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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/10/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 2946/2024 R.G., promosso da
avv. (C.F. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratrice di sostegno di , nato a [...], il [...] Parte_2
- C.F. . C.F._2
(avv.to Salvatore La Rocca) ricorrente contro
(P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore; (avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina)
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità di Amministratrice di Sostegno di , chiedeva che Parte_2 venisse accertato il riconoscimento, in capo a quest'ultimo, della condizione di disabilità gravissima ai sensi della Legge Regionale – Sicilia n.4/2017 e dei D.P. Regione Sicilia n.532 e 545/2017, D.P.R.S. 589/2018, conseguente al rigetto dell' istanza amministrativa da parte dell' , sul presupposto della non Parte_3 sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 del Decreto interministeriale del 26.09.2016 e, conseguentemente, il diritto a percepire il beneficio economico previsto dalla L.R. n. 4/2017 dalla data della domanda o da altra data successiva. Parte L' si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
1 La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note. Parte Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' Ed invero, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016. Con D.P. Regione Siciliana n 532/17 è stata prevista l'erogazione di un trasferimento monetario diretto individuale quale assegno di cura per le prestazioni a carattere sociosanitario, al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza, che, a seguito delle modifiche di tale decreto introdotte con il D.P. n° 545/17, è stato determinato in misura pari ad euro 1.500,00 mensili, per tutti gli aventi diritto. Parte L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in ordine a prestazioni economiche aventi connotati simili, quali quelle derivanti dallo status di vittima del dovere (cfr. tra le tante, Cass., Sez. Un. 23300/2016, 23390/16, Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2019, n. 4238). Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Nel merito, la domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il sig. Parte_2
già riconosciuto invalido civile al 100% con diritto all'indennità di
[...] accompagnamento e portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/1992, “ affetto da “- PARAPARESI SPASTICA EREDO-FAMILIARE (sindrome di Strumpell- Lorraine);POLIARTROSI CON ANCHILOSI DI RACHIDE LOMBARE;
IDRONEFROSI DX CON NEFROSTOMIA;
INCONTINENZA URINARIA CON CATETERISMO VESCICALE A PERMANENZA” presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, a decorrere dal 14 maggio 2025 (cfr. CTU in atti). Per completezza di indagine infine deve ritenersi infondata la contestata validità della CTU, inerendo le doglianze al merito dell'accertamento demandato all'ausiliario e comunque non condivisibili. Da qui il parziale accoglimento della domanda. Le spese di lite si compensano, stante la decorrenza dell'invalidità. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con CP_2 separato decreto.
2
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_2 versa nella condizione di disabilità gravissima prevista dall'art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016, con decorrenza dal 14 maggio 2025 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del Sig. Controparte_1 Parte_2
e per lo stesso all'Avv. nella spiegata qualità,
[...] Parte_1 dell'assegno di cura dal 14 maggio 2025, con gli interessi legali come per legge;
compensa le spese di lite, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato Parte_3 decreto. Termini Imerese, 15.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. Daniele Salvatore Abbate, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento civile n. 2946/2024 R.G., promosso da
avv. (C.F. ), nella qualità di Parte_1 C.F._1 amministratrice di sostegno di , nato a [...], il [...] Parte_2
- C.F. . C.F._2
(avv.to Salvatore La Rocca) ricorrente contro
(P.IVA ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore; (avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina)
resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, nella qualità di Amministratrice di Sostegno di , chiedeva che Parte_2 venisse accertato il riconoscimento, in capo a quest'ultimo, della condizione di disabilità gravissima ai sensi della Legge Regionale – Sicilia n.4/2017 e dei D.P. Regione Sicilia n.532 e 545/2017, D.P.R.S. 589/2018, conseguente al rigetto dell' istanza amministrativa da parte dell' , sul presupposto della non Parte_3 sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 del Decreto interministeriale del 26.09.2016 e, conseguentemente, il diritto a percepire il beneficio economico previsto dalla L.R. n. 4/2017 dalla data della domanda o da altra data successiva. Parte L' si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e, nel merito, l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
1 La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.10.2025 per il deposito di note. Parte Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' Ed invero, la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016. Con D.P. Regione Siciliana n 532/17 è stata prevista l'erogazione di un trasferimento monetario diretto individuale quale assegno di cura per le prestazioni a carattere sociosanitario, al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza, che, a seguito delle modifiche di tale decreto introdotte con il D.P. n° 545/17, è stato determinato in misura pari ad euro 1.500,00 mensili, per tutti gli aventi diritto. Parte L'accertamento sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto. In tal senso, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in ordine a prestazioni economiche aventi connotati simili, quali quelle derivanti dallo status di vittima del dovere (cfr. tra le tante, Cass., Sez. Un. 23300/2016, 23390/16, Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 febbraio 2019, n. 4238). Alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro. Nel merito, la domanda è parzialmente da accogliere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione affermando che il sig. Parte_2
già riconosciuto invalido civile al 100% con diritto all'indennità di
[...] accompagnamento e portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3 L. 104/1992, “ affetto da “- PARAPARESI SPASTICA EREDO-FAMILIARE (sindrome di Strumpell- Lorraine);POLIARTROSI CON ANCHILOSI DI RACHIDE LOMBARE;
IDRONEFROSI DX CON NEFROSTOMIA;
INCONTINENZA URINARIA CON CATETERISMO VESCICALE A PERMANENZA” presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima, a decorrere dal 14 maggio 2025 (cfr. CTU in atti). Per completezza di indagine infine deve ritenersi infondata la contestata validità della CTU, inerendo le doglianze al merito dell'accertamento demandato all'ausiliario e comunque non condivisibili. Da qui il parziale accoglimento della domanda. Le spese di lite si compensano, stante la decorrenza dell'invalidità. Si pongono definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con CP_2 separato decreto.
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P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara che Parte_2 versa nella condizione di disabilità gravissima prevista dall'art. 3, comma 2, D.M. 26 settembre 2016, con decorrenza dal 14 maggio 2025 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento, in favore del Sig. Controparte_1 Parte_2
e per lo stesso all'Avv. nella spiegata qualità,
[...] Parte_1 dell'assegno di cura dal 14 maggio 2025, con gli interessi legali come per legge;
compensa le spese di lite, vista la decorrenza dell'invalidità; pone ad integrale carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato Parte_3 decreto. Termini Imerese, 15.10.2025 Il Giudice Daniele Salvatore Abbate
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