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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 04/06/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 04/06/2025 nella causa RG n. 304/2023 promossa da assistito dall'avv. PRATO GIOVANNA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. DEL Controparte_1 P.IVA_1
VECCHIO ELENA,
, assistito dagli avv. MORREALE GABRIELE, ZECCHINI SILVIA CP_2 P.IVA_2
INAIL, , assistito dall'avv. FIORDELMONDO P.IVA_3 [...]
, CP_3
Convenuti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 132202390008716 50/000, fondata, per quanto rileva, sui seguenti CP_ titoli (cartella Inail, avvisi di addebito :
1. Cartella n. 13220170001878085502;
2. Avviso di addebito n. 43220150000560447502;
3. Avviso di addebito n. 43220160000353002502;
4. Avviso di addebito 43220170000021215502;
5. Avviso di addebito n. 432201800003557888502;
6. Avviso di addebito n. 43220180000586369502;
7. Avviso di addebito 43220180000588288502;
-eccependo la nullità delle notifiche dei titoli di cui ai nn. 1, 4-7 per non essere gli stessi stati notificati al socio (egli stesso) già receduto, ma alla sola società ed eccependo, altresì, la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi nn. 2 e 3, ha chiesto di dichiararsi la nullità/annullabilità/inefficacia dell'intimazione di pagamento;
-gli enti convenuti, ritualmente citati, hanno svolto plurime eccezioni preliminari e di merito, resistendo alle domande di parte attrice;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'udienza odierna, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che:
-non sono fondate le eccezioni di tardività sollevate dagli enti impositori, posto che la domanda ex art. 617 cpc è stata azionata nel rispetto del relativo termine di 20 gg, mentre la domanda di accertamento dell'avvenuta prescrizione del diritto maturata successivamente alla notifica del titolo è qualificabile come opposizione all'esecuzione e non soggetta al termine decadenziale di 40 giorni indicato dagli enti;
1 CP_
-parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' in quanto -relativamente all'accertamento della prescrizione del diritto- esso è il soggetto attivo del rapporto obbligatorio;
-venendo alle domande formulate dal ricorrente, si osserva quanto segue;
-l'intimazione di pagamento ha ad oggetto asseriti debiti previdenziali della sas I Leoni di Re
NI EO e C., di cui il ricorrente è stato socio accomandatario sino al 7.7.2016 (data di iscrizione del recesso nel ri);
-il ricorrente si duole, in relazione ai titoli 1, 4-7 del fatto che gli stessi siano stati notificati soltanto alla società, in epoca successiva al suo recesso dalla medesima, senza che , invece, gli siano stati notificati personalmente;
-l'eccezione non si ritiene fondata per le seguenti ragioni;
-la responsabilità del socio per i debiti contratti dalla società di persone non viene meno a seguito del recesso del socio stesso in quanto, ai sensi dell'art. 2290 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi, sono da ritenersi comunque responsabili verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali contratte dalla società di persona, fino al giorno dello scioglimento (principio comunque non contestato dal ricorrente);
-dunque, il successivo atto notificato al socio, qualora contenga tutti gli elementi della pretesa impositiva, è sufficiente a esonerare l'amministrazione dalla notifica nei suoi confronti degli atti impositivi a suo tempo notificati alla società, pur se all'epoca della notifica il socio aveva già esercitato il recesso (in questo senso si esprime, del resto, l'ordinanza della S.C. n. 6197/24 richiamata dal ricorrente): tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui l'intimazione di pagamento opposta riporta esattamente alle pagg. 3 e ss. il contenuto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in precedenza notificati alla società, sì da porre il socio in condizione di verificare le pretese azionate dagli enti impositori;
-nessun vizio di notifica è dunque ravvisabile in relazione alle notifiche dei titoli di cui si discorre;
-è, invece, fondata l'eccezione di prescrizione del diritto portato dagli avvisi di addebito 2 e 3;
-tali avvisi risultano notificati in data 11.3.2016 e 1.7.2016 ed il primo atto interruttivo della prescrizione di cui si ha evidenza è l'intimazione di pagamento opposta;
-AER ha dedotto che in applicazione dell'art. 68 dl “Cura Italia”, stante la c.d. “sospensione covid”, non sarebbe maturata la prescrizione;
-il Tribunale, in adesione alle più recenti pronunce della Corte territoriale, ritiene che l'art. 68 Contr invocato da non possa trovare applicazione nel caso di specie;
-si richiama sul punto ex art. 118 disp. att. cpc, quanto affermato nella sentenza n. 147/2023 dalla Corte d'Appello di Torino: “l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021. Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID.
Rammentiamo infatti che: A) l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della
2 sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
B) Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre
2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021). C) Vi è poi l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. D) L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: Pt_2
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza le prime due norme (art 37 dl n.18/2020 e 11 comma 9 del 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni l'articolo 68 dello stesso DL n.18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale”.
-ebbene, alla luce di quanto indicato, occorre dunque aggiungere 311 giorni al termine di prescrizione quinquennale e verificare, quindi, se l'intimazione di pagamento notificata il 27.7.23 sdia intervenuta prima o dopo il compimento del fatto estintivo;
-quanto all'ava n. 2, esso è stato notificato il 11.3.2016; la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 11.3.2021; tenuto conto degli ulteriori 311 giorni, la prescrizione sarebbe maturata ben prima del
27.7.23;
-quanto all'ava n. 3, notificato il 1.7.16 la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 1.7.21; tenuto conto degli ulteriori 311 giorni, la prescrizione sarebbe maturata ben prima del 27.7.23;
- i crediti portati dai due ava di cui si discute sono dunque estinti per prescrizione e, conseguentemente, non sussiste il diritto dell'Agente della Riscossione di procedere in relazione ad essi all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento opposta;
-tenuto conto della reciproca soccombenza e considerata la presenza di pronunce di segno contrario rispetto a quanto statuito nella presente decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo di cui agli avvisi di addebito n. 43220150000560447502 e n. 43220160000353002502 e conseguentemente dichiara insussistente in
3 relazione ad essi il diritto di a procedere nei confronti della Controparte_5 ricorrente all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento n. 132202390008716 50/000;
-respinge per il resto;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Biella, 04.06.2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
Sentenza pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese all'udienza del 04/06/2025 nella causa RG n. 304/2023 promossa da assistito dall'avv. PRATO GIOVANNA Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , assistito dall'avv. DEL Controparte_1 P.IVA_1
VECCHIO ELENA,
, assistito dagli avv. MORREALE GABRIELE, ZECCHINI SILVIA CP_2 P.IVA_2
INAIL, , assistito dall'avv. FIORDELMONDO P.IVA_3 [...]
, CP_3
Convenuti
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
-il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Biella, in funzione di GL, a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 132202390008716 50/000, fondata, per quanto rileva, sui seguenti CP_ titoli (cartella Inail, avvisi di addebito :
1. Cartella n. 13220170001878085502;
2. Avviso di addebito n. 43220150000560447502;
3. Avviso di addebito n. 43220160000353002502;
4. Avviso di addebito 43220170000021215502;
5. Avviso di addebito n. 432201800003557888502;
6. Avviso di addebito n. 43220180000586369502;
7. Avviso di addebito 43220180000588288502;
-eccependo la nullità delle notifiche dei titoli di cui ai nn. 1, 4-7 per non essere gli stessi stati notificati al socio (egli stesso) già receduto, ma alla sola società ed eccependo, altresì, la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi nn. 2 e 3, ha chiesto di dichiararsi la nullità/annullabilità/inefficacia dell'intimazione di pagamento;
-gli enti convenuti, ritualmente citati, hanno svolto plurime eccezioni preliminari e di merito, resistendo alle domande di parte attrice;
-la causa, istruita documentalmente, è stata discussa oralmente all'udienza odierna, svoltasi ex art. 127 bis c.p.c.
Considerato che:
-non sono fondate le eccezioni di tardività sollevate dagli enti impositori, posto che la domanda ex art. 617 cpc è stata azionata nel rispetto del relativo termine di 20 gg, mentre la domanda di accertamento dell'avvenuta prescrizione del diritto maturata successivamente alla notifica del titolo è qualificabile come opposizione all'esecuzione e non soggetta al termine decadenziale di 40 giorni indicato dagli enti;
1 CP_
-parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' in quanto -relativamente all'accertamento della prescrizione del diritto- esso è il soggetto attivo del rapporto obbligatorio;
-venendo alle domande formulate dal ricorrente, si osserva quanto segue;
-l'intimazione di pagamento ha ad oggetto asseriti debiti previdenziali della sas I Leoni di Re
NI EO e C., di cui il ricorrente è stato socio accomandatario sino al 7.7.2016 (data di iscrizione del recesso nel ri);
-il ricorrente si duole, in relazione ai titoli 1, 4-7 del fatto che gli stessi siano stati notificati soltanto alla società, in epoca successiva al suo recesso dalla medesima, senza che , invece, gli siano stati notificati personalmente;
-l'eccezione non si ritiene fondata per le seguenti ragioni;
-la responsabilità del socio per i debiti contratti dalla società di persone non viene meno a seguito del recesso del socio stesso in quanto, ai sensi dell'art. 2290 c.c., nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi, sono da ritenersi comunque responsabili verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali contratte dalla società di persona, fino al giorno dello scioglimento (principio comunque non contestato dal ricorrente);
-dunque, il successivo atto notificato al socio, qualora contenga tutti gli elementi della pretesa impositiva, è sufficiente a esonerare l'amministrazione dalla notifica nei suoi confronti degli atti impositivi a suo tempo notificati alla società, pur se all'epoca della notifica il socio aveva già esercitato il recesso (in questo senso si esprime, del resto, l'ordinanza della S.C. n. 6197/24 richiamata dal ricorrente): tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui l'intimazione di pagamento opposta riporta esattamente alle pagg. 3 e ss. il contenuto delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito in precedenza notificati alla società, sì da porre il socio in condizione di verificare le pretese azionate dagli enti impositori;
-nessun vizio di notifica è dunque ravvisabile in relazione alle notifiche dei titoli di cui si discorre;
-è, invece, fondata l'eccezione di prescrizione del diritto portato dagli avvisi di addebito 2 e 3;
-tali avvisi risultano notificati in data 11.3.2016 e 1.7.2016 ed il primo atto interruttivo della prescrizione di cui si ha evidenza è l'intimazione di pagamento opposta;
-AER ha dedotto che in applicazione dell'art. 68 dl “Cura Italia”, stante la c.d. “sospensione covid”, non sarebbe maturata la prescrizione;
-il Tribunale, in adesione alle più recenti pronunce della Corte territoriale, ritiene che l'art. 68 Contr invocato da non possa trovare applicazione nel caso di specie;
-si richiama sul punto ex art. 118 disp. att. cpc, quanto affermato nella sentenza n. 147/2023 dalla Corte d'Appello di Torino: “l'articolo 68 citato facendo riferimento ai soli termini di versamento (sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021…) può trovare applicazione solo per i crediti che avrebbero dovuto essere pagati in quel periodo e per i quali pertanto più che di sospensione della prescrizione deve dirsi che il termine non è iniziato a decorrere perché è rimasto inesigibile fino al 31 agosto 2021. Motivazione convincente anche perché altrimenti non si comprenderebbe come armonizzare le norme in questione emanate per fronteggiare la situazione eccezionale causata dalla pandemia COVID.
Rammentiamo infatti che: A) l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Si tratta di una norma che ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della
2 sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere.
B) Il successivo articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto una ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre
2020, data di entrata in vigore del citato decreto-legge, al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020.
Articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020 che determina, analogamente a quanto già precisato nella circolare n. 64/2020 con riguardo all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, la sospensione del decorso della prescrizione ovvero il rinvio dell'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. In sintesi, per effetto delle normative Covid sulla sospensione della prescrizione, si devono aggiungere 129 giorni (art. 37 del d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 - circ. 64/2020 - dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, periodo neutro) e 182 giorni (art. 11, comma 9, d.l. 183/2020, conv. in l. 21/2021 - dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 - circ. 126 del 10 agosto 2021). C) Vi è poi l'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 (Decreto Cura Italia) che dispone “1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. D) L'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato da parte appellante , recita: Pt_2
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento (...) comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”. In sostanza le prime due norme (art 37 dl n.18/2020 e 11 comma 9 del 183/2020 – convertiti con modificazione) introducono delle cause speciali della sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni l'articolo 68 dello stesso DL n.18/2020 rende invece inesigibili i crediti che avrebbero dovuto essere corrisposti in quella finestra temporale”.
-ebbene, alla luce di quanto indicato, occorre dunque aggiungere 311 giorni al termine di prescrizione quinquennale e verificare, quindi, se l'intimazione di pagamento notificata il 27.7.23 sdia intervenuta prima o dopo il compimento del fatto estintivo;
-quanto all'ava n. 2, esso è stato notificato il 11.3.2016; la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 11.3.2021; tenuto conto degli ulteriori 311 giorni, la prescrizione sarebbe maturata ben prima del
27.7.23;
-quanto all'ava n. 3, notificato il 1.7.16 la prescrizione ordinaria sarebbe maturata il 1.7.21; tenuto conto degli ulteriori 311 giorni, la prescrizione sarebbe maturata ben prima del 27.7.23;
- i crediti portati dai due ava di cui si discute sono dunque estinti per prescrizione e, conseguentemente, non sussiste il diritto dell'Agente della Riscossione di procedere in relazione ad essi all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento opposta;
-tenuto conto della reciproca soccombenza e considerata la presenza di pronunce di segno contrario rispetto a quanto statuito nella presente decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara estinto per prescrizione il credito contributivo di cui agli avvisi di addebito n. 43220150000560447502 e n. 43220160000353002502 e conseguentemente dichiara insussistente in
3 relazione ad essi il diritto di a procedere nei confronti della Controparte_5 ricorrente all'esecuzione forzata preannunciata con l'intimazione di pagamento n. 132202390008716 50/000;
-respinge per il resto;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Biella, 04.06.2025. La Giudice
Dott.ssa Francesca Marchese
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