TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 603
TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di norme procedurali e sostanziali, eccesso di potere

    Il Tribunale ritiene che il verbale del Gruppo Interforze riporti gli elementi valutati, preceduto dalla comunicazione ex art. 92 comma 2 bis del d.lgs. 159/2011. La precedente sentenza del TAR ha respinto un ricorso analogo della stessa parte.

  • Rigettato
    Vizi di istruttoria, motivazione, illogicità, sproporzionalità e contraddittorietà

    Il Collegio ritiene che la Prefettura abbia adeguatamente vagliato il quadro indiziario, basato su legami con esponenti mafiosi, l'ambiente familiare controindicato del rappresentante, la posizione del fratello dell'amministratore unico (socio di altra società nello stesso settore e arrestato per associazione mafiosa ed estorsione), e la cointeressenza economica con un reggente mafioso.

  • Rigettato
    Richiesta di annullamento del verbale

    Il Tribunale ha rigettato il ricorso principale, implicando il rigetto anche della richiesta di annullamento del verbale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 603
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 603
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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