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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1449/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e con il patrocinio C.F._2 Parte_3
dell'Avv. AVINO GIUSEPPE ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo Studio in Milano VIA LOMELLINA 37, giusta delega in atti;
APPELLANTI CONTRO (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
SA PI SA (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, VIALE GRAN SASSO
N. 28, giusta delega in atti;
APPELLATA pagina 1 di 13 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10697/2024, pubblicata il 11/12/2024, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI: Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO E/O PRELIMINARE
Accertare e dichiarare (i) l'errata introduzione del ricorso di primo grado mediante le forme del ricorso semplificato ex art. 281 c.p.c, (ii) nonché il mancato necessario mutamento del rito nelle forme del giudizio ordinario di cognizione ex art. 281 duodecies c.p.c. ed (iii) altresì
l'errore del Giudice di prime cure nell'aver considerato la costituzione tardiva quale motivo di decadenza per la proposizione delle istanze istruttorie, in violazione degli artt. 281 decies e ss., 38 e 167 c.p.c. e per l'effetto voler disporre la rinnovazione dell'istruttoria anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c ultimo comma;
- Accertare e dichiarare la nullità/inapplicabilità del requisito biennale di convivenza di cui all'art. 13 dello Statuto della Cooperativa al sig. Parte_1
per i motivi indicati in atti;
- Accertare e dichiarare che il sig. ha prestato assistenza al sig. Parte_4
. CP_2
➢ IN VIA PRINCIPALE
- Accogliere i quattro suindicati motivi di gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza, nonché, accertare e dichiarare il diritto al subentro/sostituzione del sig. nell'uso e godimento dell'immobile Parte_1
sito in 20091 Bresso, Via San Francesco 9/A;
con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si riportano, altresì, le conclusioni del Giudizio di prime cure, di cui, per quanto di ragione, si chiede anche all'Ecc.ma Corte l'accoglimento:
“CONCLUSIONI'' pagina 2 di 13 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, previo PRELIMINARMENTE disporre, non ricorrendo i presupposti ex art 281decies primo comma, il mutamento del rito, nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.
NEL MERITO
Estromettere i sig.ri e dal presente giudizio, Parte_2 Parte_3
risultando estranei ai fatti di causa, non essedo soggetti occupanti dell'immobile.
Respingere, giacché infondata in fatto e in diritto, la domanda della
[...]
di liberazione dell'immobile sito in Via San Francesco Controparte_1
D'Assisi, 9/a, a Bresso, come meglio identificato in atti;
Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atto, il diritto di di Parte_1
subentrare nella posizione di socio e assegnatario in uso e godimento dell'immobile di Via San Francesco, 9/A, a Bresso (MI), in sostituzione del sig.
, e, conseguentemente, disporre la rimessione in termini ai fini del CP_2
deposito della domanda di subentro, respinta ingiustamente dalla Cooperativa.
ANre, la alla rifusione delle di lite, ai sensi del D.M. Controparte_1
n. 55/2014, come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori di legge
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordine l'esibizione dell'originale del contratto in possesso della . CP_1
Inoltre, si chiede ammettersi prova testimoniale sui fatti indicati in narrativa e sui seguenti capitoli preceduti da “Vero è che”:
1) Vero è che, dal 01/2020, il sig. si recava presso gli uffici della Parte_2
per la gestione delle spese a nome del padre sig. ? CP_1 CP_2
2) Vero è che, dal 09/2020, il sig. comunicava agli uffici della Parte_2
Cooperativa la presenza del figlio nell'immobile per accudire il nonno Pt_1
? CP_2
3) Vero è che, la Cooperativa accettava la dichiarazione-comunicazione del sig.
, di cui al punto 2)? Parte_2
pagina 3 di 13 Si indica a teste sui capitoli indicati il Sig. , dipendente presso sede Tes_1
in Bresso. Controparte_1
Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, di aggiungere, integrare, modificare, precisare, anche in via istruttoria e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nel corso del processo ed entro i limiti dettati dal rito nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Per Controparte_1
CONCLUSONI
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
NEL MERITO:
Integralmente respingere le domande tutte in appello proposte dai signori
[...]
e avverso la Parte_5 Parte_1 Controparte_1
come rappresentata e difesa, e per l'effetto confermare
[...]
integralmente la gravata sentenza del Tribunale di Milano n. 10697/2024 del 10 dicembre 2024.
Con vittoria di spese di lite del presente procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 16 febbraio 2024, la società ha chiesto di accertare Parte_6
che , e occupano senza titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'appartamento di sua proprietà sito in Bresso, via San Francesco 9/A, censita al
NCEU del Comune di Bresso al fg. 4, mappale 234, sub. 14 RC 525, 49, Cat. A/3, nonché di condannare i convenuti al rilascio immediato del predetto bene.
La Cooperativa ha esposto che, in attuazione dello scopo mutualistico di soddisfare i bisogni abitativi dei propri soci, in data 2 gennaio 2009 ha assegnato
“ in uso e godimento” a , nonno e padre dei convenuti, l'immobile CP_2
pagina 4 di 13 in questione e che a seguito del decesso di costui , avvenuto in data 30 gennaio
2023, ne ha chiesto la restituzione ai convenuti che non hanno i requisiti per l'ammissione a soci della , in quanto non erano parte del nucleo CP_1
familiare del socio assegnatario al momento della sottoscrizione del contratto.
Ha dedotto di avere la necessità di rientrare nella disponibilità per offrirlo ai soci in lista d'attesa.
Si sono costituiti i convenuti che hanno chiesto, preliminarmente, il mutamento del rito nelle forme del rito ordinario;
nel merito di estromettere e Parte_2
dal giudizio, non occupando essi l'immobile; di rigettare la Parte_3
domanda della e di accertare il diritto di di subentrare CP_1 Parte_1
nella posizione di socio e assegnatario in uso e godimento dell'immobile per cui
è causa.
Istruita la causa con produzioni documentali il Tribunale con sentenza n.
10697/2024 pubblicata in data 11/12/2024 ha così provveduto:
“-Accertato e dichiarato che e Parte_2 Parte_3 Pt_1
occupano senza titolo l'unità immobiliare oggetto del presente giudizio
[...]
costituita da un appartamento sito in Bresso via San Francesco D'Assisi n. 9/A, censito al NCEU del Comune di Bresso al Fg. 4, mappale 234, sub. 14 RC 525,
49, Cat. A/3, condanna gli stessi al rilascio del predetto immobile a favore della
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, riconsegnandola libera da persone e sgombra da cose alla ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 10.12.2024;
-condanna e , in solido, al Parte_2 Parte_3 Parte_1
pagamento, in favore della Controparte_3
, delle spese processuali, che liquida in € 518 per
[...]
pagina 5 di 13 spese esenti ed € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
In via preliminare il Tribunale ha rilevato che i convenuti si erano costituiti tardivamente e che, pertanto, dovevano essere dichiarate inammissibili le domande e le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, nonché le relative richieste istruttorie.
Nel merito ha accolto la domanda della Cooperativa.
Ha, infatti, osservato che poiché l'art. 13, comma 2) al terzo capoverso dello
Statuto recita: “ La convivenza, che deve essere instaurata da almeno due anni, deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto”, ha escluso il diritto di successione nel contratto di assegnazione in virtù del rapporto di convivenza, “non essendo la convivenza stata instaurata da almeno due anni antecedenti il decesso del socio” e ciò in quanto la convivenza ebbe inizio il 26 aprile 2022, mentre il decesso del socio risale al giorno 30 gennaio 2023. CP_2
Il Tribunale ha poi escluso il diritto al subentro per anche ai sensi Parte_1
dell'art. 1023 c.c. in quanto ancorché documentato che suo nonno fosse a decorrere dal 24 settembre 2021 invalido al 100% e bisognoso di accudimento perché incapace di provvedere alle proprie esigenze, mancava comunque la prova del fatto che , all'epoca minorenne, si fosse trasferito presso suo Parte_1
nonno per prestargli i suoi servizi.
Ha poi aggiunto che analoghe considerazioni valevano anche nell'ipotesi di applicazione della Legge Regionale del 10 febbraio 2004 n. 1/2004, la quale fornisce una definizione ampia di nucleo familiare ed esclude qualunque requisito di durata minima della convivenza nelle ipotesi di assistenza a persone ultrasessantacinquenni con invalidità o disabilità superiore a 66%, poiché non è
pagina 6 di 13 stata fornita la prova che sia stato “proprio a prestare assistenza al Parte_1
nonno”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello Parte_2 [...]
e , chiedendo il rigetto della domanda svolta dalla Parte_3 Parte_1
Cooperativa.
Si è costituita quest'ultima che ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 23 settembre 2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione ex art. 352 c.p.c., fissando l'udienza al 18 novembre 2025 con concessione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusive.
All'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e discussa nella Camera di Consiglio del 25 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno interposto appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
affidando il gravame a quattro motivi di censura.
Con il primo motivo denunciano l'errata applicazione degli artt. 281 decies e 281 duodecies e ss c.p.c. per non aver il Tribunale disposto il mutamento di rito;
in ogni caso il rito prescelto avrebbe dovuto essere il rito locatizio ex art. 447 bis e ss c.p.c., applicabile anche alle vertenze relative al subentro in uso e godimento d'immobile laddove non vi sia un'occupazione sinte titulo.
Il motivo non può essere accolto.
La scelta del rito spetta a chi agisce in giudizio e il suo eventuale mutamento, ancorché richiesto dalla parte convenuta, costituisce un potere discrezionale del giudice, esercitabile solo nei casi in cui la legge lo imponga o lo renda necessario per garantire le prerogative difensive proprie del rito corretto.
pagina 7 di 13 Nella specie, gli appellanti non hanno allegato, né dimostrato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata conversione, avendo potuto svolgere le proprie difese se si fossero tempestivamente costituiti.
Sul punto va, quindi, condivisa la valutazione del tribunale laddove ha dato atto che i convenuti si sono costituiti tardivamente, rendendo così inammissibili le domande e le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, nonché le relative richieste istruttorie.
Priva di fondamento è poi la doglianza degli appellanti secondo cui il rito speciale da applicare sarebbe stato quello locatizio, in quanto il rapporto dedotto in lite non
è qualificabile come locazione, perché la domanda proposta è di accertamento dell'occupazione senza titolo e perché l'originario contratto, instaurato con
, rientrava nell'ambito dei rapporti mutualistici con la società CP_2
attrice.
E, infatti, l'assegnazione in godimento ai soci di immobili di proprietà della società cooperativa non è qualificabile come contratto di locazione giacché rientra nell'ambito dei rapporti mutualistici tra la società cooperativa e realizza lo scopo, senza fini di lucro, di assicurare una soluzione abitativa ai propri soci, a condizioni economiche generalmente più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Il regime giuridico dei rapporti mutualistici di assegnazione è stabilito dallo Statuto, che ne disciplina i vari aspetti autonomamente, non soggiacendo alla normativa codicistica e speciale, dettata in materia di locazioni. E, infatti, diversamente da quanto previsto dalla legge per le locazioni di immobili urbani, gli alloggi delle società cooperative sono destinati esclusivamente ai propri soci e lo Statuto stabilisce i requisiti per l'ammissione dei richiedenti nella società e per la presentazione della domanda di assegnazione degli alloggi, come pure i criteri di assegnazione di questi ultimi. Generalmente la durata dell'assegnazione è a tempo indeterminato, finché perdura la qualità di socio dell'assegnatario e per la successione nel rapporto in caso di morte del SOCIO, si applicano norme speciali. pagina 8 di 13 Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibili, in quanto tardivamente proposte, le istanze istruttorie formulate, sostenendo che queste dovrebbero comunque essere ammesse nonostante la tardiva costituzione.
La censura è infondata.
Gli appellanti, infatti, costituiti tardivamente, non hanno rispettato i termini previsti dagli artt. 281 undecies c.p.c., per cui le loro istanze istruttorie risultano precluse e inammissibili.
In ogni caso, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, i capitoli di prova dedotti sono inammissibili in quanto hanno per oggetto circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente.
Con il terzo motivo, gli appellanti sostengono che il requisito dei due anni di convivenza non sarebbe applicabile a . Parte_1
Secondo la loro prospettazione l'art. 13 dello Statuto opererebbe una distinzione tra i membri della famiglia indicati dall' art. 1023 cc, per i quali non sarebbe richiesta alcuna durata minima di convivenza e i “conviventi”, ai quali soltanto sarebbe applicabile il requisito dei due anni.
Secondo l'appellante il requisito della convivenza biennale sarebbe riferibile alle convivenze more uxorio e tale interpretazione troverebbe fondamento nel richiamo alla N.n. 79/1992, art.17.
Aggiunge che a si applicherebbe l'art. 1023 c.c. quale convivente Parte_1
prestatore di servizi al socio defunto, il quale l'ha scelto quale proprio erede universale.
La censura non trova fondamento.
Per quanto in questa sede interessa in caso di decesso del socio, l'art. 13 dello
Statuto, così recita: “Al socio deceduto assegnatario in uso e godimento di pagina 9 di 13 un'abitazione di proprietà della Società, si sostituiscono, nella qualità di soci e di assegnatari, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli conviventi, ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia stata assegnata l'abitazione del socio defunto. Uguale diritto è riservato al convivente. La convivenza, che deve essere instaurata da almeno due anni, deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. …” .
La disposizione statutaria è ben chiara nella elencazione dei soggetti legittimati alla successione nel contratto di assegnazione al decesso del socio assegnatario, ovvero il coniuge superstite non separato legalmente, i figli conviventi, ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia stata assegnata l'abitazione del socio defunto.
Per gli altri soggetti conviventi, siano i medesimi legati o meno da un vincolo di parentela/affinità è richiesto il requisito della convivenza biennale da dimostrarsi documentalmente.
Nel caso in oggetto, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, vi è prova certa della non rispondenza al requisito della convivenza biennale tra il de cuius e tutti gli appellanti, atteso che la convivenza ha avuto inizio il 26 aprile 2022, mentre il decesso del socio risale al 30.01.2023. CP_2
La circostanza poi che il signor abbia istituito erede il proprio CP_2
nipote, , a nulla rileva ai fini del subentro, in quanto la Statuto Parte_1
disciplina il subentro non in base alla successione ereditaria, ma in base a criteri autonomi e speciali quali l'appartenenza a categorie tassative, ovvero, per i conviventi non familiari, prova della convivenza biennale.
L'appellante deduce, inoltre, la violazione dell'art. 2534 c.c.
pagina 10 di 13 Sostiene che , quale erede del socio defunto, avrebbe diritto a Parte_1
subentrare automaticamente nella posizione del de cuius, sicché la cooperativa non avrebbe potuto negargli la qualità di socio e, conseguentemente, il diritto all'assegnazione dell'alloggio.
Tale assunto non è condivisibile.
L'art. 2534 c.c disciplina la trasmissibilità mortis causa della partecipazione sociale, ma rimette allo statuto il potere di stabilire limiti, condizioni e modalità del subentro dell'erede nella compagine sociale.
Nel caso di specie, lo Statuto della Cooperativa, art. 13, contiene una disciplina speciale, espressa ed esaustiva, relativa alla sostituzione del socio deceduto sia nella qualità di socio che, sia nella qualità di assegnatario prevedendo categorie tassative di soggetti legittimati, la necessità per il convivente di una convivenza instaurata da almeno due anni, adeguatamente documentata, l'esclusione della sostituzione in presenza di condizioni che avrebbero determinato l'esclusione di diritto del socio ( comma 4).
Nella specie è pacifico che il solo titolo successorio non conferisce a Parte_1
né la qualità di socio, né il diritto a succedere nell'assegnazione in mancanza della prova della convivenza biennale richiesta dall'art. 13, comma 2 dello Statuto.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe prova che si fosse effettivamente Parte_1
trasferito presso il nonno al fine di prestargli assistenza, deducendo che tale valutazione sarebbe erronea sia con riferimento all'art. 1023 c.c. sia alla nozione di nucleo familiare contenuta nell'art. 2 comma 1, delle Disposizioni generali del
Regolamento Regionale del 10 febbraio 2024 n. 1/2024, che definirebbe in senso particolarmente ampio il nucleo familiare e che, per le ipotesi di assistenza a persone ultrasessantacinquenni affette da invalidità o disabilità superiore alla soglia indicata, non richiederebbe alcun termine minimo di convivenza.
pagina 11 di 13 Affermano, invece, che la signora in quegli anni si trovava a Bormio per Pt_3
motivi personali e dunque non era fisicamente presente per prestare assistenza al signor;
che il signor lavorava e per assistere al padre CP_2 Parte_2
usufruiva dei permessi ex lege 104; che non vi erano badanti e che, quindi, il nipote, ancorché minorenne, si era preso cura del svolgendo il ruolo di Per_1
Caregiver (anche il sol fatto di non lasciare solo un soggetto completamente invalido per evitare che si faccia male può essere inteso quale assistenza).
La censura non può essere accolta.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che la circostanza non risulta provata. Né
l'appellante ha indicato, né tanto meno prodotto tempestivamente, elementi documentali idonei a dimostrare un trasferimento stabile, continuativo e riconoscibile, né risultano allegati atti o comportamenti univoci attestanti un'assistenza attiva, costante e prevalente resa dal nipote al socio defunto.
Alcuna prova sul punto è stata data, ma neppure offerta.
Come, invece, correttamente evidenziato dal Tribunale, era Parte_1
minorenne e frequentava la scuola dell'obbligo, senza considerare che per espressa ammissione degli appellanti, era il figlio signor a Parte_2
beneficiare della c.d. L. 104 ed era il medesimo ad accompagnare il proprio padre a tutte le visite.
Né può portare a diversa conclusione la richiesta di subentro di del 3 Parte_1
aprile 2023, peraltro rigettata.
Per i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in via tra loro solidale, ed in favore della parte appellata.
pagina 12 di 13 Esse si liquidano in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, in complessivi euro 7.500,00 come da nota spese prodotta in atti, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di Milano n. 10697/2024, pubblicata il 11/12/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) AN , e in via tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro solidale, a rifondere in favore della Parte_6
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, oltre
[...]
15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di , e in via tra loro Parte_1 Parte_2 Parte_3
solidale, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso, in Milano il 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e con il patrocinio C.F._2 Parte_3
dell'Avv. AVINO GIUSEPPE ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo Studio in Milano VIA LOMELLINA 37, giusta delega in atti;
APPELLANTI CONTRO (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv.
SA PI SA (C.F. ) ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Milano, VIALE GRAN SASSO
N. 28, giusta delega in atti;
APPELLATA pagina 1 di 13 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10697/2024, pubblicata il 11/12/2024, in materia di “Occupazione senza titolo di immobile”.
CONCLUSIONI: Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO E/O PRELIMINARE
Accertare e dichiarare (i) l'errata introduzione del ricorso di primo grado mediante le forme del ricorso semplificato ex art. 281 c.p.c, (ii) nonché il mancato necessario mutamento del rito nelle forme del giudizio ordinario di cognizione ex art. 281 duodecies c.p.c. ed (iii) altresì
l'errore del Giudice di prime cure nell'aver considerato la costituzione tardiva quale motivo di decadenza per la proposizione delle istanze istruttorie, in violazione degli artt. 281 decies e ss., 38 e 167 c.p.c. e per l'effetto voler disporre la rinnovazione dell'istruttoria anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c ultimo comma;
- Accertare e dichiarare la nullità/inapplicabilità del requisito biennale di convivenza di cui all'art. 13 dello Statuto della Cooperativa al sig. Parte_1
per i motivi indicati in atti;
- Accertare e dichiarare che il sig. ha prestato assistenza al sig. Parte_4
. CP_2
➢ IN VIA PRINCIPALE
- Accogliere i quattro suindicati motivi di gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza, nonché, accertare e dichiarare il diritto al subentro/sostituzione del sig. nell'uso e godimento dell'immobile Parte_1
sito in 20091 Bresso, Via San Francesco 9/A;
con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si riportano, altresì, le conclusioni del Giudizio di prime cure, di cui, per quanto di ragione, si chiede anche all'Ecc.ma Corte l'accoglimento:
“CONCLUSIONI'' pagina 2 di 13 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione avversaria, previo PRELIMINARMENTE disporre, non ricorrendo i presupposti ex art 281decies primo comma, il mutamento del rito, nelle forme del rito ordinario, fissando l'udienza di cui all'articolo 183 c.p.c.
NEL MERITO
Estromettere i sig.ri e dal presente giudizio, Parte_2 Parte_3
risultando estranei ai fatti di causa, non essedo soggetti occupanti dell'immobile.
Respingere, giacché infondata in fatto e in diritto, la domanda della
[...]
di liberazione dell'immobile sito in Via San Francesco Controparte_1
D'Assisi, 9/a, a Bresso, come meglio identificato in atti;
Accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atto, il diritto di di Parte_1
subentrare nella posizione di socio e assegnatario in uso e godimento dell'immobile di Via San Francesco, 9/A, a Bresso (MI), in sostituzione del sig.
, e, conseguentemente, disporre la rimessione in termini ai fini del CP_2
deposito della domanda di subentro, respinta ingiustamente dalla Cooperativa.
ANre, la alla rifusione delle di lite, ai sensi del D.M. Controparte_1
n. 55/2014, come modificato dai D.M. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori di legge
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordine l'esibizione dell'originale del contratto in possesso della . CP_1
Inoltre, si chiede ammettersi prova testimoniale sui fatti indicati in narrativa e sui seguenti capitoli preceduti da “Vero è che”:
1) Vero è che, dal 01/2020, il sig. si recava presso gli uffici della Parte_2
per la gestione delle spese a nome del padre sig. ? CP_1 CP_2
2) Vero è che, dal 09/2020, il sig. comunicava agli uffici della Parte_2
Cooperativa la presenza del figlio nell'immobile per accudire il nonno Pt_1
? CP_2
3) Vero è che, la Cooperativa accettava la dichiarazione-comunicazione del sig.
, di cui al punto 2)? Parte_2
pagina 3 di 13 Si indica a teste sui capitoli indicati il Sig. , dipendente presso sede Tes_1
in Bresso. Controparte_1
Con ogni più ampia riserva di meglio dedurre, di aggiungere, integrare, modificare, precisare, anche in via istruttoria e di formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nel corso del processo ed entro i limiti dettati dal rito nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, anche in relazione al comportamento processuale di controparte”.
Per Controparte_1
CONCLUSONI
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
NEL MERITO:
Integralmente respingere le domande tutte in appello proposte dai signori
[...]
e avverso la Parte_5 Parte_1 Controparte_1
come rappresentata e difesa, e per l'effetto confermare
[...]
integralmente la gravata sentenza del Tribunale di Milano n. 10697/2024 del 10 dicembre 2024.
Con vittoria di spese di lite del presente procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 16 febbraio 2024, la società ha chiesto di accertare Parte_6
che , e occupano senza titolo Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'appartamento di sua proprietà sito in Bresso, via San Francesco 9/A, censita al
NCEU del Comune di Bresso al fg. 4, mappale 234, sub. 14 RC 525, 49, Cat. A/3, nonché di condannare i convenuti al rilascio immediato del predetto bene.
La Cooperativa ha esposto che, in attuazione dello scopo mutualistico di soddisfare i bisogni abitativi dei propri soci, in data 2 gennaio 2009 ha assegnato
“ in uso e godimento” a , nonno e padre dei convenuti, l'immobile CP_2
pagina 4 di 13 in questione e che a seguito del decesso di costui , avvenuto in data 30 gennaio
2023, ne ha chiesto la restituzione ai convenuti che non hanno i requisiti per l'ammissione a soci della , in quanto non erano parte del nucleo CP_1
familiare del socio assegnatario al momento della sottoscrizione del contratto.
Ha dedotto di avere la necessità di rientrare nella disponibilità per offrirlo ai soci in lista d'attesa.
Si sono costituiti i convenuti che hanno chiesto, preliminarmente, il mutamento del rito nelle forme del rito ordinario;
nel merito di estromettere e Parte_2
dal giudizio, non occupando essi l'immobile; di rigettare la Parte_3
domanda della e di accertare il diritto di di subentrare CP_1 Parte_1
nella posizione di socio e assegnatario in uso e godimento dell'immobile per cui
è causa.
Istruita la causa con produzioni documentali il Tribunale con sentenza n.
10697/2024 pubblicata in data 11/12/2024 ha così provveduto:
“-Accertato e dichiarato che e Parte_2 Parte_3 Pt_1
occupano senza titolo l'unità immobiliare oggetto del presente giudizio
[...]
costituita da un appartamento sito in Bresso via San Francesco D'Assisi n. 9/A, censito al NCEU del Comune di Bresso al Fg. 4, mappale 234, sub. 14 RC 525,
49, Cat. A/3, condanna gli stessi al rilascio del predetto immobile a favore della
, in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, riconsegnandola libera da persone e sgombra da cose alla ricorrente;
- fissa per l'esecuzione la data del 10.12.2024;
-condanna e , in solido, al Parte_2 Parte_3 Parte_1
pagamento, in favore della Controparte_3
, delle spese processuali, che liquida in € 518 per
[...]
pagina 5 di 13 spese esenti ed € 3397 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
In via preliminare il Tribunale ha rilevato che i convenuti si erano costituiti tardivamente e che, pertanto, dovevano essere dichiarate inammissibili le domande e le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, nonché le relative richieste istruttorie.
Nel merito ha accolto la domanda della Cooperativa.
Ha, infatti, osservato che poiché l'art. 13, comma 2) al terzo capoverso dello
Statuto recita: “ La convivenza, che deve essere instaurata da almeno due anni, deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto”, ha escluso il diritto di successione nel contratto di assegnazione in virtù del rapporto di convivenza, “non essendo la convivenza stata instaurata da almeno due anni antecedenti il decesso del socio” e ciò in quanto la convivenza ebbe inizio il 26 aprile 2022, mentre il decesso del socio risale al giorno 30 gennaio 2023. CP_2
Il Tribunale ha poi escluso il diritto al subentro per anche ai sensi Parte_1
dell'art. 1023 c.c. in quanto ancorché documentato che suo nonno fosse a decorrere dal 24 settembre 2021 invalido al 100% e bisognoso di accudimento perché incapace di provvedere alle proprie esigenze, mancava comunque la prova del fatto che , all'epoca minorenne, si fosse trasferito presso suo Parte_1
nonno per prestargli i suoi servizi.
Ha poi aggiunto che analoghe considerazioni valevano anche nell'ipotesi di applicazione della Legge Regionale del 10 febbraio 2004 n. 1/2004, la quale fornisce una definizione ampia di nucleo familiare ed esclude qualunque requisito di durata minima della convivenza nelle ipotesi di assistenza a persone ultrasessantacinquenni con invalidità o disabilità superiore a 66%, poiché non è
pagina 6 di 13 stata fornita la prova che sia stato “proprio a prestare assistenza al Parte_1
nonno”.
Avverso detta sentenza hanno interposto appello Parte_2 [...]
e , chiedendo il rigetto della domanda svolta dalla Parte_3 Parte_1
Cooperativa.
Si è costituita quest'ultima che ha chiesto il rigetto dell'appello.
All'udienza del 23 settembre 2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione ex art. 352 c.p.c., fissando l'udienza al 18 novembre 2025 con concessione dei termini per il deposito della precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusive.
All'udienza del 18 novembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata assegnata in decisione e discussa nella Camera di Consiglio del 25 novembre
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, e hanno interposto appello, Parte_1 Parte_2 Parte_3
affidando il gravame a quattro motivi di censura.
Con il primo motivo denunciano l'errata applicazione degli artt. 281 decies e 281 duodecies e ss c.p.c. per non aver il Tribunale disposto il mutamento di rito;
in ogni caso il rito prescelto avrebbe dovuto essere il rito locatizio ex art. 447 bis e ss c.p.c., applicabile anche alle vertenze relative al subentro in uso e godimento d'immobile laddove non vi sia un'occupazione sinte titulo.
Il motivo non può essere accolto.
La scelta del rito spetta a chi agisce in giudizio e il suo eventuale mutamento, ancorché richiesto dalla parte convenuta, costituisce un potere discrezionale del giudice, esercitabile solo nei casi in cui la legge lo imponga o lo renda necessario per garantire le prerogative difensive proprie del rito corretto.
pagina 7 di 13 Nella specie, gli appellanti non hanno allegato, né dimostrato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata conversione, avendo potuto svolgere le proprie difese se si fossero tempestivamente costituiti.
Sul punto va, quindi, condivisa la valutazione del tribunale laddove ha dato atto che i convenuti si sono costituiti tardivamente, rendendo così inammissibili le domande e le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio, nonché le relative richieste istruttorie.
Priva di fondamento è poi la doglianza degli appellanti secondo cui il rito speciale da applicare sarebbe stato quello locatizio, in quanto il rapporto dedotto in lite non
è qualificabile come locazione, perché la domanda proposta è di accertamento dell'occupazione senza titolo e perché l'originario contratto, instaurato con
, rientrava nell'ambito dei rapporti mutualistici con la società CP_2
attrice.
E, infatti, l'assegnazione in godimento ai soci di immobili di proprietà della società cooperativa non è qualificabile come contratto di locazione giacché rientra nell'ambito dei rapporti mutualistici tra la società cooperativa e realizza lo scopo, senza fini di lucro, di assicurare una soluzione abitativa ai propri soci, a condizioni economiche generalmente più favorevoli rispetto a quelle di mercato. Il regime giuridico dei rapporti mutualistici di assegnazione è stabilito dallo Statuto, che ne disciplina i vari aspetti autonomamente, non soggiacendo alla normativa codicistica e speciale, dettata in materia di locazioni. E, infatti, diversamente da quanto previsto dalla legge per le locazioni di immobili urbani, gli alloggi delle società cooperative sono destinati esclusivamente ai propri soci e lo Statuto stabilisce i requisiti per l'ammissione dei richiedenti nella società e per la presentazione della domanda di assegnazione degli alloggi, come pure i criteri di assegnazione di questi ultimi. Generalmente la durata dell'assegnazione è a tempo indeterminato, finché perdura la qualità di socio dell'assegnatario e per la successione nel rapporto in caso di morte del SOCIO, si applicano norme speciali. pagina 8 di 13 Con il secondo motivo, gli appellanti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inammissibili, in quanto tardivamente proposte, le istanze istruttorie formulate, sostenendo che queste dovrebbero comunque essere ammesse nonostante la tardiva costituzione.
La censura è infondata.
Gli appellanti, infatti, costituiti tardivamente, non hanno rispettato i termini previsti dagli artt. 281 undecies c.p.c., per cui le loro istanze istruttorie risultano precluse e inammissibili.
In ogni caso, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, i capitoli di prova dedotti sono inammissibili in quanto hanno per oggetto circostanze che avrebbero dovuto essere provate documentalmente.
Con il terzo motivo, gli appellanti sostengono che il requisito dei due anni di convivenza non sarebbe applicabile a . Parte_1
Secondo la loro prospettazione l'art. 13 dello Statuto opererebbe una distinzione tra i membri della famiglia indicati dall' art. 1023 cc, per i quali non sarebbe richiesta alcuna durata minima di convivenza e i “conviventi”, ai quali soltanto sarebbe applicabile il requisito dei due anni.
Secondo l'appellante il requisito della convivenza biennale sarebbe riferibile alle convivenze more uxorio e tale interpretazione troverebbe fondamento nel richiamo alla N.n. 79/1992, art.17.
Aggiunge che a si applicherebbe l'art. 1023 c.c. quale convivente Parte_1
prestatore di servizi al socio defunto, il quale l'ha scelto quale proprio erede universale.
La censura non trova fondamento.
Per quanto in questa sede interessa in caso di decesso del socio, l'art. 13 dello
Statuto, così recita: “Al socio deceduto assegnatario in uso e godimento di pagina 9 di 13 un'abitazione di proprietà della Società, si sostituiscono, nella qualità di soci e di assegnatari, il coniuge superstite non separato legalmente, i figli conviventi, ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia stata assegnata l'abitazione del socio defunto. Uguale diritto è riservato al convivente. La convivenza, che deve essere instaurata da almeno due anni, deve essere documentata da apposita certificazione anagrafica o essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da parte della persona convivente con il socio defunto. …” .
La disposizione statutaria è ben chiara nella elencazione dei soggetti legittimati alla successione nel contratto di assegnazione al decesso del socio assegnatario, ovvero il coniuge superstite non separato legalmente, i figli conviventi, ovvero il coniuge separato al quale, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, sia stata assegnata l'abitazione del socio defunto.
Per gli altri soggetti conviventi, siano i medesimi legati o meno da un vincolo di parentela/affinità è richiesto il requisito della convivenza biennale da dimostrarsi documentalmente.
Nel caso in oggetto, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, vi è prova certa della non rispondenza al requisito della convivenza biennale tra il de cuius e tutti gli appellanti, atteso che la convivenza ha avuto inizio il 26 aprile 2022, mentre il decesso del socio risale al 30.01.2023. CP_2
La circostanza poi che il signor abbia istituito erede il proprio CP_2
nipote, , a nulla rileva ai fini del subentro, in quanto la Statuto Parte_1
disciplina il subentro non in base alla successione ereditaria, ma in base a criteri autonomi e speciali quali l'appartenenza a categorie tassative, ovvero, per i conviventi non familiari, prova della convivenza biennale.
L'appellante deduce, inoltre, la violazione dell'art. 2534 c.c.
pagina 10 di 13 Sostiene che , quale erede del socio defunto, avrebbe diritto a Parte_1
subentrare automaticamente nella posizione del de cuius, sicché la cooperativa non avrebbe potuto negargli la qualità di socio e, conseguentemente, il diritto all'assegnazione dell'alloggio.
Tale assunto non è condivisibile.
L'art. 2534 c.c disciplina la trasmissibilità mortis causa della partecipazione sociale, ma rimette allo statuto il potere di stabilire limiti, condizioni e modalità del subentro dell'erede nella compagine sociale.
Nel caso di specie, lo Statuto della Cooperativa, art. 13, contiene una disciplina speciale, espressa ed esaustiva, relativa alla sostituzione del socio deceduto sia nella qualità di socio che, sia nella qualità di assegnatario prevedendo categorie tassative di soggetti legittimati, la necessità per il convivente di una convivenza instaurata da almeno due anni, adeguatamente documentata, l'esclusione della sostituzione in presenza di condizioni che avrebbero determinato l'esclusione di diritto del socio ( comma 4).
Nella specie è pacifico che il solo titolo successorio non conferisce a Parte_1
né la qualità di socio, né il diritto a succedere nell'assegnazione in mancanza della prova della convivenza biennale richiesta dall'art. 13, comma 2 dello Statuto.
Con il quarto motivo, gli appellanti censurano la statuizione del Tribunale secondo cui non vi sarebbe prova che si fosse effettivamente Parte_1
trasferito presso il nonno al fine di prestargli assistenza, deducendo che tale valutazione sarebbe erronea sia con riferimento all'art. 1023 c.c. sia alla nozione di nucleo familiare contenuta nell'art. 2 comma 1, delle Disposizioni generali del
Regolamento Regionale del 10 febbraio 2024 n. 1/2024, che definirebbe in senso particolarmente ampio il nucleo familiare e che, per le ipotesi di assistenza a persone ultrasessantacinquenni affette da invalidità o disabilità superiore alla soglia indicata, non richiederebbe alcun termine minimo di convivenza.
pagina 11 di 13 Affermano, invece, che la signora in quegli anni si trovava a Bormio per Pt_3
motivi personali e dunque non era fisicamente presente per prestare assistenza al signor;
che il signor lavorava e per assistere al padre CP_2 Parte_2
usufruiva dei permessi ex lege 104; che non vi erano badanti e che, quindi, il nipote, ancorché minorenne, si era preso cura del svolgendo il ruolo di Per_1
Caregiver (anche il sol fatto di non lasciare solo un soggetto completamente invalido per evitare che si faccia male può essere inteso quale assistenza).
La censura non può essere accolta.
Il Tribunale ha correttamente rilevato che la circostanza non risulta provata. Né
l'appellante ha indicato, né tanto meno prodotto tempestivamente, elementi documentali idonei a dimostrare un trasferimento stabile, continuativo e riconoscibile, né risultano allegati atti o comportamenti univoci attestanti un'assistenza attiva, costante e prevalente resa dal nipote al socio defunto.
Alcuna prova sul punto è stata data, ma neppure offerta.
Come, invece, correttamente evidenziato dal Tribunale, era Parte_1
minorenne e frequentava la scuola dell'obbligo, senza considerare che per espressa ammissione degli appellanti, era il figlio signor a Parte_2
beneficiare della c.d. L. 104 ed era il medesimo ad accompagnare il proprio padre a tutte le visite.
Né può portare a diversa conclusione la richiesta di subentro di del 3 Parte_1
aprile 2023, peraltro rigettata.
Per i motivi sopra esposti, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli appellanti, in via tra loro solidale, ed in favore della parte appellata.
pagina 12 di 13 Esse si liquidano in conformità ai parametri indicati nel DM 147/2022, secondo lo scaglione azionato, in complessivi euro 7.500,00 come da nota spese prodotta in atti, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1–quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza del Tribunale di Milano n. 10697/2024, pubblicata il 11/12/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2) AN , e in via tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro solidale, a rifondere in favore della Parte_6
le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 7.500,00, oltre
[...]
15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3) visto l'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dichiara l'obbligo di , e in via tra loro Parte_1 Parte_2 Parte_3
solidale, di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la relativa impugnazione.
Così deciso, in Milano il 25/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Dott. Roberto Aponte
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