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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/12/2025, n. 2765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2765 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11562/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11562/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]7 , in Cogorno (NA) rappresentato, assistito e difeso, giusta procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione in opposizione dall'avv. Nazarena Montuori del Foro di Napoli (C.F.: ), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli (NA) via Matteo C.F._2
EN AN n. 133 e al cui numero di fax 081/3533534 e all'indirizzo di P.E.C.:
potranno essere inviate le comunicazioni da parte della Email_1 cancelleria nel corso del giudizio,
ATTORE in opposizione contro
(CF ), nato a [...] il [...] e domiciliato in Genova (Ge) CP_1 C.F._3 Via Giosuè Carducci 5/4 ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti 20/9, presso la persona e nello studio dell'avvocato Ilaria Dagnino (C.F.
) che, in forza di procura ad litem stesa in calce alla comparsa di costituzione lo C.F._4 rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv. Gianmaria Baraggioli (C.F. C.F._5 con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata e nonché ai Email_2 Email_3 seguenti numeri di fax 010-8391536 e 010- 870290
CONVENUTO opposto
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare:
Accertare e dichiarare che il sig. è tenuto ad esperire obbligatoriamente e CP_1 preventivamente la mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n.28 del 2010, art.5, comma 1 bis. In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo e, per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale della pretesa creditoria ex art. 2956 n.2 c.c. e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 2883/2023 emesso nei confronti del Sig. in quanto non tenuto al Parte_1 pagamento di un debito prescritto e per tutti i motivi esposti in diritto;
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di € 12.353,60 ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare e/o nella maggiore o minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte in diritto;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria:
ordinare al sig. convenuto opposto ex art. 210 c.c, l'esibizione dei documenti da lui CP_1 soltanto citati e non depositati, in originale”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito. Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso
- dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate e/o non provate o come meglio visto, per i motivi tutti evidenziati nel presente atto e, conseguentemente, respingere le eccezioni e le domande tutte formulate dal signor , confermando il decreto ingiuntivo n. 2883/2023 emesso Parte_1 in data 29.08.23 dal Tribunale di Genova e dichiarando il medesimo esecutivo;
- in ogni caso e comunque condannare in ogni caso il signor per i motivi tutti Parte_1 indicati nella presente comparsa, al pagamento a favore del dottor della somma di Euro CP_1 12.053,60 di cui agli avvisi di parcella in atti ovvero nella diversa e meglio vista somma anche di importo maggiore tenuto conto di tutta l'attività professionale svolta e dell'esito positivo della stessa, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- porre a carico del signor le spese tutte di ogni fase del presente giudizio e di Parte_1 quello monitorio oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella somma meglio vista, oltre compresi diritti ed onorari di avvocato”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, dottore commercialista, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova decreto CP_1 ingiuntivo n. 2883/2023 emesso in data 31.10.2023, nel procedimento monitorio avente RG n. 9879/2023, con cui è stato ingiunto al sig. “di pagare alla parte ricorrente entro il Parte_1 termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto la somma di Euro 12.053,60, oltre interessi come richiesti in ricorso sino al saldo;
le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate pagina 2 di 8 in Euro 567,00 per onorari ed in Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a., oltre le successive occorrende”.
A sostegno della pretesa creditoria ha allegato di aver svolto, nell'interesse del sig. , Parte_1 attività professionale negli anni 2021 e 2022 producendo avvisi di parcella rimasti inevasi.
Parte attrice in opposizione ha proposto opposizione sulla base dei seguenti motivi (che vengono riportati nell'ordine in cui sono stati proposti):
▪ in via preliminare e pregiudiziale mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
▪ nel merito, difetto di prova del diritto di credito azionato sulla base di quanto appresso indicato:
✓ il sig. , in assenza di alcun patto sul compenso, aveva conferito al Parte_1 dott. soltanto un mandato alle liti, sia per i giudizi in primo grado degli anni di CP_1 accertamento di imposta 2011,2012, 2013 e 2104 e sia del secondo grado per gli anni di accertamento di imposta 2011 e 2012 ma per la sola fase introduttiva dell'appello visto che, nel prosieguo, lo stesso era stato sostituito da un nuovo difensore CP_1 Dott. CF: ) grazie al quale erano stati accolti gli CP_2 C.F._6 appelli per gli anni di accertamento di imposta 2011 e 2012 (sent . n. 158/2023 CGT II
relativamente all'accertamento anno di imposta 2011 e sent. N. 721/2022 della Pt_2 CGT II relativamente all'accertamento anno di imposta 2012); Parte_3
✓ il sig. mai aveva ricevuto gli avvisi di parcella citati dal sig. Parte_1 [...]
e mai aveva ricevuto messa in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione CP_1 triennale per attività professionali previsto e disciplinato dall'art. 2956 n.2 c.c. avente come dies a quo la data di conclusione dell'incarico;
✓ il sig. mai aveva ricevuto da parte del Sig. una Parte_1 CP_1 rinuncia all'incarico e l'unico atto di messa in mora risaliva al 2023, a prescrizione già maturata;
✓ il Sig. aveva depositato un parere dell'Ordine di appartenenza privo CP_1 dell'emissione del certificato di liquidazione;
✓ il parere emesso, per effetto della mancanza di un accordo tra cliente e professionista, in merito alla consulenza delle sole cause tributarie in primo grado e solo per la prima fase dei giudizi di secondo grado in Corte di Giustizia Tributaria Liguria era privo di valenza giuridica in quanto, in base all'art. 2233 c.c. il compenso, se non convenuto tra le parti (come nel caso di specie), doveva essere determinato dal giudice;
✓ era intervenuta la prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2019 per l'accertamento d'imposta del 2015, visto che la presunta notifica di messa in mora era avvenuta, a dire di controparte, soltanto nell'anno 2023;
✓ era intervenuta la prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2016 per l'accertamento d'imposta del 2011 visto che, la presunta notifica di messa in mora era avvenuta soltanto nell'anno 2023 e intervenuta prescrizione triennale dal 2018/2019 per la causa in commissione tributaria provinciale e intervenuta prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2019 in merito alla sola fase introduttiva delle controdeduzioni con appello visto che la presunta notifica di messa in mora era avvenuta solo nell'anno 2023;
pagina 3 di 8 ✓ era intervenuta la prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2017 per l'accertamento d'imposta del 2012, e intervenuta prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2019 (per la sola fase del deposito dell'appello in CTR) visto che la presunta notifica di messa in mora era avvenuta soltanto nell'anno 2023.
✓ della messa in mora presuntivamente notificata dall'Avv. Ilaria Dagnino non era stata data prova nel fascicolo monitorio (l'avvenuta notifica per pec era sa ritenersi solo presunta e la raccomandata depositata non faceva prova visto che era stato prodotto solo un avviso di ricevimento senza l'indicazione del numero di raccomandata e senza l'indicazione dell'atto presuntivamente notificato). Pertanto, anche sotto tale profilo, doveva ritenersi maturata la prescrizione triennale;
✓ il decreto ingiuntivo si basava su dei parametri emessi in base ad un parere dell'Ordine dei Commercialisti di Genova, che aveva applicato onorari di valore medio e non i minimi. Ciò era errato in quanto, nei casi in cui mancava un accordo di onorario per iscritto tra cliente e professionista, doveva essere applicata la tariffa minima.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Con riguardo all'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si osserva che detta eccezione è superata dall'intervenuta espletazione della mediazione in corso di causa con esito negativo (cfr. all A depositato in data 20.11.2025 e doc. 44 depositato in data 19.11.2025).
Nel merito si osserva quanto segue.
È provato agli atti che il dottor ha personalmente assistito, nell'ambito della propria attività CP_1 professionale di commercialista, il sig. nell'ambito di una verifica fiscale di tipo finanziario Pt_1 avviata dalla Guardia di Finanza Compagnia di Chiavari con riferimento ai conti correnti bancari riconducili allo stesso , anche indirettamente, e ai relativi movimenti nel periodo compreso dal Pt_1 primo gennaio 2011 al 9 febbraio 2016.
In particolare, in data 12.04.16, infatti, la Guardia di Finanza ha notificato al signor copia dei Pt_1 propri estratti conto bancari relativi all'intero predetto periodo con l'indicazione di svariati movimenti in relazione ai quali è stato richiesto allo stesso contribuente di fornire idonea “giustificazione” (doc. 6).
Risulta altresì che, in esecuzione del mandato affidato (peraltro mai negato, cfr. anche doc. 28) il dott. ha assisto il dottor negli incontri con la Guarda di Finanza (doc. 7). CP_1 Pt_1
È documentalmente provato che, in data 12.05.16, la Guardia di Finanza ha concluso l'indagine finanziaria relativa al periodo dal 1.01.11 al 9.02.16 notificando al signor il relativo Processo Pt_1 Verbale di Contestazione recante la contestazione dei soli versamenti e i prelevamenti in ordine ai quali non era stata fornita idonea documentazione nel corso del contraddittorio (doc. 8).
A seguito della trasmissione del PVC da parte della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate ha emesso, via via, diversi atti aventi ad oggetto, anno per anno, i movimenti contestati e rimasti privi di idonea giustificazione.
In particolare, in data 18.08.16, è stato notificato un primo atto relativo ai movimenti ingiustificati del 2011 (doc. 9), in data 30.06.17 un secondo atto per le operazioni contestate nel 2012 (doc. 10), in data 26.09.18 l'atto per il 2013 (doc. 11) e infine, in data 24.10.19 quello per il 2014 (doc. 12).
In relazione ad ognuno dei suddetti atti, il dottor ha predisposto nell'interesse del signor CP_1
istanze di accertamento con adesione (doc 13). Pt_1 pagina 4 di 8 È provato che, con riferimento alle contestazioni svolte per gli anni 2013 e 2014, è stata raggiunta la definizione favorevole della controversia in via amministrativa.
In particolare, per l'anno 2013 si sono svolti numero 4 incontri (doc 14) in contradditorio con l'Agenzia delle Entrate, con produzione di memorie ed elaborati e, all'esito, il reddito lordo è stato definito come pari ad Euro 24.252,00 (cfr. pag. 3 doc. 11) a fronte di un reddito lordo dichiarato di Euro 8.256,00 e di un reddito lordo accertato pari ad Euro 54.809,00.
Con riferimento poi all'anno 2014 si sono svolti numero 3 incontri (doc 15) in contradditorio con l'Agenzia delle Entrate, con produzione di memorie ed elaborati e, a conclusione del procedimento, il reddito lordo è stato definito come pari ad Euro 27.674,00 (cfr. pag. 10 doc. 12) a fronte di un reddito lordo dichiarato di Euro 911,00 e di un reddito lordo accertato pari ad Euro 66.882,00.
Il tutto grazie (e con la presenza) del dott. CP_1
Per gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011 e 2012, invece, è stato invece necessario il ricorso alla giustizia tributaria.
In particolare, sono agli atti le procure alle liti rilasciate al dott. in calce ai rispettivi ricorsi CP_1 introduttivi sottoscritti dal Sig. (docc. 16 e 17) che hanno radicato due distinti procedimenti Pt_1 nanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova:
▪ proc RG 155/17 con riferimento all'avviso di accertamento relativo ai movimenti 2011
▪ proc. RG 119/18 relativamente a quello avente ad oggetto il 2012.
In entrambi i procedimenti il dott. ha: i) predisposto i due ricorsi;
ii) esaminato le relative CP_1 controdeduzioni dell'Ufficio; iii) predisposto delle memorie illustrative;
vi) partecipato alla discussione orale in primo grado.
Per il ricorso relativo all'anno d'imposta 2011 è stata peraltro ottenuta una sentenza positiva (doc 18) atteso che, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 11.318,00 e di maggiori ricavi accertati per Euro 97.163 (cfr. doc. 9), la sentenza ha statuito maggiori ricavi per soli Euro 26.918,00. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello parziale (doc. 21) avverso il quale il Sig. ha proposto Parte_1 appello incidentale (doc. 22) sempre affidandosi al Dott. (doc. 23). CP_1
Anche per il ricorso relativo all'anno d'imposta 2012 è stata ottenuta una sentenza comunque positiva atteso che, per l'anno 2012, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 0,00 erano stati accertati maggiori ricavi per Euro 63.092,00 e la sentenza ha statuito invece maggiori ricavi per complessivi Euro 48.819,00 (doc. 19) ma che è stata oggetto, su incarico del , di impugnazione (il dottor Pt_1 CP_1 ha predisposto il relativo atto di appello, docc. 20 e 20 bis).
E' poi provato che, nelle more dei due predetti procedimenti di appello così radicati nanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Liguria (rispettivamente, giudizio RG 608/2020 quanto all'accertamento redditi 2011 e giudizio RG 1016/19 per l'accertamento del 2012), subito dopo il deposito delle controdeduzioni nel giudizio di appello RG 608/20 e l'esame delle deduzioni dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio RG 1016/19 (doc. 23 bis) il signor ha deciso di Pt_1 rivolgersi ad altro professionista.
Preso atto di quanto sopra, in data 29.03.21, il dottor ha inviato via mail i pro forma emessi in CP_1 relazione all'attività sino a quel momento svolta per il signor (contenzioso 2011, 2013, 2014) Pt_1 sollecitando un incontro per definire i tempi di liquidazione (doc. 24) e provveduto alla dismissione dei due mandati ricevuti per i predetti giudizi di appello (doc. 25).
Conseguentemente, in data 13.04.23, il dottor ha nuovamente ribadito le richieste di CP_1 liquidazione dei compensi dovuti per l'attività svolta, aggiungendo anche quella relativa al giudizio afferente all'accertamento del 2012 avuta notizia dell'esito positivo (doc. 26). pagina 5 di 8 L'esame della documentazione comprova l'esecuzione dell'incarico professionale affidato ed il diritto di ottenerne il pagamento.
In particolare:
✓ al rapporto di cui è causa non si applica la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. perché (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 32552/2024) parte opponente, oltre ad eccepire la prescrizione presuntiva, ha, allo stesso tempo, contestato l'esistenza stessa del debito e la sua quantificazione (cfr. atto di opposizione “il sig. ancora, nessuna prova ha fornito in CP_1 atti, in merito alla sua presunta opera di prestazione professionale, né in merito alla fase pregiudiziale e né in merito a quella giudiziale… il sig. arbitrariamente si è attributo CP_1 dei compensi a lui NON spettanti sulla presunta e inesistente discussione con fase decisionale delle sentenze in appello vinte dal sig. grazie all'opera professionale del Parte_1 nuovo difensore Dott. .. Il Sig. deposita un parere dell'Ordine di CP_2 CP_1 appartenenza, privo dell'emissione del certificato di liquidazione…il parere emesso, per effetto della mancanza di un accordo tra cliente e professionista, in merito alla consulenza delle sole cause tributarie in primo grado e solo per la prima fase dei giudizi di secondo grado in Corte di Giustizia Tributaria Liguria è privo di valenza giuridica in quanto, in base all'art. 2233 c.c. il compenso , se non è convenuto tra le parti (come nel caso di specie), è determinato dal giudice…il decreto ingiuntivo che si basa “sic et simpliciter” su un parere del Consiglio dell' di Genova, senza la prova in atti di mandati e di opere Controparte_3 professionali prestate, pone la pretesa creditoria alquanto velleitaria…il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto si basa su dei parametri emessi da un parere dell'Ordine dei Commercialisti di Genova applicando onorari di valore medio e non i minimi. Ciò è errato in quanto, nei casi in cui manca un accordo di onorario per iscritto tra cliente e professionista, deve essere applicata la tariffa minima.”). In tali ipotesi l'eccezione è senz'altro da respingere in quanto la contestazione del debito equivale a un'ammissione che lo stesso non è stato pagato, rendendo inapplicabile l'istituto della prescrizione presuntiva, che si basa sulla presunzione di avvenuto pagamento. Ancora si veda Cassazione civile n. 7793/2023 “Sotto il secondo aspetto (quantum), l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell'eccezione – non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Sez. 2, Sentenza n. 14927 del 21/06/2010; Sez. L, Sentenza n. 3105 del 03/03/2001)”;
✓ il credito è pertanto azionabile nell'ordinario termine decennale e tutte le obiezioni sollevate rispetto alla mancata ricezione delle note di parcelle e delle diffide di pagamento sono assorbite dal rilievo che il ricorso monitorio (quandanche fosse il primo atto interruttivo della prescrizione portato a conoscenza del debitore ingiunto) è intervenuto nel termine prescrizionale ordinario, avuto riguardo al primo atto che ha coinvolto il dott. come CP_1 professionista (cfr. doc. 7);
✓ il fatto che al dott. sia subentrato, ad un certo punto del mandato, altro professionista CP_1 non significa certo che, per l'attività pregressa, pacificamente svolta in suo favore, gli possa essere negato il compenso (cfr. anche doc. 28): in particolare appare semmai evidente, esaminato il contenuto degli atti, l'esatto contrario, ovvero che il professionista subentrato si sia avvantaggiato dell'opera svolta in precedenza dal dott. (“Relativamente al giudizio di CP_1 appello avente ad oggetto l'accertamento per i redditi dell'anno d'imposta 2011, dalla sentenza
pagina 6 di 8 emessa dalla commissione tributaria regionale (doc. 29) non emerge alcuna produzione da parte del Dott. . Il nuovo difensore pare infatti aver depositato solamente una CP_2 delega e precisazione (doc. 30) nella quale lo stesso solamente “chiede il rigetto dell'appello in ragione delle prove inconfutabili depositate nel fascicolo di primo grado ed afferente ai versamenti in conto corrente”. È quindi evidente che il giudice di secondo grado ha confermato integralmente la sentenza di primo grado ottenuta dal Dott. sulla base delle CP_1 argomentazioni spese dallo stesso e non già da chi è subentrato nella difesa”); CP_1
✓ non corrisponde al vero che il dottor abbia richiesto compensi anche per l'attività svolta CP_1 dal consulente subentrato , atteso che sono stati richiesti i soli compensi per lo studio e la CP_2 disamina, la predisposizione e per il deposito dell'atto di appello (oltre che per l'attività antecedente), come espressamente indicato nei relativi avvisi di parcella (cfr. doc. 2);
✓ il fatto che sia mancato un preventivo scritto rispetto ai compensi dovuti non significa certo che il professionista non debba essere remunerato per l'attività che ha prestato: la questione potrà avere rilevanza disciplinare ma, dal punto di vista civilistico, il legislatore (art. 9 comma 4 D.L. n. 1/2012) non ha previsto specifiche sanzioni, e deve escludersi che la mancata consegna del preventivo scritto possa comportare la nullità o l'annullabilità del contratto o la non debenza del compenso stesso. L'unico effetto, nel caso di contenzioso insorto sul compenso, è quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, D.M. 140/2012 , "l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso". Ovvero ai soli fini del quantum ma non dell'an;
✓ le contestazioni svolte sul valore non vincolante del parere espresso dal Consiglio di appartenenza sono irrilevanti: nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte della spettanza del compenso del professionista e perciò di un diritto soggettivo che non trova titolo nel parere di congruità, ma nell'attività effettivamente svolta e nel rapporto di patrocinio. Attività che deve essere provata in modo rigorosa dal professionista. La rilevanza del parere come prova concorrente del credito professionale si esaurisce nella fase monitoria ai fini della sola emissione dell'ingiunzione di pagamento, valendo invece nella successiva opposizione, ove contestato, quale mera dichiarazione asseverata ed unilaterale del professionista. Non è quindi su questo che il giudice fonda il suo convincimento;
✓ il diritto al compenso sorge, certamente, per effetto della prova (circostanziata e piena) che parte convenuta opposta ha offerto dell'attività professionale svolta in favore del cliente e comprovata da tutta la documentazione sopra richiamata;
✓ rispetto al quantum, Cassazione civile 01/12/2021, n. 37788 ha affermato il principio secondo il quale in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. (onere della prova) e art. 115, comma 1, c.p.c. (criterio di non contestazione), il debitore:
a) ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, b) può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art. 2225, c.c.
pagina 7 di 8 ✓ nel caso in esame, il dott. ha elaborato (cfr. schema di parcella doc.32) un conteggio CP_1 dettagliatissimo, preciso e puntuale, che richiama attività di cui è palesemente confermata la materiale esecuzione;
parte convenuta opposta non ha fornito alcun elemento di contestazione altrettanto serio, preciso e puntuale;
✓ i compensi in questione, poiché calcolati in maniera conforme a quanto previsto dal DM 140/12 e ssmm, sono quindi dovuti e non sono soggetti ad alcuna riduzione (neppure in considerazione del mancato preventivo scritto, che viene valorizzato dal giudice in questa sede ai fini del rigetto della domanda ex art. 96 cpcp svolta da parte convenuta opposta) in quanto l'opposizione si è rilevata pretestuosa e destinata a procrastinare il pagamento.
Le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico di parte attrici in opposizione e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
condanna la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali dovuti per legge.
Genova, 15/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11562/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]7 , in Cogorno (NA) rappresentato, assistito e difeso, giusta procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione in opposizione dall'avv. Nazarena Montuori del Foro di Napoli (C.F.: ), con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli (NA) via Matteo C.F._2
EN AN n. 133 e al cui numero di fax 081/3533534 e all'indirizzo di P.E.C.:
potranno essere inviate le comunicazioni da parte della Email_1 cancelleria nel corso del giudizio,
ATTORE in opposizione contro
(CF ), nato a [...] il [...] e domiciliato in Genova (Ge) CP_1 C.F._3 Via Giosuè Carducci 5/4 ai fini del presente procedimento elettivamente domiciliato in Genova, via Assarotti 20/9, presso la persona e nello studio dell'avvocato Ilaria Dagnino (C.F.
) che, in forza di procura ad litem stesa in calce alla comparsa di costituzione lo C.F._4 rappresenta e difende in via disgiunta con l'avv. Gianmaria Baraggioli (C.F. C.F._5 con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata e nonché ai Email_2 Email_3 seguenti numeri di fax 010-8391536 e 010- 870290
CONVENUTO opposto
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte attrice in opposizione:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis In via preliminare:
Accertare e dichiarare che il sig. è tenuto ad esperire obbligatoriamente e CP_1 preventivamente la mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n.28 del 2010, art.5, comma 1 bis. In via pregiudiziale:
Accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo;
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare l'infondatezza del decreto ingiuntivo e, per l'effetto dichiarare l'intervenuta prescrizione triennale della pretesa creditoria ex art. 2956 n.2 c.c. e quindi revocare il decreto ingiuntivo n. 2883/2023 emesso nei confronti del Sig. in quanto non tenuto al Parte_1 pagamento di un debito prescritto e per tutti i motivi esposti in diritto;
accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato di € 12.353,60 ovvero, in via subordinata, ridurne l'ammontare e/o nella maggiore o minore somma risultante all'esito della ctu contabile e per le ragioni tutte esposte in diritto;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario. In via istruttoria:
ordinare al sig. convenuto opposto ex art. 210 c.c, l'esibizione dei documenti da lui CP_1 soltanto citati e non depositati, in originale”
Per parte convenuta opposta:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito. Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso
- dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate e/o non provate o come meglio visto, per i motivi tutti evidenziati nel presente atto e, conseguentemente, respingere le eccezioni e le domande tutte formulate dal signor , confermando il decreto ingiuntivo n. 2883/2023 emesso Parte_1 in data 29.08.23 dal Tribunale di Genova e dichiarando il medesimo esecutivo;
- in ogni caso e comunque condannare in ogni caso il signor per i motivi tutti Parte_1 indicati nella presente comparsa, al pagamento a favore del dottor della somma di Euro CP_1 12.053,60 di cui agli avvisi di parcella in atti ovvero nella diversa e meglio vista somma anche di importo maggiore tenuto conto di tutta l'attività professionale svolta e dell'esito positivo della stessa, il tutto oltre interessi di legge e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo;
- porre a carico del signor le spese tutte di ogni fase del presente giudizio e di Parte_1 quello monitorio oltre al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. nella somma meglio vista, oltre compresi diritti ed onorari di avvocato”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, dottore commercialista, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Genova decreto CP_1 ingiuntivo n. 2883/2023 emesso in data 31.10.2023, nel procedimento monitorio avente RG n. 9879/2023, con cui è stato ingiunto al sig. “di pagare alla parte ricorrente entro il Parte_1 termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto la somma di Euro 12.053,60, oltre interessi come richiesti in ricorso sino al saldo;
le spese di questa procedura di ingiunzione liquidate pagina 2 di 8 in Euro 567,00 per onorari ed in Euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali, I.v.a. e C.p.a., oltre le successive occorrende”.
A sostegno della pretesa creditoria ha allegato di aver svolto, nell'interesse del sig. , Parte_1 attività professionale negli anni 2021 e 2022 producendo avvisi di parcella rimasti inevasi.
Parte attrice in opposizione ha proposto opposizione sulla base dei seguenti motivi (che vengono riportati nell'ordine in cui sono stati proposti):
▪ in via preliminare e pregiudiziale mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
▪ nel merito, difetto di prova del diritto di credito azionato sulla base di quanto appresso indicato:
✓ il sig. , in assenza di alcun patto sul compenso, aveva conferito al Parte_1 dott. soltanto un mandato alle liti, sia per i giudizi in primo grado degli anni di CP_1 accertamento di imposta 2011,2012, 2013 e 2104 e sia del secondo grado per gli anni di accertamento di imposta 2011 e 2012 ma per la sola fase introduttiva dell'appello visto che, nel prosieguo, lo stesso era stato sostituito da un nuovo difensore CP_1 Dott. CF: ) grazie al quale erano stati accolti gli CP_2 C.F._6 appelli per gli anni di accertamento di imposta 2011 e 2012 (sent . n. 158/2023 CGT II
relativamente all'accertamento anno di imposta 2011 e sent. N. 721/2022 della Pt_2 CGT II relativamente all'accertamento anno di imposta 2012); Parte_3
✓ il sig. mai aveva ricevuto gli avvisi di parcella citati dal sig. Parte_1 [...]
e mai aveva ricevuto messa in mora ai fini dell'interruzione della prescrizione CP_1 triennale per attività professionali previsto e disciplinato dall'art. 2956 n.2 c.c. avente come dies a quo la data di conclusione dell'incarico;
✓ il sig. mai aveva ricevuto da parte del Sig. una Parte_1 CP_1 rinuncia all'incarico e l'unico atto di messa in mora risaliva al 2023, a prescrizione già maturata;
✓ il Sig. aveva depositato un parere dell'Ordine di appartenenza privo CP_1 dell'emissione del certificato di liquidazione;
✓ il parere emesso, per effetto della mancanza di un accordo tra cliente e professionista, in merito alla consulenza delle sole cause tributarie in primo grado e solo per la prima fase dei giudizi di secondo grado in Corte di Giustizia Tributaria Liguria era privo di valenza giuridica in quanto, in base all'art. 2233 c.c. il compenso, se non convenuto tra le parti (come nel caso di specie), doveva essere determinato dal giudice;
✓ era intervenuta la prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2019 per l'accertamento d'imposta del 2015, visto che la presunta notifica di messa in mora era avvenuta, a dire di controparte, soltanto nell'anno 2023;
✓ era intervenuta la prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2016 per l'accertamento d'imposta del 2011 visto che, la presunta notifica di messa in mora era avvenuta soltanto nell'anno 2023 e intervenuta prescrizione triennale dal 2018/2019 per la causa in commissione tributaria provinciale e intervenuta prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2019 in merito alla sola fase introduttiva delle controdeduzioni con appello visto che la presunta notifica di messa in mora era avvenuta solo nell'anno 2023;
pagina 3 di 8 ✓ era intervenuta la prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2017 per l'accertamento d'imposta del 2012, e intervenuta prescrizione triennale della pretesa creditoria dall'anno 2019 (per la sola fase del deposito dell'appello in CTR) visto che la presunta notifica di messa in mora era avvenuta soltanto nell'anno 2023.
✓ della messa in mora presuntivamente notificata dall'Avv. Ilaria Dagnino non era stata data prova nel fascicolo monitorio (l'avvenuta notifica per pec era sa ritenersi solo presunta e la raccomandata depositata non faceva prova visto che era stato prodotto solo un avviso di ricevimento senza l'indicazione del numero di raccomandata e senza l'indicazione dell'atto presuntivamente notificato). Pertanto, anche sotto tale profilo, doveva ritenersi maturata la prescrizione triennale;
✓ il decreto ingiuntivo si basava su dei parametri emessi in base ad un parere dell'Ordine dei Commercialisti di Genova, che aveva applicato onorari di valore medio e non i minimi. Ciò era errato in quanto, nei casi in cui mancava un accordo di onorario per iscritto tra cliente e professionista, doveva essere applicata la tariffa minima.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Con riguardo all'eccezione di mancato esperimento della mediazione obbligatoria, si osserva che detta eccezione è superata dall'intervenuta espletazione della mediazione in corso di causa con esito negativo (cfr. all A depositato in data 20.11.2025 e doc. 44 depositato in data 19.11.2025).
Nel merito si osserva quanto segue.
È provato agli atti che il dottor ha personalmente assistito, nell'ambito della propria attività CP_1 professionale di commercialista, il sig. nell'ambito di una verifica fiscale di tipo finanziario Pt_1 avviata dalla Guardia di Finanza Compagnia di Chiavari con riferimento ai conti correnti bancari riconducili allo stesso , anche indirettamente, e ai relativi movimenti nel periodo compreso dal Pt_1 primo gennaio 2011 al 9 febbraio 2016.
In particolare, in data 12.04.16, infatti, la Guardia di Finanza ha notificato al signor copia dei Pt_1 propri estratti conto bancari relativi all'intero predetto periodo con l'indicazione di svariati movimenti in relazione ai quali è stato richiesto allo stesso contribuente di fornire idonea “giustificazione” (doc. 6).
Risulta altresì che, in esecuzione del mandato affidato (peraltro mai negato, cfr. anche doc. 28) il dott. ha assisto il dottor negli incontri con la Guarda di Finanza (doc. 7). CP_1 Pt_1
È documentalmente provato che, in data 12.05.16, la Guardia di Finanza ha concluso l'indagine finanziaria relativa al periodo dal 1.01.11 al 9.02.16 notificando al signor il relativo Processo Pt_1 Verbale di Contestazione recante la contestazione dei soli versamenti e i prelevamenti in ordine ai quali non era stata fornita idonea documentazione nel corso del contraddittorio (doc. 8).
A seguito della trasmissione del PVC da parte della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate ha emesso, via via, diversi atti aventi ad oggetto, anno per anno, i movimenti contestati e rimasti privi di idonea giustificazione.
In particolare, in data 18.08.16, è stato notificato un primo atto relativo ai movimenti ingiustificati del 2011 (doc. 9), in data 30.06.17 un secondo atto per le operazioni contestate nel 2012 (doc. 10), in data 26.09.18 l'atto per il 2013 (doc. 11) e infine, in data 24.10.19 quello per il 2014 (doc. 12).
In relazione ad ognuno dei suddetti atti, il dottor ha predisposto nell'interesse del signor CP_1
istanze di accertamento con adesione (doc 13). Pt_1 pagina 4 di 8 È provato che, con riferimento alle contestazioni svolte per gli anni 2013 e 2014, è stata raggiunta la definizione favorevole della controversia in via amministrativa.
In particolare, per l'anno 2013 si sono svolti numero 4 incontri (doc 14) in contradditorio con l'Agenzia delle Entrate, con produzione di memorie ed elaborati e, all'esito, il reddito lordo è stato definito come pari ad Euro 24.252,00 (cfr. pag. 3 doc. 11) a fronte di un reddito lordo dichiarato di Euro 8.256,00 e di un reddito lordo accertato pari ad Euro 54.809,00.
Con riferimento poi all'anno 2014 si sono svolti numero 3 incontri (doc 15) in contradditorio con l'Agenzia delle Entrate, con produzione di memorie ed elaborati e, a conclusione del procedimento, il reddito lordo è stato definito come pari ad Euro 27.674,00 (cfr. pag. 10 doc. 12) a fronte di un reddito lordo dichiarato di Euro 911,00 e di un reddito lordo accertato pari ad Euro 66.882,00.
Il tutto grazie (e con la presenza) del dott. CP_1
Per gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2011 e 2012, invece, è stato invece necessario il ricorso alla giustizia tributaria.
In particolare, sono agli atti le procure alle liti rilasciate al dott. in calce ai rispettivi ricorsi CP_1 introduttivi sottoscritti dal Sig. (docc. 16 e 17) che hanno radicato due distinti procedimenti Pt_1 nanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova:
▪ proc RG 155/17 con riferimento all'avviso di accertamento relativo ai movimenti 2011
▪ proc. RG 119/18 relativamente a quello avente ad oggetto il 2012.
In entrambi i procedimenti il dott. ha: i) predisposto i due ricorsi;
ii) esaminato le relative CP_1 controdeduzioni dell'Ufficio; iii) predisposto delle memorie illustrative;
vi) partecipato alla discussione orale in primo grado.
Per il ricorso relativo all'anno d'imposta 2011 è stata peraltro ottenuta una sentenza positiva (doc 18) atteso che, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 11.318,00 e di maggiori ricavi accertati per Euro 97.163 (cfr. doc. 9), la sentenza ha statuito maggiori ricavi per soli Euro 26.918,00. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello parziale (doc. 21) avverso il quale il Sig. ha proposto Parte_1 appello incidentale (doc. 22) sempre affidandosi al Dott. (doc. 23). CP_1
Anche per il ricorso relativo all'anno d'imposta 2012 è stata ottenuta una sentenza comunque positiva atteso che, per l'anno 2012, a fronte di un reddito dichiarato di Euro 0,00 erano stati accertati maggiori ricavi per Euro 63.092,00 e la sentenza ha statuito invece maggiori ricavi per complessivi Euro 48.819,00 (doc. 19) ma che è stata oggetto, su incarico del , di impugnazione (il dottor Pt_1 CP_1 ha predisposto il relativo atto di appello, docc. 20 e 20 bis).
E' poi provato che, nelle more dei due predetti procedimenti di appello così radicati nanti alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Liguria (rispettivamente, giudizio RG 608/2020 quanto all'accertamento redditi 2011 e giudizio RG 1016/19 per l'accertamento del 2012), subito dopo il deposito delle controdeduzioni nel giudizio di appello RG 608/20 e l'esame delle deduzioni dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio RG 1016/19 (doc. 23 bis) il signor ha deciso di Pt_1 rivolgersi ad altro professionista.
Preso atto di quanto sopra, in data 29.03.21, il dottor ha inviato via mail i pro forma emessi in CP_1 relazione all'attività sino a quel momento svolta per il signor (contenzioso 2011, 2013, 2014) Pt_1 sollecitando un incontro per definire i tempi di liquidazione (doc. 24) e provveduto alla dismissione dei due mandati ricevuti per i predetti giudizi di appello (doc. 25).
Conseguentemente, in data 13.04.23, il dottor ha nuovamente ribadito le richieste di CP_1 liquidazione dei compensi dovuti per l'attività svolta, aggiungendo anche quella relativa al giudizio afferente all'accertamento del 2012 avuta notizia dell'esito positivo (doc. 26). pagina 5 di 8 L'esame della documentazione comprova l'esecuzione dell'incarico professionale affidato ed il diritto di ottenerne il pagamento.
In particolare:
✓ al rapporto di cui è causa non si applica la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2956 c.c. perché (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 32552/2024) parte opponente, oltre ad eccepire la prescrizione presuntiva, ha, allo stesso tempo, contestato l'esistenza stessa del debito e la sua quantificazione (cfr. atto di opposizione “il sig. ancora, nessuna prova ha fornito in CP_1 atti, in merito alla sua presunta opera di prestazione professionale, né in merito alla fase pregiudiziale e né in merito a quella giudiziale… il sig. arbitrariamente si è attributo CP_1 dei compensi a lui NON spettanti sulla presunta e inesistente discussione con fase decisionale delle sentenze in appello vinte dal sig. grazie all'opera professionale del Parte_1 nuovo difensore Dott. .. Il Sig. deposita un parere dell'Ordine di CP_2 CP_1 appartenenza, privo dell'emissione del certificato di liquidazione…il parere emesso, per effetto della mancanza di un accordo tra cliente e professionista, in merito alla consulenza delle sole cause tributarie in primo grado e solo per la prima fase dei giudizi di secondo grado in Corte di Giustizia Tributaria Liguria è privo di valenza giuridica in quanto, in base all'art. 2233 c.c. il compenso , se non è convenuto tra le parti (come nel caso di specie), è determinato dal giudice…il decreto ingiuntivo che si basa “sic et simpliciter” su un parere del Consiglio dell' di Genova, senza la prova in atti di mandati e di opere Controparte_3 professionali prestate, pone la pretesa creditoria alquanto velleitaria…il decreto ingiuntivo deve essere revocato in quanto si basa su dei parametri emessi da un parere dell'Ordine dei Commercialisti di Genova applicando onorari di valore medio e non i minimi. Ciò è errato in quanto, nei casi in cui manca un accordo di onorario per iscritto tra cliente e professionista, deve essere applicata la tariffa minima.”). In tali ipotesi l'eccezione è senz'altro da respingere in quanto la contestazione del debito equivale a un'ammissione che lo stesso non è stato pagato, rendendo inapplicabile l'istituto della prescrizione presuntiva, che si basa sulla presunzione di avvenuto pagamento. Ancora si veda Cassazione civile n. 7793/2023 “Sotto il secondo aspetto (quantum), l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre – con conseguente rigetto dell'eccezione – non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 30058 del 14/12/2017; Sez. L, Sentenza n. 12771 del 23/07/2012; Sez. 2, Sentenza n. 14927 del 21/06/2010; Sez. L, Sentenza n. 3105 del 03/03/2001)”;
✓ il credito è pertanto azionabile nell'ordinario termine decennale e tutte le obiezioni sollevate rispetto alla mancata ricezione delle note di parcelle e delle diffide di pagamento sono assorbite dal rilievo che il ricorso monitorio (quandanche fosse il primo atto interruttivo della prescrizione portato a conoscenza del debitore ingiunto) è intervenuto nel termine prescrizionale ordinario, avuto riguardo al primo atto che ha coinvolto il dott. come CP_1 professionista (cfr. doc. 7);
✓ il fatto che al dott. sia subentrato, ad un certo punto del mandato, altro professionista CP_1 non significa certo che, per l'attività pregressa, pacificamente svolta in suo favore, gli possa essere negato il compenso (cfr. anche doc. 28): in particolare appare semmai evidente, esaminato il contenuto degli atti, l'esatto contrario, ovvero che il professionista subentrato si sia avvantaggiato dell'opera svolta in precedenza dal dott. (“Relativamente al giudizio di CP_1 appello avente ad oggetto l'accertamento per i redditi dell'anno d'imposta 2011, dalla sentenza
pagina 6 di 8 emessa dalla commissione tributaria regionale (doc. 29) non emerge alcuna produzione da parte del Dott. . Il nuovo difensore pare infatti aver depositato solamente una CP_2 delega e precisazione (doc. 30) nella quale lo stesso solamente “chiede il rigetto dell'appello in ragione delle prove inconfutabili depositate nel fascicolo di primo grado ed afferente ai versamenti in conto corrente”. È quindi evidente che il giudice di secondo grado ha confermato integralmente la sentenza di primo grado ottenuta dal Dott. sulla base delle CP_1 argomentazioni spese dallo stesso e non già da chi è subentrato nella difesa”); CP_1
✓ non corrisponde al vero che il dottor abbia richiesto compensi anche per l'attività svolta CP_1 dal consulente subentrato , atteso che sono stati richiesti i soli compensi per lo studio e la CP_2 disamina, la predisposizione e per il deposito dell'atto di appello (oltre che per l'attività antecedente), come espressamente indicato nei relativi avvisi di parcella (cfr. doc. 2);
✓ il fatto che sia mancato un preventivo scritto rispetto ai compensi dovuti non significa certo che il professionista non debba essere remunerato per l'attività che ha prestato: la questione potrà avere rilevanza disciplinare ma, dal punto di vista civilistico, il legislatore (art. 9 comma 4 D.L. n. 1/2012) non ha previsto specifiche sanzioni, e deve escludersi che la mancata consegna del preventivo scritto possa comportare la nullità o l'annullabilità del contratto o la non debenza del compenso stesso. L'unico effetto, nel caso di contenzioso insorto sul compenso, è quello previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, D.M. 140/2012 , "l'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso". Ovvero ai soli fini del quantum ma non dell'an;
✓ le contestazioni svolte sul valore non vincolante del parere espresso dal Consiglio di appartenenza sono irrilevanti: nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo si controverte della spettanza del compenso del professionista e perciò di un diritto soggettivo che non trova titolo nel parere di congruità, ma nell'attività effettivamente svolta e nel rapporto di patrocinio. Attività che deve essere provata in modo rigorosa dal professionista. La rilevanza del parere come prova concorrente del credito professionale si esaurisce nella fase monitoria ai fini della sola emissione dell'ingiunzione di pagamento, valendo invece nella successiva opposizione, ove contestato, quale mera dichiarazione asseverata ed unilaterale del professionista. Non è quindi su questo che il giudice fonda il suo convincimento;
✓ il diritto al compenso sorge, certamente, per effetto della prova (circostanziata e piena) che parte convenuta opposta ha offerto dell'attività professionale svolta in favore del cliente e comprovata da tutta la documentazione sopra richiamata;
✓ rispetto al quantum, Cassazione civile 01/12/2021, n. 37788 ha affermato il principio secondo il quale in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. (onere della prova) e art. 115, comma 1, c.p.c. (criterio di non contestazione), il debitore:
a) ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, b) può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art. 2225, c.c.
pagina 7 di 8 ✓ nel caso in esame, il dott. ha elaborato (cfr. schema di parcella doc.32) un conteggio CP_1 dettagliatissimo, preciso e puntuale, che richiama attività di cui è palesemente confermata la materiale esecuzione;
parte convenuta opposta non ha fornito alcun elemento di contestazione altrettanto serio, preciso e puntuale;
✓ i compensi in questione, poiché calcolati in maniera conforme a quanto previsto dal DM 140/12 e ssmm, sono quindi dovuti e non sono soggetti ad alcuna riduzione (neppure in considerazione del mancato preventivo scritto, che viene valorizzato dal giudice in questa sede ai fini del rigetto della domanda ex art. 96 cpcp svolta da parte convenuta opposta) in quanto l'opposizione si è rilevata pretestuosa e destinata a procrastinare il pagamento.
Le spese di lite del presente procedimento devono essere poste a carico di parte attrici in opposizione e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, importi medi per ciascuna fase).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo;
condanna la parte attrice in opposizione a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali dovuti per legge.
Genova, 15/12/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
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