Rigetto
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 27/03/2025, n. 2568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2568 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02568/2025REG.PROV.COLL.
N. 03130/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3130 del 2023, proposto da
TO LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Brindisi, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino, Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 2029 del 2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto una richiesta di condanna dell’amministrazione alla restituzione di un bene illegittimamente occupato e al conseguente risarcimento dei danni subiti da parte di TO LE, in relazione al terreno, di cui si è dichiarato comproprietario, sito in Tuturano, via Rossini, angolo via Donizetti, esteso mq 1371, in catasto al foglio 165, p.lle 12 e 13.
Il T.a.r., con sentenza n. 2029 del 2022, ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il ricorrente non avrebbe provato la proprietà del bene.
TO LE ha, dunque, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, errata ed insufficiente istruttoria, malgoverno .
Il Comune di Brindisi si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato.
2. Al fine di determinare il regime probatorio sotteso alla domanda proposta da TO LE in primo grado è necessario qualificare la domanda dallo stesso proposta.
Sul punto va evidenziato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 7305 del 2014, hanno chiarito che, da un lato, "l'azione personale di restituzione è destinata a ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario, con la conseguenza che le difese di carattere pretorio opposte a un'azione di rilascio o consegna non comportano la trasformazione in reale della domanda che sia stata proposta e mantenuta ferma dall'attore come personale"; dall'altro lato "l'azione personale di restituzione non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna venga chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo”.
Qualora la domanda trovi il suo fondamento non in un rapporto obbligatorio personale inter partes , ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes , si ricade, invece, in un’ipotesi di azione di rivendica che presuppone la piena dimostrazione del titolo di proprietà da parte di colui che agisce in rivendica.
Notevoli sono le conseguenze sotto il profilo probatorio che discendono dalla diversa qualificazione: “mentre nell'azione di restituzione è sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno, nell'ipotesi di rivendicazione, poiché fondata sul diritto di proprietà tutelato erga omnes e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes , occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la cd. "probatio diabolica". Ciò comporta che, in questo caso, l'attore deve dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito fino a risalire ad un acquisto a titolo originario” (Cass. civ., n. 19872 del 2022).
3. La giurisprudenza consolidata ha, peraltro, evidenziato che il rigore della regola secondo cui chi agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza del proprio diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene anche attraverso i propri danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario o dimostrando il compimento dell'usucapione, non riceve attenuazione per il fatto che la controparte proponga domanda riconvenzionale ovvero eccezione di usucapione, in quanto chi è convenuto nel giudizio di rivendicazione non ha l'onere di fornire alcuna prova, potendo avvalersi del principio "possideo quia possideo", anche nel caso in cui opponga un proprio diritto di dominio sulla cosa rivendicata, dal momento che tale difesa non implica alcuna rinuncia alla più vantaggiosa posizione di possessore" (Cass. civ. 7 giugno 2018 n. 14734).
In definitiva l'azione di rivendica presuppone, a carico di chi propone la domanda, un onere della prova particolarmente stringente, che investe, in primo luogo e a prescindere dalla eventuale non contestazione della parte convenuta, la dimostrazione del diritto di proprietà sul bene che si intende recuperare, risalendo fino al momento dell'acquisto a titolo originario.
4. Come correttamente evidenziato dal T.a.r., l’odierno appellante non ha provato la proprietà del terreno sopra menzionato, non avendo prodotto in giudizio il titolo (contratto, testamento, donazione, ecc.) attributivo della proprietà del bene e limitandosi semplicemente a produrre certificati catastali e ad evidenziare che l’amministrazione più volte negli atti relativi all’immissione in possesso del bene lo ha considerato proprietario del bene.
Come già chiarito dalla giurisprudenza, a nulla rileva che l’area risulti (per ipotesi) catastalmente intestata al ricorrente giacché la prova della proprietà di un bene immobile non può essere fornita con i certificati catastali ( ex plurimis Cass. civ., n. 24167 del 2013).
Peraltro, l’immobile in contestazione “contraddistinto in catasto terreni al foglio 165 p.lle 12 e 13” non risulta catastalmente intestato al sig. TO LE dal 28 ottobre 1988, come si evince dalle visure storiche catastali prodotte dall’amministrazione.
5. Né, ai fini della prova della proprietà, può valere il verbale del 29 luglio del 1978 con cui l’amministrazione si immetteva nel possesso delle “particelle 12 e 13 in ditta LE TO, nato il [...], LI (…) ed AL (…) proprietari e RI NZ AR (…)” o la circostanza che il Comune nella comparsa di risposta depositata innanzi al Tribunale di Brindisi abbia affermato di aver disposto l’occupazione dei beni “di proprietà di LE TO, LE LI e LE AL”.
Come visto, sono questi elementi che non consentono di ritenere provata la proprietà in capo all’odierno appellante, che deve essere fornita attraverso idoneo titolo.
6. L’eccezione di usucapione proposta dal Comune è, peraltro, stata proposta in via subordinata per contrastare la domanda di rivendicazione e certamente non può provare la proprietà del terreno in capo all’odierno appellante.
7. Peraltro, anche in relazione alla non contestazione del diritto di proprietà da parte del convenuto la Corte di Cassazione ha chiarito che il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta semplicemente attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr., Cass. civ., sez. II, 18 marzo 2024, n. 7180).
Ne consegue che attraverso la mancata contestazione del diritto di proprietà del convenuto non è comunque possibile desumere il diritto di proprietà di colui che agisce in rivendica che, comunque, deve fornire la prova della proprietà attraverso la produzione di idoneo titolo o comunque di aver maturato l’usucapione.
Nel caso di specie, peraltro, non solo la proprietà è stata alla fine contestata dal Comune, come è emerso in questo giudizio, ma l’odierno appellante non ha mai fornito la prova della proprietà attraverso idoneo titolo.
L’appello va, pertanto, respinto.
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO