Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti SInori magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. dott.ssa Fortunata Esposito Giudice riunito in camera di conSIlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 4599 del R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. , elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 alla Piazza Le Pera n.9, presso lo studio dell'avv. Peppino Mariano che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ), nato a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente in [...], al Corso Molise 67/C;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE: pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con con accoglimento delle condizioni riportate in ricorso. CP_1
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 10 novembre 2023, – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Taverna (CZ) in data10 agosto 2001 in regime CP_1 di comunione legale dei beni, dalla cui unione erano nati due figli: (nata il Per_1
19.07.2010) e (nato il [...]) e premesso, altresì, che, con decreto del 10 Per_2
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 1 di 13
Chiedeva, in particolare, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) pronunziare – se del caso anche con sentenza parziale – la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e , celebrato Parte_2 CP_1 il 10.08.20201 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Tavern a nell'atto n. 1p. 1s. dell'anno 2001, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere con l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
b) i coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto con diritto di fissare liberamente la propria residenza;
c) confermare l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli e SO
, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di affido Persona_4 condiviso, con collocazione privilegiata presso l'abitazione familiare;
d) confermare la decisione assunta in sede di separazione in relazione alla casa coniugale, sita in Sellia (Cz) alla Via Madonna delle Nevi, vico II n. 9, che resterà assegnata alla SI.ra ; Parte_2
e) disporre a carico del SI. in favore della SI.ra , il CP_1 Parte_2 pagamento della somma di € 150,00 a titolo di contributo di mantenimento, entro giorno
5 di ogni mese;
f) il padre potrà vedere i propri figli minori e tenerli con sé, un pomeriggio a settimana, sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici o extra, previo preavviso telefonico alla SI.ra ; Parte_2
g) il SI. , potrà tenere con sé i figli tre fine settimana al mese, da CP_1 concordare con la madre di mese in mese, dal sabato pomeriggio al lunedi mattina con l'impegno di accompagnarli il lunedi al pulmino per la scuola compatibilmente con il piano genitoriale allegato;
h) il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua, alternando il periodo dal Giovedi S anto a
Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo, con cadenza annuale;
potrà inoltre tenerli
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 2 di 13 con sé per tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre e nel rispetto delle eSIenze dei minori;
i )disporre a carico del SI. , padre, a titolo di mantenimento dei figli, a CP_1 versare mensilmente alla madre, entro giorno 5 di ogni mese, la somma di € 400,00 e da rivalutarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT, oltre al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa stabilita, come da protocollo di intesa sottoscritto dal Presidente del Tribunale di
Catanzaro e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro il 16.05.2019;
j) i SIg. e dovranno manifestare la loro massima collaborazione e Pt_2 CP_1 disponibilità affinché i figli possano sentire sempre e comunque la continuativa presenza di entrambi i genitori;
k) i SIg. e si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o Pt_2 CP_1 domicilio, nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla so ttoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio.”
1.2. All'udienza del 13 marzo 2024 fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato – rilevato che non v'era prova della regolarità della notifica a parte resistente, non comparso, né costituitosi in giudizio – differiva la causa all'udienza del 12 giugno
2024, per la produzione in giudizio della ricevuta della cartolina di ritorno o, in difetto, per la verifica della rinnovazione della notifica per la quale veniva concesso a parte ricorrente termine di giorni 10.
1.3. All'udienza indicata, nonostante la regolarità della notifica, il resistente non compariva né si era costituito in giudizio;
sicché il Giudice delegato – sentita liberamente la ricorrente - disponeva la conferma delle vigenti condizioni della separazione e differiva il procedimento all'udienza cartolare del 10 luglio 2024 per il deposito dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio – in quanto non allegato al ricorso – e per la precisazione delle conclusioni.
Differita su richiesta del difensore della al fine di consentire la produzione del Pt_2 documento sopra detto, all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con provvedimento del 30 dicembre
2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 3 di 13 2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia del resistente, non CP_1 essendosi costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica.
3. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda della ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
In via introduttiva, al fine di un corretto inquadramento giuridico della domanda, il
Collegio osserva che la stessa debba essere qualificata come scioglimento del matrimonio e non già come cessazione degli effetti civili, atteso che dall'estratto per rias sunto dell'atto di matrimonio allegato alle note di udienza del 20 novembre 2024, si evince agevolmente che i coniugi e hanno contratto matrimonio con rito civile. Parte_1 CP_1
Ed invero, questo risulta iscritto nella prima Parte del regis tro degli atti di matrimonio del
Comune di Taverna, ove vengono indicati i matrimoni celebrati dinnanzi all'Ufficiale dello
Stato Civile.
3.1. Ciò premesso, occorre osservare che ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tri bunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Ebbene, dalla documentazione prodotta si evince che con decreto n. 8366/2020 del 5 novembre 2020, l'intestato Tribunale ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni da questi concordate;
da allora, lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente, fino all'avvenuta comparizione della sola ricorrente dinnanzi al Giudice delegato alla trattazione del presente giudizio di divorzio.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, la mancata comparizione del resistente al tentativo di ricon ciliazione innanzi al Presidente del Tribunale e la mancata costituzione in giudizio rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Poiché, dunque, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge, il Collegio pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi Parte_1
e CP_1
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 4 di 13 4. Quanto alle ulteriori statuizioni, il Collegio ritiene che la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente sia fondata e debba essere accolta sotto il profilo della componente assistenziale.
L'art. 5, comma 6, L. 898/70 statuisce che “con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”.
La norma deve oggi essere letta alla luce della giurisprudenza formatasi in materia e, in particolare, della sentenza resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte n. 18287 dell'11 luglio
2018 che, con un radicale cambio di rotta, stravolge l'interpretazione de lla norma in questione fino ad allora imperante.
E invero, se per circa trent'anni l'orientamento unanime della giurisprudenza inaugurato con le Sezioni Unite n. 11490 del 29 novembre 1990 e consolidatosi con le pronunce successive, attribuiva all'assegno divorzile la funzione di consentire al coniuge - privo di mezzi e nell'impossibilità di procurarseli – di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, con una prima pronuncia risalente al 2017 (n. 11504 del 10 maggio 2017) e poi con la rivoluzionaria sentenza resa a Sezioni Unit e nel 2018, il
Supremo Collegio afferma la natura e la funzione assistenziale e perequativa -compensativa dell'assegno divorzile, finalizzata non già ad assicurare al coniuge beneficiario il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma al ri conoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro.
Nella citata sentenza si affermano, infatti, i seguenti principi di diritto:
“a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscim ento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 5 di 13 realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex c oniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'ina deguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sul la attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richieden te alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalla Suprema Corte che, tornando ad affrontare il tema della natura dell'assegno divorzile in successive pronunce, si è così espressa: “Questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18287/2018, ha chiarito, con riferimento ai dati normativi già esistenti, che: 1) "il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi del L. n. 898 del 1970 articolo 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri e quiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valuta zione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché' di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto"; 2) "all'assegno divorzile in favore dell'ex
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 6 di 13 coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo - compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al c oniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate"; 3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma a l riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (…) Ma la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del "tenore di vita matrimoniale", non è decisiva, isolatamente considerata, ai fini della determinazione dell'assegno perché'
l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per se', la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cas s. n. 21234/2019).
Lo squilibrio rileva "come precondizione fattuale" (Cass. 32398/2019), quando risulti che esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due (Cass. 21926/2019). Questa Corte, con la pronuncia n. 11504 del 2017, abbandonato il precedente orientamento, secondo il quale il giudizio di adeguatezza previsto dal comma 6 del citato articolo 5 ("dispone l'obbligo per un coniuge d i somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive") andrebbe formulato in relazione al parametro del "tenore di vita", aveva affermato che, diritto all'assegno divorzile andrebbe parametrato non al criterio della conservazione
(tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, ma all'indipendenza o autosufficienza economica del coniuge richiedente. Ma le Sezioni Unite del 2018, pur confermando l'abbandono del parametro del "tenore di vita" e il riparto degli oneri probatori definito nel 2017, nel senso che è il coniuge richiedente a dover provare la situazione che giustifica la corresponsione dell'assegno, hanno riconosciuto all'assegno di divorzio una fun zione non già soltanto assistenziale (qualora la situazione economico -patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'indipendenza economica), ma anche riequilibratrice, ovvero compensativo-perequativa, ove ne sussistano i presupposti – in presenza di un SInificativo squilibrio delle situazioni economico -patrimoniali tra gli ex coniugi, dopo il
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 7 di 13 divorzio, e quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza economica - per la cui verifica è stata bandita la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente, ai fini della fissazione del quantum: la Corte ha avuto riguardo al caso in cui l'ex coniuge richiedente, specialmente nei rapporti matrimoniali protrattisi per lungo tempo, pur trovandosi, all'esito del divorzio, in situazione di autosuff icienza economica, versi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali o potenziali, con sacrificio economico, a favor e dell'altro coniuge, che merita un intervento,
"compensativo-perequativo".
In forza di tali principi, dunque, l'assegno di divorzio deve essere riconosciuto “non in rapporto al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata anzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, secondo un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situa zione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, e inoltre, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo -compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali -reddituali (che il coniuge richiedente ha l'onere di dimostrare nel giudizio), al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo assistenziale (Cass.
24250/2021)” (Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 23583 del 28 luglio 2022).
Il Giudice, una volta accertata l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente, deve tenere conto di tutti i criteri dettati dall'art. 5 L.898/70 - quali le condizioni dei coniugi (età, stato di salut e), il contributo personale ed economico fornito da ognuno di essi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di ciascuno, la situazione economico -reddituale di entrambi - valutandoli non già alla luce del criterio del mantenimento del medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio, ma della funzione assistenziale, compensativa -perequativa e riequilibratrice dell'assegno medesimo.
Per quel che concerne, in particolare, il presupposto dell'inidoneità dei mezzi e delle risorse economiche del richiedente nonché dell'impossibilità per lo stesso di procurarseli, la Cassazione in una recente pronuncia altresì precisa che il giudice del me rito “deve tenere conto, utilizzando i criteri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge n. 898 del 1979, sia della impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 8 di 13 della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'al to livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale ma è oramai irrilevante, ai fini della determinazione dell'assegno e l'entità del reddito e/o del patri monio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione alle sue sostanze.” (Cass. civile sez. I, 04/05/2022, n.14160).
Pertanto, “compiuta una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti (..) deve essere collegata causalmen te alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del mat rimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive poten zialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale”.
4.1. Compiute tali doverose precisazioni, il Tribunale ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
Quantunque, infatti, il resistente non si sia costituito in giudizio (sicché non è stata riversata in atti alcuna documentazione afferente alle condizioni economiche di quest'ultimo), dalle dichiarazioni dei redditi prodotte allegate al ricorso emerge che la
, dipendente della ditta “BSF Italia” con mansioni di addetta alle pulizie, ha una Pt_2 ridottissima capacità economica, essendo assunta con contratto di lavoro che prevede un orario che va “dalle ore 08:00 alle ore 08:30” (cfr. contratto di lavoro, allegato al ricorso).
Ciò trova riscontro nelle dichiarazioni dei redditi 2022 e 2023 allegate all'atto introduttivo, dalle quali emerge, infatti, che la stessa ha percepito nell'anno 2021 redditi da lavoro dipendente pari ad € 236,44 e nell'anno 2022 ammontanti ad € 590,03.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale – in accoglimento della domanda attorea – pone a carico di l'obbligo di corrispondere a quale coniuge CP_1 Parte_1 economicamente più debole, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno divorzile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, pari ad € 150,00 mensili. Assegno che trova, dunque, ragion d'essere esclusivamente sotto il profilo assistenziale.
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 9 di 13 5. Parimenti devono trovare accoglimento le ulteriori domande afferenti all'affidamento condiviso ed al mantenimento dei figli, e , nati in costanza di matrimonio. Per_1 Per_2
5.1. Quanto all'affidamento, non appare superfluo rammentare che con la riforma del 2013, il Legislatore ha introdotto nel Libro I del Codice Civile il Capo II, Titolo IX (artt. da 337 bis a 337 ociets), in cui si disciplinano le conseguenze nei confronti dei figli, in caso di separazione, divorzio e crisi del rappo rto tra genitori non coniugati. Trattasi, dunque, di norme dettate sia per i figli nati in costanza di matrimonio che per i figli nati al di fuori di esso.
In particolare, il nuovo art. 337 ter c.c. – nel quale è stato trasfuso con alcune modifiche il vecchio art. 155 c.c. - stabilisce che: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'art. 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore [….]”.
Come si evince dalla lettera della norma, dunque, il Legislatore accorda priorità all'affidamento condiviso, riconoscendo – nell'interesse superiore dei figli minori – il diritto alla c.d. “bigenitorialità”; diritto già affermatosi a livello internazionale con la
Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia del 20 settembre 1989 (ove si riconosce all'art. 9, comma 3, il diritto del fanciullo ad “intrattenere rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrari o all'interesse preminente del fanciullo), nonché dall'art. 24, comma 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.
L'affidamento condiviso, dunque, si presenta come regola generale e strumento privilegiato di attuazione del diritto del minore alla bigenitorialità, giacché consente di riprodurre – nella delicata fase di disgregazione del nucleo familiare - la condivisione tra i genitori delle responsabilità educative e di assistenza, garantendo al contempo al minore una stabile condizione di vita e salde relazione affettive.
A tal fine, l'art. 337 ter c.c. stabilisce che il giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve accordare “esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa
(..), determina(ndo) i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore,
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 10 di 13 fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli”. Appare evidente come la norma di cui trattasi sia stata formulata dal Legislatore in maniera volutamente elastica, in modo da consentire all'Autorità Giudiziaria di adottare i provvedimenti maggiormente confacenti al contesto familiare di riferimento.
Allorché, invece, l'affidamento condiviso risulti evidentemente contrario all'interesse della prole, l'art. 337 quater, comma 1, c.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, con provvedimento motivato, l'affidamento monogenitoriale dei figli attribue ndo l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ad uno solo dei genitori. Ciò avviene quando appare manifesto che uno dei due genitori sia incapace o non idoneo ad assolvere ai compiti di cura ed educazione del minore e, dunque, risulta evidente che il regime della bigenitorialità sia oggettivamente contrario all'interesse dello stesso.
“In tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidam ento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può ra gionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto”(Cass. Sez. Sez. 1, Sentenza n. 16593 del 18/06/2008).
Ciò viene disposto, ad esempio, allorquando ci si trova in presenza di un genitore che interrompe totalmente i rapporti col figlio, disinteressandosi completamente dello stesso e dismettendo l'esercizio effettivo della responsabilità genitoriale che, di co nseguenza, viene a concentrarsi unicamente in capo all'altra figura genitoriale, cui viene attribuito, nell'interesse e a tutela del minore, ogni potere decisionale.
5.2. Venendo al caso di specie, ritiene il Tribunale di dover disporre l'affidamento condiviso dei figli della coppia, già disposto in sede di separazione dei coniugi, per come richiesto dalla ricorrente, con collocazione privilegiata degli stessi presso la mad re.
5.3. Quanto al regime di visita del genitore non collocatario, il Tribunale ritiene, altresì, che la richiesta formulata in tal senso dalla ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento, in quanto idonea ad assicurare ai minori il mantenimento di stabili e SInificativi rapporti con la figura paterna.
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 11 di 13 Devono, dunque, omologarsi le seguenti condizioni: “il padre potrà vedere i propri figli minori e tenerli con sé, un pomeriggio a settimana, sempre compatibilmente con i loro impegni scolastici o extra, previo preavviso telefonico alla SI.ra ; Parte_2
g) il SI. , potrà tenere con sé i figli tre fine settimana al mese, da CP_1 concordare con la madre di mese in mese, dal sabato pomeriggio al lunedì mattina con l'impegno di accompagnarli il lunedì al pulmino per la scuola compatibilmente con il piano genitoriale allegato;
h) il padre potrà tenere con sé i figli durante le vacanze di Natale per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua, alternando il periodo dal Giovedì S anto a
Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo, con cadenza annuale;
potrà inoltre tenerli con sé per tre settimane anche non consecutive durante il periodo estivo, previo accordo per le date con la madre e nel rispetto delle eSIenze dei minori;
j) i SIg. e dovranno manifestare la loro massima collaborazione e Pt_2 CP_1 disponibilità affinché i figli possano sentire sempre e comunque la continuativa presenza di entrambi i genitori;
k) i SIg. e si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o Pt_2 CP_1 domicilio, nonché il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla so ttoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio”.
6.Volgendo all'esame delle questioni relative alle statuizioni di contenuto economico, il
Tribunale – alla luce delle sopra esaminate condizioni economiche della ricorrente - ritiene che l'importo richiesto dalla ricorrente per il mantenimento dei figli, pa ri ad € 400,00 mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate, sia congruo, adeguato ed idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eSIenze di vita dei minori, tenut o conto dell'età dei medesimi e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
7. In ragione del prevalente collocamento della prole presso la madre, deve altresì confermarsi l'assegnazione della casa familiare a . Parte_1
8. In considerazione della natura degli interessi coinvolti, dell'esito della lite il Collegio ritiene sussistenti giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
RGAC n. 4599/2023 - Pagina 12 di 13 Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di scioglimento del matrimonio civile promossa da nei confronti di con l'intervento necessario del Parte_1 CP_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara la contumacia di CP_1
2. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Taverna (CZ) in data 10 agosto 2001 da , nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
Catanzaro il 19.10.1973 ed iscritto nei Registri dello Stato Civ ile del Comune di Taverna
(CZ), Anno 2011, Atto n. 1, Parte I, Serie;
3. accoglie la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente e, per l'effetto, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 CP_1 Parte_1 di ogni mese, l'importo – annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di € 150,00
a titolo di assegno divorzile;
4. in accoglimento della domanda della ricorrente, conferma l'affidamento condiviso dei figli, e , ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre Per_1 Per_2
e regolamentazione dell'esercizio del diritto/dovere di visita del padre second o quanto disposto in parte motiva;
5. in accoglimento della domanda avanzata dalla ricorrente, pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo
[...] Parte_1 di contributo per il mantenimento dei figli, un assegno mensile – annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT - di € 400,00, oltre il 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate;
6. conferma l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
7. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Taverna (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 123 8, 49 lett.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
8. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di ConSIlio della Prima Sezione Civile del 26 febbraio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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