenore del ricorso in riassunzione rende indubbio che l’odierna ricorrente, coniuge superstite, domanda esclusivamente l’attribuzione della pensione privilegiata diretta originariamente invocata dal marito, ed il conseguente pagamento dei ratei maturati sino alla data di decesso di quest’ultimo.
La domanda di Pensione di privilegio è datata 14-62011.
6. Tutto ciò considerato, il ricorso è parzialmente accolto, con conseguente diritto del de cuius al riconoscimento della causa di servizio a far data dall’istanza prodotta dal de cuius
(17.03.1999) e del diritto della PPO di Tab. A 8°
ctg. dalla domanda amministrativa del 14-6-2011 e il diritto alla liquidazione dei ratei a carico dell’INPS a favore della ricorrente coniuge superstite in riassunzione, nei limiti della prescrizione quinquennale dei ratei dalla domanda del 2011 fino alla data del decesso avvenuto il omissis del sig. XX. Con riferimento agli oneri accessori sulla somma spettante, sono dovuti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.
7. Le spese legali sono compensate, per la particolarità medico scientifica della questione.
Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
accoglie parzialmente il ricorso, con conseguente riconoscimento della causa di servizio e del diritto alla PPO tab A 8° ctg. del de cuius.
Per l’effetto, condanna l’INPS resistente al pagamento di quanto dovuto all’interessata, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla domanda del 2011, fino alla data del decesso avvenuto il 26/07/2023 del sig. XX, oltre gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il giudice
RA SA
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA AN VINICOLA CORTE DEI CONTI 02.02.2026 11:44:20 GMT+01:00