TAR
Sentenza 9 marzo 2026
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/03/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01102/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00603 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01102/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2024, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via
Nunzio Morello 40;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento N. 01102/2024 REG.RIC.
- della nota prot n.-OMISSIS-, trasmessa in pari data, con la quale la Prefettura di
Palermo, ha adottato Informativa Interdittiva Antimafia ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91, comma 6, del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i., negando contestualmente l'iscrizione nella White List di cui all'art. 1, commi 52 e ss, della legge n. 190/2012 s.m.i. per un periodo di 12 mesi.
- ove occorra e possa, del Verbale del Gruppo Interforze del 24.05.2024 ivi richiamato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. NC ER
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato e depositato il 2 agosto 2024, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n.-OMISSIS-, con il quale la
Prefettura di Palermo ha adottato un'interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 89- bis e 91, comma 6, del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i., negando contestualmente l'iscrizione nella White List di cui all'art. 1, commi 52 e s.s., della legge n. 190/2012 s.m.i. per un periodo di 12 mesi.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84, 89 COMMA 2-BIS E 91, COMMA 6 DEL
D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.; VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CARTA DI
NIZZA; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVIAZIONE, DIFETTO DI
ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COLLABORAZIONE N. 01102/2024 REG.RIC.
CORRETTEZZA E BUONAFEDE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE
DELGI ART7. 24, 27, 97 e 111 COST.
La ricorrente lamenta che la Prefettura avrebbe adottato il provvedimento impugnato negando immotivatamente l'accesso integrale agli atti di indagine e ai provvedimenti penali richiesti e, per di più, senza attendere nemmeno il tempo necessario alla definizione del ricorso sull'accesso proposto dall'odierna ricorrente (R.G.N.
842/2024). Contesta gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva impugnata, a suo dire priva delle ragioni di urgenza e adottata in violazione dei principi di leale collaborazione, correttezza, buonafede e in spregio al diritto ad un contraddittorio pieno ed effettivo.
II. SOTTO ALTRO ASPETTO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84, 89, COMMA 2-
BIS, E 91, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.; ECCESSO DI POTERE
PER GRAVE CARENZA DI MOTIVIAZIONE, GRAVE DIFETTO DI
ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA',
IRRAZIONALITA', SPROPORZIONALITA', CONTRADDITTORIETA';
INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ART. 7. 24, 27, 97 e 111
COST.
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato da difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, sproporzionalità e contraddittorietà con riferimento a quanto rilevato dalla Prefettura in relazione alla posizione del fratello del titolare dell'impresa attinta dall'interdittiva impugnata.
2. – Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Palermo i quali hanno depositato documenti nonché una memoria con la quale hanno insistito per il rigetto del ricorso.
3. - Con ordinanza n. 480/2024 (conferma dall'ordinanza del CGA n. 325/2024), la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
4. - Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione. N. 01102/2024 REG.RIC.
5. - Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appreso specificato.
Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento anche del Giudice di appello, “la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343). Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343). Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva,
l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale”
(Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). N. 00509/2024 REG.RIC. Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di N. 01102/2024 REG.RIC.
infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021 n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve inoltre rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. C.G.A., Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
È stato anche chiarito che “…gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti penali, o N. 01102/2024 REG.RIC.
possono finanche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4693 del 15 settembre 2014), purché sia configurabile una pluralità di “indizi gravi, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che secondo l'esperienza comune assumono un significato univoco (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 452 del 20 gennaio
2020)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11265).
Nel caso di specie, non sussiste la violazione dei principi di leale collaborazione, correttezza, buonafede e più in generale del contraddittorio in sede procedimentale, dedotta con il primo motivo, in quanto il verbale del 22 maggio 2024 riporta tutti gli elementi (note informative delle Forze di Polizia, stralci delle intercettazioni e dei provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Palermo) valutati dal Gruppo
Provinciale Interforze nell'ambito del procedimento in esame, peraltro preceduto dalla comunicazione ex art. 92 comma 2 bis, del d.lgs.159/2011; considerazione ribadita nella sentenza della quarta Sezione di questo TAR del 20 febbraio 2025 n. 426, con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto dalla ricorrente.
Anche il secondo motivo è infondato.
Come già rilevato in sede cautelare, dai rapporti informativi delle Forze di Polizia, è emerso che:
- la stabilità dei legami con diversi esponenti mafiosi di-OMISSIS- e l'ambiente familiare gravemente controindicato sono circostanze che inducono a ritenere che il rappresentante della società ricorrente, lungi dall'aver preso effettivamente le distanze dal controindicato contesto locale, è a rischio di condizionamento mafioso;
- il fratello dell'amministratore unico della società ricorrente (tratto in arresto nell'ambito di una complessa operazione di polizia e al quale sono stati contestati gravi reati come l'associazione a delinquere di stampo mafioso e l'estorsione aggravata) è anche socio accomandatario di altra società operante nel medesimo settore di attività della ricorrente (edilizia) e , come quest'ultima, ha sede proprio a-OMISSIS-. N. 01102/2024 REG.RIC.
Inoltre nel provvedimento interdittivo impugnato si fa esplicito riferimento all'annullamento dell'“ordinanza di custodia cautelare del 23 gennaio 2024, che è stata però confermata per quanto riguarda la misura custodiale in carcere per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e porto abusivo di armi”. Dalla lettura poi degli stralci di interesse del provvedimento cautelare n. 97/2024 del 21.02.2024, riportati in seno al ricorso, emerge come sia data per assodata anche in sede penale una palese cointeressenza economica con il reggente mafioso ivi indicato.
In definitiva il Collegio ritiene che la Prefettura abbia adeguatamente vagliato il complessivo quadro indiziario caratterizzato da cointeressenze tra la società di che trattasi e soggetti controindicati, in uno ad altre riportate circostanze che, complessivamente, ben potevano, nel momento in cui l'interdittiva impugnata è stata emessa, ragionevolmente essere indizianti di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'impresa.
6. - Da quanto sopra esposto consegue pertanto che il ricorso deve ritenersi infondato.
7. - Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. N. 01102/2024 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL NO, Presidente
NC ER, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NC ER AL NO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01102/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 09/03/2026
N. 00603 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01102/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1102 del 2024, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimiliano Mangano e Giovanni Barraja, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, via
Nunzio Morello 40;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Palermo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento N. 01102/2024 REG.RIC.
- della nota prot n.-OMISSIS-, trasmessa in pari data, con la quale la Prefettura di
Palermo, ha adottato Informativa Interdittiva Antimafia ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91, comma 6, del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i., negando contestualmente l'iscrizione nella White List di cui all'art. 1, commi 52 e ss, della legge n. 190/2012 s.m.i. per un periodo di 12 mesi.
- ove occorra e possa, del Verbale del Gruppo Interforze del 24.05.2024 ivi richiamato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio
Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. NC ER
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato e depositato il 2 agosto 2024, la società ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n.-OMISSIS-, con il quale la
Prefettura di Palermo ha adottato un'interdittiva antimafia ai sensi degli artt. 84, 89- bis e 91, comma 6, del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i., negando contestualmente l'iscrizione nella White List di cui all'art. 1, commi 52 e s.s., della legge n. 190/2012 s.m.i. per un periodo di 12 mesi.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84, 89 COMMA 2-BIS E 91, COMMA 6 DEL
D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.; VIOLAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CARTA DI
NIZZA; VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990;
ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVIAZIONE, DIFETTO DI
ISTRUTTORIA; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI COLLABORAZIONE N. 01102/2024 REG.RIC.
CORRETTEZZA E BUONAFEDE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE
DELGI ART7. 24, 27, 97 e 111 COST.
La ricorrente lamenta che la Prefettura avrebbe adottato il provvedimento impugnato negando immotivatamente l'accesso integrale agli atti di indagine e ai provvedimenti penali richiesti e, per di più, senza attendere nemmeno il tempo necessario alla definizione del ricorso sull'accesso proposto dall'odierna ricorrente (R.G.N.
842/2024). Contesta gli elementi posti a fondamento dell'interdittiva impugnata, a suo dire priva delle ragioni di urgenza e adottata in violazione dei principi di leale collaborazione, correttezza, buonafede e in spregio al diritto ad un contraddittorio pieno ed effettivo.
II. SOTTO ALTRO ASPETTO: VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84, 89, COMMA 2-
BIS, E 91, COMMA 6, DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.I.; ECCESSO DI POTERE
PER GRAVE CARENZA DI MOTIVIAZIONE, GRAVE DIFETTO DI
ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA',
IRRAZIONALITA', SPROPORZIONALITA', CONTRADDITTORIETA';
INGIUSTIZIA MANIFESTA; VIOLAZIONE DEGLI ART. 7. 24, 27, 97 e 111
COST.
Il provvedimento impugnato sarebbe viziato da difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità, sproporzionalità e contraddittorietà con riferimento a quanto rilevato dalla Prefettura in relazione alla posizione del fratello del titolare dell'impresa attinta dall'interdittiva impugnata.
2. – Si sono costituiti il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Palermo i quali hanno depositato documenti nonché una memoria con la quale hanno insistito per il rigetto del ricorso.
3. - Con ordinanza n. 480/2024 (conferma dall'ordinanza del CGA n. 325/2024), la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
4. - Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione. N. 01102/2024 REG.RIC.
5. - Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appreso specificato.
Deve premettersi che, secondo il consolidato orientamento anche del Giudice di appello, “la verifica della legittimità dell'informativa deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire una ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo mafioso sulla base della regola causale del “più probabile che non”, integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (quale è quello mafioso), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons.
St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343). Ai fini dell'adozione dell'interdittiva occorre, da un lato, non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d'altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343). Ciò che connota la regola probatoria del “più probabile che non” non è un diverso procedimento logico, ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica, sicché, in definitiva,
l'interprete è sempre vincolato a sviluppare un'argomentazione rigorosa sul piano metodologico, “ancorché sia sufficiente accertare che l'ipotesi intorno a quel fatto sia più probabile di tutte le altre messe insieme, ossia rappresenti il 50% + 1 di possibilità, ovvero, con formulazione più appropriata, la c.d. probabilità cruciale”
(Cons. St., sez. III, 26 settembre 2017, n. 4483). N. 00509/2024 REG.RIC. Come ribadito dalla Sezione (27 dicembre 2019, n. 8883, riprendendo un ormai consolidato orientamento del giudice di appello), l'informazione antimafia implica una valutazione discrezionale da parte dell'autorità prefettizia in ordine al pericolo di N. 01102/2024 REG.RIC.
infiltrazione mafiosa, capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa. Tale pericolo deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipico dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere “più probabile che non”, appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa. Ha aggiunto la Sezione (n. 8883 del 2019) che lo stesso legislatore – art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 – ha riconosciuto quale elemento fondante l'informazione antimafia la sussistenza di “eventuali tentativi” di infiltrazione mafiosa “tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate”. Eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa e tendenza di questi ad influenzare la gestione dell'impresa sono nozioni che delineano una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, finalizzato, appunto, a prevenire un evento che, per la stessa scelta del legislatore, non necessariamente è attuale, o inveratosi, ma anche solo potenziale, purché desumibile da elementi non meramente immaginari o aleatori…” (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 novembre 2021 n. 7890).
Per quanto attiene agli elementi indiziari, deve inoltre rammentarsi che i dati e i fatti valorizzati dal Prefetto devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, al fine di valutare l'esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità della struttura imprenditoriale a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell'amministrazione; e, d'altro canto, non è necessario che la
Prefettura fornisca la “effettiva prova” del condizionamento, per quanto sopra rilevato dalla costante giurisprudenza (v. C.G.A., Sez. giurisd., 18 settembre 2023, n. 593).
È stato anche chiarito che “…gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti penali, o N. 01102/2024 REG.RIC.
possono finanche essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4693 del 15 settembre 2014), purché sia configurabile una pluralità di “indizi gravi, precisi e concordanti, oggettivamente riscontrabili, che secondo l'esperienza comune assumono un significato univoco (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 452 del 20 gennaio
2020)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 dicembre 2022, n. 11265).
Nel caso di specie, non sussiste la violazione dei principi di leale collaborazione, correttezza, buonafede e più in generale del contraddittorio in sede procedimentale, dedotta con il primo motivo, in quanto il verbale del 22 maggio 2024 riporta tutti gli elementi (note informative delle Forze di Polizia, stralci delle intercettazioni e dei provvedimenti cautelari emessi dal Tribunale di Palermo) valutati dal Gruppo
Provinciale Interforze nell'ambito del procedimento in esame, peraltro preceduto dalla comunicazione ex art. 92 comma 2 bis, del d.lgs.159/2011; considerazione ribadita nella sentenza della quarta Sezione di questo TAR del 20 febbraio 2025 n. 426, con la quale è stato respinto il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto dalla ricorrente.
Anche il secondo motivo è infondato.
Come già rilevato in sede cautelare, dai rapporti informativi delle Forze di Polizia, è emerso che:
- la stabilità dei legami con diversi esponenti mafiosi di-OMISSIS- e l'ambiente familiare gravemente controindicato sono circostanze che inducono a ritenere che il rappresentante della società ricorrente, lungi dall'aver preso effettivamente le distanze dal controindicato contesto locale, è a rischio di condizionamento mafioso;
- il fratello dell'amministratore unico della società ricorrente (tratto in arresto nell'ambito di una complessa operazione di polizia e al quale sono stati contestati gravi reati come l'associazione a delinquere di stampo mafioso e l'estorsione aggravata) è anche socio accomandatario di altra società operante nel medesimo settore di attività della ricorrente (edilizia) e , come quest'ultima, ha sede proprio a-OMISSIS-. N. 01102/2024 REG.RIC.
Inoltre nel provvedimento interdittivo impugnato si fa esplicito riferimento all'annullamento dell'“ordinanza di custodia cautelare del 23 gennaio 2024, che è stata però confermata per quanto riguarda la misura custodiale in carcere per il reato di estorsione aggravata dal metodo mafioso e porto abusivo di armi”. Dalla lettura poi degli stralci di interesse del provvedimento cautelare n. 97/2024 del 21.02.2024, riportati in seno al ricorso, emerge come sia data per assodata anche in sede penale una palese cointeressenza economica con il reggente mafioso ivi indicato.
In definitiva il Collegio ritiene che la Prefettura abbia adeguatamente vagliato il complessivo quadro indiziario caratterizzato da cointeressenze tra la società di che trattasi e soggetti controindicati, in uno ad altre riportate circostanze che, complessivamente, ben potevano, nel momento in cui l'interdittiva impugnata è stata emessa, ragionevolmente essere indizianti di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa nella gestione dell'impresa.
6. - Da quanto sopra esposto consegue pertanto che il ricorso deve ritenersi infondato.
7. - Avuto riguardo agli specifici profili della controversia, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente. N. 01102/2024 REG.RIC.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL NO, Presidente
NC ER, Consigliere, Estensore
Pierluigi Buonomo, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
NC ER AL NO
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 01102/2024 REG.RIC.