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Sentenza 31 maggio 2024
Sentenza 31 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 31/05/2024, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3696/2020 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso giusta procura Parte_1 in calce al ricorso dall'Avv. Paolo Galluccio ed elett.te dom.to presso lo studio legale del difensore sito in Aversa alla Via Giotto n. 87
RICORRENTE contro
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rapp.te p.t., dott., dom.to per la carica in , alla via Unità Italiana, Controparte_2 CP_1
28, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Giovina Palazzo e Marco Alois con i quali elettivamente domicilia in alla Via Unità Italiana n. 28 CP_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.6.2020, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente dell' con la qualifica di Collaboratore Professionale sanitario infermiere Ctg D CP_3 del , ha adito l'intestato Tribunale convenendo in giudizio l' Organizzazione_1 [...]
al fine di far accertare il proprio diritto alla inclusione nella base di calcolo del Tfr CP_3
delle somme percepite a titolo di straordinario svolto in modo continuativo e non occasionale.
A sostegno della propria domanda ha esposto che l' non ha provveduto ad CP_3
operare il corretto accantonamento delle quote di TFR in quanto non ha incluso in tale
1 computo il compenso per lavoro straordinario svolto in maniera continuativa, non occasionale e regolare, oltre l'orario giornaliero di sei ore, riconosciuto con sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in conseguenza della soppressione del servizio mensa e l'introduzione ticket mensa e, dunque, in conseguenza dell'aumento, di fatto, dell'orario giornaliero di lavoro a 6 ore e 15 minuti.
Richiamata la disciplina dell'art. 2120 c.c. e del CCNL di comparto, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla inclusione nella base di calcolo del Tfr delle somme percepite pari all'importo complessivo di €
2.557,84 a titolo di straordinario svolto in modo continuativo, non occasionale e regolare così come, peraltro, accertato nei vari provvedimenti giudiziali”, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita l' che ha resistito al ricorso CP_3
con varie argomentazioni.
Acquisita la documentazione prodotta e rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte resistente di inammissibilità del ricorso perché coperto da giudicato.
L'eccezione non tiene conto che la domanda diretta all'accertamento del diritto al pagamento del compenso straordinario, accertato con sentenza passata in giudicato, e l'odierna domanda diretta all'accertamento dell'incidenza di tali somme ai fini del calcolo del TFR hanno ad oggetto diversi e distinti diritti di credito che, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, non sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, più precisamente, non sono fondati sullo stesso fatto costitutivo.
Infatti, sono diversi il fatto costitutivo (la percezione della retribuzione in costanza di rapporto) e la fonte (legale) del diritto all'accantonamento del TFR rispetto al fatto costitutivo (prestazione di lavoro oltre i limiti orari pattuiti) e alla fonte (contrattuale) del compenso per lavoro straordinario.
Al riguardo va anche evidenziato che se è vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che - sebbene non dedotte specificamente - la parte avrebbe potuto dedurre (cd. giudicato implicito), l'effetto preclusivo del giudicato implicito opera soltanto
2 laddove le questioni non dedotte costituiscano precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (vedi, ex aliis, Cass. 11/4/2008 n.9544, Cass. 23/2/2016 n.3488; Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza 13-06-2018, n. 15533) e quindi esso presuppone l'identità dei fatti costitutivi.
D'altra parte, diversamente ragionando, si imporrebbe la contemporanea proposizione di tutte le possibili domande derivanti da un unico rapporto complesso.
Sulla base di tali principi, è evidente allora che il riconoscimento del diritto al pagamento del compenso straordinario oggetto del precedente giudizio non preclude l'accertamento dell'inclusione di tali compensi nella base di calcolo del TFR e del conseguente diritto ad ottenere il corretto accantonamento del TFR in costanza di rapporto.
Va poi affermata l'ammissibilità della domanda avendo la parte ricorrente compiutamente allegato gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere nel presente giudizio.
Altrettanto infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo il datore di lavoro convenuto il soggetto obbligato all'accantonamento del TFR, non discorrendosi nel caso di specie del diritto alla corresponsione del TFR.
Venendo al merito, appare opportuno in via preliminare richiamare il quadro normativo di riferimento.
Bisogna prendere le mosse dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, il cui articolo 2, co. 5 e 7 detta disposizioni riguardanti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche contemplati nell'art. 1
d. lgs. 29/1993 assunti dal 1° gennaio 1996.
Il citato comma 5 dell'art. 2 l. 335/1995 così dispone: “Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”.
Pertanto, sulla base della richiamata disciplina, per coloro - come il ricorrente (assunto nel
2003) - che sono assunti successivamente al 1° gennaio 1996 trova automatica applicazione il TFR, regolato secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla previgente disciplina pubblicistica.
L'art. 2120 c.c. rubricato “disciplina del trattamento di fine rapporto” così dispone: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto
3 ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. 2.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Secondo la Corte di Cassazione il secondo comma dell'art. 2120 c.c., nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15080/2008; n. 12411/2002).
Ebbene, la Suprema Corte ha affermato l'esistenza nel nostro ordinamento del cosiddetto principio di onnicomprensività della retribuzione, principio al quale solo le pattuizioni collettive successive all'entrata in vigore della legge n. 297/1992 possono derogare, ove prevedano l'esclusione di specifiche componenti della retribuzione, per quanto partecipi dei suddetti caratteri.
Trattasi di un'eccezione al principio generale che, in quanto tale, deve emergere in modo chiaro e univoco: “in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara pur senza utilizzazione di formule speciali od espressamente derogatorie” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 365/2010; n. 6204/2010).
Ebbene, proprio sul piano della contrattazione collettiva deve tenersi in debito conto dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di fine rapporto e di Previdenza
4 complementare per i dipendenti pubblici del 24.7.1999, applicabile a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. 29/1993.
Ai fini che qui rilevano, l'art. 2 del citato accordo stabilisce: “1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge
n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. […]”.
L'art. 4 è poi espressamente dedicato al “calcolo del tfr” e dispone che “1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:
a) l'intero stipendio tabellare;
b) l'intera indennità integrativa speciale;
c) la retribuzione individuale di anzianità;
d) la tredicesima mensilità;
e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.”.
Dalla lettura della norma si evince che l'art. 4 individua in modo puntuale le voci su cui calcolare il TFR, disponendo peraltro che al comma 2 “ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto…”.
Orbene, benché la norma citata richiami l'art. 2120 c.c., si ritiene, tuttavia, che la previsione di una disposizione che individui espressamente le voci su cui il TFR va calcolato (con la precisazione che ulteriori voci non enucleate possano comunque essere previste dalla contrattazione collettiva) debba condurre ad un'interpretazione delle norme citate che consenta di attribuire loro un utile significato e che limiti dunque il rinvio all'art. 2120 c.c. ai criteri generali in tema di TFR in esso contemplati e non anche a quella parte della norma
(il co. 2) in cui si prevede che vengano valutate tutte le voci retributive corrisposte a titolo non occasionale.
Quanto al rinvio agli “altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa”, si osserva che
5 l'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, che è la disposizione fondamentale che regola l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, nell'individuare la base di calcolo dell'indennità, vi include in primo luogo lo stipendio, nonché specifiche indennità ed assegni previsti da varie norme di legge (comma 1), prevedendo poi che concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (comma 2).
Occorre allora accertare cosa significhi la dizione "stipendio" utilizzata dalla citata norma, sulla cui base si determina l'indennità.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che nel settore dell'impiego pubblico, a differenza di quanto avviene per quello privato ove questo termine viene usato come equivalente di quello generico di retribuzione, il riferimento allo
"stipendio" evidenzia che nel calcolo è computabile solo la retribuzione base, o paga tabellare, ad esclusione però di ogni altra indennità o emolumento. Ed infatti nel suddetto art. 38 si annoverano distintamente nella medesima base contributiva lo "stipendio" e le altre indennità indicate tassativamente (indennità di funzione, assegno perequativo ecc.), che quindi mai potrebbero considerarsi già comprese nella locuzione "stipendio" (cfr. in tal senso
Cass. n. 709/2012; n. 24454/2017).
Dunque, anche il rinvio alla “preesistente normativa” di cui alla lett. e) dell'art. 4 dell'accordo quadro citato non consente di ritenere che le retribuzioni ricevute in relazioni alle prestazioni di carattere straordinario rientrino fra quelle di cui all'articolo 38 del Dpr n.
1032 del 1973. Esse, quindi, non sono utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Infine, l'accordo quadro in questione specifica che “ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente che delle dichiarazioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali” (art. 4 comma 2).
Ma non vi è prova dell'esistenza di contrattazione collettiva applicata al rapporto in questione che individui voci ulteriori rispetto a quelle considerate. Infatti, il CCNL di categoria non include nella base di calcolo del TFR i compensi per il lavoro straordinario, limitandosi a richiamare solo alcune voci retributive. Sul punto l'art. 46 del CCNL Comparto sanità dispone che “
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
6 a) trattamento economico iniziale di cui alla tabella B, colonna E, prospetto n. 2 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) fasce economiche di sviluppo professionale in godimento ai sensi dell'art. 30, comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità;
f) eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
g) indennità di funzione per posizione organizzativa;
h) indennità professionali specifiche.
i) indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL relativo al II biennio economico
2000-2001.”
Alla luce della lettera dell'art. 46 del CCNL di categoria che richiama solo alcune voci retributive di quelle di cui all'art. 40 CCNL regolante la struttura della retribuzione, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, per espressa volontà delle parti sociali il compenso per lavoro straordinario non sia utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto.
In conclusione, il quadro normativo e contrattuale descritto non consente di includere il compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo del TFR.
Il ricorso va quindi integralmente rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto della natura interpretativa della questione giuridica esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 31.5.2024
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3696/2020 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso giusta procura Parte_1 in calce al ricorso dall'Avv. Paolo Galluccio ed elett.te dom.to presso lo studio legale del difensore sito in Aversa alla Via Giotto n. 87
RICORRENTE contro
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rapp.te p.t., dott., dom.to per la carica in , alla via Unità Italiana, Controparte_2 CP_1
28, rapp.ta e difesa, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti Giovina Palazzo e Marco Alois con i quali elettivamente domicilia in alla Via Unità Italiana n. 28 CP_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29.6.2020, il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente dell' con la qualifica di Collaboratore Professionale sanitario infermiere Ctg D CP_3 del , ha adito l'intestato Tribunale convenendo in giudizio l' Organizzazione_1 [...]
al fine di far accertare il proprio diritto alla inclusione nella base di calcolo del Tfr CP_3
delle somme percepite a titolo di straordinario svolto in modo continuativo e non occasionale.
A sostegno della propria domanda ha esposto che l' non ha provveduto ad CP_3
operare il corretto accantonamento delle quote di TFR in quanto non ha incluso in tale
1 computo il compenso per lavoro straordinario svolto in maniera continuativa, non occasionale e regolare, oltre l'orario giornaliero di sei ore, riconosciuto con sentenza del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in conseguenza della soppressione del servizio mensa e l'introduzione ticket mensa e, dunque, in conseguenza dell'aumento, di fatto, dell'orario giornaliero di lavoro a 6 ore e 15 minuti.
Richiamata la disciplina dell'art. 2120 c.c. e del CCNL di comparto, ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla inclusione nella base di calcolo del Tfr delle somme percepite pari all'importo complessivo di €
2.557,84 a titolo di straordinario svolto in modo continuativo, non occasionale e regolare così come, peraltro, accertato nei vari provvedimenti giudiziali”, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si è costituita l' che ha resistito al ricorso CP_3
con varie argomentazioni.
Acquisita la documentazione prodotta e rinviata la causa per la discussione, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti.
Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va rigettata l'eccezione sollevata dalla parte resistente di inammissibilità del ricorso perché coperto da giudicato.
L'eccezione non tiene conto che la domanda diretta all'accertamento del diritto al pagamento del compenso straordinario, accertato con sentenza passata in giudicato, e l'odierna domanda diretta all'accertamento dell'incidenza di tali somme ai fini del calcolo del TFR hanno ad oggetto diversi e distinti diritti di credito che, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, non sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, più precisamente, non sono fondati sullo stesso fatto costitutivo.
Infatti, sono diversi il fatto costitutivo (la percezione della retribuzione in costanza di rapporto) e la fonte (legale) del diritto all'accantonamento del TFR rispetto al fatto costitutivo (prestazione di lavoro oltre i limiti orari pattuiti) e alla fonte (contrattuale) del compenso per lavoro straordinario.
Al riguardo va anche evidenziato che se è vero che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio (giudicato esplicito), ma anche tutte quelle che - sebbene non dedotte specificamente - la parte avrebbe potuto dedurre (cd. giudicato implicito), l'effetto preclusivo del giudicato implicito opera soltanto
2 laddove le questioni non dedotte costituiscano precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia (vedi, ex aliis, Cass. 11/4/2008 n.9544, Cass. 23/2/2016 n.3488; Cass. civ., sez. lavoro, ordinanza 13-06-2018, n. 15533) e quindi esso presuppone l'identità dei fatti costitutivi.
D'altra parte, diversamente ragionando, si imporrebbe la contemporanea proposizione di tutte le possibili domande derivanti da un unico rapporto complesso.
Sulla base di tali principi, è evidente allora che il riconoscimento del diritto al pagamento del compenso straordinario oggetto del precedente giudizio non preclude l'accertamento dell'inclusione di tali compensi nella base di calcolo del TFR e del conseguente diritto ad ottenere il corretto accantonamento del TFR in costanza di rapporto.
Va poi affermata l'ammissibilità della domanda avendo la parte ricorrente compiutamente allegato gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere nel presente giudizio.
Altrettanto infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, essendo il datore di lavoro convenuto il soggetto obbligato all'accantonamento del TFR, non discorrendosi nel caso di specie del diritto alla corresponsione del TFR.
Venendo al merito, appare opportuno in via preliminare richiamare il quadro normativo di riferimento.
Bisogna prendere le mosse dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, il cui articolo 2, co. 5 e 7 detta disposizioni riguardanti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche contemplati nell'art. 1
d. lgs. 29/1993 assunti dal 1° gennaio 1996.
Il citato comma 5 dell'art. 2 l. 335/1995 così dispone: “Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto”.
Pertanto, sulla base della richiamata disciplina, per coloro - come il ricorrente (assunto nel
2003) - che sono assunti successivamente al 1° gennaio 1996 trova automatica applicazione il TFR, regolato secondo le disposizioni del codice civile, con conseguente superamento della struttura previdenziale dei trattamenti contemplati dalla previgente disciplina pubblicistica.
L'art. 2120 c.c. rubricato “disciplina del trattamento di fine rapporto” così dispone: “In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto
3 ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. 2.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
Secondo la Corte di Cassazione il secondo comma dell'art. 2120 c.c., nel definire la nozione di retribuzione, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, non richiede, a differenza del vecchio testo della norma codicistica, la ripetitività regolare e continua e la frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, disponendo che questi ultimi vanno esclusi dal suddetto calcolo solo in quanto sporadici ed occasionali, per tali dovendosi intendere solo quelli collegati a ragioni aziendali del tutto imprevedibili e fortuite, e dovendosi all'opposto computare ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto gli emolumenti riferiti ad eventi collegati al rapporto lavorativo o connessi alla particolare organizzazione del lavoro (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15080/2008; n. 12411/2002).
Ebbene, la Suprema Corte ha affermato l'esistenza nel nostro ordinamento del cosiddetto principio di onnicomprensività della retribuzione, principio al quale solo le pattuizioni collettive successive all'entrata in vigore della legge n. 297/1992 possono derogare, ove prevedano l'esclusione di specifiche componenti della retribuzione, per quanto partecipi dei suddetti caratteri.
Trattasi di un'eccezione al principio generale che, in quanto tale, deve emergere in modo chiaro e univoco: “in tema di determinazione del trattamento di fine rapporto, il principio secondo il quale la base di calcolo va di regola determinata in relazione al principio della onnicomprensività della retribuzione di cui all'art. 2120 cod. civ., nel testo novellato dalla legge n. 297 del 1982, è derogabile dalla contrattazione collettiva, che può limitare la base di calcolo anche con modalità indirette purché la volontà risulti chiara pur senza utilizzazione di formule speciali od espressamente derogatorie” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 365/2010; n. 6204/2010).
Ebbene, proprio sul piano della contrattazione collettiva deve tenersi in debito conto dell'Accordo Quadro Nazionale in materia di Trattamento di fine rapporto e di Previdenza
4 complementare per i dipendenti pubblici del 24.7.1999, applicabile a tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al d. lgs. 29/1993.
Ai fini che qui rilevano, l'art. 2 del citato accordo stabilisce: “1. Ai dipendenti assunti a far tempo dalla data di entrata in vigore del DPCM previsto dall'art. 2, commi 6 e 7, della legge
n. 335/1995 e richiamato dalla legge n. 448/1998, si applica quanto previsto dall'art. 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto. […]”.
L'art. 4 è poi espressamente dedicato al “calcolo del tfr” e dispone che “1. Il TFR si calcola applicando i criteri previsti dall'art. 2120 del codice civile sulle seguenti voci della retribuzione:
a) l'intero stipendio tabellare;
b) l'intera indennità integrativa speciale;
c) la retribuzione individuale di anzianità;
d) la tredicesima mensilità;
e) gli altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa.
2. Ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali.”.
Dalla lettura della norma si evince che l'art. 4 individua in modo puntuale le voci su cui calcolare il TFR, disponendo peraltro che al comma 2 “ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto…”.
Orbene, benché la norma citata richiami l'art. 2120 c.c., si ritiene, tuttavia, che la previsione di una disposizione che individui espressamente le voci su cui il TFR va calcolato (con la precisazione che ulteriori voci non enucleate possano comunque essere previste dalla contrattazione collettiva) debba condurre ad un'interpretazione delle norme citate che consenta di attribuire loro un utile significato e che limiti dunque il rinvio all'art. 2120 c.c. ai criteri generali in tema di TFR in esso contemplati e non anche a quella parte della norma
(il co. 2) in cui si prevede che vengano valutate tutte le voci retributive corrisposte a titolo non occasionale.
Quanto al rinvio agli “altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della preesistente normativa”, si osserva che
5 l'art. 38 del D.P.R. n. 1032 del 1973, che è la disposizione fondamentale che regola l'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, nell'individuare la base di calcolo dell'indennità, vi include in primo luogo lo stipendio, nonché specifiche indennità ed assegni previsti da varie norme di legge (comma 1), prevedendo poi che concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale (comma 2).
Occorre allora accertare cosa significhi la dizione "stipendio" utilizzata dalla citata norma, sulla cui base si determina l'indennità.
Sul punto si è espressa la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che nel settore dell'impiego pubblico, a differenza di quanto avviene per quello privato ove questo termine viene usato come equivalente di quello generico di retribuzione, il riferimento allo
"stipendio" evidenzia che nel calcolo è computabile solo la retribuzione base, o paga tabellare, ad esclusione però di ogni altra indennità o emolumento. Ed infatti nel suddetto art. 38 si annoverano distintamente nella medesima base contributiva lo "stipendio" e le altre indennità indicate tassativamente (indennità di funzione, assegno perequativo ecc.), che quindi mai potrebbero considerarsi già comprese nella locuzione "stipendio" (cfr. in tal senso
Cass. n. 709/2012; n. 24454/2017).
Dunque, anche il rinvio alla “preesistente normativa” di cui alla lett. e) dell'art. 4 dell'accordo quadro citato non consente di ritenere che le retribuzioni ricevute in relazioni alle prestazioni di carattere straordinario rientrino fra quelle di cui all'articolo 38 del Dpr n.
1032 del 1973. Esse, quindi, non sono utili ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Infine, l'accordo quadro in questione specifica che “ulteriori voci retributive potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente che delle dichiarazioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali” (art. 4 comma 2).
Ma non vi è prova dell'esistenza di contrattazione collettiva applicata al rapporto in questione che individui voci ulteriori rispetto a quelle considerate. Infatti, il CCNL di categoria non include nella base di calcolo del TFR i compensi per il lavoro straordinario, limitandosi a richiamare solo alcune voci retributive. Sul punto l'art. 46 del CCNL Comparto sanità dispone che “
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro ricomprende le seguenti voci:
6 a) trattamento economico iniziale di cui alla tabella B, colonna E, prospetto n. 2 del CCNL relativo al II biennio economico 2000-2001;
b) fasce economiche di sviluppo professionale in godimento ai sensi dell'art. 30, comma 1 lettera b) del CCNL 7 aprile 1999;
c) indennità integrativa speciale;
d) tredicesima mensilità;
e) retribuzione individuale di anzianità;
f) eventuali assegni ad personam, ove spettanti, sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all'atto della cessazione dal servizio.
g) indennità di funzione per posizione organizzativa;
h) indennità professionali specifiche.
i) indennità di coordinamento di cui all'art. 10 del CCNL relativo al II biennio economico
2000-2001.”
Alla luce della lettera dell'art. 46 del CCNL di categoria che richiama solo alcune voci retributive di quelle di cui all'art. 40 CCNL regolante la struttura della retribuzione, deve ritenersi che, nella fattispecie in esame, per espressa volontà delle parti sociali il compenso per lavoro straordinario non sia utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto.
In conclusione, il quadro normativo e contrattuale descritto non consente di includere il compenso per lavoro straordinario nella base di calcolo del TFR.
Il ricorso va quindi integralmente rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite sono compensate tenuto conto della natura interpretativa della questione giuridica esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 31.5.2024
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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