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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Fasano - Piazza Ciaia N. 1 72015 Fasano BR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Puglia - 80017210727 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. R.P.O484237R 624,25 2024
- FERMO AMMINISTRATIVO n. R.P.D123916Z 979,16 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 presentava ricorso avverso i seguenti provvedimenti di iscrizione di fermo amministrativo sull'autovettura Opel Astra tg.Targa_1 di proprietà del ricorrente, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sede di Brindisi:
1) Provvedimento di fermo amministrativo iscritto sull'autovettura Opel Astra tg. Targa_1 il 18.10.2024 (R.P.O484237R), per l'importo di €. 624,25, a cautela del credito riveniente da:
a) - Mancato pagamento della cartella di pagamento n. 0242420190014800539000, notificata il
14.03.2022, per il recupero coattivo dell'importo di € 335,42, oltre accessori, a titolo di omesso pagamento della tassa di registrazione provvedimenti giudiziari, ente impositore Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Brindisi;
b) - Mancato pagamento della cartella di pagamento n. 024201900148000640000 notificata il 14.03.2022, per il recupero coattivo dell'importo di € 298,93, oltre accessori a titolo di omesso pagamento tassa automobilistica, anno 2014, ente impositore Regione Puglia;
2) Provvedimento di fermo amministrativo iscritto sull'autovettura Opel Astra tg. Targa_1 il 04.03.2025 (R.P.D123916Z), per l'importo di € 979,16, a cautela del credito riveniente dal mancato pagamento della cartella di pagamento n. 02420240013054470000 notificata per il recupero coattivo dell'importo di € 987,74, oltre accessori, a titolo di omesso pagamento di imposte locali (IMU anno 2014), ente impositore Comune di Fasano (Br).
Il ricorrente sostiene l'illegittimità di entrambi i provvedimenti impugnati per omessa notifica del preventivo preavviso di fermo amministrativo nonché per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e chiede a questa Corte l'annullamento e l'inefficacia di tutti gli impugnati atti, sia di quelli prodromici attinenti alla fase dell'accertamento impositivo, che di quelli di riscossione coattiva, ovvero cartelle di pagamento e provvedimenti di fermo amministrativo, il tutto con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali oltre accessori di legge e tariffa.
L'ente resistente si costituisce, eccependo che il ricorso di parte ricorrente e' destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e merita di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, deve essere accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Infatti, i provvedimenti di fermo sono due e il primo di essi (iscritto sull'autovettura Opel Astra tg.: Targa_1 il 18/10/2024), non e' stato impugnato tempestivamente.
Con riguardo a tale provvedimento, il fermo amministrativo è stato iscritto sull'autovettura il 18 ottobre 2024
(come riferito dallo stesso ricorrente), mentre il presente ricorso è stato notificato il 5 maggio 2025, in ritardo di oltre sei mesi.
Nè rileva ai fini di un'ipotetica remissione in termini che lo stesso contribuente, come dallo stesso dichiarato, sia, effettivamente, venuto a conoscenza dello stesso solo a seguito di una notifica ricevuta dall'applicazione
“IO”, installata sul proprio cellulare, il 4.11.2024 per, poi, successivamente, constatare l'iscrizione a seguito di una visura eseguita presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) il 18.02.2025.
Tale circostanza non risponde al vero in quanto- come evincibile ex actis (allegati 4 e 5 del fascicolo di parte resistente) - deve ritenersi che il ricorrente abbia ricevuto regolarmente la notifica del primo fermo amministrativo a mezzo PEC..
Parimenti dicasi per la notifica dei due preavvisi di fermo amministrativo che è avvenuta il 7.05.2024 e l'1.10.2024 sempre in modalità telematica.
Deve precisarsi che l'indirizzo di posta telematica a cui sono stati notificati gli atti della riscossione è quello risultante dal Registro INIPEC attraverso il Codice Fiscale del contribuente.
Nè rileva che lo stesso indirizzo, in assenza di una specifica scelta dell'interessato, sia stato allo stesso attribuito ex officio e, dunque, non sia riconducibile ad una sua manifestazione volitiva.
Infatti, sia la predetta facolta' di scelta sia il meccanismo della surrogazione officiosa sono previsti dalla legge e il contribuente non ne può invocare l'ignoranza, in virtù del generale principio per cui ignorantia legis non excusat che e' a fondamento delle regole che presidiano la civile convivenza.
Dunque, avverso il primo fermo avrebbero dovuto essere proposte le eccezioni inerenti ad eventuali irregolarità del procedimento in concreto adottato dall'ente di esazione.
Ciò, con la conseguenza, che la relativa mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione degli effetti del fermo iscritto, nè e' possibile porre in discussione la legittimtà del provvedimento cautelare della
Pa, ormai definitivo, impugnando l'atto successivo (che potrebbe essere affetto solo da vizi suoi propri, ma non anche inerenti alla fondatezza della pretesa).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento di € 500,00 oltre accessori, in favore di ciascuna parte resistente costituita, con distrazione in favore difensore di Agenzia Entrate
Riscossione che si dichiara antistatario.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NATALI ANTONIO IVAN, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 258/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Fasano - Piazza Ciaia N. 1 72015 Fasano BR
elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Puglia - 80017210727 elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. R.P.O484237R 624,25 2024
- FERMO AMMINISTRATIVO n. R.P.D123916Z 979,16 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 27/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 presentava ricorso avverso i seguenti provvedimenti di iscrizione di fermo amministrativo sull'autovettura Opel Astra tg.Targa_1 di proprietà del ricorrente, da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione sede di Brindisi:
1) Provvedimento di fermo amministrativo iscritto sull'autovettura Opel Astra tg. Targa_1 il 18.10.2024 (R.P.O484237R), per l'importo di €. 624,25, a cautela del credito riveniente da:
a) - Mancato pagamento della cartella di pagamento n. 0242420190014800539000, notificata il
14.03.2022, per il recupero coattivo dell'importo di € 335,42, oltre accessori, a titolo di omesso pagamento della tassa di registrazione provvedimenti giudiziari, ente impositore Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di Brindisi;
b) - Mancato pagamento della cartella di pagamento n. 024201900148000640000 notificata il 14.03.2022, per il recupero coattivo dell'importo di € 298,93, oltre accessori a titolo di omesso pagamento tassa automobilistica, anno 2014, ente impositore Regione Puglia;
2) Provvedimento di fermo amministrativo iscritto sull'autovettura Opel Astra tg. Targa_1 il 04.03.2025 (R.P.D123916Z), per l'importo di € 979,16, a cautela del credito riveniente dal mancato pagamento della cartella di pagamento n. 02420240013054470000 notificata per il recupero coattivo dell'importo di € 987,74, oltre accessori, a titolo di omesso pagamento di imposte locali (IMU anno 2014), ente impositore Comune di Fasano (Br).
Il ricorrente sostiene l'illegittimità di entrambi i provvedimenti impugnati per omessa notifica del preventivo preavviso di fermo amministrativo nonché per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte e chiede a questa Corte l'annullamento e l'inefficacia di tutti gli impugnati atti, sia di quelli prodromici attinenti alla fase dell'accertamento impositivo, che di quelli di riscossione coattiva, ovvero cartelle di pagamento e provvedimenti di fermo amministrativo, il tutto con condanna delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali oltre accessori di legge e tariffa.
L'ente resistente si costituisce, eccependo che il ricorso di parte ricorrente e' destituito di ogni fondamento, in fatto ed in diritto, e merita di essere rigettato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale, deve essere accolta l'eccezione d'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Infatti, i provvedimenti di fermo sono due e il primo di essi (iscritto sull'autovettura Opel Astra tg.: Targa_1 il 18/10/2024), non e' stato impugnato tempestivamente.
Con riguardo a tale provvedimento, il fermo amministrativo è stato iscritto sull'autovettura il 18 ottobre 2024
(come riferito dallo stesso ricorrente), mentre il presente ricorso è stato notificato il 5 maggio 2025, in ritardo di oltre sei mesi.
Nè rileva ai fini di un'ipotetica remissione in termini che lo stesso contribuente, come dallo stesso dichiarato, sia, effettivamente, venuto a conoscenza dello stesso solo a seguito di una notifica ricevuta dall'applicazione
“IO”, installata sul proprio cellulare, il 4.11.2024 per, poi, successivamente, constatare l'iscrizione a seguito di una visura eseguita presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) il 18.02.2025.
Tale circostanza non risponde al vero in quanto- come evincibile ex actis (allegati 4 e 5 del fascicolo di parte resistente) - deve ritenersi che il ricorrente abbia ricevuto regolarmente la notifica del primo fermo amministrativo a mezzo PEC..
Parimenti dicasi per la notifica dei due preavvisi di fermo amministrativo che è avvenuta il 7.05.2024 e l'1.10.2024 sempre in modalità telematica.
Deve precisarsi che l'indirizzo di posta telematica a cui sono stati notificati gli atti della riscossione è quello risultante dal Registro INIPEC attraverso il Codice Fiscale del contribuente.
Nè rileva che lo stesso indirizzo, in assenza di una specifica scelta dell'interessato, sia stato allo stesso attribuito ex officio e, dunque, non sia riconducibile ad una sua manifestazione volitiva.
Infatti, sia la predetta facolta' di scelta sia il meccanismo della surrogazione officiosa sono previsti dalla legge e il contribuente non ne può invocare l'ignoranza, in virtù del generale principio per cui ignorantia legis non excusat che e' a fondamento delle regole che presidiano la civile convivenza.
Dunque, avverso il primo fermo avrebbero dovuto essere proposte le eccezioni inerenti ad eventuali irregolarità del procedimento in concreto adottato dall'ente di esazione.
Ciò, con la conseguenza, che la relativa mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione degli effetti del fermo iscritto, nè e' possibile porre in discussione la legittimtà del provvedimento cautelare della
Pa, ormai definitivo, impugnando l'atto successivo (che potrebbe essere affetto solo da vizi suoi propri, ma non anche inerenti alla fondatezza della pretesa).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento di € 500,00 oltre accessori, in favore di ciascuna parte resistente costituita, con distrazione in favore difensore di Agenzia Entrate
Riscossione che si dichiara antistatario.