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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 05/11/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 595/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Landini Luigi del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Landini Luigi del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Moncrivello (VC) il
03/05/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2017.
Dall'unione sono nati i figli , e rispettivamente in data 14/02/2014, Per_1 Per_2 Per_3
24/03/2016 e 12/12/2018, tutti ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 84 del 12/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
28/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 CP_1 in Moncrivello (VC) il 03/05/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 84 del 12/03/2025, e precisamente:
1. ASSEGNA la casa coniugale sita in Moncrivello, Via Borgomasino 34/7 alla IG.ra CP_1
[...]
2. DÀ ATTO che entrambi i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con l'annotazione del nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
3. DISPONE che i figli minori , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 vengano affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a collaborare e a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni;
4. DISPONE che i tre figli abbiano collocazione e dimora abituale presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederli e frequentarli liberamente compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici degli stessi;
5. DISPONE che il periodo delle frequentazioni durante le festività natalizie e pasquali nonché durante le ferie estive venga concordato di volta in volta tra i genitori e figli, secondo i rispettivi impegni;
6. DÀ ATTO che i tre figli frequentano tutti la scuola elementare presso l'istituto comprensivo
ON VA ER in Moncrivello (VC);
7. DÀ ATTO che i tre figli praticano altresì attività sportiva (calcio) presso la squadra di
Cigliano (VC);
8. DÀ ATTO che i figli si recano a scuola e vengono dalla scuola ricondotti a casa da uno dei due genitori, previo accordo tra i medesimi, a seconda dei rispettivi impegni di lavoro;
lo stesso per quanto concerne la sopra descritta attività sportiva;
9. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3 versando alla madre entro il giorno cinque di ogni mese la somma complessiva di €
1.300,00: detto importo comprende il pagamento del 50% della rata mensile di mutuo (tasso fisso: rata di € 475,00 per l'intero) stipulato per l'acquisto della casa coniugale, interamente di proprietà della IG.ra , e dunque € 237,50. La somma da rivalutarsi annualmente CP_1 secondo gli indici nazionali Istat sarà pertanto pari ad € 1.300,00 - € 237,50 = € 1.062,50.
Il padre provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, ludiche, mediche non coperte dal SSN.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 595/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Landini Luigi del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Landini Luigi del Foro di Torino
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 19/02/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto loro separazione personale, con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, ex art. 473-bis.49 c.p.c.
pagina 1 di 4 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Moncrivello (VC) il
03/05/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 1, Parte I,
Anno 2017.
Dall'unione sono nati i figli , e rispettivamente in data 14/02/2014, Per_1 Per_2 Per_3
24/03/2016 e 12/12/2018, tutti ancora minori.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 84 del 12/03/2025 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati;
con contestuale ordinanza la causa era stata rimessa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- RILEVATO che, con ordinanza contestuale alla sentenza di omologa della separazione, era stata disposta la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio, concedendo alle parti termine fino al
28/10/2025 per il deposito di note scritte, termine che risulta decorso;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970) e che la sentenza di omologa della separazione risulta irrevocabile;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza, e della volontà delle parti di non volersi riconciliare;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
pagina 2 di 4 PRONUNCIA
Lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra e Parte_1 CP_1 in Moncrivello (VC) il 03/05/2017, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto
[...]
Comune all'Atto n. 1, Parte I, Anno 2017, con conferma delle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione n. 84 del 12/03/2025, e precisamente:
1. ASSEGNA la casa coniugale sita in Moncrivello, Via Borgomasino 34/7 alla IG.ra CP_1
[...]
2. DÀ ATTO che entrambi i genitori prestano reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con l'annotazione del nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio;
3. DISPONE che i figli minori , e Persona_4 Persona_5 Persona_6 vengano affidati ad entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a collaborare e a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni;
4. DISPONE che i tre figli abbiano collocazione e dimora abituale presso l'abitazione della madre, con facoltà per il padre di vederli e frequentarli liberamente compatibilmente con gli impegni scolastici, sportivi e ludici degli stessi;
5. DISPONE che il periodo delle frequentazioni durante le festività natalizie e pasquali nonché durante le ferie estive venga concordato di volta in volta tra i genitori e figli, secondo i rispettivi impegni;
6. DÀ ATTO che i tre figli frequentano tutti la scuola elementare presso l'istituto comprensivo
ON VA ER in Moncrivello (VC);
7. DÀ ATTO che i tre figli praticano altresì attività sportiva (calcio) presso la squadra di
Cigliano (VC);
8. DÀ ATTO che i figli si recano a scuola e vengono dalla scuola ricondotti a casa da uno dei due genitori, previo accordo tra i medesimi, a seconda dei rispettivi impegni di lavoro;
lo stesso per quanto concerne la sopra descritta attività sportiva;
9. DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento dei figli , e Per_1 Per_2 Per_3 versando alla madre entro il giorno cinque di ogni mese la somma complessiva di €
1.300,00: detto importo comprende il pagamento del 50% della rata mensile di mutuo (tasso fisso: rata di € 475,00 per l'intero) stipulato per l'acquisto della casa coniugale, interamente di proprietà della IG.ra , e dunque € 237,50. La somma da rivalutarsi annualmente CP_1 secondo gli indici nazionali Istat sarà pertanto pari ad € 1.300,00 - € 237,50 = € 1.062,50.
Il padre provvederà inoltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, ludiche, mediche non coperte dal SSN.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 4 Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 05/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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