Sentenza 21 giugno 1979
Massime • 1
Al fine di stabilire se l'infortunio in itinere sia indennizzabile, qualora, pur esistendo servizi pubblici di trasporto questi siano tali da non coprire l'intero percorso fra il luogo di abitazione del lavoratore e quello di lavoro, o si svolgano in orari diversi rispetto ai turni di lavoro, il giudice del merito deve prendere esatta cognizione dell'entita delle distanze intercorrenti fra il luogo di residenza del lavoratore e quello di lavoro ovvero fra tali luoghi e la piu vicina stazione o fermata del pubblico servizio, accertando se sia conforme a ragionevolezza, oppure no, che dette distanze (o quelle residue) siano percorse a piedi, rimanendo peraltro irrilevante - ove si riconosca la necessita dell'impiego da parte del lavoratore di un diverso mezzo di trasporto - la circostanza che lo stesso appartenga al datore di lavoro o sia invece del lavoratore e se di esso sia stato o meno autorizzato l'uso, dovendo la connessione con l'attivita lavorativa essere considerata nel suo aspetto intrinseco ed oggettivo e non gia in relazione all'appartenenza del mezzo, rimanendo in ogni caso irrilevante il tipo di veicolo usato allorquando esso rientri fra quelli ammessi alla circolazione. Ove, poi, si tengano presenti i principi costituzionali di tutela del lavoratore e della sua famiglia (artt 3, 31, 35, 36 cost), nonche il diritto del cittadino di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale (art 16 cost), la circostanza che il lavoratore fissi la propria dimora in un centro diverso rispetto a quello in cui debba essere effettuata la prestazione lavorativa, non esclude l'indennizzabilita dell'infortunio in itinere ove la distanza fra i due luoghi risponda a criteri di ragionevolezza, sicche il relativo percorso (ancorche con mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici) possa essere coperto in breve tempo, cio soprattutto quando tale scelta sia imposta dalla necessita di conciliare i doveri del lavoratore inerenti al suo rapporto di lavoro con i propri diritti civili e con gli altri doveri a lui incombenti verso la famiglia e dalla possibilita di reperire piu agevolmente, in centri minori, un alloggio ad un prezzo piu accessibile alle capacita economico-sociali del lavoratore rispetto a quello rinvenibile nel centro piu grande ove e la Sede di lavoro. ( V 1536/78, mass n 390912).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/06/1979, n. 3495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3495 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1979 |
Testo completo
Al fine di stabilire se l'infortunio in itinere sia indennizzabile, qualora, pur esistendo servizi pubblici di trasporto questi siano tali da non coprire l'intero percorso fra il luogo di abitazione del lavoratore e quello di lavoro, o si svolgano in orari diversi rispetto ai turni di lavoro, il giudice del merito deve prendere esatta cognizione dell'entita delle distanze intercorrenti fra il luogo di residenza del lavoratore e quello di lavoro ovvero fra tali luoghi e la piu vicina stazione o fermata del pubblico servizio, accertando se sia conforme a ragionevolezza, oppure no, che dette distanze (o quelle residue) siano percorse a piedi, rimanendo peraltro irrilevante - ove si riconosca la necessita dell'impiego da parte del lavoratore di un diverso mezzo di trasporto - la circostanza che lo stesso appartenga al datore di lavoro o sia invece del lavoratore e se di esso sia stato o meno autorizzato l'uso, dovendo la connessione con l'attivita lavorativa essere considerata nel suo aspetto intrinseco ed oggettivo e non gia in relazione all'appartenenza del mezzo, rimanendo in ogni caso irrilevante il tipo di veicolo usato allorquando esso rientri fra quelli ammessi alla circolazione. Ove, poi, si tengano presenti i principi costituzionali di tutela del lavoratore e della sua famiglia (artt 3, 31, 35, 36 cost), nonche il diritto del cittadino di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale (art 16 cost), la circostanza che il lavoratore fissi la propria dimora in un centro diverso rispetto a quello in cui debba essere effettuata la prestazione lavorativa, non esclude l'indennizzabilita dell'infortunio in itinere ove la distanza fra i due luoghi risponda a criteri di ragionevolezza, sicche il relativo percorso (ancorche con mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici) possa essere coperto in breve tempo, cio soprattutto quando tale scelta sia imposta dalla necessita di conciliare i doveri del lavoratore inerenti al suo rapporto di lavoro con i propri diritti civili e con gli altri doveri a lui incombenti verso la famiglia e dalla possibilita di reperire piu agevolmente, in centri minori, un alloggio ad un prezzo piu accessibile alle capacita economico-sociali del lavoratore rispetto a quello rinvenibile nel centro piu grande ove e la Sede di lavoro. ( V 1536/78, mass n 390912).*