Ordinanza cautelare 12 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 17 aprile 2024
Sentenza 3 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00267/2026REG.PROV.COLL.
N. 09200/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9200 del 2024, proposto da
NA CO, rappresentata e difesa dall'avvocato Davide Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laives, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via De Portoghesi 12;
nei confronti
OB LI RA S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Mazzeo e Manfred Schullian, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Condominio Le Ginestre, BA LO, FR UC, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 226/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Laives e della OB LI RA S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione del Comune di Laives;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la Cons. GU TI e uditi per le parti gli avvocati Davide Lo Presti e Paolo Caruso, in sostituzione degli avvocati Luca Mazzeo e Manfred Schullian;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l’appello in trattazione si chiede la riforma della sentenza del T.R.G.A. di Bolzano n. 226/2024 che ha respinto il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti proposti dall’odierna appellante ai fini dell’annullamento dei seguenti atti: (i) della deliberazione della Giunta Comunale di Laives n. 86/2022 avente ad oggetto “ 64° Proposta di modifica al Piano di Recupero della Zona “A - Centro Storico” di Laives (M.U.I. sulle pp.edd. 230, 273 e p.f. 92/9 e M.U.I. sulla p.ed. 229 e p.f. 92/4 in C.C. Laives) ”; (ii) della deliberazione della Giunta Comunale di Laives n. 111/2022 avente per oggetto: “ Opposizione avverso la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 31.05.2022 presentata dalla Sig.ra CO NA ”, comunicata alla Sig.ra CO in data 18 luglio 2022; (iii) della deliberazione della Giunta Comunale di Laives n. 168/2022 avente ad oggetto: “ 64° Proposta di modifica al Piano di Recupero della Zona “A - Centro Storico” di Laives (M.U.I. sulle pp.edd. 230, 273 e p.f. 92/9 e M.U.I. sulla p.ed. 229 e p.f. 92/4 in C.C. Laives) - Provvedimento definitivo di approvazione ai sensi dell'art. 60 della l.p. 10.07.2018 n. 9. Immediatamente eseguibile”; (iv) della licenza d’uso parziale (Prat. ed. n. 1/2019) rilasciata dal Comune di Laives in data 20.12.2022 a firma dell'assessore comunale Geom. Giovanni Seppi; (v) della concessione edilizia di variante del 4.11.2022 (Pratica edilizia n. 1/2019) per la demolizione degli edifici esistenti sulle pp.edd. 230 e 273 e costruzione di un edificio residenziale con 26 alloggi, cantine e garages interrati sulle pp.edd. 230 e 273 C.C. Laives in via J. Noldin e (vi) del parere favorevole della Commissione edilizia n. 14 del 27.10.2022.
2. L’appellante, per quanto rilevi, in punto di fatto rappresenta che:
- il Piano di Recupero della “ Zona A- Centro storico ” del Comune di Laives nella formulazione originaria veniva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11 aprile 1995 e deliberazione della Giunta Provinciale n. 5210 del 28 ottobre 1996;
- sulle aree interessate dalle contestate varianti il Comune di Laives rilasciava nel settembre 1995, ossia dopo la prima adozione del piano, una concessione edilizia e successive varianti per la demolizione e ricostruzione dei manufatti esistenti in p.ed. 229 C.C. Laives che veniva dichiarata illegittima dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2293 del 25.05.1998 – in ragione del rilevato contrasto della volumetria realizzata con il piano di recupero approvato – ma non annullata dall’organismo sovraordinato per ragioni di opportunità (non ravvisandovi un preminente interesse pubblico all’annullamento anche “ tenuto conto che la costruzione è già quasi completamente ultimata”);
- negli anni successivi il Comune di Laives approvava molteplici varianti al Piano tali da modificare il suo assetto urbanistico originario;
- in data 8 marzo 2021 la OB LI di RA (che agiva sia in proprio sia quale soggetto delegato dal condominio “Le Ginestre”), per meri interessi privati, presentava istanza di ulteriore modifica (la 64esima) al Piano di Recupero, riferita alle pp.edd. 229, 230, 273 e p.f. 92/9, 92/4 in C.C. Laives, che interessava anche l’area oggetto della concessione edilizia del 1995 non annullata dalla Provincia di Bolzano nonostante la sua acclarata illegittimità, che veniva pedissequamente approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 86/2022;
- in data 10 giugno 2022, l’odierna ricorrente in qualità di proprietaria della p.ed. 1930 ricadente all’interno della zona di recupero oggetto della variante e limitrofa alla p.ed. 229 presentava opposizione alla deliberazione ex all’art. 183, c. 5, L.R. n. 2/2018 e di seguito presentava anche osservazioni in fase di pubblicazione della proposta di pano ex L.p. 9/2018 che venivano respinte con delibera di Giunta n. 111/2022;
- nel 2022 il Comune di Laives approvava con deliberazione giuntale n. 168/2022 in via definitiva la 64^ modifica al Piano di Recupero, poi emetteva in pratica edilizia n. 1/2019 per le pp.ed. 230 e 273 la concessione edilizia in variante del 4.11.2022 (recante “ demolizione degli edifici esistenti sulle pp.edd. 230 e 273 e costruzione di un edificio residenziale con 26 alloggi, cantine e garages interrati sulle pp.edd. 230 e 273 C.C. Laives in via J. Noldin ”) e la licenza d’uso parziale del 20.12.2022.
3. I suddetti provvedimenti venivano impugnati con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti avanti al TRGA di Bolzano, il quale con ordinanza istruttoria ha chiesto all’amministrazione comunale di depositare tutta la documentazione relativa al Piano di Recupero originario del 1995 e alle modifiche approvate ad oggi relative alla M.U.I. identificate con le pp.edd. 230, 273 e p.f. 92/9 in C.C. Laives e la M.U.I. identificata con la p.ed. 229 e la p.f. 92/4 in C.C. Laives e di fornire altresì una relazione descrittiva delle previsioni sia grafiche che normative dal 1995 ad oggi.
4. Ad esito del giudizio, il Trga con l’impugnata sentenza ha respinto le istanze istruttorie formulate dalla ricorrente ritenendo l’incombente non necessario alla luce della mole dei documenti prodotti dall’amministrazione comunale; nel merito, ha rigettato per infondatezza il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti e dichiarato inammissibile, per tardività e sopravvenuta carenza di interesse, il secondo ricorso per motivi aggiunti relativo al permesso di costruire in variante e la licenza d’uso rilasciata sulle pp.edd. 230 e 273 stante l’omessa impugnazione della concessione originaria del 2019.
5. Ne è seguito l’odierno appello con richiesta, affidato ai seguenti motivi:
I. Errores in procedendo : “Violazione dell’art. 2 Codice del Processo Amministrativo - Difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria giudiziale e mancanza di contraddittorio - Rinnovazione istanza istruttorie di primo grado”;
II. Errores in iudicando : “Violazione di legge artt. 1, 2, 17, 26, L.P. n. 9/2018”.
La ricorrente insiste nell’istanza istruttoria formulata in prime cure, ritenendola necessaria per far acquisire al Collegio un quadro oggettivo della situazione urbanistico-edilizia e pertanto chiede di voler disporre – nel caso in cui non si ritenesse di accogliere l’appello – ulteriore indagine affidandola ad un consulente in posizione di terzietà affinché accerti che:
(i) la concessione edilizia rilasciata nel settembre 1995 non possa essere considerata in contrasto con le “nuove prescrizioni urbanistiche” del Piano di Recupero della “Zona A- Centro storico” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11 aprile 1995 in quanto trattasi di piano antecedente rispetto alla concessione rilasciata;
(ii) la concessione edilizia del 1995 e successive varianti non sia mai stata sospesa e, anzi, che la stessa sia stata compiutamente realizzata, come dimostrato dalla licenza d’uso rilasciata nel settembre del 1998;
(iii) l’attività di recupero in riferimento alle MUI oggetto di giudizio (in particolare p. ed. 229 e p.f. 92/4 in C.C. Laives) si fosse già realizzata in ragione degli interventi edilizi assentiti (con particolare riferimento alla concessione edilizia del 1995 e successiva variante prot. n. 23052 del 19.12.1997);
(iv) sia da considerarsi illegittimo e non consentito il trasferimento di cubatura pari a 9 mc dalla MUI 230, 273 alla MUI 229, 92/4;
(v) le volumetrie degli organismi edilizi effettivamente realizzate, calcolate secondo il metodo di calcolo decorrente dal 1° luglio 2020, alla luce dei progetti relativi alla pratica edilizia n. 43/92 (riguardanti gli interventi edilizi sulla p.ed. 229 e l’estinta p.f. 92/4 C.C. Laives) e della deliberazione della Giunta provinciale di Bolzano n. 2293/1998;
(vi) se risponda al vero l’affermazione comunale, condivisa dal Trga, secondo cui sarebbe attualmente ancora disponibile per l’edificazione una cubatura pari a 410 mc ovvero diversa cubatura.
5. Nel giudizio d’appello si è costituito in data 10 dicembre 2024 il Comune di Laives e in data 7 gennaio 2025 la OB LI RA S.r.l.. Entrambi si sono opposti all’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso. La controinteressata ha riproposto ai sensi dell’art. 101 c.p.a. le eccezioni di inammissibilità formulate in primo grado per ritenuta carenza di legittimazione e interesse ad agire. A tale fine, non sarebbe sufficiente a radicare l’interesse la mera vicinitas e il pregiudizio lamentato dalla ricorrente (la diminuzione di panorama, di luce e di valore) che afferma essere insussistenti per il fatto che la variante impugnata non prevede alcuna modifica dei 3 piani già in precedenza ammessi per i fabbricati sulla p.ed. 229 dal piano di recupero. Evidenzia inoltre che i 9 mc traslati, semmai venissero utilizzati un giorno per realizzare un abbaino, comunque non fuoriuscirebbero dalla sagoma esistente. Identico discorso varrebbe per il permesso in variante relativo alle p.ed. 230 e 273 impugnato, rispetto alla quale non risultano formulati motivi di gravame ed è stata omessa l’impugnazione della concessione madre. La parte eccepisce anche la carenza di specificità delle censure e la genericità del ricorso in appello e chiede il rigetto per infondatezza.
6. Con ordinanza cautelare n. 143/2025 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione sul presupposto che “allo stato, il pregiudizio dedotto appare del tutto privo di consistenza per il fatto che la concessione edilizia impugnata è una variante della concessione originaria del 30.12.2019, peraltro mai impugnata, e riguarda l’intervento sulla M.U.I. 230 e 273 e non la confinante p.ed. 229. Il complesso immobiliare in questione, come emerge dalla documentazione versata in atti, è già stato completato e risulta munito di licenze d’uso parziali che coprono l’intero fabbricato con conseguente assenza di utilità concreta della misura richiesta ”.
7. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. in cui fa richiamo alla relazione tecnica di parte del geom. Ghiraldi, depositata agli atti, insistendo nelle gravi lacune istruttorie che avrebbero viziato il primo giudizio e la valutazione di legittimità dei provvedimenti.
8. All’odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello va respinto nel merito, prescindendosi, per il principio della ragion più liquida (Cons. St., Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5), dai profili di inammissibilità analiticamente riproposti in limine litis dalla controinteressata nella propria memoria difensiva, per le ragioni sostanziali, ed assorbenti, di cui ora si dirà.
2. Con il primo complesso motivo di gravame si lamenta che il giudizio di prime cure è fondato su documentazione soltanto parziale che non comprende l’ordinanza di demolizione n. 48/2007, gli eventuali provvedimenti ad essa conseguenti e i documenti inerenti alla concessione edilizia in variante del 25.08.1998, in quanto mai prodotti in giudizio dal Comune di Laives. Anche la relazione tecnica prodotta nell’interesse del Comune recherebbe valutazioni tendenziose e di parte e il Trga avrebbe omesso di motivare per quale ragione ha scelto di sposare acriticamente le tesi della resistente copiando ed incollando passaggi interi della relazione comunale.
Nel merito l’appellante sostiene che in ragione delle impugnate deliberazioni comunali che consentono sulla p.ed. 229 un’edificazione ulteriore pari a 419 mc, allo stato attuale, in assenza di una doverosa pronuncia di riforma della sentenza di primo grado, i controinteressati sarebbero autorizzati ad edificare una volumetria di 519,94 mc (100,94 mc + 419 mc) non spettanti loro sulla p.ed. 229 in quanto non prevista dalla pianificazione comunale, ove correttamente applicata.
Per evitare questo, ritiene necessario acquisire una relazione istruttoria tecnica proveniente da un ente terzo o sovraordinato, nella convinzione che in tale modo si giungerebbe a conclusioni diametralmente opposte a quelle esposte in sentenza.
Evidenzia come dalla valutazione dei progetti relativi alla pratica edilizia n. 43/1992 (riguardanti gli interventi edilizi sulla p.ed. 229 e l’estinta p.f. 92/4 CC Laives) e della deliberazione della G.P. 2293/1998 emerge che le volumetrie realizzate in eccesso rispetto a quelle indicate come preesistenza nel piano di recupero sono di 110,94 mc (18,02 mc e di 91,92) e già questo è sufficiente per escludere che oggi sulla p.ed. 229 residuano ancora 410 mc di nuova volumetria da edificare, come erroneamente affermato in sentenza, in aggiunta ai 9 mc traslati con la variante.
A riguardo deduce che, allo stato attuale, tutta la volumetria ammessa dal piano sulla p.ed. 229, in realtà, è già stata consumata, ivi compresi i 9 mc, e la cubatura ad oggi realizzata sulla p.ed. 229 è superiore rispetto a quella prevista dal Piano di Recupero ante variante.
Considera illegittima la rettifica/adeguamento della tavola 11B operata con la variante, perché avrebbe reso possibile l’uso di ulteriori 410 mc non previsti nel PdR originario. Sul punto, il Trga avrebbe errato a ritenere che l’errore risiede nella tavola 11B anziché nella tavola 12.1 violando in tale modo l’art. 2 delle norme di attuazione al Piano, dal cui tenore si evince che sia la tavola 12 (rilievo cubature) a doversi conformare alla Tavola 11 (piano normativo) e mai viceversa.
Ritiene, pertanto, illegittime le recenti modifiche che hanno stravolto il piano originario modificando anche la tipologia di intervento ammissibile senza perseguire alcun interesse pubblico ma soltanto il fine di adeguare la pianificazione ad un progetto definitivo già concordato con l’amministrazione (nello specifico si riferisce al progetto concessionato sulle p.ed. 230 e 273). Illegittima sarebbe anche la mancata esecuzione da parte del Comune dell’ordine di demolizione che ha consentito uno spostamento di quella volumetria abusiva.
3. Con il secondo motivo l’appellante censura la sentenza per non aver correttamente valutato la dedotta violazione della L.P. n. 9/2018 che impone quale obiettivo principale il contenimento del consumo del suolo in particolare modo all’interno dei centri storici ove i Comuni devono garantire la conservazione degli edifici esistenti. Invece il Comune di Laives ha utilizzato lo strumento del Piano di Recupero al fine di consentire ai privati non solo di evitare le sanzioni per abusi commessi in passato, ma anche per incrementare le volumetrie consentendo la realizzazione di opere su immobili già recuperati, in relazione ai quali erano già state consumate tutte le volumetrie possibili.
4. I motivi di appello si prestano ad essere esaminati congiuntamente e sono infondati ma con le precisazioni che seguono.
Anzitutto va chiarito che l’oggetto principale delle doglianze è rappresentato dalla 64° variante al grande Piano di Recupero della Zona “A - Centro Storico” di Laives, approvata nel 2022, avente ad oggetto le tre Minime Unità di Intervento (M.U.I.), costituite dalle particelle .230, .273 e 92/9 e dalle particelle .229, 92/4. La suddetta variante – che ha fatto seguito ad una precedente variante del 2019 riguardante le sole pp. 230, 273 e 92/9 (mai impugnata) e al relativo permesso di costruire n. 1/2019 (mai impugnato) – ha previsto, per quanto di rilevanza ai fini della presente controversia, in p.ed. 229, confinante con la p.ed. 1930 dell’odierna ricorrente, le seguenti modifiche urbanistiche:
- spostamento di 9 mc dalle pp.edd. 230 e 273 (che hanno subito una riduzione di 114 m³ di nuova cubatura ammissibile) alla p.ed. 229 che, così, passa dai 410 mc di nuova cubatura ammissibile in base alla Tav. 12.1 dal Piano di Recupero ante variante a complessivi 419 mc ammissibili sul lotto (un tanto emerge dai documenti dimessi dalla controinteressata n. 4 - elaborato di piano 12.1, stato futuro, n. 5 - elaborato di piano 12.1, raffronto e dalla Tavola 12.1 “rilievo cubature vincolante” del Piano di Recupero approvato nel 1995 con modifiche 2007, dimesso come doc. n. 4 dal Comune di Laives in adempimento all’ordinanza istruttoria);
- modifica del tipo di intervento ammesso per la (esistente) villetta bifamiliare sulla M.U.I. p.ed. 229 e p.f. 92/4, a confine con la p.ed. 230, da ‘edifici esistenti’ (colore grigio) a tipo ‘d2’ (demo ricostruzione), con contestuale aumento del numero degli alloggi recuperabili da 1 a 2 unità (doc. 8 controinteressata);
- inserimento nel piano normativo (Tavola 11B) dello schema d’utilizzo riferito alla M.U.I. p.ed. 229 e p.f. 92/4, prevedendo la cubatura esistente in misura di 1.537m³, quella in aumento in misura di 419 m³ (aggiungendo, quindi, ai 410 m³ già previsti dal Piano originario del 1995 - Tav. 12.1, i 9 m³ traslati dalla M.U.I. 230 e 273), nonché il ‘numero massimo piani’ in 3+D.
Come già rilevato dal Trga, non risultano impugnate le previsioni del Piano di Recupero originario del 1995 e neppure le modifiche d’ufficio approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 127/2019 per la MUI p.ed 230 e MUI p.ed. 273 che ha apportato una rettifica della tavola normativa con l’inserimento anche nella stessa dei dati volumetrici presenti sin dal 1995 solamente nella Tavola 12.1. “rilievo cubature vincolante” (cfr. doc. del Comune di Laives da 9 a 19).
Del pari non sono impugnate le modifiche apportate al Piano di Recupero con la deliberazione della Giunta comunale n. 202/2019 riguardanti le M.U.I. 230 e 273 che hanno previsto:
- la formazione di due nuove MUI in sostituzione delle precedenti MUI, ovvero la MUI costituita dalle pp.edd. 230 e 273 e la MUI costituita dalla p.f. 92/9;
- la sostituzione nella MUI in pp.edd. 230 e 273 della tipologia di intervento ammissibile dalla lett. b) alla lett. d) (demolizione con ricostruzione) per gli edifici esistenti eccetto quelli originariamente previsti in demolizione;
- un aumento di cubatura (sono state sommate le cubature in aumento in colore rosso delle due MUI originarie e ridistribuite nelle due nuove MUI (5.703,3 mc esistenti + 1.360 mc ampliamento);
- la realizzazione di un nuovo edificio con 4 piani con sottotetto e complessivi 27 alloggi con intervento tipo d2 con aumento di cubatura, si obbliga a mantenere l’allineamento stradale;
- la realizzazione di un’autorimessa interrata e l’eliminazione del il tratto di passaggio pedonale a confine tra le pp.edd. 230 e 231.
A questa pregressa modifica del 2019 riguardante le p.ed. 230 e 273 è seguito il rilascio del permesso di costruire n. 1/2019 che ha dato attuazione alle previsioni del piano, non impugnata.
Il thema decidendum, diversamente da quanto a prima face emerge dalle deduzioni della parte, rimane quindi circoscritto alle sole vicende urbanistiche (ed edilizie) sulla M.U.I p.ed. 229 e p.f. 29/4.
In particolare, il gravame riguarda le modifiche urbanistiche approvate nel 2022 (aumenti di cubatura, modifica della tipologia di intervento e numero dei piani) che in tesi dell’appellante sarebbero illegittime per non aver il Comune di Laives considerato la volumetria illegittimamente concessionata (e realizzata) nel 1996/1998 e quella abusiva individuata dall’ordinanza sindacale n. 48/2007. L’illegittimità deriverebbe inoltre dal fatto che è stato erroneamente dato rilievo alla Tavola 12.1. anziché alla Tavola 11B del Piano di Recupero del 1995 (che prevede soltanto interventi conservativi) assentendo in tale modo una nuova volumetria aggiuntiva di 410 mc non prevista.
Fatte queste premesse, anzitutto il Collegio considera la documentazione depositata dalle parti sufficientemente chiara per comprendere il contenuto dell’originario Piano di Recupero approvato nel 1995 ed anche gli effetti derivati dalla 64° variante del 2022 sulla M.U.I. p.ed. 229 e p.f. 29/4.
Per questa ragione non si reputa necessario compiere ulteriore attività istruttoria considerando sufficiente quella svolta in prime cure. Il Collegio inoltre non ritiene utile procedere agli accertamenti tecnici richiesti dalla ricorrente per il fatto che i quesiti all’uopo formulati, e riportati nelle premesse in fatto, trovano in parte risposta univoca nei documenti versati nel fascicolo processuale (quesiti: i, ii, iii e iv), in parte non sono rilevanti ai fini del decidere (quesito: v) e per il resto attengono ad aspetti giuridici di competenza del giudice (quesito: iv).
Entrando nel merito delle doglianze sulle volumetrie in p.ed. 229 e p.f. 29/4 il Collegio ritiene che le stesse pur avendo una certa pregnanza non siano di portata tale da invalidare la variante approvata. Gli aspetti attinenti le volumetrie, come si vedrà infra , potranno e dovranno, semmai, ricevere considerazione in sede di futura attività edilizia sulla M.U.I..
Quanto alla contestata variante, si evince dalla documentazione prodotta dal Comune di Laives che il Piano di Recupero originario del 1995, alla Tavola 12 (12.1) “ Rilievo cubature vincolante” oltre ai dati relativi alla volumetria esistente (come rilevata in sede di redazione del primo piano di recupero) contiene nella tabella descrittiva, alla voce “rilievi cubatura”, la possibilità di realizzare una nuova cubatura pari a 410 mc oltre a quella esistente rilevata.
Il Piano di Recupero originario, sulla base di una corretta lettura dello stesso, prevede per la M.U.I. costituita dalla p.ed. 229 e p.f. 29/4 una volumetria complessiva di 1.947 mc (1537 mc esistente + 410 mc nuovo).
Sotto il profilo giuridico, in caso di contrasto tra diverse parti del Piano urbanistico e/o attuativo, come avvenuto qui, prevalgono le indicazioni della tavola dichiarata “vincolante” dalle norme di attuazione rispetto al contenuto della tavola indicativa.
Nel piano in questione, tuttavia, entrambe le Tavole, ovvero sia le Tavole 11 (11B) sia le Tavole 12 (12.1), sono dichiarate vincolanti dalle norme di attuazione del Piano di Recupero. La Tavola 11B (intitolata “piano normativo”) contiene soprattutto grafici che, tra l’altro, riportano i dati sulle cubature provenienti dalla Tavola 12.1. (Tavola “rilievo cubature”) e per questo, in adesione all’orientamento giurisprudenziale ormai granitico che ha chiarito che in caso di contrasto tra varie parti del piano urbanistico e/o attuativo prevale la parte normativa rispetto alla parte grafica ( ex plurimis Cons. Stato 966/2025; Cons. Stato 2329/2021), il Collegio ritiene prevalente il dato della cubatura nuova previsto nell’originaria Tavola 12.1. per il fatto che tale dato esprime l’allora volontà pianificatoria a voler prevedere per la M.U.I. p.ed. 229 la volumetria esistente pari a 1.537 mc e una volumetria nuova di 410 mc.
La Tavola 11B anche se denominata piano normativo ha sostanzialmente contenuto grafico e dunque per sua natura è facilmente soggetta ad errori o refusi e perciò è da ritenere corretta e priva dei vizi lamentati la variante nella parte in cui ha previsto la rettifica/adeguamento della Tavola 11B alla Tavola 12.1. con riguardo al riporto della cubatura nuova e del tipo di intervento ammissibile per l’edificio bifamiliare sulla M.U.I. p.ed. 229 e p.f. 92/4, a confine con la p.ed. 230, da ‘edifici esistenti’ (colore grigio) a tipo ‘d2’ (demo ricostruzione), con contestuale aumento del numero degli alloggi recuperabili da 1 a 2 unità.
Questo non soltanto perché il piano originario già prevedeva una nuova volumetria realizzabile di 410 mc - che per forza di cose avrebbe richiesto sin dall’origine la previsione di una lett. d) “ristrutturazione edilizia” (e non il solo intervento di “risanamento conservativo”), ma perché la demo-ricostruzione risulta già essere stata attuata in forza della concessione edilizia n. 43/1992 – in relazione alla quale la Giunta provinciale con delibera n. G.P. 2293/1998, in esplicazione del proprio potere discrezionale, ha assunto la decisione (definitiva in quanto mai impugnata) di non procedere ad annullamento. In forza di siffatta decisione dell’ente sovraordinato, invero, non è stato dato rilievo all’illegittimità della cubatura realizzata in esecuzione della suddetta concessione edilizia e sue varianti sulla p.ed. 229 che deve essere di conseguenza considerata legalizzata o comunque i cui effetti si sono ormai consolidati.
A tale riguardo va però specificato che la cubatura oggi effettivamente presente sulla p.ed. 229 - che nella nota inviata dai sig.ri UC e LO del 2007 al Comune di Laives, citata dall’appellante, contenente il prospetto delle cubature ad oggi realizzate sulla base delle concessioni del 1996/98, viene indicata in complessivi 1.898,05 mc - dovrà essere ufficialmente rilevata, ovvero attentamente verificata, in sede di eventuale rilascio di nuovi permessi edilizi. L’eccesso di volume risultante sulla p.ed. 229 rispetto alla cubatura esistente prevista nel piano andrà defalcato dalla nuova cubatura ammissibile di 419 mc prevista dal piano e non potrà, come sul punto giustamente osservato dall’appellante, essere ulteriormente aggiunta alla cubatura ammissibile.
Dalla documentazione appena citata si ricava che ad oggi sulla M.U.I. in questione avanza poco più dei 9 mc di volume e quindi, residua soltanto quanto basta per realizzare un mero abbaino.
Del tutto irrilevante è invece l’ordinanza di demolizione, per il fatto che dalla nota del 2007 cit, si evince che gli abusi riguardavano una botola di 6 mc e una tettoia nell’area esterna.
Per le ragioni tutte esposte l’appello deve essere respinto.
Il pronunciamento di primo grado va confermato ma con parziale diversa motivazione.
Va respinta anche la richiesta di rinnovo dell’istruttoria.
5. Ritenendo di aver esaminato tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art. 112 c.p.a. si dà atto che gli aspetti non espressamente menzionati sono stati comunque ritenuti irrilevanti ai fini di una diversa decisione.
Sussistono, in considerazione della complessità della vicenda, giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
GU TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GU TI | AN ET |
IL SEGRETARIO