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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4304/2021
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice LU MU, all'esito dell'udienza del 4.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. difeso dall'Avv. CARIDI Parte_1 C.F._1
VI
ATTORE
e
.f. , difeso dall'Avv. TASSONE VITO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione, ex artt. Parte_1 Parte_2
615, comma 1 e 617, comma 1, c.p.c., avverso il precetto, notificato in data 17.11.2021, con cui intimava l'importo di € 113.566,62, in virtù del d.i. n. 176/2010 Controparte_1 emesso dall'intestato Tribunale.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
a) omessa menzione nell'atto di precetto del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo;
b) prescrizione del credito, dal momento che il dies a quo va individuato nella data di notifica del 13.12.2010 e che nei dieci anni seguenti non sono stati notificati validi atti interruttivi della prescrizione, poiché il precetto notificato in data 5.7.2014 era nullo per l'omessa menzione del decreto di esecutorietà del d.i.;
1 c) nullità del precetto per essere stata attestata dall'avvocato la conformità della copia cartacea all'originale carteceo dei titoli detenuti nel fascicolo di studio del difensore nell'ambito di un procedimento notificatorio a mezzo UNEP;
d) nullità del titolo posto a base dell'esecuzione, poiché frutto di un accertato illecito penale.
Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Deve in primo luogo darsi atto del fatto che l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto è stata sospesa all'udienza del 7.4.2022.
L'opposizione non è fondata.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla nullità del precetto per l'omessa menzione del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, va chiarito che, in proposito, la S.C. afferma che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 - 01).
Nel caso di specie, è evidente che gli opponenti, sulla scorta dell'atto di precetto – che, comunque, recava non soltanto l'indicazione del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione, ma anche la trascrizione dello stesso, unitamente al ricorso per d.i., nonché la data in cui esso è stato dichiarato esecutivo e quella in cui è stato munito di formula esecutiva – abbiano avuto perfetta conoscenza dell'identità del creditore, di quale credito fosse chiesto il pagamento e in base a quale titolo.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
È, poi, infondata l'eccezione di prescrizione del credito, dal momento che il precetto notificato in data 5.7.2014, anche qualora fosse un atto di precetto nullo (cosa che non è), conserverebbe comunque l'efficacia interruttiva della prescrizione, costituendo comunque un atto con cui si chiede l'adempimento dell'obbligazione.
2 Va, inoltre, considerato che il precetto dà atto, e gli opponenti non contestano, che in forza del d.i. n. 176/2010 sono state instaurate due procedure esecutive: (RGES 269/2011, estinta nel 2013; RGES 5599/2014, estinta in data 2.12.2014).
Nel decennio, quindi, si sono certamente verificati atti interruttivi della prescrizione, e quest'ultima è altrettanto certamente rimasta sospesa in pendenza delle procedure esecutive.
Per quanto riguarda la dedotta nullità del titolo perché ottenuto tramite un riconoscimento di debito e degli assegni che costituiscono prodotto di reato, deve osservarsi quanto segue.
È, pacifico che in sede di opposizione al precetto basato su titolo esecutivo giudiziale non possono dedursi fatti modificativi o estintivi, inerenti al rapporto sostanziae oggetto di accertamento da parte del titolo giudiziale, antecedenti la formazione del titolo.
I soli fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale oggetto di accertamento da parte del titolo esecutivo giudiziale che possono essere fatto valere in sede di opposizione a precetto sono, quindi, quelli successivi alla formazione del titolo (cfr., ex multis, Cass. 29786/2017).
Nel caso di specie, gli opponenti deducono, in sostanza, che il contratto preliminare – a fronte della sottoscrizione del quale il aveva versato l'importo di € 100.000, CP_1 oggetto del d.i. 176/2010, del quale chiede la restituzione – costituiva un contratto avente lo scopo di garantire un prestito usurario e che anche, in relazione a tali fatti, è stata riconosciuta la penale responsabilità del con sentenza passata in CP_1 giudicato.
Orbene, l'ipotesi di nullità del contratto – o comunque di inesistenza del diritto dedotto nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo – derivante da reato rientra comunque nel perimetro di applicabilità del principio di diritto sopra enunciato.
Gli opponenti, quindi, avrebbero dovuto far valere la doglianza nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio mai instaurato.
Quanto, infine, alla dedotta nullità del precetto per avere l'avvocato attestato la conformità della copia cartacea del d.i. 176/2010 all'originale cartaceo del titolo detenuti nel fascicolo di studio del difensore nell'ambito di un procedimento notificatorio a mezzo Unep, in realtà si tratta di un'irregolarità priva di qualunque rilievo, laddove si consideri che, nel caso di specie, non era richiesta la trascrizione del titolo esecutivo, che era già stato notificato in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna gli opponenti alla refusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in € 7.052 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
5/12/2025
Il Giudice
LU MU
4
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Prima Sezione
Nella persona del giudice LU MU, all'esito dell'udienza del 4.12.2025, tenutasi in forma cartolare, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Tra
c.f. difeso dall'Avv. CARIDI Parte_1 C.F._1
VI
ATTORE
e
.f. , difeso dall'Avv. TASSONE VITO Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
RAGIONI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione, ex artt. Parte_1 Parte_2
615, comma 1 e 617, comma 1, c.p.c., avverso il precetto, notificato in data 17.11.2021, con cui intimava l'importo di € 113.566,62, in virtù del d.i. n. 176/2010 Controparte_1 emesso dall'intestato Tribunale.
L'opposizione si fonda sui seguenti motivi:
a) omessa menzione nell'atto di precetto del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo;
b) prescrizione del credito, dal momento che il dies a quo va individuato nella data di notifica del 13.12.2010 e che nei dieci anni seguenti non sono stati notificati validi atti interruttivi della prescrizione, poiché il precetto notificato in data 5.7.2014 era nullo per l'omessa menzione del decreto di esecutorietà del d.i.;
1 c) nullità del precetto per essere stata attestata dall'avvocato la conformità della copia cartacea all'originale carteceo dei titoli detenuti nel fascicolo di studio del difensore nell'ambito di un procedimento notificatorio a mezzo UNEP;
d) nullità del titolo posto a base dell'esecuzione, poiché frutto di un accertato illecito penale.
Si è costituito l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Deve in primo luogo darsi atto del fatto che l'efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto è stata sospesa all'udienza del 7.4.2022.
L'opposizione non è fondata.
Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla nullità del precetto per l'omessa menzione del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo, va chiarito che, in proposito, la S.C. afferma che “Il precetto fondato su decreto ingiuntivo divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione (ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo sorregge.” (Sez. 3 - , Sentenza n. 1928 del 28/01/2020 (Rv. 656889 - 01).
Nel caso di specie, è evidente che gli opponenti, sulla scorta dell'atto di precetto – che, comunque, recava non soltanto l'indicazione del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione, ma anche la trascrizione dello stesso, unitamente al ricorso per d.i., nonché la data in cui esso è stato dichiarato esecutivo e quella in cui è stato munito di formula esecutiva – abbiano avuto perfetta conoscenza dell'identità del creditore, di quale credito fosse chiesto il pagamento e in base a quale titolo.
L'eccezione è, pertanto, infondata.
È, poi, infondata l'eccezione di prescrizione del credito, dal momento che il precetto notificato in data 5.7.2014, anche qualora fosse un atto di precetto nullo (cosa che non è), conserverebbe comunque l'efficacia interruttiva della prescrizione, costituendo comunque un atto con cui si chiede l'adempimento dell'obbligazione.
2 Va, inoltre, considerato che il precetto dà atto, e gli opponenti non contestano, che in forza del d.i. n. 176/2010 sono state instaurate due procedure esecutive: (RGES 269/2011, estinta nel 2013; RGES 5599/2014, estinta in data 2.12.2014).
Nel decennio, quindi, si sono certamente verificati atti interruttivi della prescrizione, e quest'ultima è altrettanto certamente rimasta sospesa in pendenza delle procedure esecutive.
Per quanto riguarda la dedotta nullità del titolo perché ottenuto tramite un riconoscimento di debito e degli assegni che costituiscono prodotto di reato, deve osservarsi quanto segue.
È, pacifico che in sede di opposizione al precetto basato su titolo esecutivo giudiziale non possono dedursi fatti modificativi o estintivi, inerenti al rapporto sostanziae oggetto di accertamento da parte del titolo giudiziale, antecedenti la formazione del titolo.
I soli fatti estintivi o modificativi del rapporto sostanziale oggetto di accertamento da parte del titolo esecutivo giudiziale che possono essere fatto valere in sede di opposizione a precetto sono, quindi, quelli successivi alla formazione del titolo (cfr., ex multis, Cass. 29786/2017).
Nel caso di specie, gli opponenti deducono, in sostanza, che il contratto preliminare – a fronte della sottoscrizione del quale il aveva versato l'importo di € 100.000, CP_1 oggetto del d.i. 176/2010, del quale chiede la restituzione – costituiva un contratto avente lo scopo di garantire un prestito usurario e che anche, in relazione a tali fatti, è stata riconosciuta la penale responsabilità del con sentenza passata in CP_1 giudicato.
Orbene, l'ipotesi di nullità del contratto – o comunque di inesistenza del diritto dedotto nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo – derivante da reato rientra comunque nel perimetro di applicabilità del principio di diritto sopra enunciato.
Gli opponenti, quindi, avrebbero dovuto far valere la doglianza nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio mai instaurato.
Quanto, infine, alla dedotta nullità del precetto per avere l'avvocato attestato la conformità della copia cartacea del d.i. 176/2010 all'originale cartaceo del titolo detenuti nel fascicolo di studio del difensore nell'ambito di un procedimento notificatorio a mezzo Unep, in realtà si tratta di un'irregolarità priva di qualunque rilievo, laddove si consideri che, nel caso di specie, non era richiesta la trascrizione del titolo esecutivo, che era già stato notificato in precedenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate ai valori minimi in ragione della scarsa complessità della controversia.
3
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) rigetta l'opposizione;
b) condanna gli opponenti alla refusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, liquidate in € 7.052 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge.
Si comunichi
5/12/2025
Il Giudice
LU MU
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