Sentenza 5 dicembre 2023
Rigetto
Sentenza 24 maggio 2024
Parere definitivo 18 novembre 2024
Inammissibile
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29/01/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00669/2025REG.PROV.COLL.
N. 05578/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5578 del 2024, proposto da IT SL BA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Di Natale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
AF di AR AL e Figlio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Silvia Ginanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
nei confronti
di Orion S.r.l. e dell’Azienda Sanitaria Locale BA, non costituite in giudizio,
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. III, n. 4650/2024, resa tra le parti, con la quale il Consiglio di Stato, sez. III, ha respinto il ricorso di IT SL BA S.r.l. con il quale questa chiedeva l’annullamento della sentenza n. 1402, del 5 dicembre 2023, n. 1402, del TAR Puglia, Bari concernente il silenzio formatosi sull’istanza di accesso di AF di AR AL e Figlio S.r.l..
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di AF di AR AL e Figlio S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024, il Cons. Angelo Roberto Cerroni e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La società AF di AR AL e figli S.r.l. (di seguito, breviter , AF) ha partecipato alla procedura indetta dalla SL Bari per l’affidamento per nome e per conto della IT SL BA S.r.l. (qui di seguito, breviter , IT), della fornitura urgente di n. 55 Ambulanze di soccorso di tipo “A” per il potenziamento della Rete Emergenza/Urgenza del 118. La disciplina di gara prevedeva il termine di consegna - dichiarato essenziale ai sensi dell’art. 1457 cod. civ. - del 23 aprile 2023 (cfr. art. 13 disciplinare di gara), termine che la Società si era dichiarata impossibilitata a rispettare per ragioni tecnico-logistiche.
Ne è conseguita l’esclusione della ridetta Società dalla gara con provvedimento del 22 febbraio 2023 e la conseguente aggiudicazione della commessa in favore della Orion S.r.l. con deliberazione del 2 marzo 2023. Entrambi i provvedimenti sono rimasti inoppugnati.
2. – Senonché, appreso aliunde dell’inosservanza del termine da parte dell’aggiudicataria in corso di esecuzione della commessa, AF ha presentato istanza di accesso agli atti con espresso riferimento al contratto e ai verbali di consegna delle ambulanze, istanza sulla quale si è formato il silenzio diniego dell’Amministrazione.
3. – Incardinata, quindi, l’ actio ad exhibendum secondo lo speciale rito per l’accesso ex art. 116 c.p.a., il TAR per la Puglia ha accolto il ricorso e ordinato l’ostensione dei documenti agognati. La soccombente IT ha adìto con rituale appello questa Sezione la quale ha però respinto il gravame motivando, per quanto qui rileva, con riguardo al quarto profilo censorio relativo alla falsa applicazione dell’art. 1457 cod. civ., che la stazione appaltante “ che opera iure privatorum una volta adottata l’aggiudicazione e può dunque, in teoria, dichiarare di avvalersi della facoltà di accettare l’esecuzione della fornitura anche oltre la scadenza del termine stabilito come essenziale - è tenuta al rispetto delle regole che essa stessa aveva imposto ai partecipanti, compresa quella che imponeva un termine essenziale per la fornitura, non potendo decidere in un secondo tempo di non applicarle nella prospettiva del rapporto instaurato col vincitore della gara ”.
4. – IT ricorre nuovamente innanzi a questo Consiglio di Stato con ricorso per revocazione e lamenta che il giudice di appello sarebbe incorso in errore di fatto revocatorio non avvedendosi “ del fatto che, all’interno della lex specialis , non sono rinvenibili elementi idonei a statuire la improcrastinabilità del termine di consegna dei mezzi oggetto della fornitura ” e che comunque la facoltà civilistica di derogare al termine essenziale, come testualmente affermata dall’art. 1457 cod. civ, spetterebbe nel caso di specie alla sola IT quale parte contraente creditrice e non già alla SL Bari che si è limitata ad espletare la procedura pubblicistica di affidamento della fornitura dei mezzi.
5. – L’appellata AF si è costituita in giudizio controdeducendo la palese insussistenza dei lamentati vizi revocatori ed eccependo l’inammissibilità del ricorso per revocazione per la mancata riproposizione ex extenso , ai fini della fase rescissoria del giudizio, delle censure e degli argomenti svolti dalla ricorrente nell’originario giudizio di appello, cui sarebbe solo fatto un generico rinvio nella parte conclusiva del ricorso.
6. – La causa è venuta in discussione alla camera di consiglio del 19 dicembre 2024 e successivamente spedita in decisione.
7. – Il ricorso per revocazione si appalesa inammissibile per quanto si espone dappresso.
8. – In via del tutto assorbente, va rilevato che l’errore denunciato da IT non integra gli estremi dell’ error facti a valenza revocatoria secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa (“ erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo (o una svista, un errore di lettura, il cd. abbaglio dei sensi) ”, cfr. ex multis , Cons. Stato, 25 settembre 2024, sez. VII, n. 7760) dal momento che con tale doglianza viene censurata l’esegesi offerta dal giudice di appello della disposizione del disciplinare di gara (pag. 22 “ Ai sensi dell’articolo 1457 del Codice Civile, il termine essenziale per la consegna delle ambulanze è stabilito per il 20 aprile 2023 ”) il cui contenuto era invece ben noto al Collegio giudicante, o quantomeno non si riscontrano evidenze di un manifesto travisamento in fatto del tenore documentale.
8.1. – Invero, ciò che IT stigmatizza è l’ermeneusi teleologicamente orientata che il Collegio ha offerto della chiara prescrizione della lex specialis , conformando la facoltà di deroga al termine essenziale alle istanze di par condicio competitorum che permeano la disciplina dei contratti pubblici, financo in executivis . Si tratta, dunque, dell’allegazione di un (ipotetico) error iuris non ammissibile ai fini del giudizio rescindente.
9. – Non può configurare errore revocatorio neanche il passaggio in cui il giudice di appello non si sarebbe avveduto della differenza di ruoli e funzioni riservate – dagli atti di gara - alla SL BA (stazione appaltante) e a IT S.r.l. (parte contraente e beneficiaria della consegna dei veicoli) nell’appalto.
9.1. – Si tratta, infatti, a tutto concedere, di errore di giudizio in iure (ricostruito pressoché tralatiziamente dal diritto vivente come erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali, nonché erronea interpretazione o applicazione di norme giuridiche): al punto 11 la sentenza revocanda discorre, infatti, unitariamente di Stazione appaltante obliando prima facie la peculiare scissione dicotomica tra stazione appaltante e destinataria della fornitura del caso di specie. Tuttavia, tale configurazione bicefala della procedura, avendo costituito un punto controverso della vertenza, è ben esposta nella parte in fatto della decisione, indi la locuzione impiegata deve ascriversi a mero lapsus calami dell’estensore o, rectius , a formula ellittica con cui il Collegio intendeva significare che anche IT, quale parte sostanziale destinataria della fornitura, era tenuta a rispettare l’autovincolo ritenuto discendente dalla lex specialis – questione rispetto alla quale nessun riesame è consentito nella presente sede.
9.2. – Quale che sia la lettura che si voglia dare, non può ravvisarsi in tale formulazione un errore di fatto a rilevanza revocatoria alla stregua della consolidata elaborazione giurisprudenziale sul punto.
10. – Alla luce delle esposte considerazioni, l’acclarata insussistenza di profili di errore di fatto a valenza revocatoria implica l’inammissibilità in radice del ricorso per revocazione sin dalla sua fase rescindente con assorbimento dei motivi attinenti al giudizio rescissorio.
11. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che si liquidano nell’importo di euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere, Estensore
Sebastiano Zafarana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Roberto Cerroni | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO