Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2006, n. 15113
CASS
Sentenza 1 marzo 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 104 cod. proc. pen. - per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - nella parte in cui prevede che il Gip possa, su richiesta del P.M., dilazionare i colloqui tra l'imputato ristretto in custodia cautelare ed il suo difensore, atteso il limitato sacrificio del diritto dell'imputato medesimo in ragione del superiore interesse della giustizia. (La Corte ha peraltro ritenuto che tale previsione di ragionevole posticipazione dell'atto difensivo non collida neppure con la previsione in tema di giusto processo, nè sia incompatibile con l'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo).

Commentario1

  • 1Colloquio immediato fra arrestato e difensore: diritto anche quando vi sono più difensori?
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 settembre 2020

    "Il colloquio tra difensore e assistito, specie se colpito da un provvedimento limitativo della libertà personale, è probabilmente il primo e più rilevante momento di estrinsecazione del diritto di difesa" (1). Il nostro codice di procedura penale dispone infatti che chi si trovi in detenzione abbia il diritto di incontrare e di colloquiare immediatamente con il proprio difensore (con limitatissime eccezioni); la norma prevede anche il diritto all'assistenza gratuita di un interprete (2) (3). Il diritto di difesa, "inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" secondo quanto stabilito dall'art. 24 della Costituzione italiana, non ha infatti alcun contenuto senza un previo scambio …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/03/2006, n. 15113
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15113
Data del deposito : 1 marzo 2006

Testo completo